Sentenza 15 luglio 2002
Massime • 5
Il giudicato implicito può ritenersi formato solo quando tra la questione risolta espressamente e quella che si vuole risolta implicitamente sussista non soltanto un rapporto di causa ad effetto, ma un nesso di dipendenza così indissolubile da non potersi decidere l'una senza aver prima deciso l'altra; sicché non è configurabile giudicato implicito quando la questione non decisa abbia una propria autonomia ed individualità, per la diversità dei presupposti di fatto e di diritto, tale che il giudice sia tenuto a pronunciarsi su di essa ai fini della esatta corrispondenza tra il "decisum" e il "petitum".
L'efficacia preclusiva del giudicato, operando nei limiti dell'accertamento che ha formato oggetto di un determinato giudizio, non si estende ad altri accertamenti della stessa natura riguardanti diversi periodi di tempo.
Affinché possa esplicarsi l'efficacia di giudicato è necessaria non solo l'identità soggettiva ma anche quella oggettiva tra il rapporto definito e quello da definire; pertanto, se del rapporto controverso mutano alcuni elementi con conseguente venir meno della originaria causa petendi, il giudicato formatosi su precedenti diversi elementi non può legittimamente operare.
Il custode di beni sottoposti a sequestro giudiziario, in quanto rappresentante di ufficio, nella sua qualità di ausiliario del giudice, di un patrimonio separato, costituente centro di imputazione di rapporti giuridici attivi e passivi, risponde direttamente degli atti compiuti in siffatta veste, quand'anche in esecuzione di provvedimenti del giudice ai sensi dell'art. 676 cod. proc. civ., e, pertanto, è legittimato a stare in giudizio attivamente e passivamente limitatamente alle azioni relative a tali rapporti, attinenti alla custodia ed amministrazione dei beni sequestrati.
Non è applicabile l'art. 2112 cod. civ. nei casi in cui il trasferimento d'azienda non derivi da attività negoziale dei privati ma avvenga in forza di provvedimento autoritativo , essendo mal conciliabili con gli interessi di natura pubblicistica gli obblighi posti a carico del cessionario di continuazione del rapporto e di mantenimento del trattamento economico e normativo dei lavoratori come evincibile anche dalla esistenza di numerose norme (art. 5 legge 22 settembre 1960 n. 1054, art. 4 legge 10 novembre 1973 n. 755, art. 13 legge 6 dicembre 1962 n. 1643, art. 7 legge 19 maggio 1975 n. 169, art. 209 d.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, art. 72 legge 6 ottobre 1978 n. 295, art. 68 legge 22 ottobre 1986 n. 742, art. 12 legge 5 gennaio 1994 n. 36, art. 19 D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 80) le quali prevedono l'applicazione dell'art. 2112 cod. civ. ai trasferimenti d'azienda regolati da provvedimenti amministrativi nell'ambito della gestione dei pubblici servizi, di cui non vi sarebbe necessità ove la norma si applicasse automaticamente anche in quei casi.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 15/07/2002, n. 10252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10252 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VINCENZO MILEO - Presidente -
Dott. LUCIANO VIGOLO - Consigliere -
Dott. CAMILLO FILADORO - Consigliere -
Dott. PAOLO STILE - Consigliere -
Prof. BRUNO BALLETTI - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso (r.g. 15188/1999) proposto da:
DR CATANIA s.p.a., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Carmelo Borgia ed elettivamente domiciliata in Roma alla via Valnerina n. 40 (presso lo studio dell'avv. Gino Scartozzi), giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
SI GI, rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Palumbo ed elettivamente domiciliato in Roma alla via Michele Mercati n. 51 (presso lo studio Ielo), giusta procura a margine del "controricorso e ricorso incidentale";
- controricorrente -
nonché
sul ricorso (r.g. 16469/1999) proposto da SI GI, rappresentato, difeso ed elettivamente domiciliato come dinanzi indicato;
- ricorrente incidentale -
DR CATANIA s.p.a., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata, difesa ed elettivamente domiciliata come dinanzi indicato;
- intimata e ricorrente principale -
avverso la sentenza del Tribunale di AT-Sezione Lavoro n. 1332/1999 del 5 maggio 1999 (resa nel giudizio di appello avente il n. di r.g. 685/1996).
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12 febbraio 2002 dal Consigliere Dott. Bruno Balletti;
Uditi gli avv.ti Paolo Marini (per delega dell'avv. Borgia) e Vincenzo Palumbo;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio Frazzini, che ha così concluso: "previa riunione, accoglimento del ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale".
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 414 cod. proc. civ. (depositato in data 14 febbraio 1999) al ET-Giudice del Lavoro di AT (sezione distaccata di Mascalucia) EP ES conveniva in giudizio l'Azienda Acquedotto Municipale di AT esponendo che -) era stato dipendente della fallita s.p.a. Etna Acque e che "l'Azienda Acquedotto" (pure avendo assorbito, in ottemperanza ad un decreto prefettizio, tutto il personale della fallita società), si era, invece, rifiutata di assumerlo in servizio, nonostante fosse intervenuta una sentenza con la quale era stata dichiarata l'illegittimità di un precedente licenziamento intimatogli;
-) il rifiuto opposto dall'"Azienda Acquedotto" era illegittimo siccome riconosciuto anche da un precedente giudicato. Il ricorrente richiedeva, quindi, all'adito Giudice del Lavoro di condannare "l'Azienda Acquedotto" al pagamento di quanto dovutogli per retribuzione a titolo di risarcimento danno.
Si costituiva in giudizio l'Azienda Acquedotto Municipale di AT che impugnava integralmente la domanda attorea e, in particolare, eccepiva il difetto di legittimazione passiva in ragione del fatto che la requisizione degli impianti (cui era da ricollegare l'ordine di gestirli con il personale della fallita società) era da tempo definitivamente cessata e che essa "A.A.M." deteneva gli impianti acquedottistici quale "custode giudiziario".
Con sentenza del 21 dicembre 1995 l'adito ET dichiarava il difetto di legittimazione dell'"Azienda Acquedotto" ma - su impugnativa della parte soccombente e ricostituitosi il contraddittorio con la costituzione in giudizio della s.p.a. DR di AT (subentrata all'Azienda Acquedotto Municipale di AT), che proponeva appello incidentale chiedendo, tra l'altro, "compensarsi l'eventuale risarcimento riconosciuto al ricorrente con l'aliunde perceptum risultante dalla disposta istruttoria" - il Tribunale di AT (quale Giudice del Lavoro di secondo grado), in riforma dell'impugnata sentenza, così provvedeva: "dichiara il diritto del ricorrente al risarcimento dei danni conseguenti alla sua mancata assunzione e, per l'effetto, condanna la DR AT al pagamento a titolo risarcitorio, in favore del ES, della somma pari alle retribuzioni lorde complessive relative alla sua qualifica professionale dallo stesso all'epoca rivestita, a decorrere dal 18 dicembre 1992 alla data della presente sentenza, con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali, calcolati sul capitale originario, dalla data di maturazione di ciascun credito al soddisfo;
condanna la DR alla rifusione, in favore del ES, delle spese di entrambi i gradi, che liquida in complessive L.
2.000.000 per il giudizio di primo grado, nonché in L.
3.000.000 per il presente giudizio". Per quello che rileva in questa sede il Giudice di appello ha rimarcato che: a) "il ES agisce in giudizio, chiedendo la tutela risarcitoria per i danni relativi al periodo intercorrente dal 18 dicembre 1992, conseguenti alla di lui mancata assunzione, da parte dell'Azienda Acquedotto, pur in tal senso obbligata, quale gestore del complesso aziendale e delle utenze della fallita Etna Acque s.p.a., in forza della sentenza del 28 giugno 1990 del ET di Mascalucia, con cui è stato statuito, anzitutto, che l'Azienda Acquedotto era legittimata passiva, in ordine all'obbligazione risarcitoria in questione, in ragione del fatto che la stessa era stata investita della gestione degli impianti e delle utenze della fallita società Etna Acque, ancorché la requisizione degli impianti medesimi fosse stata all'epoca disposta d'autorità in forza dei decreti prefettizi in atti e, inoltre, che il predetto diritto all'assunzione non è assistito da tutela reale, sicché la violazione dello stesso dà luogo a responsabilità per il risarcimento dei danni conseguenti"; b) "con la citata sentenza il ET aveva, altresì, condannato l'Azienda Acquedotto al pagamento, a titolo risarcitorio, di tutte le retribuzioni che il ES avrebbe percepito, qualora fosse stato assunto, fino alla data di pubblicazione della sentenza medesima"; c) "il diritto risarcitorio azionato, essendo collegato al perdurante comportamento omissivo illecito tenuto dall'azienda, continua a sussistere fin tanto che non venga meno il comportamento illegittimo, in esito all'assunzione del ricorrente, ovvero fin tanto che non si verifichi una circostanza che elimini il danno, come potrebbe essere il reperimento da parte del ES di un nuovo posto di lavoro, o la cessazione per tutti gli altri ex dipendenti della fallita 'Etna Acque' del rapporto di lavoro finalizzato alla gestione degli impianti della medesima società fallita"; d) "nessuna di tali circostanze si è verificata in concreto, sicché permane in capo all'azienda convenuta (cui è poi, da ultimo, subentrata la DR) la responsabilità risarcitoria per i danni futurì, atteso che la gestione degli impianti dell'ex 'Etna Acque' è rimasta sempre affidata all''Azienda Acquedottò anche quando la stessa era stata nominata custode giudiziario"; e) "la qualifica di custode giudiziario assunta non era alternativa, bensì solo aggiuntiva rispetto all'attività gestionale ex ante svolta dall''Azienda Acquedottò onde col sequestro questa veniva ad assumere la doppia veste di gestore e custode del complesso acquedottistico, per cui, come gestore, l''Aziendà continuava ad avere gli stessi diritti ed obblighi di prima, tra cui quello di assumere il ES, ovvero, in caso di persistente inadempienza, quello di corrispondergli le relative retribuzioni"; f) in relazione al "nuovo" licenziamento intimato al ES dalla curatela del "fallimento Etna Acque" in data 8 maggio 1989, "in base a documentazione in atti, risulta provato che tale ultimo licenziamento era stato ritualmente impugnato dal ricorrente con telegramma del 27 giugno 1998, ma tuttavia trattasi di impugnativa inutile ed irrilevante, come del pari inutile ed irrilevante appariva l'intimato licenziamento, in ragione del fatto che non era più il 'Fallimento Etna Acque' il soggetto giuridico cui incombeva l'obbligo di prendere atto dell'annullamento del licenziamento del 2 ottobre 1987 (ovvero, in ipotesi, l'onere di impugnare la sentenza n,. 