Articolo 15 della Legge 18 marzo 1958, n. 311
Articolo 14Articolo 16
Versione
16 aprile 1958
Art. 15.
I professori universitari sono collocati a riposo con l'inizio dell'anno accademico successivo a quello in cui compiono il 75° anno di eta'.
Ai professori collocati a riposo puo' essere conferito il titolo di professore emerito o di professore onorario, ai sensi dell'art. 111 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 .
Nulla e' innovato alle disposizioni del comma ultimo dell'art. 110 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore sopra citato.
Entrata in vigore il 16 aprile 1958
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente