CASS
Sentenza 5 aprile 2023
Sentenza 5 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 05/04/2023, n. 9445 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9445 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 14342/2020 R.G. proposto da: ARCA SERVIZI IMMOBILIARI S.R.L. in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Milano, via G.B. Pirelli n. 26, elettivamente domiciliata in Roma, via Lima n. 28, presso lo studio dell’avv. Marco Albanese, rappresentata e difesa dall’avv. Claudio Cosa e dall’avv. Fabiola Del Torchio in virtù di procura speciale in calce al ricorso, – ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro- tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12 presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ex lege,
- controricorrente -
REVOCAZIONE – AVVISO DI ACCERTAMENTO IRES- IRAP-IVA 2005-2006-2007- 2008. Civile Sent. Sez. 5 Num. 9445 Anno 2023 Presidente: CIRILLO ETTORE Relatore: LENOCI VALENTINO Data pubblicazione: 05/04/2023 R.G. N. 14342/2020 Cons. est. Valentino Lenoci 2 per la revocazione della sentenza di questa Corte suprema di cassazione n. 24004 del 26 settembre 2019; udita la relazione svolta nella pubblica udienza dell’8 novembre 2022 ex art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, dal Consigliere Valentino Lenoci;
dato atto che il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Fulvio Troncone, ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
FATTI DI CAUSA 1. – Con avvisi di accertamento T9D032B05927/2011, T9D032B05924/2011, T9D032B05925 e T9D032B05926/2011 l’Agenzia delle entrate recuperava a tassazione, ai fini IRES, IRAP ed IVA, per gli anni 2005, 2006, 2007 e 2008, importi non giustificati nei confronti di RC Servizi Immobiliari s.r.l.; l’Agenzia emetteva altresì n. 4 atti di contestazione (nn. T9DCO2B01426/2011, T9DCO2B01427/2011, T9DCO2B01428/2011 e T9DCO2B01430/2011), con i quali venivano irrogate sanzioni per “omessa regolarizzazione di acquisti senza fattura”, di cui all’art. 6, comma 8, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471. 2. - La società RC Servizi Immobiliari s.r.l. impugnava gli atti impositivi in questione dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Milano la quale, con sentenza n. 229/29/2012 rideterminava la pretesa erariale, ritenendo giustificati alcuni movimenti bancari. 3. - Interposto gravame sia dall’Ufficio che dalla società contribuente, la Commissione tributaria regionale della Lombardia, con sentenza n. 3152/38/2014, depositata il 16 giugno 2014, accoglieva l’appello dell’Agenzia delle entrate, R.G. N. 14342/2020 Cons. est. Valentino Lenoci 3 rigettava l’appello della società e confermava quindi la legittimità degli atti impugnati. 4. - Avverso tale ultima sentenza proponeva ricorso per cassazione la società RC Servizi Immobiliari s.r.l., sulla base di nove motivi. La Corte di cassazione – sezione tributaria, con sentenza n. 24004 del 26 settembre 2019, rigettava il ricorso. 5. - Con ricorso ex art. 391-bis cod. proc. civ. la RC Servizi Immobiliari hanno chiesto la revocazione di tale ultima sentenza, denunziando un duplice errore di fatto ex art. 395, n. 4), cod. proc. civ. L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso 6. - All’udienza pubblica del 14 dicembre 2022 il consigliere relatore ha svolto la relazione ed il P.M. ed i procuratori delle parti hanno rassegnato le proprie conclusioni a seguito di discussione orale. RAGIONI DELLA DECISIONE 7. – La RC Servizi Immobiliari s.r.l. deduce un primo errore di fatto, relativamente alla parte della sentenza impugnata con la quale questa Corte ha dichiarato inammissibili, per difetto di autosufficienza, il primo, secondo e terzo motivo del ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza della C.T.R. della Lombardia 3152/38/2014, depositata il 16 giugno 2014. Sostiene, in particolare, la ricorrente che erroneamente questa Corte, con riferimento alla questione della validità della delega alla sottoscrizione dell’avviso di accertamento, aveva ritenuto inammissibili i motivi in quanto non era stato trascritto il provvedimento di delega alla sottoscrizione di atti R.G. N. 14342/2020 Cons. est. Valentino Lenoci 4 impositivi rilasciato al capo dell’ufficio, ma della cui validità la contribuente dubita. Rileva quindi la società contribuente che la delega in questione era stata invece prodotta dinanzi a questa S.C., sia in quanto allegata al ricorso, sia in quanto, nella memoria del 29 ottobre 2018 depositata il 31 ottobre 2018, ne era stata inserita la riproduzione fotografica. Orbene, il motivo di revocazione in oggetto è inammissibile. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, l’errore di fatto rilevante ai fini della revocazione della sentenza, compresa quella della Corte di cassazione, presuppone l’esistenza di un contrasto tra due rappresentazioni dello stesso oggetto, risultanti una dalla sentenza impugnata e l’altra dagli atti processuali. Tale errore: i) deve consistere in un errore di percezione, o in una mera svista materiale che abbia indotto, anche implicitamente, il giudice a suppore l’esistenza o l’inesistenza di un fatto che risulti incontestabilmente escluso o accertato alla stregua degli atti di causa, sempre che il fatto stesso non abbia costituito oggetto di un punto controverso sul quale il giudice si sia pronunciato;
ii) deve risultare con immediatezza ed obiettività, senza bisogno di particolari indagini ermeneutiche o argomentazioni induttive;
iii) deve essere essenziale e decisivo, nel senso che, in sua assenza, la decisione sarebbe stata diversa (Cass. 10 giugno 2021, n. 16439). Ciò posto, va osservato che, affinché un “fatto” sia decisivo, occorre che, ove accertata la sussistenza di esso, la decisione avrebbe potuto essere diversa. R.G. N. 14342/2020 Cons. est. Valentino Lenoci 5 Nel caso di specie, quindi, occorre verificare se, in presenza della produzione documentale suindicata, questa Corte avrebbe adottato una decisione differente. Orbene, proprio con riferimento alla questione della decisività dell’errore, mette conto rilevare che la stessa Corte, con riferimento ai primi tre motivi di ricorso, li ha anche ritenuti infondati nel merito, ribadendo il principio secondo cui «in tema di sottoscrizione dell’avviso di accertamento, la delega alla sottoscrizione conferita ad un funzionario diversa da quello istituzionalmente competente ex art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973 ha natura di delega di firma e non di funzioni. Con essa, infatti, si realizza un mero decentramento burocratico senza rilevanza esterna, restando l’atto firmato dal delegato imputabile all’organo delegante, con la conseguenza che, nell’àmbito dell’organizzazione interna dell’ufficio, l’attuazione di detta delega di firma può avvenire anche mediante ordini di servizio, senza necessità di indicazione nominativa, essendo sufficiente l’individuazione della qualifica rivestita dall’impiegato delegato, la quale consente la successiva verifica della corrispondenza tra sottoscrittore e destinatario della delega stessa (Cass., sent. n. 11013/2019)». Va osservato, peraltro, che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, non può essere impugnata per revocazione una decisione della stessa Corte, in base all’assunto che essa abbia male valutato i motivi di ricorso (ritenendoli, per l’appunto, generici e non autosufficienti), in quanto un vizio di questo tipo costituirebbe un errore di giudizio e non un errore di fatto ai sensi dell’art. 395, primo comma, num. 4), R.G. N. 14342/2020 Cons. est. Valentino Lenoci 6 cod. proc. civ. (Cass. 10 novembre 2020, n. 25212; Cass. 3 aprile 2017, n. 8615; Cass. 15 giugno 2012, n. 9835). Ne consegue, pertanto, che non è configurabile un errore revocatorio in quei casi – come quello in esame – in cui si prospetti che la decisione della Corte di cassazione sia conseguenza di una pretesa errata valutazione ed interpretazione delle risultanze processuali, ovvero, in particolare, di un errato giudizio espresso dalla sentenza di legittimità sulla osservanza del c.d. “principio di autosufficienza” dei motivi di ricorso, per omessa esposizione sommaria dei fatti di causa o omessa indicazione e trascrizione dei documenti