93/1989) e di darvi esecuzione, essendo invece tale obbligo trasmigrato all''Azienda Acquedottò che ormai da tempo gestiva l'azienda"; g) "non deve detrarsi l'aliunde perceptum dall'importo della somma liquidata a titolo risarcitorio, stante il difetto assoluto di prova che il ricorrente abbia in effetti lavorato alle dipendenze di terzi nel periodo in contestazione ed abbia percepito una qualche retribuzione e, inoltre, essendo inammissibile il deferimento del giuramento decisorio all'uopo richiesto dalla DR, siccome generico e privo del necessario requisito della decisorietà".
Per la cassazione di tale sentenza la "DR CATANIA" propone ricorso affidato a sette motivi.
Resiste con controricorso EP ES, il quale - a sua volta - propone ricorso incidentale affidato a due motivi.
Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ.. METODI DELLA DECISIONE
1 - Con il primo motivo la ricorrente - denunziando "violazione degli artt. 521, 522, 560, 670 e 676 cod. proc. civ. e falsa applicazione degli artt. 7 della legge n. 2248/1865 all. E, 2 del r.d. n. 773/1931 e 81 e 100 cod. proc. civ., nonché omessa c/o insufficiente motivazione su punto decisivo" - censura la sentenza impugnata per non avere considerato che l'"Azienda Acquedotto" aveva detenuto gli impianti acquedottistici quale mero custode giudiziario, per cui "in ogni caso, anche a volere ritenere la legittimazione passiva del custode, questi risponde nei confronti dei terzi, solo nei limiti del mandato conferito e degli obblighi imposti dalla legge". Con il secondo motivo la ricorrente - denunziando "violazione e falsa applicazione degli artt. 521, 522, 560, 670 e 676 cod. proc. civ., 2112 cod. civ., 81 e 100 cod. proc. civ., nonché omessa c/o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia" - addebita al Tribunale di AT di "non avere tenuto conto del fatto che, a seguito di restituzione della intera azienda alla curatela fallimentare, l'azienda stessa fosse stata definitivamente ceduta al Comune di AT a seguito di atto di transazione con cui erano state definite tutte le posizioni attive e passive tra le parti, per cui legittimato passivamente per ogni eventuale pendenza con i lavoratori sussistente alla data della cessione sarebbe stato il Comune di AT, cessionario dell'azienda e successore in tutti i rapporti, ovvero il 'fallimento Etna-Acque' in qualità di cedente e non certamente la DR, alla quale era stato semplicemente imposto di assumere alle proprie dipendenze solo dopo il 26 aprile 1995 il personale ex 'Etna-Acque' rimanendo per il resto, fino a tale data, esente da ogni responsabilità tipica del datore di lavoro". Con il terzo motivo la ricorrente - denunziando "violazione e falsa applicazione degli artt. 2112 cod. civ., 81 e 100 cod. proc. civ., 670 e 676 cod. proc. civ., nonché omessa e/o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia" - rileva che, sul punto del trasferimento di azienda verificatosi sostanzialmente nella specie, "la sentenza impugnata è chiaramente viziata in quanto nessun obbligo risarcitorio poteva gravare sulla ricorrente per un rapporto di lavoro mai costituito e che la stessa non era ormai obbligata in alcun modo a costituire non essendosi verificata alcuna ipotesi di successione o trasferimento di azienda". Con il quarto motivo la ricorrente - denunziando "violazione degli artt. 24, 43 e 52 del r.d. n. 267/1942 e falsa applicazione dell'art. 413 cod. proc. civ." - sostiene che "la domanda del ES è stata proposta nei confronti di giudice incompetente per materia in quanto l'azione di condanna al risarcimento del danno richiesta andava rivolta non già nei confronti del custode giudiziario, bensì in sede fallimentare nei soli confronti del vero datore di lavoro titolare di tutti i rapporti giuridici relativi all'azienda e cioè la fallita 'Etna Acque' s.p.a. in persona del curatore pro tempore". Con il quinto motivo la ricorrente - denunziando "violazione e falsa applicazione degli artt. 18 della legge n. 300/1970, 81 e 100 cod. proc. civ., 2112 cod. civ., 676 cod. proc. civ., 7 della legge n. 2248/1865 all. E, 2 del r.d. 773/1991" - addebita al Giudice di appello di avere erroneamente trascurato che "il ES era stato licenziato dal proprio effettivo datore di lavoro ("Etna Acque" s.p.a.) con nuovo provvedimento del curatore fallimentare in data 4 maggio 1989 e tale secondo licenziamento, mai sottoposto all'esame della magistratura anteriormente al presente giudizio, non è stato contestato giudizialmente dal ricorrente nel termine prescrizionale, per cui - sempre secondo la ricorrente che censura quanto asserito dal Tribunale circa l'irrilevanza di detto provvedimento per l'avvenuto trasferimento di azienda a seguito di sequestro - nessun obbligo, nemmeno a carattere risarcitorio, sarebbe potuto gravare sulla DR, (già "Azienda Acquedotto") per fatti successivi al predetto secondo licenziamento".
