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Sentenza 27 settembre 2025
Sentenza 27 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 27/09/2025, n. 2882 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2882 |
| Data del deposito : | 27 settembre 2025 |
Testo completo
54
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
La Corte, composta dai signori magistrati:
Dott. Gabriella PIANTADOSI Presidente
Dott.ssa Isabella PAROLARI Consigliere rel.
Dott.ssa Alessandra LUCARINO Consigliere
all'udienza del 23.9.2025 ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 220/2024 R.G. vertente tra rappresentato e difeso dall'avv. Filippo Mangiapane Pt_1 appellante e
rappresentato e difeso dagli avv.ti Arturo Maresca, Marco Mattia e Marcello Controparte_1
OM appellato avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Cassino n. 8/2024 del 2.1.2024 conclusioni: come in atti
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 10.01.2022 la proponeva opposizione avverso il Controparte_1 verbale unico di accertamento e notificazione n. 2017010278/DDL del 15.07.2021 con il quale gli ispettori dell' avevano provveduto a rideterminare per tutti i lavoratori della società addetti Pt_1 all'appalto con la ed al subappalto con la la retribuzione spettante Controparte_2 Controparte_3 rispettivamente in base al CCNL Logistica ed al CCNL Metalmeccanica, comprensiva di tutte le voci retributive previste dagli stessi, ed a calcolare le differenze degli imponibili con quelli registrati sul
LUL; infine su tali differenze essi avevano addebitato i contributi dovuti per legge dal mese di giugno
2016 al mese di aprile 2021.
1 Tale rideterminazione era conseguenza del rilievo degli ispettori secondo cui illegittimamente la società opponente aveva assunto quale base di calcolo dei contributi previdenziali dovuti per i lavoratori di cui sopra le retribuzioni previste dal CCNL Multiservizi- in luogo appunto di quelle previste dal CCNL Logistica e dal CCNL Metalmeccanica- e ciò in ragione dell'art. 1 del D.L. 9.10.89
N. 338, convertito con legge del 7.12.89 n. 389 (“la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo”) Part nonché della circolare dell' n. 1/2020, secondo cui il CCNL Multiservizi può essere preso come riferimento ai fini dell'individuazione della base imponibile contributiva ai sensi dell'art. 1 della
Legge 389/1989 solo in via residuale.
Gli ispettori avevano quindi proceduto al recupero delle agevolazioni contributive in relazione ai dipendenti operanti presso la FCA, addebitando alla società opponente la somma pari ad euro
500.693,49 a titolo di contributi e la somma pari ad euro 309.087,80 a titolo di somme aggiuntive, per un totale di euro 809.781,29.
La società opponente contestava la legittimità del verbale unico impugnato per motivazione apparente e/o contraddittoria;
per l'errata interpretazione della normativa di riferimento sul c.d. minimale contributivo;
per l'errata individuazione del c.d. CCNL leader, posto che essa svolgeva una pluralità di attività di natura diversa tra loro che rendeva coerente l'applicazione del CCNL Multiservizi;
per l'illegittimità del verbale di accertamento nella parte in cui la mancata applicazione del CCNL
Logistica e del CCNL Metalmeccanica aveva comportato automaticamente la decadenza dalla fruizione dei benefici contributivi non solo per il periodo successivo all'accertamento della presunta irregolarità ma anche per quello precedente, con ciò, a suo dire, violando il disposto dell'art. 1, comma
1175, della legge n. 296/2006.
Si costituiva in giudizio l' il quale, nel ribadire la piena legittimità del proprio operato, ribadiva Pt_1 il valore probatorio del verbale ispettivo per tutto quanto gli ispettori avevano personalmente constatato ed accertato, ex artt. 2700 e ss. c.c., come anche il particolare valore probatorio delle dichiarazioni rilasciate dai lavoratori agli ispettori, considerate meritevoli di attendibilità per la loro genuinità in quanto rese nell'immediatezza dell'accertamento eseguito.
Nel merito l'ente contestava la fondatezza della domanda, trascrivendo integralmente il contenuto del verbale di accertamento e notificazione del 15.07.2021 quale parte integrale e sostanziale della propria memoria di costituzione.
Il Tribunale-ritenuta fondata la pretesa contributiva dell' unicamente con riferimento alla Pt_1
2 posizione della socia di maggioranza mentre, nel resto, che l' non avesse provato la CP_4 Pt_1 maggiore rappresentatività delle O.O.S.S. firmatarie del CCNL Logistica e del CCNL
Metalmeccanica rispetto a quelle firmatarie del CCNL Multiservizi applicato dalla società opponente- ha così deciso: “- accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto, annulla il verbale di accertamento e notificazione n. 2017010278/DDL del 15.07.2021, limitatamente al ricalcolo delle retribuzioni imponibili dei lavoratori dipendenti della impiegati negli appalti indicati, Controparte_1 come anche in relazione all'operato recupero degli sgravi contributivi, dichiarando non dovute le somme ivi indicate a titolo di omissione contributiva e a titolo di somme aggiuntive;
- conferma il verbale di accertamento e notificazione n. 2017010278/DDL del 15.07.2021 unicamente con riferimento alla accertata posizione della socia di maggioranza;
Parte_3
- condanna l' in persona del l.r.p.t., alla rifusione delle spese di lite in favore della Pt_1 CP_1 che liquida in complessivi euro 24.592,00 oltre spese generali al 15%, Iva e CPA come per
[...] legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.”.
2.Proponeva gravame l' per i seguenti motivi: Pt_1
-violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c.;
-violazione degli articoli 115 c.p.c. e 2697 cod. civ, 24 e 111 della Cost., nonché dell'art. 6 della
Convenzione per la Salvaguardia dei diritti dell'uomo e dell'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, degli artt. 183 e 420 c.p.c.;
-violazione dell'art. 421 c.p.c. e del principio di ricerca della verità processuale;
-violazione dell'art. 116 legge n. 388/00 all'art. 116;
-violazione dell'art. 92 comma 2 c.p.c.
Resisteva l'appellata nel grado che concludeva per il rigetto del gravame.
Matura per la decisione allo stato degli atti, la causa veniva discussa e decisa all'odierna udienza mediante lettura del dispositivo.
3.L'appello è solo in minima parte fondato entro i limiti di cui si dirà.
3.1 Il primo ed il terzo motivo di appello sono infondati, con assorbimento degli altri, eccetto il quinto di cui si dirà.
Il Tribunale, premesso un ampio excursus normativo e giurisprudenziale in ordine all'individuazione dei c.d. CCNL leader per l'individuazione della retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale e della ripartizione del relativo onere probatorio ai sensi dell'art. 2697 c.c., ha così motivato nella fattispecie in esame: “Applicando i principi in precedenza ricordati al caso in esame, rileva il Tribunale che l' non ha assolto all'onere Pt_1 probatorio da cui era gravato, atteso che non ha affatto dimostrato l'esistenza, nel settore produttivo proprio dei contratti di appalto esaminati, di un contratto collettivo stipulato da sindacati
3 comparativamente maggiormente rappresentativi rispetto alle OO.SS. stipulanti il contratto collettivo applicato.
Nel verbale ispettivo, il cui contenuto è stato integralmente ed acriticamente richiamato nella memoria di costituzione dell' , dopo aver premesso le attività oggetto dei due contratti di CP_5 appalto e subappalto esaminati, i verbalizzanti hanno ritenuto che per la determinazione del cd. minimale contributivo dovesse farsi applicazione di altro e diverso CCNL (Logistica per l'appalto con la e Metalmeccanica Industria per il subappalto con la , Controparte_2 Controparte_6 ritenendo che il CCNL Multiservizi fosse da applicarsi solo in via residuale e senza neppure procedere alla produzione dei richiamati CCNL, omettendo qualsiasi allegazione circa l'ambito di applicazione dei medesimi e circa la loro riferibilità allo specifico settore produttivo in cui operava la soprattutto laddove si consideri, circostanza questa che nessuna delle due parti Controparte_1 pone in dubbio, che anche il CCNL multiservizi è astrattamente applicabile alle attività oggetto dei contratti di appalto e subappalto stipulati dalla società ispezionata.
È stato altresì affermato che in relazione al disposto dell'art. 1 d.l. 9 ottobre 1989 n. 338, conv. in l.
7 dicembre 1989 n. 389 (autenticamente interpretato dall'art. 2 l. 28 dicembre 1995 n. 549) è onere dell' dimostrare la maggiore rappresentatività su base nazionale delle organizzazioni sindacali Pt_1 stipulanti il contratto collettivo, sulle cui retribuzioni pretende di commisurare i contributi previdenziali (Cassazione civile sez. lav., 23/04/1999, n.4074).
