Sentenza 10 settembre 1999
Massime • 1
Il giudicato implicito può ritenersi formato solo quando tra la questione risolta espressamente e quella che si vuole risolta implicitamente sussista non soltanto un rapporto di causa ad effetto, ma un nesso di dipendenza così indissolubile da non potersi decidere l'una senza aver prima deciso l'altra; sicché lo stesso non si configura quando la questione non decisa abbia una propria autonomia ed individualità, per la diversità dei presupposti di fatto e di diritto, tale che il giudice sia tenuto a pronunciarsi su di essa ai fini della esatta corrispondenza tra il "decisum" e il "petitum". Tale autonomia è ravvisabile tra la questione della simulazione della locazione, dedotta, in via subordinata alla inopponibilità della locazione stessa, dal proprietario del bene - locato dal proprio dante causa - in base a titolo negoziale anteriore alla locazione, al fine di ottenere il rilascio dell'immobile e la condanna del locatario al risarcimento dei danni, e la decisa questione della inopponibilità del contratto al proprietario medesimo, avuto riguardo alla diversa incidenza dei due istituti e alla diversità dei rispettivi presupposti, attenendo la simulazione essenzialmente ai rapporti tra le parti, la opponibilità della locazione ai rapporti esterni ai contraenti. Ne consegue che, in caso di omessa pronuncia sulla dedotta questione della simulazione nella decisione del giudice di prime cure relativa alla inopponibilità all'attore del contratto di locazione, con conseguente pronuncia satisfattoria delle ragioni dell'attore, non si configura una statuizione implicita sul carattere non simulato della locazione, e, quindi, della sua validità tra le parti (con conseguente esclusione dell'obbligo del locatario di risarcimento dei danni derivanti al proprietario dalla occupazione del bene, imputabile al dante causa sotto il profilo della inadempienza dell'obbligo di consegnare libero il bene alienato) , suscettibile di passare in giudicato; sicché il proprietario , parte comunque vittoriosa, non è tenuto a proporre sul punto appello incidentale allo scopo di evitare la formazione di giudicato. Egli ha, invece, semplicemente l'onere di riproporre la questione in secondo grado per superare la presunzione di rinuncia derivante da un comportamento omissivo.
Commentario • 1
- 1. Caparra confirmatoria: risoluzione del contratto e risarcimento del dannoAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 21 luglio 2006
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 10/09/1999, n. 9619 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9619 |
| Data del deposito : | 10 settembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Angelo GIULIANO - Presidente -
Dott. Gaetano FIDUCCIA - Rel. Consigliere -
Dott. Ugo FAVARA - Consigliere -
Dott. Giovanni Battista PETTI - Consigliere -
Dott. Mario FINOCCHIARO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
OS RI, OS RE, OR LU, elettivamente domiciliati in ROMA VIA EMANUELE FILIBERTO 217, presso lo studio dell'avvocato DARIO MUZI, che li difende anche disgiuntamente all'avvocato GASPARE BERTUETTI, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
UM GI, UM PA, OR TI, IT MA tutti NQ SOCIO E TIT AUTOTRASP UM E OR DI UM GI & C SNC;
;
- intimati -
e sul 2 ricorso n 11351/97 proposto da:
AUTOTRASPORTI UM & OR DI UM GI & C SNC, in persona dei soci contitolari e legali rappresentanti OR TI, UM PA, IT MA e UM GI, corrente in Gavardo (Bs) elettivamente domiciliato in ROMA VIA LA SPEZIA 127 B, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO SISTO, che lo difende anche disgiuntamente all'avvocato GI ROMANO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
OR LU VED OS, OS RI, OS RE;
- intimate -
avverso la sentenza n. 417/96 della Corte d'Appello di BRESCIA, emessa il 15/05/96 e depositata il 17/07/96 (R.G. 797/94);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/04/99 dal Consigliere Dott. Gaetano FIDUCCIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale e l'inammissibilità del ricorso incidentale. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, notificato in data 8.6.1987 RE OL conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Brescia la s.n.c. "Autotrasporti RU e RA di RU IG e C.".