Con il sesto motivo la ricorrente - denunziando "violazione degli artt. 2907, 2908 e 2909 cod. civ., 423, 437, 427, 429 e 112 cod. proc. civ., nonché omessa e/o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia" - rileva che "la sentenza è viziata anche da ultrapetizione e da omessa motivazione dal momento che il ES aveva chiesto in ricorso la condanna della convenuta per il danno causato sino alla data di immissione in servizio ovvero sino alla data della sentenza di primo grado, mentre il Tribunale, condannando la convenuta al risarcimento del danno sino alla sentenza di secondo grado, ha palesemente ed immotivatamente disatteso il fondamentale principio della corrispondenza tra chiesto e pronunziato: per cui, comunque, la domanda doveva essere limitata al periodo sino alla data di presentazione del ricorso ovvero alla sentenza di primo grado".
Con il settimo, ed ultimo, motivo la ricorrente - denunziando "violazione degli artt. 115, 210, 233, 236 e 437 cod. proc. civ. e degli artt. 2697, 2736 e 2739 cod. civ., nonché omessa e/o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia" - censura la sentenza impugnata per avere erroneamente rigettato "la domanda riconvenzionale proposta subordinatamente in memoria di costituzione relativa alla detrazione dell'aliunde perceptum delle somme ipoteticamente spettanti al lavoratore in caso di accoglimento della domanda ... omettendo radicalmente di motivare circa il rigetto delle richieste istruttorie formulate dal ricorrente e ritenendo inesattamente il deferimento del giuramento decisorio generico e privo del requisito della decisorietà".
Il ricorrente in via incidentale, con il primo motivo, denunzia "violazione e falsa applicazione dell'art. 18 della legge n. 300/1970 e degli artt. 1223 e 1225 cod. civ. in relazione all'art. 112 cod. proc. civ., nonché omessa e/o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia" per avere "il Tribunale di AT, senza alcuna motivazione, implicitamente rigettato la domanda principale e, invece, accolto solo quella subordinata 'sino alla data della sentenza', ovviamente da intendersi come la data della sua lettura in udienza (23 marzo 1999)".
Con il secondo motivo il ricorrente in via incidentale - denunziando "violazione e/o falsa applicazione dell'art. 24 della legge n. 794/1942, degli artt. 1, 4, 5, 9, 14 e 15 del d.m. n. 585/1994 e delle relative tabelle A e B, dell'art. 91 cod. proc. civ. in relazione agli artt. 10 e 12 cod. proc. civ. e 6 del d.m. n. 585/1994, nonché omessa e/o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia" - censura la decisione del Tribunale anche sul punto della liquidazione delle spese giudiziali in quanto "la cennata liquidazione, sia per il primo grado che per l'appello, e sia per i diritti che per gli onorari, ha leso i minimi tabellari", per cui viene formalmente richiesto "di cassare in parte qua la sentenza impugnata decidendo sul punto anche nel merito, e così elevando la condanna della controparte alle spese del doppio grado, determinandole per il primo grado in L.
8.855.000 o, in subordine, quanto meno in L. 7.945.000, e per il secondo grado in L. 16.300.000, oltre il 10% per spese generali, ed oltre IVA e CPA come per legge".
2 - Deve essere disposta la riunione dei ricorsi proposti contro la medesima sentenza (art. 335 cod. proc. civ.). 3/a - Il primo, il secondo ed il terzo motivo del ricorso principale possono essere esaminati congiuntamente perché intrinsecamente connessi investendo gli stessi censure sostanzialmente analoghe concernenti "violazione di norme di legge in relazione al difetto di legittimazione passiva" sotto il profilo che: a) (primo motivo) l'"Azienda Acquedotto Municipale di AT" (in acronimo, "A.A.M."), detenendo gli impianti acquedottistici quale mero "custode giudiziario", poteva rispondere nei confronti dei terzi solo entro i limiti del mandato conferito e degli obblighi imposti dalla legge;
b) (secondo motivo) l'"A.A.M" aveva restituito l'intera azienda alla curatela del fallimento della s.p.a. Etna Acque;
c) (terzo motivo) non si era verificata una ipotesi di trasferimento di azienda ex art. 2112 cod. civ.. Ma, anteriormente alla disamina dei cennati motivi di ricorso, deve essere valutata la fondatezza, o meno, dell'eccezione di inammissibilità delle relative censure - come pure di quelle contenute negli altri motivi di ricorso - proposta dal controricorrente "sulla base che tutte le questioni, formulate dalla DR in questa sede come motivi di gravame, risultano da tempo coperte dai giudicati che si sono su di esse formati nei precedenti giudizi svoltisi nel contraddittorio coi danti causa della DR". Per procedere a tale valutazione occorre prioritariamente accertare la situazione giudiziale nel cui ambito viene fatta valere la summenzionata eccezione "di giudicato":
a) EP ES, che era stato licenziato in data 2 ottobre 1987 dalla s.p.a. "Etna Acque", impugnava detto licenziamento con (primo) ricorso ex art. 414 c.p.c. del 9 marzo 1988 dinanzi al ET- Giudice del Lavoro di AT-Mascalucia il quale, con sentenza del 16 febbraio 1989 (riassunto il processo nei confronti del "fallimento della società" (ma su ciò infra)) dichiarava la nullità del licenziamento ed ordinava la reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro;
b) con sentenza del 28 giugno 1988 veniva dichiarato il fallimento della s.P.a. "Etna Acque" e con decreto prefettizio del 115 luglio 1988 era disposta la requisizione in uso degli impianti e dei manufatti relativi al complesso acquedottistico della fallita società in favore del comune di AT (e di altri comuni limitrofi) ed era affidata la gestione degli stessi al Comune di AT, che provvedeva ad esercitare detta gestione tramite l'A.A.M., utilizzando il personale già in forza della società nominativamente indicato;
c/1) con secondo ricorso ex art. 414 c.p.c. in data 19 marzo 1990 il ES richiedeva al ET-Giudice del Lavoro di AT- Mascalucia che il Comune di AT e l'A.A.M. fossero condannati ad assumerlo provvisoriamente e che gli stessi venissero condannati al pagamento delle retribuzioni maturate dal 1^ aprile 1989 e l'adito ET, con sentenza del 28 giugno/22 agosto 1990, "condannava l'A.A.M. e il Comune di AT al pagamento di quanto dovuto per retribuzione del 1^ aprile 1989 alla data della sentenza a titolo di risarcimento del danno cagionato per mancata assunzione";
c/2) la cennata sentenza - impugnata dalle parti - veniva parzialmente confermata dal Tribunale di AT che, con sentenza del 7 aprile 1992, "rigettava la domanda proposta dal ES nei confronti del Comune di AT";
d/1)con terzo ricorso ex art. 414 c.p.c. in data 13 novembre 1992 il ES conveniva in giudizio unicamente l'"A.A.M." chiedendo che l'azienda convenuta fosse condannata al pagamento delle retribuzioni successive al 28 giugno 1990 e l'adito ET-Giudice del Lavoro di AT-Mascalucia - con sentenza del 17 dicembre 1992/18 gennaio 1993 - "condannava l'A.A.M. al pagamento in favore del ricorrente di quanto dovuto per retribuzione, giusta la precedente qualifica rivestita presso l''Etna Acque s.p.a.' a far data dal 29 giugno 1990 ad oggi (id est, 17 dicembre 1992) a titolo di risarcimento del danno cagionatogli per mancata assunzione";
d/2) la cennata sentenza - impugnata dall'"A.A.M." - veniva confermata dal Tribunale di AT - con sentenza n. 434/95 del 24 febbraio 1995 - e il ricorso per cassazione avverso tale sentenza proposto dall'"A.A.M." era rigettato da questa Corte con sentenza n. 2630/98 del 10 marzo 1998;
e) con quarto ricorso ex art. 414 c.p.c. in data 14 febbraio 1995 (introduttivo del presente giudizio) il ES richiedeva sempre al ET-Giudice del Lavoro di AT-Mascalucia la tutela risarcitoria per i danni relativi al periodo di tempo successivo al 18 dicembre 1992 e l'adito ET, con sentenza del 21 dicembre 1995, dichiarava il difetto di legittimazione passiva della convenuta "A.A.M.", ma - come si è dinanzi constatato - tale decisione veniva integralmente riforinata dal Tribunale di AT che condannava la s.p.a. "DR" (subentrata all'"A.A.M.") "al pagamento a titolo risarcitorio della somma pari alle retribuzioni lorde complessive relative alla qualifica professionale rivestita a decorrere dal 18 dicembre 1992 alla data della presente sentenza";
f) la requisizione degli impianti acquedottistici è cessata in data 31 dicembre 1991 e non è stata più reiterata e, successivamente, il Presidente del Tribunale di AT ha ordinato cautelarmente il sequestro giudiziario degli impianti nominando custode giudiziario l'A.A.M..
3/b - Con riferimento alla summenzionata situazione processuale il "giudicato" (costituito dalle precedenti sentenze richiamate dal controricorrente a sostegno dell'eccezione di inammissibilità dei primi tre motivi del ricorso principale) attiene - originariamente - alla declaratoria del diritto di assunzione del ES da parte della s.p.a. "Etna Acque" e dell'obbligo di detta società a reintegrare il ES nel posto di lavoro (sentenza sul "primo ricorso") e - successivamente - alle condanne dell'A.A.M. al pagamento a titolo risarcitorio delle retribuzioni dal 1^ aprile 1989 al 29 giugno 1990 (decisione sul "secondo ricorso") e delle retribuzioni dal 29 giugno 1990 al 17 dicembre 1992 (decisione sul "terzo ricorso"): per cui la richiesta giudiziale concernente il pagamento a titolo risarcitorio delle retribuzioni dal 18 dicembre 1992 (in poi) non si fonda strettamente sul "giudicato" costituito dalle sentenze pronunziate nei cennati giudizi.
Il controricorrente, per superare tale formale obiezione, sostiene che "la (prima) la sentenza del ET di AT-Mascalucia può essere considerata come il presupposto logico indefettibile delle successive pronunzie" e che "la sentenza del Tribunale di AT, ora impugnata, espressamente si richiama (pagg. 5 e 6) ai giudicati formatisi sulle predette sentenze", ma al riguardo può rilevarsi che: 1^) nella stessa sentenza del Tribunale di AT è stato statuito che "il diritto all'assunzione del ES non è assistito da tutela reale, sicché la violazione dello stesso dà luogo a responsabilità per il risarcimento dei danni conseguenti ... escludendosi il risarcimento di danni futuri, successivi alla pubblicazione della sentenza del 28 giugno 1990, trattandosi di danni non provati, ne' certi nel loro verificarsi" e che siffatta statuizione (specie per quanto concerne la consistenza del diritto non assistito da tutela reale, ma meramente da tutela obbligatoria) non è stata impugnata (neanche nell'ambito del "ricorso incidentale" pure proposto per diversi motivi) dal ES;
2^/a) nella sentenza ora impugnata viene anche affermato che "il diritto risarcitorio azionato ... continua a sussistere fin tanto che non venga meno il comportamento in iure medesimo, in esito all'assunzione del ricorrente, ovvero fin tanto che non si verifichi una circostanza che elimini il reperimento da parte del ES di un nuovo posto di lavoro, o la cessazione per tutti gli altri ex dipendenti della fallita Etna Acque del rapporto di lavoro finalizzato alla gestione degli impianti della medesima società fallita (e, poiché nessuna di tali circostanze si è verificata in concreto, permane in capo all'azienda convenuta la responsabilità risarcitoria per i danni futuri"; 2^/b) limitatamente alle ipotesi così precisate il Giudice di appello ha dato atto della formazione del "giudicato" così come (nel prosieguo della motivazione) per l'argomento "già introdotto dall'A.A.M. nei precedenti giudizi ed in quella sede valutato come irrilevante, con effetto di giudicato", concernente la rituale impugnativa del licenziamento intimato al ES con telegramma del 27 giugno 1998; 3^) non si è formato, al contrario, alcun "giudicato" sulla diversa questione (ritualmente introdotta per la prima volta dall'A.A.M. nel "quarto giudizio") relativa alla natura di "custode giudiziario" assunta successivamente dall'A.A.M. ed alla consistenza dei relativi obblighi in relazione anche all'inesistenza di un trasferimento di azienda ex art. 2112 cod. civ.. La cennata questione attiene proprio al contenuto delle censure proposte dal ricorrente principale con i primi tre motivi di ricorso, per cui può ritenersi che su detta questione non si sia formato alcun giudicato (neppure implicito) così come inesattamente eccepito dal controricorrente.