È utile anche sottolineare che il criterio della maggiore rappresentatività delle organizzazioni sindacali, previsto dall'art. 2, comma 25, della l. n. 549 del 1995, opera esclusivamente nelle ipotesi in cui, stabilita l'applicabilità del contratto nazionale in luogo di quelli locali o individuali, vi sia una pluralità di contratti collettivi nazionali intervenuti per la medesima categoria, circostanza questa ravvisabile nel caso che ci occupa perché incontestata tra le parti: invero la richiamata normativa opera esclusivamente nelle ipotesi in cui, stabilita l'applicabilità del contratto nazionale in luogo di quelli locali o individuali, vi sia una pluralità di contratti collettivi nazionali intervenuti per la medesima categoria (Cass., 8-5-2019, n. 12166).
In tali casi, cioè in presenza di più contratti collettivi per la medesima categoria è, dunque, necessario fare riferimento, ai fini della determinazione della retribuzione da assumere come base di calcolo dei contributi, a quel contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative della categoria, attraverso un giudizio comparativo fondato sugli indici rilevatori della rappresentatività delle organizzazioni sindacali: questo perché, l'articolo 2070 comma secondo prevede che “se l'imprenditore esercita distinte attività aventi carattere autonomo, si applicano ai rispettivi rapporti di lavoro le norme dei contratti collettivi corrispondenti alle singole attività”, e sul versante privatistico nessuno dubita che la scelta
4 del contratto collettivo da applicare rientri nelle prerogative di organizzazione dell'imprenditore e nella libertà negoziale delle parti, col solo limite che esso risulti coerente con l'oggetto dell'appalto
(cfr. Cass. Sez. Lav., 23/09/2000, n.12624).
L'accertamento circa la maggiore o minore rappresentatività va riferita, ai sensi dell'art. 1 d.l. n.
338/89 cit., non al contratto collettivo ma alle OO.SS. che lo hanno stipulato: sul punto, è opportuno richiamare il D.M. 15 luglio 2014, n. 14280-ter , che ha individuato, sulla scorta di un consolidato orientamento giurisprudenziale, puntuali criteri da valutarsi quali indici rivelatori per la valutazione della maggiore rappresentatività di un'organizzazione sindacale o datoriale:
1) la consistenza numerica degli associati all'organizzazione sindacale o datoriale, elemento questo che può essere anche desunto del codice alfanumerico unico, attribuito dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) a ciascun CCNL depositato, e che è fatto obbligo sia esposto dal datore di lavoro nel flusso Uniemens;
2) l'ampiezza e diffusione delle strutture organizzative sul territorio nazionale;
3) la partecipazione alla formazione e stipulazione di contratti collettivi di lavoro;
4) la partecipazione alla risoluzione di vertenze individuali, plurime e collettive di lavoro.
Tali sono i criteri rinvenibili altresì nella lettera circolare del 1-6-2012, n. 10310, nella quale il
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, proprio “al fine di determinare con sufficiente chiarezza il grado di rappresentatività, in termini comparativi, delle OO.SS. stipulanti”, ha fatto riferimento ai seguenti indici sintomatici: “al numero comprensivo delle imprese associate;
al numero complessivo dei lavoratori occupati;
alla diffusione territoriale (numero di sedi presenti sul territorio ed ambiti settoriali); al numero dei contratti collettivi stipulati e vigenti”, nonché al
“numero di verbali di revisione, il cui dato risulta verificabile presso il Ministero dello Sviluppo
Economico”.
Tanto premesso, al netto di tali considerazioni che si ritengono tali da minare il fondamento giustificativo della pretesa contributiva, si ritiene che l' a ciò onerato, non abbia fornito Pt_1 sufficienti elementi probatori in grado di dimostrare la maggiore rappresentatività delle organizzazioni sindacali stipulanti il CCNL Logistica ed il CCNL Metalmeccanici rispetto a quelle stipulanti il CCNL applicato dall'azienda, non essendo la maggiore rappresentatività delle organizzazioni sindacali o datoriali un fatto notorio ex art. 115 c.p.c., e trattandosi, tra l'altro, di un dato che può anche variare nel corso del tempo (cfr. sul punto Cassazione civile sez. lav., 23/04/1999,
n.4074).
Valga, peraltro, sottolineare che la maggiore rappresentatività delle organizzazioni sindacali che l'ente resistente era tenuto a dimostrare deve essere considerata non a livello generale e nazionale ma come si desume dal tenore letterale della legge 549 del 1995 con esclusivo riferimento alla
5 categoria (cfr. in tal senso anche Cassazione civile sez. lav., 23/04/1999, n.4074).
Come statuito chiaramente dal Tar Lazio, "il concetto di rappresentatività non si presta ad una interpretazione univoca ma va modellato in relazione alle finalità perseguite dalle norme che lo richiamano. In particolare, nell'Ipotesi di utilizzazione da parte del legislatore della locuzione
"sindacato maggiormente rappresentativo", si è solitamente al cospetto di una previsione volta ad attribuire specifiche prerogative e diritti alle associazioni sindacali operanti in determinati contesti lavorativi, rispetto alle quali l'analisi sulla rappresentatività deve tenere adeguatamente conto della necessità di tutelare il principio del pluralismo, onde evitare che un deficit in termini astratti di rappresentatività si traduca in una sostanziale compromissione dell'esercizio delle libertà di azione sindacale costituzionalmente garantite (cfr. Corte costituzionale, 23 luglio 2013, n. 231). Dunque, la nozione di "maggiore rappresentatività" va solitamente declinata secondo una accezione inclusiva, in quanto "tale criterio non si riferisce ad una comparazione fra le varie confederazioni nazionali, sebbene ad una "effettività" - che può essere sempre conseguita da ogni confederazione sindacale - della loro forza rappresentativa" (così Corte costituzionale, 6 marzo 1974, n. 54). Osserva il Collegio che la diversa definizione, qui utilizzata dal legislatore, di associazioni "comparativamente più rappresentative" presuppone, diversamente dal concetto di "maggiore rappresentatività", una selezione delle associazioni sindacali, sulla base di una valutazione comparativa della effettiva capacità di rappresentanza di ciascuna di esse. E ciò al fine di commisurare il godimento di determinate prerogative alla effettiva capacità rappresentativa delle organizzazioni soggette al giudizio comparativo" (sentenza sez. 1^, 08.02.2018, n. 1522).
Tutti elementi che è onere della parte creditrice dimostrare ed il cui onere non è stato assolto: da ultimo infatti, con ordinanza 19 maggio 2023, n. 13840, la Corte di Cassazione, nel premettere che
“la "categoria" dell'attività d'impresa rileva, quindi, ai fini del calcolo della contribuzione obbligatoria, parametrata appunto sulle retribuzioni stabilite dal contratto collettivo sottoscritto dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale della "categoria" di riferimento, cioè del "settore produttivo in cui opera l'impresa", ha affermato che nel caso di coesistenza di una pluralità di fonti contrattuali (anche di diverso livello) applicabili alla medesima categoria, ai fini della determinazione del "minimale contributivo", il datore di lavoro è tenuto a considerare il "contratto leader", ossia quello dotato "della superiore rappresentatività in termini comparativi delle associazioni sindacali stipulanti, requisito adeguatamente provato in giudizio dall' sulla base di indici quali la consistenza associativa, la diffusione territoriale e il numero Pt_1 di contratti collettivi stipulati". In definitiva sintesi, alla luce delle considerazioni esposte ed a fronte della documentazione depositata dalla parte ricorrente, si ritiene che l'ente previdenziale resistente,
a ciò onerato, non abbia sufficientemente dimostrato che il CCNL ritenuto applicabile fosse stipulato
6 da organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale rispetto a quelle stipulanti il CCNL applicato dalla società ricorrente, per quella determinata categoria di riferimento,
e che in quanto tale, dovesse essere preso come riferimento per la determinazione della base contributiva”.
Orbene, con il primo motivo di gravame l' si duole, innanzitutto, che il giudice di prime cure Pt_1 non abbia considerato -con ciò violando l'art. 115 c.p.c.-che la maggiore rappresentatività delle
O.O.S.S. firmatarie del CCNL Logistica e del CCNL Metalmeccanica non fosse in contestazione tra le parti, avendo la società opponente fondato interamente la propria difesa in primo grado sul diverso profilo dell'inapplicabilità in concreto di tale CCNL sulla base dell'asserita estraneità delle mansioni svolte dai propri dipendenti presso gli appalti de quibus rispetto a quelle disciplinate appunto dal
CCNL Logistica.
