I professori universitari sono collocati a riposo con l'inizio dell'anno accademico successivo a quello in cui compiono il 75° anno di eta'.
Ai professori collocati a riposo puo' essere conferito il titolo di professore emerito o di professore onorario, ai sensi dell'art. 111 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 .
Nulla e' innovato alle disposizioni del comma ultimo dell'art. 110 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore sopra citato.