Infatti, anche a voler estendere la disamina al profilo del cd. "giudicato implicito" tale forma più vasta di "giudicato" non può estendersi ad ogni questione astrattamente proponibile nella controversia poi conclusasi con la sentenza passata in giudicato, ma copre esclusivamente le questioni che hanno costituito precedenti logici necessari della pronuncia - presupposto questo sicuramente non sussistente nella specie -, nel senso che il giudicato implicito può ritenersi formato solo quando tra la questione risolta espressamente e quella che si vuole risolta implicitamente sussista non soltanto un rapporto di causa ad effetto, ma un nesso di dipendenza così indissolubile da non potersi decidere l'una senza aver prima deciso l'altra: sicché lo stesso non si configura quando la questione non decisa abbia una propria autonomia ed individualità, per la diversità dei presupposti di fatto e di diritto, tale che il giudice sia tenuto a pronunciarsi su di essa ai fini della esatta corrispondenza tra il decisum e il petitum - autonomia di certo non ravvisabile nella specie -. È anche da evidenziare che il giudicato parziale si forma allorquando l'impugnazione proposta non si estende a quei "capi" della sentenza che, fondati su diversi presupposti indipendenti da quelli relativi alle statuizioni impugnate, abbiano, rispetto a queste ultime, carattere autonomo ed individualità a sè stante (cfr., su questo e sui precedenti principi, Cass. n. 5241/1999, Cass. n. 9619/1999, Cass. n. 10550/1998). È, altresì, da rilevare che l'efficacia preclusiva del giudicato, operando nei limiti dell'accertamento che ha formato oggetto di un determinato giudizio, non si estende ad altri accertamenti della stessa natura riguardanti diversi periodi di tempo (Cass. n. 8583/2000). Questo per quanto concerne, nella specie, le decisioni che hanno "quantificato", limitatamente a ben determinati periodi di tempo, il risarcimento dei danni liquidati specificatamente al ES;
così, per la "prima" sentenza, il giudicato si arresta alla pronunzia sull'illegittimità del licenziamento (non assistito da "tutela reale") intimato dalla s.p.a. "Etna Acque", mentre i fatti fondativi della questione ora in discussione (id est, cessazione della requisizione degli impianti acquedottistici e nomina a custode giudiziario della "A.A.M.") non sono stati espressamente dibattuti nei precedenti giudizi in quanto ad essi successivi. A tale proposito è stato ritenuto che la sentenza conserva la forza di giudicato solo con riferimento alla situazione di fatto sulla quale essa è imperniata, con la precisazione che, affinché possa esplicarsi l'efficacia di giudicato, è necessaria non solo l'identità soggettiva, ma anche quella oggettiva tra il rapporto definito e quello da definire, per cui, se dal rapporto controverso si evidenziano nuovi elementi, il giudicato formatosi su precedenti diversi elementi non può legittimamente operare (cfr. Cass. n. 8358/1998, Cass. n. 5092/2000). In definitiva - a conferma dell'inesistenza di un "giudicato" sulla questione relativa ai primi tre motivi del ricorso principale - si rimarca che lo stesso Tribunale di AT ha affrontato "nel merito" la risoluzione di detta questione concernente la consistenza degli obblighi a carico dell'A.A.M. a seguito della sua "nuova" nomina a custode giudiziario del complesso acquedottistico, non limitandosi a rilevarne (come, si è dinanzi constatato, per le altre diverse questioni dibattute) l'inammissibilità "per giudicato" e siffatta statuizione - oltre che significativa di per sè - acquista massima rilevanza sotto il profilo processuale in quanto la parte interessata ad una diversa pronunzia su tale punto avrebbe dovuto rilevarne (sia pure "in via condizionata") la eventuale erroneità: per cui, conclusivamente, anche sotto tale profilo l'eccezione di "nammissibilità e/o di improponibilità e/o di improseguibilità per giudicato" proposta dal ES deve essere rigettata.
4 - Passando ora alla diretta valutazione dei primi tre motivi del ricorso principale, le censure proposte con tali mezzi si appalesano fondate.
Al riguardo, essendo cessata la requisizione degli impianti acquedottistici a far data dal 31 dicembre 1991 e non essendo stata la stessa ulteriormente reiterata, l'"A.A.M." rimaneva soltanto quale 64 custode giudiziario" obbligata, perciò, in tale veste a rispondere nei confronti dei terzi esclusivamente entro i limiti del mandato conferito e degli obblighi imposti dalla legge. Nella sentenza impugnata - per contrastare la decisione del primo giudice che aveva statuito il difetto di legittimazione passiva della convenuta - si argomenta che "la qualifica di 'custode giudiziario' assunta non era alternativa, bensì solo aggiuntiva rispetto all'attività gestionale ex ante svolta dall'A.A.M.", ma su tale punto resta incontrovertibile che il provvedimento di requisizione era venuto meno e non era stato reiterato, sicché l'"A.A.M." deteneva gli impianti acquedottistici solo ed esclusivamente quale "custode giudiziario".
