Sentenza 27 febbraio 2002
Massime • 2
Nel caso di trasformazione, nel corso del processo, di una ditta individuale in società di capitali (corrispondente ad un'ipotesi di successione a titolo particolare, secondo la previsione dell'art. 111 cod. proc. civ.) l'esercizio da parte di detta società del diritto di proporre appello avverso la sentenza pronunziata nei confronti del dante causa richiede l'allegazione e la dimostrazione della situazione sostanziale da cui deriva la legittimazione all'impugnazione, se non desumibile dalla sentenza di primo grado.
Il successore a titolo particolare nel diritto controverso non può essere considerato terzo, essendo l'effettivo titolare del diritto in contestazione, tanto da poter assumere la stessa posizione del suo dante causa, con la conseguenza che, come la sentenza spiega effetto nei suoi confronti, egli è anche legittimato ad impugnarla, secondo quanto espressamente previsto nell'ultimo comma dell'art. 111 cod. proc. civ., senza che questo diritto sia condizionato dal suo intervento in fasi pregresse di giudizio; trattasi di legittimazione attiva e passiva, sicché il successore, può essere destinatario dell'impugnazione proposta dall'avversario del suo dante causa, e può resistere all'impugnazione medesima, fermo restando il litisconsorzio necessario tra dante causa (che non sia stato precedentemente estromesso) e successore a titolo particolare.
Commentario • 1
- 1. Foglio di giurisprudenza.Franco Benassi · https://www.ilcaso.it/
Sommario: 1. La cessione del credito: un excursus giurisprudenziale. 2. La successione nel diritto controverso: art. 111 c.p.c. 3. Effetti del trasferimento sul diritto. 4. L'influenza del fenomeno successorio sul processo: le teorie dell'irrilevanza e della rilevanza. 5. Il ruolo dei soggetti ed i loro poteri.6. I poteri processuali dell'alienante e del successore universale. 7. I poteri della parte estranea al fenomeno successorio. 8. L'intervento del successore a titolo particolare. 9. L'efficacia della sentenza. 10. Le eccezioni al principio di efficacia della sentenza nei confronti del successore particolare. 11. L'impugnazione della sentenza. 12. La successione a titolo particolare …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 27/02/2002, n. 2889 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2889 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VINCENZO CALFAPIETRA - Presidente -
Dott. ALFREDO MENSITIERI - Consigliere -
Dott. ANTONINO ELEFANTE - Consigliere -
Dott. LUCIO MAZZIOTTI DI CELSO - rel. Consigliere -
Dott. ETTORE BUCCIANTE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
EDILES SRL, in persona del legale rapp.te ES OR, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MAZZINI 146, presso lo studio dell'avvocato SPAZIANI TESTA EZIO, che lo difende unitamente all'avvocato VOCCOLA LUIGI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
COOP EDILIZIA S LORENZO ARL, in persona dell'Amm.re e legale rappresentante pro tempore;
- intimata -
nonché contro
OT DA SPA, (già DA GRES s.p.a) in persona dell'Amm.re e legale rappresentante pro tempore;
- intimato con integrazione del contraddittorio -
avverso la sentenza n. 37/98 della Corte d'Appello di VENEZIA, depositata il 15/01/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/12/01 dal Consigliere Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO che ha concluso per accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo
Con sentenza 10/6/1993 il tribunale di Padova. in Parziale accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla Cooperativa Edilizia San Lorenzo, revocava il decreto monitorio, condannava l'opponente a pagare all'intimante RE OR la più limitata somma di L. 4.026.866 (rispetto a quella di L. 12.715.046 richiesta con il decreto) e respingeva la domanda avanzata nei confronti del terzo chiamato in causa, ossia la s.p.a. DE GR.
Avverso la detta sentenza la s.r.l. Edilferrarese proponeva gravame che la corte di appello di Venezia, con sentenza 15/1/1998, dichiarava inammissibile. Osservava la corte di merito che la decisione impugnata era stata pronunciata nei confronti di RE OR mentre l'appello era stato proposto dalla s.r.l. Edilferrarese priva della legittimazione ad impugnare in quanto soggetto diverso da quello che era stato parte del giudizio di primo grado. La cassazione della sentenza della corte di appello di Venezia è stata chiesta dalla s.p.a. Edilferrarese -, già s.r.l. Edilferrarese - con ricorso affidato a due motivi illustrati da memoria. La Cooperativa San Lorenzo non ha svolto attività difensiva in sede di legittimità. Con ordinanza pronunciata da questa Corte all'udienza del 12/5/2000 è stata disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di RE OR e della s.p.a. DE GR (nonché della s.p.a. Cotto David) i quali, ricevuto l'atto di integrazione del contraddittorio, non si sono costituiti. Motivi della decisione
Con il primo motivo di ricorso la s.p.a. Edilferrarese denuncia violazione dell'articolo 111 c.p.c. relativo alla disciplina della successione a titolo particolare nel diritto controverso. Deduce la società ricorrente che la s.r.l. Edilferrarese ha proposto appello quale successore a titolo particolare, nel diritto controverso, della ditta individuale Edilferrarese di RE OR prima e della s.n.c. Edilferrarese poi. Precisa la ricorrente che nel giudizio di secondo grado, con l'atto di intervento depositato il 10/4/1995, sono stati prodotti gli atti notarili con i quali RE OR ha conferito l'azienda della propria ditta individuale nella s.n.c. Edilferrarese e quest'ultima è stata trasformata nella s.r.l. Edilferrarese.