A tal fine il OL esponeva che con sentenza del 9/10/1985 - confermata dalla sentenza della Corte di Appello di Brescia in data 25/2/1987 e poi passata in giudicato il 4/12/1991 a seguito del rigetto del ricorso per cassazione di parte convenuta con la sentenza n. 13042/91 della Corte di Cassazione - era stata riconosciuta l'autenticità delle sottoscrizioni della scrittura privata del 3/4/1973, con la quale RU IG e RA UR avevano venduto ad esso attore un complesso immobiliare sito in Gavardo, ed al contempo dichiarato il diritto di proprietà di esso compratore con effetto verso terzi del 22/10/1976, data di trascrizione della relativa domanda giudiziale.
Aggiungeva il OL che il piazzale ed il magazzino, parte di quel complesso divenuto di sua proprietà, non gli erano stati consegnati avendoli i venditori lasciati in disponibilità della soc. "Autotrasporti RU e RA" in comodato gratuito e poi in locazione con contratto registrato il 2/1/1985, che andava considerato nullo per simulazione.
Quindi il OL chiedeva, con la previa declaratoria dell'occupazione senza titolo di detti beni, la condanna della società convenuta all'immediato loro rilascio nonché al risarcimento del danno per il loro mancato godimento con equo compenso. La società convenuta chiedeva la reiezione delle avverse domande ed in via riconvenzionale la declaratoria della validità del rapporto di locazione con durata convenzionale di anni sei in virtù del contratto del 2/1/1985.
Con sentenza del 27/6/1994 l'adito Tribunale accoglieva le domande del OL e rigettava l'avversa riconvenzionale, ritenendo che il contratto di locazione non era opponibile al OL (divenuto proprietario con la sentenza dello stesso Tribunale del 9/10/1985 già in giudicato) sia perché non aveva partecipato al contratto, sia perché i locatori non erano proprietari, sia perché la domanda giudiziale del OL era stata trascritta il 22/10/1976, anteriormente alla registrazione della locazione. Quindi il tribunale condannava la soc. "Autotrasporti RU e RA" al rilascio immediato del piazzale e del magazzino nonché al risarcimento del danno per L. 86.761.470, disponendo con separata ordinanza ulteriore giudizio per la determinazione del danno per l'occupazione successiva al 30/05/1988.
Avverso questa sentenza proponeva appello la società soccombente, mentre resistevano e formulavano appello incidentale la vedova del OL, RA LU, e RI ed EL OL. La Corte di Appello di Brescia con sentenza depositata il 17/7/1996, mentre dichiarava cessata la materia del contendere per la domanda del OL di rilascio dei citati beni e per la riconvenzionale attinente a tali immobili, accoglieva l'appello principale dichiarando la società appellante priva di legittimazione passiva al riguardo della domanda di risarcimento del danno.
In particolare dai giudici di appello si respingeva l'istanza per la sospensione del giudizio con riguardo alla pendenza di altro processo instaurato dai venditori del complesso immobiliare L. RU e L. RA, per la risoluzione della vendita ed in subordine per l'inefficacia della sentenza del 25/2/1987 e così attinente alla proprietà di quel complesso, ritenendo che tale questione non era incidente nel presente giudizio.
A tal proposito si osservava che la parte attrice aveva dedotto la simulazione del contratto di locazione registrato il 2/1/1985 in forza del quale la società convenuta aveva ottenuto - dopo un iniziale comodato - la disponibilità del piazzale e del magazzino dai coniugi RU-RA (alienanti dei medesimi immobili al OL), nonché la conseguente declaratoria d'illegittimità dell'occupazione di detti beni ma che il Tribunale aveva disatteso tale assunto, ritenendo la locazione valida ma non opponibile al OL per essere stato questo riconosciuto proprietario in base a titolo negoziale anteriore alla locazione con sentenza passata in giudicato, per l'anteriore trascrizione della domanda giudiziale del OL rispetto alla registrazione della locazione e per essere tale contratto stipulato dagli alienanti dopo la vendita e quindi senza la disponibilità dei beni.