Tanto premesso, il custode, quale organo ausiliario del giudice nel procedimento di sequestro giudiziario, non è legittimato ad instaurare o ad essere convenuto in azioni giudiziarie concernenti i beni sottoposti a sequestro, ma deve uniformarsi semplicemente ai criteri ed ai limiti fissati dal giudice per la conservazione e l'amministrazione dei beni sequestrati (cfr. Cass. n. 4348/1979). Ne deriva che in qualunque situazione processuale e in ogni tipo di procedimento il custode - tenuto conto della concezione unitaria della sua figura - ha una funzione limitata alla conservazione ed amministrazione dei beni, per cui i poteri, derivati direttamente dalla legge o determinati dal provvedimento giudiziale, non possono non trovare in essa l'area di esercizio ed i limiti massimi di espansione, oltre i quali opera un divieto insuperabile, perché connaturale a siffatta funzione di custodire, in quanto la norma, parlando di conservazione e amministrazione, non formula due ipotesi nettamente distinte, ma considera la seconda strumentale alla prima. Connessa a tale potere, nella misura ad esso corrispondente, è la legittimazione ad agire come attore e a stare in giudizio come convenuto, non essendo esso esercitabile nella necessaria pienezza, se fosse esclusa l'azione relativa. Il custode opera in tal caso come rappresentante di ufficio - in quanto ausiliare del giudice - di un patrimonio separato, che costituisce centro di imputazione di rapporti giuridici attivi e passivi, e in tale veste - e dunque solo per la tutela degli interessi che vi si collegano - ha la legittimazione processuale, la quale resta, sempre e comunque, limitata alle azioni relative alla custodia e alla amministrazione dei beni (cfr. Cass. n. 7147/2000, Cass. n. 7354/1991, Cass. n. 2232/1987, Cass. n. 381/1974). Con la conseguenza che una legittimazione ad processum del genere di quella erroneamente attribuita nella specie dal Tribunale di AT esula completamente dai poteri del custode giudiziario, a nulla rilevando un'eventuale abilitazione all'uopo concessa dal giudice del sequestro, atteso che un tale provvedimento non è idoneo ad attribuire al custode poteri che, esorbitando dai limiti della sua funzione, determinerebbero una indebita invasione nella sfera giuridica riservata ad altro soggetto. In ogni caso, il Giudice di appello ha erroneamente disatteso quanto contestato dalla società appellata che nella specie non si era affatto verificata una ipotesi di trasferimento di azienda ex art. 2112 cod. civ. e, altrettanto erroneamente, ha presupposto che fosse avvenuto un automatico "subentro" dell'A.A.M. nella posizione giuridica propria dell'originario datore di lavoro. A conferma della delimitazione dell'ambito di operatività dell'art. 2112 cod. civ., deve escludersi l'applicazione della cennata norma nei casi in cui il trasferimento di azienda derivi non da attività negoziale dei privati, bensì - come nella specie - in forza di provvedimento autoritativo, in quanto in tali ipotesi gli interessi di natura pubblicistica sono difficilmente conciliabili con gli obblighi posti a carico del cessionario di continuazione del rapporto e di mantenimento del trattamento economico e normativo dei lavoratori (Cass. n. 672/1999, Cass. n. 9764/2000): interpretazione questa che resta avvalorata dalla esistenza di numerose norme (art. 5 della legge n. 1054/1960, art. 4 della legge n. 755/1973, art. 13 della legge n. 1643/1962, art. 7 della legge n. 169/1975, art. 209 del d.P.R. n. 156/1973, art. 72 della legge n. 295/1978, art. 68 della legge n. 742/1986, art. 12 della legge n. 36/1994, art. 19 del d.lg. n. 80/1998) le quali prevedono l'applicazione dell'art. 2112 cod. civ. ai trasferimenti di azienda regolati da provvedimenti amministrativi nell'ambito della gestione dei pubblici servizi, di cui non vi sarebbe necessità ove la norma si applicasse automaticamente anche in quei casi (così testualmente Cass. n. 9764/2000, Cass. n. 13955/2000). In definitiva, i primi tre motivi del ricorso principale debbono essere accolti in quanto deve essere affermato il difetto di legittimazione passiva in capo alla "S.IDR.A." s.p.a. (già "AZIENDA ACQUEDOTTO MUNICIPALE DI CATANIA") originariamente inammissibilmente convenuta in giudizio da EP ES con il ricorso ex art. 414 cod. proc. civ. del 14 febbraio 1995.
5 - Dall'accoglimento dei primi tre motivi del ricorso principale consegue, ovviamente, l'assorbimento degli ulteriori motivi di detto ricorso e dei due motivi del ricorso incidentale.
Pertanto, la sentenza del Tribunale di AT va cassata e - decidendo nel merito ex art. 3 84 (secondo alinea del primo comma) cod. proc. civ. poiché non risultano necessari ulteriori accertamenti di fatto - deve dichiararsi il difetto di legittimazione passiva della "S.IDR.A. AT" s.p.a. nel giudizio instaurato con ricorso ex art. 414 cod. proc. civ. depositato il 14 febbraio 1995. Sussistono giusti motivi per la compensazione integrale tra le parti delle spese dell'intero giudizio.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi;
accoglie i primi tre motivi del ricorso principale;
dichiara assorbiti gli altri motivi del ricorso principale ed i due motivi del ricorso incidentale;
cassa la sentenza impugnata e - decidendo nel merito - dichiara il difetto di legittimazione passiva della "S.IDR.A. AT" s.p.a.; compensa integralmente tra le parti le spese dell'intero giudizio. Così deciso in Roma, il 12 febbraio 2002.
Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2002