Pertanto, secondo l'ente appellante, il Tribunale avrebbe illegittimamente ritenuto la suddetta maggiore rappresentatività delle O.O.S.S. firmatarie del CCNL Logistica e del CCNL
Metalmeccanica oggetto del thema probandum, con onere a carico dell'ente.
Ancora l' con il primo motivo- lamenta che il Tribunale abbia omesso la pronuncia con CP_7 riferimento alle opposte deduzioni in merito all'effettiva natura delle mansioni svolte dai lavoratori impiegati negli appalti oggetto dell'accertamento ispettivo, con ciò violando l'art. 112 c.p.c. e fornendo, in buona sostanza, una motivazione meramente apparente. In tal senso l'ente appellante ha poi lamentato-con il secondo motivo- l'omessa valutazione del materiale istruttorio comprovante le mansioni concretamente svolte dai dipendenti della impiegati presso i due appalti in Controparte_1 esame, costituito dalle dichiarazioni dei lavoratori assunte in sede ispettiva, nonché-con il terzo motivo- la mancata attivazione da parte del giudice di prime cure dei poteri d'ufficio di cui all'art. 421 c.p.c. offrendo in produzione per la prima volta in questo grado i CCNL Logistica, vigenti nel periodo considerato dall'ispezione (2016-2021). Controparte_8
Ciò posto, osserva la Corte che la presunta violazione dell'art. 115 c.p.c.-di cui alla prima parte del primo motivo di appello- non coglie nel segno, con assorbimento, sotto il profilo logico-giuridico, di qualsivoglia ulteriore considerazione con riferimento alla seconda parte del primo motivo di appello, al secondo ed al quarto motivo.
In primo luogo, in merito all'astratta operatività del disposto di cui all'art. 115 2° comma c.p.c. in fattispecie analoga a quella che qui occupa, la Corte richiama il seguente arresto della Suprema Corte di Cassazione: “a monte, comunque, osserva il Collegio, come l' incorra nell'errore di ritenere Pt_1 applicabile l'art. 115, comma 1, cod.proc.civ., in relazione ad un atto (id est: il verbale ispettivo) che si colloca al di fuori del processo. Per come inteso dalla Corte, la genericità delle contestazioni è riferita infatti dall'Istituto al contenuto del ricorso introduttivo del giudizio (v. pagg. 6 e 7 del ricorso
7 per cassazione); 14. il principio di non contestazione, viceversa, opera esclusivamente all'interno del processo e, in generale, si pone per il convenuto costituito, nell'ambito del giudizio di primo grado, nel quale si definisce -irretrattabilmente il thema decidendum, cioè i fatti pacifici, e il thema probandum, vale a dire i fatti controcontroversi (Cass. nr. 22461 del 2015); 15. con riferimento specifico al processo del lavoro di cui agli artt. 409 e segg. cod.proc.civ., l'onere di contestazione trae origine dal disposto dell'art. 416 cod.proc.civ., che addossa al convenuto l'onere «di prendere posizione in maniera precisa e non limitata ad una generica contestazione» e lo riferisce espressamente «ai fatti affermati dall'attore a fondamento della domanda». La mancata contestazione del fatto costitutivo del diritto, che ne rende inutile la prova siccome non più controverso, si pone in coerenza con la struttura del processo, finalizzata a far sì che all'udienza di discussione ex art. 420 cod.proc.civ., la causa giunga delineata in modo compiuto per quanto attiene all'oggetto ed alle esigenze istruttorie (Cass. S.U. nn. 761 del 2002 e 11353 del 2004); 16.
l'affermazione che precede è stata ulteriormente precisata dalla Corte, nell'ambito peculiare del processo di opposizione a cartella esattoriale per il pagamento di contributi e premi. In tali giudizi, ove l'ente previdenziale, benché convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale (Cass.
19649 del 2018, sulla scorta di Cass. n. 14149 del 2012), si è chiarito che «una non contestazione dei fatti costitutivi della […]pretesa creditoria è configurabile soltanto qualora […] la parte opponente, che è attrice in senso solo formale, non prenda, rispetto ai fatti allegati nella memoria di costituzione dell'ente, posizione in maniera precisa (e non limitata ad una generica contestazione) nella prima difesa utile, vale a dire all'udienza di cui all'art. 420 c.p.c. in cui, com'è noto, le parti possono «modificare le domande, eccezioni e conclusioni già formulate, previa autorizzazione del giudice» ( nei termini Cass. nr. 31704 del 2019, seguita da Cass. nr. 5416 del 2020; Cass, nr. 17604 del 2020; Cass. nr. 3765 del 2022 che hanno così superato le affermazioni di Cass. nr. 27274 del
2018). L'esposto principio è riferibile anche alla fattispecie concreta, relativa ad un giudizio di accertamento negativo del credito contributivo, a seguito di verifica ispettiva, in cui il ricorrente agisce per affermare l'inesistenza del diritto, di cui è titolare l che diviene oggetto Pt_1 dell'accertamento giudiziale;
17. in questo caso -come nei precedenti già valutati dalla Corte-
l'attribuzione di efficacia di «allegazione» a fatti contenuti in un atto extraprocessuale (quale è, si ripete, il verbale ispettivo) interromperebbe la circolarità, necessariamente endoprocessuale, tra oneri di allegazione, oneri di contestazione e oneri di prova, attestata dal combinato disposto dell'art. 414 nn. 4 e 5 e dall'art. 416 cod.proc.civ. (così precedenti citati;
v., anche, Cass. nr. 2174 del 2021)”.
(Cass. n. 19774/2023).
Ad ogni buon conto, in concreto, per completezza argomentativa si osserva che nel ricorso di primo grado proposto dalla (pagg. 9-10), con riferimento al CCNL Multiservizi, la cui Controparte_1
8 applicazione era stata contestata dall' con il verbale de quo, si legge espressamente: “Innanzi Pt_1 tutto è bene precisare che il predetto CCNL è stato sottoscritto da: - , Controparte_9
e CP_10 Controparte_11 CP_12
(quanto alla parte datoriale) e Controparte_13 Controparte_14
( ,
[...] CP_15 Controparte_16
- -, (quanto alle OO.SS.
[...] CP_17 Controparte_18 dei lavoratori): trattasi, di tutta evidenza, delle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale, il che sgombra preliminarmente il campo dall'ipotesi che nel caso di specie l'azienda avesse applicato un c.d. “contratto pirata”.
Dunque, in ogni caso, contrariamente a quanto sostenuto dall'ente appellante, il requisito della maggiore rappresentatività delle OOSS firmatarie del CCNL applicabile nel caso di specie era tutt'altro che pacifico.
Del resto nel verbale impugnato veniva espressamente richiamato a fondamento della contestata legittimità dell'applicazione del CCNL Multiservizi (pag. 3) “quanto riportato nella circolare n.
3/2018 dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro” ovvero “che il contratto collettivo sottoscritto dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale rappresenta il parametro ai fini del calcolo della contribuzione dovuta, indipendentemente dal CCNL applicato ai fini retributivi, secondo quanto prevede l'art. 1, comma 1, del D.L. n. 338/1989 unitamente all'art. 2, comma 25, della L. n. 549/1995; in ragione del citato art. 1 del D.L.
9.10.89 N. 338, convertito con
Legge 7.12.89 n. 389, “la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo”; in forza della citata norma i datori di lavoro sono tenuti, agli effetti del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, al rispetto dei trattamenti retributivi minimi previsti dal CCNL leader del settore in cui opera l'azienda, mentre gli accordi aziendali o individuali assumono rilevanza solo quando stabiliscano trattamenti retributivi migliorativi rispetto al CCNL”; ancora, in tal senso, nel verbale di accertamento in esame si legge: “visto che l'azienda non ha applicato i CCNL leaders dei settori in cui opera, in ottemperanza alla norma citata si procede al recupero dei benefici contributivi di cui ha usufruito l'azienda nei mesi in cui sono state riscontrate le omissioni contrattuali” (pag. 5).
Dunque il profilo relativo alla maggiore rappresentatività delle organizzazioni sindacali che avevano stipulato i CCNL applicati dall' in sede di nuovo inquadramento (Logistica e Metalmeccanica) Pt_1 in luogo di quello applicato dalla era stato espressamente richiamato dall'ente Controparte_19
9 in sede di verbale ispettivo quale criterio discretivo per l'individuazione del cd. CCNL leader ed esattamente rispetto ad esso la aveva specificamente dedotto nel proprio libello Controparte_1 introduttivo, al contrario, la maggiore rappresentatività delle O.O.S.S. firmatarie del CCNL
Multiservizi da essa applicato.
Per le ragioni che precedono la verifica della sussistenza del requisito della maggiore rappresentatività delle organizzazioni sindacali che avevano stipulato i CCNL applicati dall' in sede di nuovo Pt_1 inquadramento (Logistica e Metalmeccanica) non poteva certamente ritenersi espunta dal thema probandum ed il Tribunale ha condivisibilmente ritenuto di dover procedere al relativo accertamento, ponendo-e ciò è pacifico- il relativo onere deduttivo e probatorio a carico dell'ente.
Nel merito-con ciò passando a considerare il terzo motivo di appello- in punto di accertamento del requisito della maggiore rappresentatività delle organizzazioni sindacali che avevano stipulato i
CCNL applicati dall' in sede di nuovo inquadramento (Logistica e Metalmeccanica) il giudice Pt_1 di prime cure ha, tra l'altro, così specificamente motivato: “Nel verbale ispettivo, il cui contenuto è stato integralmente ed acriticamente richiamato nella memoria di costituzione dell' , dopo aver CP_5 premesso le attività oggetto dei due contratti di appalto e subappalto esaminati, i verbalizzanti hanno ritenuto che per la determinazione del cd. minimale contributivo dovesse farsi applicazione di altro e diverso CCNL (Logistica per l'appalto con la e Metalmeccanica Industria per il Controparte_2 subappalto con la , ritenendo che il CCNL Multiservizi fosse da applicarsi solo in via Controparte_6 residuale e senza neppure procedere alla produzione dei richiamati CCNL, omettendo qualsiasi allegazione circa l'ambito di applicazione dei medesimi e circa la loro riferibilità allo specifico settore produttivo in cui operava la soprattutto laddove si consideri, circostanza Controparte_1 questa che nessuna delle due parti pone in dubbio, che anche il CCNL multiservizi è astrattamente applicabile alle attività oggetto dei contratti di appalto e subappalto stipulati dalla società ispezionata”.
Orbene l' nel grado si duole che il Tribunale non abbia fatto ricorso ai poteri d'ufficio di cui Pt_1 all'art. 421 c.p.c. omettendo di disporre l'acquisizione dei CCNL d'interesse ai fini di causa e vigenti nel periodo di riferimento e li offre in produzione.
La doglianza è infondata.
Infatti secondo l'insegnamento consolidato della Suprema Corte di Cassazione “Nel rito del lavoro,
l'attribuzione al giudice di poteri istruttori d'ufficio, ai sensi dell'art. 421, secondo comma, cod. proc. civ., incontra un duplice limite, poiché, da una parte, deve rispettare il principio della domanda e dell'onere di deduzione in giudizio dei fatti costitutivi, impeditivi o estintivi del diritto controverso e, dall'altra, deve rispettare il divieto di utilizzazione del sapere privato da parte del giudice, sicché - in sostanza - la norma dispensa la parte dall'onere della formale richiesta della prova e dagli oneri
10 relativi alle modalità di formulazione dell'oggetto della prova, ma richiede pur sempre che, dall'esposizione dei fatti compiuta dalle parti o dall'assunzione degli altri mezzi di prova, siano dedotti, sia pure implicitamente, quei fatti e quei mezzi di prova idonei a sorreggere le ragioni della parte e a decidere la controversia, e cioè che sussistano significative "piste probatorie" emergenti dagli atti di causa” (ex multis Cass. n. 9034/2000).
Il richiamo ai “fatti allegati dalle parti ed emersi nel processo a seguito del contraddittorio” quali limite all'esercizio dei poteri d'ufficio nel rito del lavoro emerge dalla stessa pronuncia della Suprema
Corte di Cassazione citata dall' n. 15043/2015. Pt_1
Nel caso di specie il giudice di prime cure ha correttamente rilevato che l'ente resistente non aveva allegato nulla circa “l'ambito di applicazione dei medesimi e circa la loro riferibilità allo specifico settore produttivo in cui operava la soprattutto laddove si consideri, circostanza Controparte_1 questa che nessuna delle due parti pone in dubbio, che anche il CCNL multiservizi è astrattamente applicabile alle attività oggetto dei contratti di appalto e subappalto stipulati dalla società ispezionata” e tale passaggio motivazionale non è stato attinto da censura.
Il difetto assertivo da parte dell' nei termini sanciti dal Tribunale comporta, pertanto, tanto in Pt_1 primo grado quanto in questa sede la carenza dei presupposti di legge per l'attivazione dei poteri istruttori di cui all'art. 421 c.p.c.
3.2 Il quinto motivo è parzialmente fondato nei limiti che seguono.
Il giudice di prime cure ha così motivato in ordine alla regolamentazione delle spese di lite: “Le spese di lite seguono la soccombenza, liquidate al valore medio dello scaglione di riferimento (520.001-
1.000.000), in ragione della complessità delle questioni sottoposte all'odierno vaglio, in relazione a tutte le fasi processuali”.
L' lamenta, in primo luogo, la violazione dell'art. 92 comma 2 c.p.c. per la mancata parziale Pt_1 compensazione delle spese di lite tenuto conto della soccombenza dell'opponente con riferimento alla posizione della . CP_4
Sul punto l'odierna appellata ha eccepito l'inconfigurabilità della parziale compensazione per essere ab origine estranea al thema decidendum la posizione della , siccome non oggetto del CP_4 ricorso in opposizione introduttivo del giudizio.
Osserva la Corte, ad ogni buon conto, che essendosi espresso il Tribunale anche su tale posizione con pronuncia sulla quale è maturato il giudicato interno, debba ritenersi insindacabile che la sentenza qui impugnata abbia riguardato anche la posizione della , limitatamente alla quale l' è CP_4 Pt_1 risultata vittoriosa.
Tuttavia il giudice di prime cure ha fatto buon governo del principio di soccombenza ex art. 91 c.p.c. tenuto conto che l'incidenza della posizione della era minima rispetto alla pluralità delle CP_4
11 posizioni sulle quali l' ha proceduto al ricalcolo e che in relazione alla predetta la Pt_1 Controparte_1 nulla aveva osservato nel proprio ricorso introduttivo.
In secondo luogo l' lamenta che erroneamente la liquidazione sia avvenuta secondo i valori medi Pt_1 per tutte le fasi processuali, tenuto conto, a suo dire, della natura nota delle questioni giurisprudenziali trattate.
Va premesso che l'art. 4 del D.M. n. 55/2014 e s.m. - pacificamente applicabile ratione temporis al caso di specie (cfr. Cass. S.U. 17405/2012) - stabilisce, in particolare, che, ai fini della liquidazione del compenso, “si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali,
e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti. il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati di regola sino all'80 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento”.
Ritiene, invero, la Corte che la fattispecie che qui occupa fosse connotata da un notevole grado di complessità in fatto e in diritto, per la pluralità delle fonti normative e regolamentari interessate, la molteplicità dei settori oggetto dell'attività aziendale, l'ingente numero dei lavoratori coinvolti e il considerevole ammontare della somma complessivamente richiesta all'odierna appellata.
Tenuto conto dell'impegno professionale richiesto e del pregio del ricorso originario, si ritengono correttamente applicabili i valori medi alle fasi di studio e introduttiva, mentre per le fasi istruttoria e decisionale, in ragione dell'attività difensiva effettivamente svolta, risultano congrui i valori minimi di legge, il tutto liquidato secondo lo scaglione pacificamente applicabile (€ 520.001-1.000.000).
Per l'effetto l' va condannato alla refusione delle spese di lite del primo grado di giudizio a Pt_1 favore della nella minor somma di € 16.500,00 oltre spese generali, CPA e Controparte_20
IVA, con attribuzione a favore dell'avv. Marco Mattia dichiaratosi antistatario.
4.In conclusione la sentenza impugnata va parzialmente riformata unicamente in punto di liquidazione delle spese di lite del primo grado di giudizio.
5.L'esito complessivo del giudizio giustifica la condanna dell'ente appellante alla refusione delle spese di lite del presente grado di giudizio a favore della società appellata, che vengono liquidate in dispositivo secondo il valore della causa e in ragione dell'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
in parziale riforma della sentenza impugnata, che conferma nel resto,
-condanna l'appellante alla refusione delle spese di lite del primo grado di giudizio a favore della
12 società appellata, che liquida in € 16.500,00, oltre spese generali, CPA e IVA con attribuzione a favore dell'avv. Marco Mattia dichiaratosi antistatario;
-condanna l'appellante alla refusione delle spese di lite del presente grado di giudizio a favore della società appellata, che liquida in € 13.000,00, oltre spese generali, CPA e IVA.
Roma, lì 23.9.2025
Il Consigliere rel.
Dott.ssa Isabella Parolari
Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Piantadosi
13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
La Corte, composta dai signori magistrati:
Dott. Gabriella PIANTADOSI Presidente
Dott.ssa Isabella PAROLARI Consigliere rel.
Dott.ssa Alessandra LUCARINO Consigliere
all'udienza del 23.9.2025 ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 220/2024 R.G. vertente tra rappresentato e difeso dall'avv. Filippo Mangiapane Pt_1 appellante e
rappresentato e difeso dagli avv.ti Arturo Maresca, Marco Mattia e Marcello Controparte_1
OM appellato avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Cassino n. 8/2024 del 2.1.2024 conclusioni: come in atti
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 10.01.2022 la proponeva opposizione avverso il Controparte_1 verbale unico di accertamento e notificazione n. 2017010278/DDL del 15.07.2021 con il quale gli ispettori dell' avevano provveduto a rideterminare per tutti i lavoratori della società addetti Pt_1 all'appalto con la ed al subappalto con la la retribuzione spettante Controparte_2 Controparte_3 rispettivamente in base al CCNL Logistica ed al CCNL Metalmeccanica, comprensiva di tutte le voci retributive previste dagli stessi, ed a calcolare le differenze degli imponibili con quelli registrati sul
LUL; infine su tali differenze essi avevano addebitato i contributi dovuti per legge dal mese di giugno
2016 al mese di aprile 2021.
1 Tale rideterminazione era conseguenza del rilievo degli ispettori secondo cui illegittimamente la società opponente aveva assunto quale base di calcolo dei contributi previdenziali dovuti per i lavoratori di cui sopra le retribuzioni previste dal CCNL Multiservizi- in luogo appunto di quelle previste dal CCNL Logistica e dal CCNL Metalmeccanica- e ciò in ragione dell'art. 1 del D.L. 9.10.89
N. 338, convertito con legge del 7.12.89 n. 389 (“la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo”) Part nonché della circolare dell' n. 1/2020, secondo cui il CCNL Multiservizi può essere preso come riferimento ai fini dell'individuazione della base imponibile contributiva ai sensi dell'art. 1 della
Legge 389/1989 solo in via residuale.
Gli ispettori avevano quindi proceduto al recupero delle agevolazioni contributive in relazione ai dipendenti operanti presso la FCA, addebitando alla società opponente la somma pari ad euro
500.693,49 a titolo di contributi e la somma pari ad euro 309.087,80 a titolo di somme aggiuntive, per un totale di euro 809.781,29.
La società opponente contestava la legittimità del verbale unico impugnato per motivazione apparente e/o contraddittoria;
per l'errata interpretazione della normativa di riferimento sul c.d. minimale contributivo;
per l'errata individuazione del c.d. CCNL leader, posto che essa svolgeva una pluralità di attività di natura diversa tra loro che rendeva coerente l'applicazione del CCNL Multiservizi;
per l'illegittimità del verbale di accertamento nella parte in cui la mancata applicazione del CCNL
Logistica e del CCNL Metalmeccanica aveva comportato automaticamente la decadenza dalla fruizione dei benefici contributivi non solo per il periodo successivo all'accertamento della presunta irregolarità ma anche per quello precedente, con ciò, a suo dire, violando il disposto dell'art. 1, comma
1175, della legge n. 296/2006.
Si costituiva in giudizio l' il quale, nel ribadire la piena legittimità del proprio operato, ribadiva Pt_1 il valore probatorio del verbale ispettivo per tutto quanto gli ispettori avevano personalmente constatato ed accertato, ex artt. 2700 e ss. c.c., come anche il particolare valore probatorio delle dichiarazioni rilasciate dai lavoratori agli ispettori, considerate meritevoli di attendibilità per la loro genuinità in quanto rese nell'immediatezza dell'accertamento eseguito.
Nel merito l'ente contestava la fondatezza della domanda, trascrivendo integralmente il contenuto del verbale di accertamento e notificazione del 15.07.2021 quale parte integrale e sostanziale della propria memoria di costituzione.
Il Tribunale-ritenuta fondata la pretesa contributiva dell' unicamente con riferimento alla Pt_1
2 posizione della socia di maggioranza mentre, nel resto, che l' non avesse provato la CP_4 Pt_1 maggiore rappresentatività delle O.O.S.S. firmatarie del CCNL Logistica e del CCNL
Metalmeccanica rispetto a quelle firmatarie del CCNL Multiservizi applicato dalla società opponente- ha così deciso: “- accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto, annulla il verbale di accertamento e notificazione n. 2017010278/DDL del 15.07.2021, limitatamente al ricalcolo delle retribuzioni imponibili dei lavoratori dipendenti della impiegati negli appalti indicati, Controparte_1 come anche in relazione all'operato recupero degli sgravi contributivi, dichiarando non dovute le somme ivi indicate a titolo di omissione contributiva e a titolo di somme aggiuntive;
- conferma il verbale di accertamento e notificazione n. 2017010278/DDL del 15.07.2021 unicamente con riferimento alla accertata posizione della socia di maggioranza;
Parte_3
- condanna l' in persona del l.r.p.t., alla rifusione delle spese di lite in favore della Pt_1 CP_1 che liquida in complessivi euro 24.592,00 oltre spese generali al 15%, Iva e CPA come per
[...] legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.”.
2.Proponeva gravame l' per i seguenti motivi: Pt_1
-violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c.;
-violazione degli articoli 115 c.p.c. e 2697 cod. civ, 24 e 111 della Cost., nonché dell'art. 6 della
Convenzione per la Salvaguardia dei diritti dell'uomo e dell'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, degli artt. 183 e 420 c.p.c.;
-violazione dell'art. 421 c.p.c. e del principio di ricerca della verità processuale;
-violazione dell'art. 116 legge n. 388/00 all'art. 116;
-violazione dell'art. 92 comma 2 c.p.c.
Resisteva l'appellata nel grado che concludeva per il rigetto del gravame.
Matura per la decisione allo stato degli atti, la causa veniva discussa e decisa all'odierna udienza mediante lettura del dispositivo.
3.L'appello è solo in minima parte fondato entro i limiti di cui si dirà.
3.1 Il primo ed il terzo motivo di appello sono infondati, con assorbimento degli altri, eccetto il quinto di cui si dirà.
Il Tribunale, premesso un ampio excursus normativo e giurisprudenziale in ordine all'individuazione dei c.d. CCNL leader per l'individuazione della retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale e della ripartizione del relativo onere probatorio ai sensi dell'art. 2697 c.c., ha così motivato nella fattispecie in esame: “Applicando i principi in precedenza ricordati al caso in esame, rileva il Tribunale che l' non ha assolto all'onere Pt_1 probatorio da cui era gravato, atteso che non ha affatto dimostrato l'esistenza, nel settore produttivo proprio dei contratti di appalto esaminati, di un contratto collettivo stipulato da sindacati
3 comparativamente maggiormente rappresentativi rispetto alle OO.SS. stipulanti il contratto collettivo applicato.
Nel verbale ispettivo, il cui contenuto è stato integralmente ed acriticamente richiamato nella memoria di costituzione dell' , dopo aver premesso le attività oggetto dei due contratti di CP_5 appalto e subappalto esaminati, i verbalizzanti hanno ritenuto che per la determinazione del cd. minimale contributivo dovesse farsi applicazione di altro e diverso CCNL (Logistica per l'appalto con la e Metalmeccanica Industria per il subappalto con la , Controparte_2 Controparte_6 ritenendo che il CCNL Multiservizi fosse da applicarsi solo in via residuale e senza neppure procedere alla produzione dei richiamati CCNL, omettendo qualsiasi allegazione circa l'ambito di applicazione dei medesimi e circa la loro riferibilità allo specifico settore produttivo in cui operava la soprattutto laddove si consideri, circostanza questa che nessuna delle due parti Controparte_1 pone in dubbio, che anche il CCNL multiservizi è astrattamente applicabile alle attività oggetto dei contratti di appalto e subappalto stipulati dalla società ispezionata.
È stato altresì affermato che in relazione al disposto dell'art. 1 d.l. 9 ottobre 1989 n. 338, conv. in l.
7 dicembre 1989 n. 389 (autenticamente interpretato dall'art. 2 l. 28 dicembre 1995 n. 549) è onere dell' dimostrare la maggiore rappresentatività su base nazionale delle organizzazioni sindacali Pt_1 stipulanti il contratto collettivo, sulle cui retribuzioni pretende di commisurare i contributi previdenziali (Cassazione civile sez. lav., 23/04/1999, n.4074).
È utile anche sottolineare che il criterio della maggiore rappresentatività delle organizzazioni sindacali, previsto dall'art. 2, comma 25, della l. n. 549 del 1995, opera esclusivamente nelle ipotesi in cui, stabilita l'applicabilità del contratto nazionale in luogo di quelli locali o individuali, vi sia una pluralità di contratti collettivi nazionali intervenuti per la medesima categoria, circostanza questa ravvisabile nel caso che ci occupa perché incontestata tra le parti: invero la richiamata normativa opera esclusivamente nelle ipotesi in cui, stabilita l'applicabilità del contratto nazionale in luogo di quelli locali o individuali, vi sia una pluralità di contratti collettivi nazionali intervenuti per la medesima categoria (Cass., 8-5-2019, n. 12166).
In tali casi, cioè in presenza di più contratti collettivi per la medesima categoria è, dunque, necessario fare riferimento, ai fini della determinazione della retribuzione da assumere come base di calcolo dei contributi, a quel contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative della categoria, attraverso un giudizio comparativo fondato sugli indici rilevatori della rappresentatività delle organizzazioni sindacali: questo perché, l'articolo 2070 comma secondo prevede che “se l'imprenditore esercita distinte attività aventi carattere autonomo, si applicano ai rispettivi rapporti di lavoro le norme dei contratti collettivi corrispondenti alle singole attività”, e sul versante privatistico nessuno dubita che la scelta
4 del contratto collettivo da applicare rientri nelle prerogative di organizzazione dell'imprenditore e nella libertà negoziale delle parti, col solo limite che esso risulti coerente con l'oggetto dell'appalto
(cfr. Cass. Sez. Lav., 23/09/2000, n.12624).
L'accertamento circa la maggiore o minore rappresentatività va riferita, ai sensi dell'art. 1 d.l. n.
338/89 cit., non al contratto collettivo ma alle OO.SS. che lo hanno stipulato: sul punto, è opportuno richiamare il D.M. 15 luglio 2014, n. 14280-ter , che ha individuato, sulla scorta di un consolidato orientamento giurisprudenziale, puntuali criteri da valutarsi quali indici rivelatori per la valutazione della maggiore rappresentatività di un'organizzazione sindacale o datoriale:
1) la consistenza numerica degli associati all'organizzazione sindacale o datoriale, elemento questo che può essere anche desunto del codice alfanumerico unico, attribuito dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) a ciascun CCNL depositato, e che è fatto obbligo sia esposto dal datore di lavoro nel flusso Uniemens;
2) l'ampiezza e diffusione delle strutture organizzative sul territorio nazionale;
3) la partecipazione alla formazione e stipulazione di contratti collettivi di lavoro;
4) la partecipazione alla risoluzione di vertenze individuali, plurime e collettive di lavoro.
Tali sono i criteri rinvenibili altresì nella lettera circolare del 1-6-2012, n. 10310, nella quale il
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, proprio “al fine di determinare con sufficiente chiarezza il grado di rappresentatività, in termini comparativi, delle OO.SS. stipulanti”, ha fatto riferimento ai seguenti indici sintomatici: “al numero comprensivo delle imprese associate;
al numero complessivo dei lavoratori occupati;
alla diffusione territoriale (numero di sedi presenti sul territorio ed ambiti settoriali); al numero dei contratti collettivi stipulati e vigenti”, nonché al
“numero di verbali di revisione, il cui dato risulta verificabile presso il Ministero dello Sviluppo
Economico”.
Tanto premesso, al netto di tali considerazioni che si ritengono tali da minare il fondamento giustificativo della pretesa contributiva, si ritiene che l' a ciò onerato, non abbia fornito Pt_1 sufficienti elementi probatori in grado di dimostrare la maggiore rappresentatività delle organizzazioni sindacali stipulanti il CCNL Logistica ed il CCNL Metalmeccanici rispetto a quelle stipulanti il CCNL applicato dall'azienda, non essendo la maggiore rappresentatività delle organizzazioni sindacali o datoriali un fatto notorio ex art. 115 c.p.c., e trattandosi, tra l'altro, di un dato che può anche variare nel corso del tempo (cfr. sul punto Cassazione civile sez. lav., 23/04/1999,
n.4074).
Valga, peraltro, sottolineare che la maggiore rappresentatività delle organizzazioni sindacali che l'ente resistente era tenuto a dimostrare deve essere considerata non a livello generale e nazionale ma come si desume dal tenore letterale della legge 549 del 1995 con esclusivo riferimento alla
5 categoria (cfr. in tal senso anche Cassazione civile sez. lav., 23/04/1999, n.4074).
Come statuito chiaramente dal Tar Lazio, "il concetto di rappresentatività non si presta ad una interpretazione univoca ma va modellato in relazione alle finalità perseguite dalle norme che lo richiamano. In particolare, nell'Ipotesi di utilizzazione da parte del legislatore della locuzione
"sindacato maggiormente rappresentativo", si è solitamente al cospetto di una previsione volta ad attribuire specifiche prerogative e diritti alle associazioni sindacali operanti in determinati contesti lavorativi, rispetto alle quali l'analisi sulla rappresentatività deve tenere adeguatamente conto della necessità di tutelare il principio del pluralismo, onde evitare che un deficit in termini astratti di rappresentatività si traduca in una sostanziale compromissione dell'esercizio delle libertà di azione sindacale costituzionalmente garantite (cfr. Corte costituzionale, 23 luglio 2013, n. 231). Dunque, la nozione di "maggiore rappresentatività" va solitamente declinata secondo una accezione inclusiva, in quanto "tale criterio non si riferisce ad una comparazione fra le varie confederazioni nazionali, sebbene ad una "effettività" - che può essere sempre conseguita da ogni confederazione sindacale - della loro forza rappresentativa" (così Corte costituzionale, 6 marzo 1974, n. 54). Osserva il Collegio che la diversa definizione, qui utilizzata dal legislatore, di associazioni "comparativamente più rappresentative" presuppone, diversamente dal concetto di "maggiore rappresentatività", una selezione delle associazioni sindacali, sulla base di una valutazione comparativa della effettiva capacità di rappresentanza di ciascuna di esse. E ciò al fine di commisurare il godimento di determinate prerogative alla effettiva capacità rappresentativa delle organizzazioni soggette al giudizio comparativo" (sentenza sez. 1^, 08.02.2018, n. 1522).
Tutti elementi che è onere della parte creditrice dimostrare ed il cui onere non è stato assolto: da ultimo infatti, con ordinanza 19 maggio 2023, n. 13840, la Corte di Cassazione, nel premettere che
“la "categoria" dell'attività d'impresa rileva, quindi, ai fini del calcolo della contribuzione obbligatoria, parametrata appunto sulle retribuzioni stabilite dal contratto collettivo sottoscritto dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale della "categoria" di riferimento, cioè del "settore produttivo in cui opera l'impresa", ha affermato che nel caso di coesistenza di una pluralità di fonti contrattuali (anche di diverso livello) applicabili alla medesima categoria, ai fini della determinazione del "minimale contributivo", il datore di lavoro è tenuto a considerare il "contratto leader", ossia quello dotato "della superiore rappresentatività in termini comparativi delle associazioni sindacali stipulanti, requisito adeguatamente provato in giudizio dall' sulla base di indici quali la consistenza associativa, la diffusione territoriale e il numero Pt_1 di contratti collettivi stipulati". In definitiva sintesi, alla luce delle considerazioni esposte ed a fronte della documentazione depositata dalla parte ricorrente, si ritiene che l'ente previdenziale resistente,
a ciò onerato, non abbia sufficientemente dimostrato che il CCNL ritenuto applicabile fosse stipulato
6 da organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale rispetto a quelle stipulanti il CCNL applicato dalla società ricorrente, per quella determinata categoria di riferimento,
e che in quanto tale, dovesse essere preso come riferimento per la determinazione della base contributiva”.
Orbene, con il primo motivo di gravame l' si duole, innanzitutto, che il giudice di prime cure Pt_1 non abbia considerato -con ciò violando l'art. 115 c.p.c.-che la maggiore rappresentatività delle
O.O.S.S. firmatarie del CCNL Logistica e del CCNL Metalmeccanica non fosse in contestazione tra le parti, avendo la società opponente fondato interamente la propria difesa in primo grado sul diverso profilo dell'inapplicabilità in concreto di tale CCNL sulla base dell'asserita estraneità delle mansioni svolte dai propri dipendenti presso gli appalti de quibus rispetto a quelle disciplinate appunto dal
CCNL Logistica.