su cui erano fondate le censure (Cass. 31 agosto 2017, n. 20635) 8. - La ricorrente, con altro motivo di revocazione, censura la decisione impugnata, con riferimento alla parte in cui ha dichiarato inammissibili il quinto ed il sesto motivo di ricorso, per genericità degli stessi. Con i motivi in questione veniva censurata la sentenza della C.T.R., sotto i profili della violazione di legge processuale e violazione di legge sostanziale, per omessa pronuncia in merito alla documentazione allegata in giudizio ai fini dell’accertamento fiscale, e per non avere la C.T.R. correttamente valutato i documenti prodotti, per ciascuna voce ripresa a tassazione. Questa Corte, quindi, ha ritenuto inammissibili i motivi in questione, per non avere, la ricorrente, «fatto riferimento ad alcuna specifica documentazione offerta nei gradi di merito, neppure riproducendo, ai fini del soddisfacimento del principio di autosufficienza, i prospetti relativi ai diversi conti correnti R.G. N. 14342/2020 Cons. est. Valentino Lenoci 7 alla cui esistenza pur si accenna in nota 3 di pag. 15 del ricorso». Orbene, anche con la doglianza in questione la ricorrente non lamenta un errore di fatto, ma sostanzialmente contesta la valutazione della esclusione dell’autosufficienza del motivo che questa Corte ha fatto, sollecitando, in pratica, una rivalutazione del motivo originariamente fatto valere, ed una nuova valutazione sui motivi quinto e sesto del precedente ricorso. In tal modo, la ricorrente incorre tuttavia nuovamente nell’inammissibilità del motivo revocatorio, in quanto non rientrante nel paradigma di cui all’art. 395, primo comma, num. 4), cod. proc. civ. 9. - Consegue quindi l’inammissibilità del ricorso. Le spese di giudizio seguono la soccombenza della ricorrente, secondo la liquidazione di cui al dispositivo. Ricorrono i presupposti per il pagamento, da parte della ricorrente, di un importo pari al contributo unificato previsto per tale impugnazione, se dovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la RC Servizi Immobiliari s.r.l. in liquidazione alla rifusione, in favore dell’Agenzia delle entrate, delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in € 7.200,00, oltre spese prenotate a debito Dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte della ricorrente, di un importo pari al contributo unificato previsto per tale impugnazione, se dovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2022.
- controricorrente -
REVOCAZIONE – AVVISO DI ACCERTAMENTO IRES- IRAP-IVA 2005-2006-2007- 2008. Civile Sent. Sez. 5 Num. 9445 Anno 2023 Presidente: CIRILLO ETTORE Relatore: LENOCI VALENTINO Data pubblicazione: 05/04/2023 R.G. N. 14342/2020 Cons. est. Valentino Lenoci 2 per la revocazione della sentenza di questa Corte suprema di cassazione n. 24004 del 26 settembre 2019; udita la relazione svolta nella pubblica udienza dell’8 novembre 2022 ex art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, dal Consigliere Valentino Lenoci;
dato atto che il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Fulvio Troncone, ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
FATTI DI CAUSA 1. – Con avvisi di accertamento T9D032B05927/2011, T9D032B05924/2011, T9D032B05925 e T9D032B05926/2011 l’Agenzia delle entrate recuperava a tassazione, ai fini IRES, IRAP ed IVA, per gli anni 2005, 2006, 2007 e 2008, importi non giustificati nei confronti di RC Servizi Immobiliari s.r.l.; l’Agenzia emetteva altresì n. 4 atti di contestazione (nn. T9DCO2B01426/2011, T9DCO2B01427/2011, T9DCO2B01428/2011 e T9DCO2B01430/2011), con i quali venivano irrogate sanzioni per “omessa regolarizzazione di acquisti senza fattura”, di cui all’art. 6, comma 8, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471. 2. - La società RC Servizi Immobiliari s.r.l. impugnava gli atti impositivi in questione dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Milano la quale, con sentenza n. 229/29/2012 rideterminava la pretesa erariale, ritenendo giustificati alcuni movimenti bancari. 