Si rilevava - quindi - dai giudici di appello che tale capo della sentenza, sfavorevole alla parte attrice, non era stato da questa impugnato tal ché era passata in giudicato quella statuizione della non simulazione della locazione e così della sua validità, come di quella del pregresso comodato (siccome riconosciuto ex adverso nella citazione), e si considerava che la legittimazione alla loro conclusione era di chiunque fosse in grado di concedere il relativo godimento dei beni e che di conseguenza la sentenza del Tribunale del 9/10/1985, che aveva riconosciuto la proprietà del OL in forza dell'atto di trasferimento anteriore ai contratti di comodato e di locazione succitati non incideva sulla validità ed efficacia di tali negozi posti in essere dai venditori con la società convenuta e che, pertanto, non v'era necessaria dipendenza della decisione del presente giudizio (vertente sulla legittimità o meno dell'occupazione di quei beni sulla base dei detti contratti) dalla decisione del giudizio pendente tra i sunnominati venditori e le eredi del compratore soltanto in ordine all'appartenenza dei detti beni per la risoluzione della loro vendita del 3/4/1973 o per "inefficacia" del giudicato della sentenza della Corte di Appello del 25/2/1987. Indi la Corte di Appello riconosceva la fondatezza del motivo di gravame relativo alla denegata carenza di legittimazione passiva della società convenuta, osservando che il godimento da parte di quest'ultima del piazzale e dell'altro bene era stato ottenuto dagli alienanti, che non avevano adempiuto alla loro obbligazione di consegnare al compratore OL l'intero complesso, oggetto della vendita del 3/4/1973 o per "inefficacia" del giudicato della sentenza della Corte di Appello del 25/2/1987. Indi la Corte di Appello riconosceva la fondatezza del motivo di gravame relativo alla denegata carenza di legittimazione passiva della società convenuta, osservando che il godimento da parte di quest'ultima del piazzale e dell'altro bene era stato ottenuto dagli alienanti, che non avevano adempiuto alla loro obbligazione di consegnare al compratore OL l'intero complesso, oggetto della vendita del 3/4/1973, ma che il godimento di quei beni era comunque legittimo nel rapporto tra comodatario e proprietario per la validità in sè del titolo e la sua opponibilità al compratore, senza alcuna influenza per il titolo di proprietà e quindi neppure la trascrizione della domanda che riguardava solo il riconoscimento della proprietà sul complesso venduto;
e ciò identicamente per la locazione, che non era invalidata ne' resa inefficace dalle decisioni giudiziali attinenti al diritto di proprietà mentre quel titolo era stato costituito da soggetti che alla sua conclusione (2/1/1985) avevano ancora la disponibilità del piazzale e del magazzino, non ancora consegnati al compratore, ne' era venuto meno fino alla restituzione avvenuta il 14/1/1995, ne' per la risoluzione, ne' per la scadenza o valida disdetta dei locatori.
I giudici di appello concludevano che l'occupazione da parte del conduttore di quei beni non si presentava illegittima nei riguardi del proprietario, dovendosi solo al comportamento degli alienanti, che era illegittimo nei confronti del OL sotto il profilo dell'inadempienza dell'obbligo di consegnare del tutto libero il complesso vendutogli, mentre - alla data della citazione e della sentenza appellata - era ancora valido ed efficace nonché opponibile al proprietario, anche se non locatore, il contratto di locazione "de quo", con la conseguenza che la società convenuta non poteva essere considerata soggetto passivamente legittimato sia per la domanda di rilascio immediato di quei beni, sia per la domanda di risarcimento del danno per la mancata disponibilità del 1973. Infine, la Corte riteneva che con la riconsegna di quei beni (in data 14/1/1995) effettuata da parte della società convenuta, non in esecuzione della sentenza di primo grado bensì a titolo di risoluzione consensuale della locazione, era da dichiararsi la cessazione della materia del contendere per la domanda di rilascio, che per la riconvenzionale della parte convenuta in ordine all'efficacia del rapporto di locazione.
Da ultimo, la Corte poneva le spese dell'intero giudizio a carico della soccombente parte attrice.
Contro questa sentenza hanno proposto ricorso per la sua cassazione le eredi OL con un motivo di censura. Ha fatto resistenza la S.n.c., "Autotrasporti RU e RA", formulando anche ricorso incidentale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A norma dell'art. 335 cod. proc. civ. vanno riuniti il ricorso principale proposto dalle eredi OL ed il ricorso incidentale formulato dalla soc. n.c. "RU e RA", trattandosi di impugnazioni rivolte contro la stessa decisione: la sentenza della Corte d'Appello di Brescia del 17/7/1996. Con l'unico motivo del ricorso le eredi OL denunciano "violazione e falsa applicazione dell'art. 2909 c.c. in relazione all'art. 360 n.3 e 5 c.p.c." nonché motivazione contraddittoria, insussistente o insufficiente sull'esistenza di un giudicato interno ed omesso esame di questione decisiva con riguardo alla simulazione del titolo all'occupazione e alla conseguente responsabilità. Le ricorrenti deducono che con la conclusionale in primo grado avevano prospettato la questione dell'inefficacia ed inopponibilità (al OL) del comodato e della locazione come prioritaria ed assorbente rispetto alla subordinata questione della simulazione di tali contratti e che siffatto inquadramento era stato adottato nella sentenza di primo grado.