Pertanto, secondo l'ente appellante, il Tribunale avrebbe illegittimamente ritenuto la suddetta maggiore rappresentatività delle O.O.S.S. firmatarie del CCNL Logistica e del CCNL
Metalmeccanica oggetto del thema probandum, con onere a carico dell'ente.
Ancora l' con il primo motivo- lamenta che il Tribunale abbia omesso la pronuncia con CP_7 riferimento alle opposte deduzioni in merito all'effettiva natura delle mansioni svolte dai lavoratori impiegati negli appalti oggetto dell'accertamento ispettivo, con ciò violando l'art. 112 c.p.c. e fornendo, in buona sostanza, una motivazione meramente apparente. In tal senso l'ente appellante ha poi lamentato-con il secondo motivo- l'omessa valutazione del materiale istruttorio comprovante le mansioni concretamente svolte dai dipendenti della impiegati presso i due appalti in Controparte_1 esame, costituito dalle dichiarazioni dei lavoratori assunte in sede ispettiva, nonché-con il terzo motivo- la mancata attivazione da parte del giudice di prime cure dei poteri d'ufficio di cui all'art. 421 c.p.c. offrendo in produzione per la prima volta in questo grado i CCNL Logistica, vigenti nel periodo considerato dall'ispezione (2016-2021). Controparte_8
Ciò posto, osserva la Corte che la presunta violazione dell'art. 115 c.p.c.-di cui alla prima parte del primo motivo di appello- non coglie nel segno, con assorbimento, sotto il profilo logico-giuridico, di qualsivoglia ulteriore considerazione con riferimento alla seconda parte del primo motivo di appello, al secondo ed al quarto motivo.
In primo luogo, in merito all'astratta operatività del disposto di cui all'art. 115 2° comma c.p.c. in fattispecie analoga a quella che qui occupa, la Corte richiama il seguente arresto della Suprema Corte di Cassazione: “a monte, comunque, osserva il Collegio, come l' incorra nell'errore di ritenere Pt_1 applicabile l'art. 115, comma 1, cod.proc.civ., in relazione ad un atto (id est: il verbale ispettivo) che si colloca al di fuori del processo. Per come inteso dalla Corte, la genericità delle contestazioni è riferita infatti dall'Istituto al contenuto del ricorso introduttivo del giudizio (v. pagg. 6 e 7 del ricorso
7 per cassazione); 14. il principio di non contestazione, viceversa, opera esclusivamente all'interno del processo e, in generale, si pone per il convenuto costituito, nell'ambito del giudizio di primo grado, nel quale si definisce -irretrattabilmente il thema decidendum, cioè i fatti pacifici, e il thema probandum, vale a dire i fatti controcontroversi (Cass. nr. 22461 del 2015); 15. con riferimento specifico al processo del lavoro di cui agli artt. 409 e segg. cod.proc.civ., l'onere di contestazione trae origine dal disposto dell'art. 416 cod.proc.civ., che addossa al convenuto l'onere «di prendere posizione in maniera precisa e non limitata ad una generica contestazione» e lo riferisce espressamente «ai fatti affermati dall'attore a fondamento della domanda». La mancata contestazione del fatto costitutivo del diritto, che ne rende inutile la prova siccome non più controverso, si pone in coerenza con la struttura del processo, finalizzata a far sì che all'udienza di discussione ex art. 420 cod.proc.civ., la causa giunga delineata in modo compiuto per quanto attiene all'oggetto ed alle esigenze istruttorie (Cass. S.U. nn. 761 del 2002 e 11353 del 2004); 16.
l'affermazione che precede è stata ulteriormente precisata dalla Corte, nell'ambito peculiare del processo di opposizione a cartella esattoriale per il pagamento di contributi e premi. In tali giudizi, ove l'ente previdenziale, benché convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale (Cass.
19649 del 2018, sulla scorta di Cass. n. 14149 del 2012), si è chiarito che «una non contestazione dei fatti costitutivi della […]pretesa creditoria è configurabile soltanto qualora […] la parte opponente, che è attrice in senso solo formale, non prenda, rispetto ai fatti allegati nella memoria di costituzione dell'ente, posizione in maniera precisa (e non limitata ad una generica contestazione) nella prima difesa utile, vale a dire all'udienza di cui all'art. 420 c.p.c. in cui, com'è noto, le parti possono «modificare le domande, eccezioni e conclusioni già formulate, previa autorizzazione del giudice» ( nei termini Cass. nr. 31704 del 2019, seguita da Cass. nr. 5416 del 2020; Cass, nr. 17604 del 2020; Cass. nr. 3765 del 2022 che hanno così superato le affermazioni di Cass. nr. 27274 del
2018). L'esposto principio è riferibile anche alla fattispecie concreta, relativa ad un giudizio di accertamento negativo del credito contributivo, a seguito di verifica ispettiva, in cui il ricorrente agisce per affermare l'inesistenza del diritto, di cui è titolare l che diviene oggetto Pt_1 dell'accertamento giudiziale;
17. in questo caso -come nei precedenti già valutati dalla Corte-
l'attribuzione di efficacia di «allegazione» a fatti contenuti in un atto extraprocessuale (quale è, si ripete, il verbale ispettivo) interromperebbe la circolarità, necessariamente endoprocessuale, tra oneri di allegazione, oneri di contestazione e oneri di prova, attestata dal combinato disposto dell'art. 414 nn. 4 e 5 e dall'art. 416 cod.proc.civ. (così precedenti citati;
v., anche, Cass. nr. 2174 del 2021)”.
(Cass. n. 19774/2023).
Ad ogni buon conto, in concreto, per completezza argomentativa si osserva che nel ricorso di primo grado proposto dalla (pagg. 9-10), con riferimento al CCNL Multiservizi, la cui Controparte_1
8 applicazione era stata contestata dall' con il verbale de quo, si legge espressamente: “Innanzi Pt_1 tutto è bene precisare che il predetto CCNL è stato sottoscritto da: - , Controparte_9
e CP_10 Controparte_11 CP_12
(quanto alla parte datoriale) e Controparte_13 Controparte_14
( ,
[...] CP_15 Controparte_16
- -, (quanto alle OO.SS.
[...] CP_17 Controparte_18 dei lavoratori): trattasi, di tutta evidenza, delle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale, il che sgombra preliminarmente il campo dall'ipotesi che nel caso di specie l'azienda avesse applicato un c.d. “contratto pirata”.
Dunque, in ogni caso, contrariamente a quanto sostenuto dall'ente appellante, il requisito della maggiore rappresentatività delle OOSS firmatarie del CCNL applicabile nel caso di specie era tutt'altro che pacifico.
Del resto nel verbale impugnato veniva espressamente richiamato a fondamento della contestata legittimità dell'applicazione del CCNL Multiservizi (pag. 3) “quanto riportato nella circolare n.
3/2018 dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro” ovvero “che il contratto collettivo sottoscritto dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale rappresenta il parametro ai fini del calcolo della contribuzione dovuta, indipendentemente dal CCNL applicato ai fini retributivi, secondo quanto prevede l'art. 1, comma 1, del D.L. n. 338/1989 unitamente all'art. 2, comma 25, della L. n. 549/1995; in ragione del citato art. 1 del D.L.
9.10.89 N. 338, convertito con
Legge 7.12.89 n. 389, “la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo”; in forza della citata norma i datori di lavoro sono tenuti, agli effetti del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, al rispetto dei trattamenti retributivi minimi previsti dal CCNL leader del settore in cui opera l'azienda, mentre gli accordi aziendali o individuali assumono rilevanza solo quando stabiliscano trattamenti retributivi migliorativi rispetto al CCNL”; ancora, in tal senso, nel verbale di accertamento in esame si legge: “visto che l'azienda non ha applicato i CCNL leaders dei settori in cui opera, in ottemperanza alla norma citata si procede al recupero dei benefici contributivi di cui ha usufruito l'azienda nei mesi in cui sono state riscontrate le omissioni contrattuali” (pag. 5).
Dunque il profilo relativo alla maggiore rappresentatività delle organizzazioni sindacali che avevano stipulato i CCNL applicati dall' in sede di nuovo inquadramento (Logistica e Metalmeccanica) Pt_1 in luogo di quello applicato dalla era stato espressamente richiamato dall'ente Controparte_19
9 in sede di verbale ispettivo quale criterio discretivo per l'individuazione del cd. CCNL leader ed esattamente rispetto ad esso la aveva specificamente dedotto nel proprio libello Controparte_1 introduttivo, al contrario, la maggiore rappresentatività delle O.O.S.S. firmatarie del CCNL
Multiservizi da essa applicato.