Con il secondo motivo la società ricorrente, denunciando omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo prospettato dalle parti, deduce che le argomentazioni svolte nella sentenza impugnata "non consentono di ripercorrere l'iter logico e giuridico seguito dalla corte di appello per spiegare su cosa si è basata per escludere la mancanza di legittimazione della s.r.l. Edilferrarese nel proporre appello". Ad avviso della ricorrente la motivazione sul punto si risolve in un'affermazione apodittica, comunque non corredata dall'indicazione degli elementi a sostegno della decisione: tale omissione rende impossibile il controllo del criterio logico utilizzato dal giudice. Le dette censure - che possono essere esaminate congiuntamente per la loro evidente connessione ed interdipendenza - sono fondate nei sensi e nei limiti di seguito precisati.
Occorre premettere che, come è noto e come più volte affermato da questa Corte, il successore a titolo particolare nel diritto controverso non è terzo ma parte, essendo l'effettivo titolare della res litigiosa che costituisce l'oggetto dell'accertamento giurisdizionale (proprietà. diritto reale limitato, diritto di credito): quindi il successore - il cui intervento nel processo è regolato dall'articolo 111 c.p.c. - può svolgere tutte le attività processuali consentite al suo dante causa ed ha il potere autonomo di impugnare la sentenza pronunciata nei confronti di quest'ultimo o di resistere all'impugnazione ex adverso proposta contro la medesima sentenza, senza che rilevi il suo mancato intervento nelle fasi pregresse del giudizio, fermo restando il litisconsorzio necessario tra dante causa (che non sia stato estromesso) e successore a titolo particolare (tra le tante, sentenze 12/3/1999 n. 2200; 11/5/1998 n. 4747; 21/1/1995 n. 713)). Nella giurisprudenza di legittimità è altresì pacifico il principio secondo cui la trasformazione di una ditta individuale in una società di capitali, nel corso del processo, integra un'ipotesi di successione a titolo particolare secondo la previsione dell'articolo 111 c.p.c.: l'esercizio da parte della società del diritto di proporre appello avverso la sentenza pronunciata nei confronti del dante causa presuppone solo l'allegazione e la dimostrazione della situazione sostanziale da cui deriva la legittimazione all'impugnazione se non desumibile dalla sentenza di primo grado. Del pari, qualora l'imprenditore individuale in corso di causa conferisca la propria azienda in una società di capitali. detta società viene ad assumere la qualità di successore a titolo particolare del rapporto controverso a norma del citato articolo 111 c.p.c. (sentenze 1/2/1992 n. 1038; 19/3/1991 n. 2928).
Nella specie dalla lettura della motivazione della sentenza impugnata non risulta che la corte di appello veneziana abbia valutato le risultanze processuali ed abbia tenuto conto dei detti principi giurisprudenziali.
La corte di merito, a sostegno della pronuncia di inammissibilità del gravame, si è limitata ad affermare che "mentre la sentenza impugnata era stata pronunciata nei confronti di RE OR, l'appello è stato proposto dalla Edilferrarese s.r.l., soggetto diverso dalla parte condannata dalla sentenza conclusiva del giudizio di primo grado e quindi priva della legittimazione ad impugnare".
Da questa sola laconica, assiomatica ed insufficiente motivazione non è consentito verificare il procedimento logico- giuridico attraverso il quale il giudice del merito è pervenuto alla formulazione del proprio convincimento. In particolare la corte territoriale ha omesso di procedere ad un attento ed approfondito esame di quanto dedotto dalle parti in ordine alla questione relativa alla legittimazione della s.r.l. Edilferrarese a proporre appello, nè ha fatto alcun cenno ai documenti depositati dalla società appellante, con atto del 10/4/1995, volti a dimostrare - dopo l'eccezione di difetto di legittimazione sollevata dalla Cooperativa Edilizia San Lorenzo - di essere subentrata a RE OR, titolare della ditta individuale Edilferrarese, nel diritto di credito in contestazione e di essere quindi autonomamente legittimata ad impugnare la sentenza di primo grado ex articolo 111 c.p.c. Peraltro, come affermato nel ricorso, nella sentenza del tribunale di Padova la s.r.l. Edilferrarese era stata già menzionata e non risulta che le altre parti abbiano sollevato eccezioni in relazione alla vicenda traslativa ed alla successione nel diritto tra OR RE e la società Edilferrarese.
Il ricorso va pertanto accolto e, cassata la sentenza impugnata, la causa va rinviata ad altra sezione della corte di appello di Venezia che provvederà ad un nuovo esame tenendo conto dei rilievi sopra sposti - in ordine, in particolare, alle lacune ed alle carenze riscontrate nella motivazione posta a base della decisione impugnata - ed uniformandosi ai principi di diritto sopra enunciati. Allo stesso giudice di rinvio va rimessa la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinviala causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, ad altra sezione della corte di appello di Venezia.
Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2001.
Depositato in Cancelleria il 27 febbraio 2002