3. - Interposto gravame sia dall’Ufficio che dalla società contribuente, la Commissione tributaria regionale della Lombardia, con sentenza n. 3152/38/2014, depositata il 16 giugno 2014, accoglieva l’appello dell’Agenzia delle entrate, R.G. N. 14342/2020 Cons. est. Valentino Lenoci 3 rigettava l’appello della società e confermava quindi la legittimità degli atti impugnati. 4. - Avverso tale ultima sentenza proponeva ricorso per cassazione la società RC Servizi Immobiliari s.r.l., sulla base di nove motivi. La Corte di cassazione – sezione tributaria, con sentenza n. 24004 del 26 settembre 2019, rigettava il ricorso. 5. - Con ricorso ex art. 391-bis cod. proc. civ. la RC Servizi Immobiliari hanno chiesto la revocazione di tale ultima sentenza, denunziando un duplice errore di fatto ex art. 395, n. 4), cod. proc. civ. L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso 6. - All’udienza pubblica del 14 dicembre 2022 il consigliere relatore ha svolto la relazione ed il P.M. ed i procuratori delle parti hanno rassegnato le proprie conclusioni a seguito di discussione orale. RAGIONI DELLA DECISIONE 7. – La RC Servizi Immobiliari s.r.l. deduce un primo errore di fatto, relativamente alla parte della sentenza impugnata con la quale questa Corte ha dichiarato inammissibili, per difetto di autosufficienza, il primo, secondo e terzo motivo del ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza della C.T.R. della Lombardia 3152/38/2014, depositata il 16 giugno 2014. Sostiene, in particolare, la ricorrente che erroneamente questa Corte, con riferimento alla questione della validità della delega alla sottoscrizione dell’avviso di accertamento, aveva ritenuto inammissibili i motivi in quanto non era stato trascritto il provvedimento di delega alla sottoscrizione di atti R.G. N. 14342/2020 Cons. est. Valentino Lenoci 4 impositivi rilasciato al capo dell’ufficio, ma della cui validità la contribuente dubita. Rileva quindi la società contribuente che la delega in questione era stata invece prodotta dinanzi a questa S.C., sia in quanto allegata al ricorso, sia in quanto, nella memoria del 29 ottobre 2018 depositata il 31 ottobre 2018, ne era stata inserita la riproduzione fotografica. Orbene, il motivo di revocazione in oggetto è inammissibile. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, l’errore di fatto rilevante ai fini della revocazione della sentenza, compresa quella della Corte di cassazione, presuppone l’esistenza di un contrasto tra due rappresentazioni dello stesso oggetto, risultanti una dalla sentenza impugnata e l’altra dagli atti processuali. Tale errore: i) deve consistere in un errore di percezione, o in una mera svista materiale che abbia indotto, anche implicitamente, il giudice a suppore l’esistenza o l’inesistenza di un fatto che risulti incontestabilmente escluso o accertato alla stregua degli atti di causa, sempre che il fatto stesso non abbia costituito oggetto di un punto controverso sul quale il giudice si sia pronunciato;
ii) deve risultare con immediatezza ed obiettività, senza bisogno di particolari indagini ermeneutiche o argomentazioni induttive;
iii) deve essere essenziale e decisivo, nel senso che, in sua assenza, la decisione sarebbe stata diversa (Cass. 10 giugno 2021, n. 16439). Ciò posto, va osservato che, affinché un “fatto” sia decisivo, occorre che, ove accertata la sussistenza di esso, la decisione avrebbe potuto essere diversa. R.G. N. 14342/2020 Cons. est. Valentino Lenoci 5 Nel caso di specie, quindi, occorre verificare se, in presenza della produzione documentale suindicata, questa Corte avrebbe adottato una decisione differente. Orbene, proprio con riferimento alla questione della decisività dell’errore, mette conto rilevare che la stessa Corte, con riferimento ai primi tre motivi di ricorso, li ha anche ritenuti infondati nel merito, ribadendo il principio secondo cui «in tema di sottoscrizione dell’avviso di accertamento, la delega alla sottoscrizione conferita ad un funzionario diversa da quello istituzionalmente competente ex art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973 ha natura di delega di firma e non di funzioni. Con essa, infatti, si realizza un mero decentramento