Per le ragioni che precedono la verifica della sussistenza del requisito della maggiore rappresentatività delle organizzazioni sindacali che avevano stipulato i CCNL applicati dall' in sede di nuovo Pt_1 inquadramento (Logistica e Metalmeccanica) non poteva certamente ritenersi espunta dal thema probandum ed il Tribunale ha condivisibilmente ritenuto di dover procedere al relativo accertamento, ponendo-e ciò è pacifico- il relativo onere deduttivo e probatorio a carico dell'ente.
Nel merito-con ciò passando a considerare il terzo motivo di appello- in punto di accertamento del requisito della maggiore rappresentatività delle organizzazioni sindacali che avevano stipulato i
CCNL applicati dall' in sede di nuovo inquadramento (Logistica e Metalmeccanica) il giudice Pt_1 di prime cure ha, tra l'altro, così specificamente motivato: “Nel verbale ispettivo, il cui contenuto è stato integralmente ed acriticamente richiamato nella memoria di costituzione dell' , dopo aver CP_5 premesso le attività oggetto dei due contratti di appalto e subappalto esaminati, i verbalizzanti hanno ritenuto che per la determinazione del cd. minimale contributivo dovesse farsi applicazione di altro e diverso CCNL (Logistica per l'appalto con la e Metalmeccanica Industria per il Controparte_2 subappalto con la , ritenendo che il CCNL Multiservizi fosse da applicarsi solo in via Controparte_6 residuale e senza neppure procedere alla produzione dei richiamati CCNL, omettendo qualsiasi allegazione circa l'ambito di applicazione dei medesimi e circa la loro riferibilità allo specifico settore produttivo in cui operava la soprattutto laddove si consideri, circostanza Controparte_1 questa che nessuna delle due parti pone in dubbio, che anche il CCNL multiservizi è astrattamente applicabile alle attività oggetto dei contratti di appalto e subappalto stipulati dalla società ispezionata”.
Orbene l' nel grado si duole che il Tribunale non abbia fatto ricorso ai poteri d'ufficio di cui Pt_1 all'art. 421 c.p.c. omettendo di disporre l'acquisizione dei CCNL d'interesse ai fini di causa e vigenti nel periodo di riferimento e li offre in produzione.
La doglianza è infondata.
Infatti secondo l'insegnamento consolidato della Suprema Corte di Cassazione “Nel rito del lavoro,
l'attribuzione al giudice di poteri istruttori d'ufficio, ai sensi dell'art. 421, secondo comma, cod. proc. civ., incontra un duplice limite, poiché, da una parte, deve rispettare il principio della domanda e dell'onere di deduzione in giudizio dei fatti costitutivi, impeditivi o estintivi del diritto controverso e, dall'altra, deve rispettare il divieto di utilizzazione del sapere privato da parte del giudice, sicché - in sostanza - la norma dispensa la parte dall'onere della formale richiesta della prova e dagli oneri
10 relativi alle modalità di formulazione dell'oggetto della prova, ma richiede pur sempre che, dall'esposizione dei fatti compiuta dalle parti o dall'assunzione degli altri mezzi di prova, siano dedotti, sia pure implicitamente, quei fatti e quei mezzi di prova idonei a sorreggere le ragioni della parte e a decidere la controversia, e cioè che sussistano significative "piste probatorie" emergenti dagli atti di causa” (ex multis Cass. n. 9034/2000).
Il richiamo ai “fatti allegati dalle parti ed emersi nel processo a seguito del contraddittorio” quali limite all'esercizio dei poteri d'ufficio nel rito del lavoro emerge dalla stessa pronuncia della Suprema
Corte di Cassazione citata dall' n. 15043/2015. Pt_1
Nel caso di specie il giudice di prime cure ha correttamente rilevato che l'ente resistente non aveva allegato nulla circa “l'ambito di applicazione dei medesimi e circa la loro riferibilità allo specifico settore produttivo in cui operava la soprattutto laddove si consideri, circostanza Controparte_1 questa che nessuna delle due parti pone in dubbio, che anche il CCNL multiservizi è astrattamente applicabile alle attività oggetto dei contratti di appalto e subappalto stipulati dalla società ispezionata” e tale passaggio motivazionale non è stato attinto da censura.
Il difetto assertivo da parte dell' nei termini sanciti dal Tribunale comporta, pertanto, tanto in Pt_1 primo grado quanto in questa sede la carenza dei presupposti di legge per l'attivazione dei poteri istruttori di cui all'art. 421 c.p.c.
3.2 Il quinto motivo è parzialmente fondato nei limiti che seguono.
Il giudice di prime cure ha così motivato in ordine alla regolamentazione delle spese di lite: “Le spese di lite seguono la soccombenza, liquidate al valore medio dello scaglione di riferimento (520.001-
1.000.000), in ragione della complessità delle questioni sottoposte all'odierno vaglio, in relazione a tutte le fasi processuali”.
L' lamenta, in primo luogo, la violazione dell'art. 92 comma 2 c.p.c. per la mancata parziale Pt_1 compensazione delle spese di lite tenuto conto della soccombenza dell'opponente con riferimento alla posizione della . CP_4
Sul punto l'odierna appellata ha eccepito l'inconfigurabilità della parziale compensazione per essere ab origine estranea al thema decidendum la posizione della , siccome non oggetto del CP_4 ricorso in opposizione introduttivo del giudizio.
Osserva la Corte, ad ogni buon conto, che essendosi espresso il Tribunale anche su tale posizione con pronuncia sulla quale è maturato il giudicato interno, debba ritenersi insindacabile che la sentenza qui impugnata abbia riguardato anche la posizione della , limitatamente alla quale l' è CP_4 Pt_1 risultata vittoriosa.
Tuttavia il giudice di prime cure ha fatto buon governo del principio di soccombenza ex art. 91 c.p.c. tenuto conto che l'incidenza della posizione della era minima rispetto alla pluralità delle CP_4
11 posizioni sulle quali l' ha proceduto al ricalcolo e che in relazione alla predetta la Pt_1 Controparte_1 nulla aveva osservato nel proprio ricorso introduttivo.
In secondo luogo l' lamenta che erroneamente la liquidazione sia avvenuta secondo i valori medi Pt_1 per tutte le fasi processuali, tenuto conto, a suo dire, della natura nota delle questioni giurisprudenziali trattate.
Va premesso che l'art. 4 del D.M. n. 55/2014 e s.m. - pacificamente applicabile ratione temporis al caso di specie (cfr. Cass. S.U. 17405/2012) - stabilisce, in particolare, che, ai fini della liquidazione del compenso, “si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali,
e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti. il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati di regola sino all'80 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento”.
Ritiene, invero, la Corte che la fattispecie che qui occupa fosse connotata da un notevole grado di complessità in fatto e in diritto, per la pluralità delle fonti normative e regolamentari interessate, la molteplicità dei settori oggetto dell'attività aziendale, l'ingente numero dei lavoratori coinvolti e il considerevole ammontare della somma complessivamente richiesta all'odierna appellata.
Tenuto conto dell'impegno professionale richiesto e del pregio del ricorso originario, si ritengono correttamente applicabili i valori medi alle fasi di studio e introduttiva, mentre per le fasi istruttoria e decisionale, in ragione dell'attività difensiva effettivamente svolta, risultano congrui i valori minimi di legge, il tutto liquidato secondo lo scaglione pacificamente applicabile (€ 520.001-1.000.000).
Per l'effetto l' va condannato alla refusione delle spese di lite del primo grado di giudizio a Pt_1 favore della nella minor somma di € 16.500,00 oltre spese generali, CPA e Controparte_20
IVA, con attribuzione a favore dell'avv. Marco Mattia dichiaratosi antistatario.
4.In conclusione la sentenza impugnata va parzialmente riformata unicamente in punto di liquidazione delle spese di lite del primo grado di giudizio.
5.L'esito complessivo del giudizio giustifica la condanna dell'ente appellante alla refusione delle spese di lite del presente grado di giudizio a favore della società appellata, che vengono liquidate in dispositivo secondo il valore della causa e in ragione dell'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
in parziale riforma della sentenza impugnata, che conferma nel resto,
-condanna l'appellante alla refusione delle spese di lite del primo grado di giudizio a favore della
12 società appellata, che liquida in € 16.500,00, oltre spese generali, CPA e IVA con attribuzione a favore dell'avv. Marco Mattia dichiaratosi antistatario;
-condanna l'appellante alla refusione delle spese di lite del presente grado di giudizio a favore della società appellata, che liquida in € 13.000,00, oltre spese generali, CPA e IVA.
Roma, lì 23.9.2025
Il Consigliere rel.
Dott.ssa Isabella Parolari
Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Piantadosi
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