burocratico senza rilevanza esterna, restando l’atto firmato dal delegato imputabile all’organo delegante, con la conseguenza che, nell’àmbito dell’organizzazione interna dell’ufficio, l’attuazione di detta delega di firma può avvenire anche mediante ordini di servizio, senza necessità di indicazione nominativa, essendo sufficiente l’individuazione della qualifica rivestita dall’impiegato delegato, la quale consente la successiva verifica della corrispondenza tra sottoscrittore e destinatario della delega stessa (Cass., sent. n. 11013/2019)». Va osservato, peraltro, che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, non può essere impugnata per revocazione una decisione della stessa Corte, in base all’assunto che essa abbia male valutato i motivi di ricorso (ritenendoli, per l’appunto, generici e non autosufficienti), in quanto un vizio di questo tipo costituirebbe un errore di giudizio e non un errore di fatto ai sensi dell’art. 395, primo comma, num. 4), R.G. N. 14342/2020 Cons. est. Valentino Lenoci 6 cod. proc. civ. (Cass. 10 novembre 2020, n. 25212; Cass. 3 aprile 2017, n. 8615; Cass. 15 giugno 2012, n. 9835). Ne consegue, pertanto, che non è configurabile un errore revocatorio in quei casi – come quello in esame – in cui si prospetti che la decisione della Corte di cassazione sia conseguenza di una pretesa errata valutazione ed interpretazione delle risultanze processuali, ovvero, in particolare, di un errato giudizio espresso dalla sentenza di legittimità sulla osservanza del c.d. “principio di autosufficienza” dei motivi di ricorso, per omessa esposizione sommaria dei fatti di causa o omessa indicazione e trascrizione dei documenti su cui erano fondate le censure (Cass. 31 agosto 2017, n. 20635) 8. - La ricorrente, con altro motivo di revocazione, censura la decisione impugnata, con riferimento alla parte in cui ha dichiarato inammissibili il quinto ed il sesto motivo di ricorso, per genericità degli stessi. Con i motivi in questione veniva censurata la sentenza della C.T.R., sotto i profili della violazione di legge processuale e violazione di legge sostanziale, per omessa pronuncia in merito alla documentazione allegata in giudizio ai fini dell’accertamento fiscale, e per non avere la C.T.R. correttamente valutato i documenti prodotti, per ciascuna voce ripresa a tassazione. Questa Corte, quindi, ha ritenuto inammissibili i motivi in questione, per non avere, la ricorrente, «fatto riferimento ad alcuna specifica documentazione offerta nei gradi di merito, neppure riproducendo, ai fini del soddisfacimento del principio di autosufficienza, i prospetti relativi ai diversi conti correnti R.G. N. 14342/2020 Cons. est. Valentino Lenoci 7 alla cui esistenza pur si accenna in nota 3 di pag. 15 del ricorso». Orbene, anche con la doglianza in questione la ricorrente non lamenta un errore di fatto, ma sostanzialmente contesta la valutazione della esclusione dell’autosufficienza del motivo che questa Corte ha fatto, sollecitando, in pratica, una rivalutazione del motivo originariamente fatto valere, ed una nuova valutazione sui motivi quinto e sesto del precedente ricorso. In tal modo, la ricorrente incorre tuttavia nuovamente nell’inammissibilità del motivo revocatorio, in quanto non rientrante nel paradigma di cui all’art. 395, primo comma, num. 4), cod. proc. civ. 9. - Consegue quindi l’inammissibilità del ricorso. Le spese di giudizio seguono la soccombenza della ricorrente, secondo la liquidazione di cui al dispositivo. Ricorrono i presupposti per il pagamento, da parte della ricorrente, di un importo pari al contributo unificato previsto per tale impugnazione, se dovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la RC Servizi Immobiliari s.r.l. in liquidazione alla rifusione, in favore dell’Agenzia delle entrate, delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in € 7.200,00, oltre spese prenotate a debito Dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte della ricorrente, di un importo pari al contributo unificato previsto per tale impugnazione, se dovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2022.