Infatti si indica che in detta sentenza il Tribunale ha esaminato in via prioritaria ed assorbente la questione dell'inefficacia ed inopponibilità di quei contratti, ritenendola sufficiente ai fini del decidere e così riconoscendone l'evenienza, senza esaminare la subordinata domanda attinente alla simulazione.
Dalle ricorrenti se ne deriva che in tal modo sul punto della simulazione non era necessario per essa parte attrice, totalmente vittoriosa in primo grado, proporre appello incidentale, essendo sufficiente la sua mera riproposizione nel giudizio di appello, così come si era compiuto con la comparsa di costituzione (pag. 7) e con la conclusionale, più ampiamente, e si deduce in conseguenza che nessuna decisione, neppure implicita, si era avuta in primo grado della simulazione e che per la stessa era sufficiente la mera riproposizione in appello, tal ché al riguardo non si era determinato alcun giudicato interno, come erratamente ritenuto dalla Corte di Appello.
Nè consegue, secondo le ricorrenti, l'omesso esame di una questione decisiva, se cioè il contratto di locazione fosse o meno simulato e quindi nullo ed intenzionalmente diretto a ledere il diritto del OL con la correlativa concorrente legittimazione passiva della parte convenuta rispetto ai danni cagionati con l'atto fraudolento e la pregiudizievole occupazione dell'immobile. Il motivo è fondato e così il ricorso proposto dalle eredi OL va accolto per quanto di ragione.
Invero, va debitamente considerato che dall'esame degli atti processuali - al cui controllo questa Corte è legittimata dalla denuncia di un error in procedendo - risulta del tutto smentito quel giudicato interno, ancorché implicito, sull'insussistenza della simulazione del contratto di locazione (del piazzale e del magazzino già venduti al OL) e così della sua validità, siccome ritenuto dal giudice di appello con riguardo alla pronuncia di primo grado in ragione di una inesatta nozione del giudicato implicito e correlativamente - ma ancor più - dell'errata considerazione della mancata devoluzione della detta questione nel giudizio di appello dalla parte totalmente vittoriosa.
Ed infatti va rilevato che mentre nell'originario atto di citazione del OL la richiesta di risarcimento del danno nei confronti della soc. "Autotrasporti RU e RA" per l'occupazione senza titolo dei cennati beni e lui di già venduti con l'atto del 3/4/1973 aveva quale espresso presupposto di fatto e di diritto la dedotta simulazione del contratto di locazione (registrato il 2/1/1985) stipulato dagli alienanti coniugi RU- RA a pro della società convenuta;
per contro nella sentenza, depositata il 27/6/1994, il Tribunale accoglieva tale domanda senza alcuna disamina o valutazione (positiva o negativa) di quella causa petendi, costituita dalla dedotta simulazione della locazione di cui era titolare la società convenuta, bensì soltanto sull'espressa ed esclusiva considerazione dell'inopponibilità di quel contratto al proprietario OL in ragione delle circostanze che quest'ultimo era proprietario dei beni locati sin dal 3/4/1973, non era stato parte contraente di quella stipulazione della locazione e che i locatori non erano proprietari dei beni e non potevano disporne.
Orbene, l'avere il giudice di appello ritenuto che siffatta statuizione sull'inopponibilità della locazione comportasse una implicita decisione affermativa della validità di quel contratto e così denegativa della dedotta sua nullità per simulazione e, quindi, per l'assenza del necessario appello incidentale, il formarsi al riguardo del giudicato implicito, viene a porsi in insuperabile contrasto con la nozione di questo quale si è delineata nella costante giurisprudenza di questa Corte.
Difatti, va tenuto presente che il giudicato implicito postula che fra la questione decisa e quella che si vuole tacitamente risolta sussista un rapporto di dipendenza così indissolubile, che determini l'assoluta inutilità di decidere la seconda questione perché non si sarebbe potuto decidere la prima senza avere deciso l'altra, che ne costituisce il necessario antecedente logico- giuridico, con la conseguenza che lo stesso non si configura quando la questione non decisa abbia una propria autonomia ed individualità per la diversità dei presupposti di fatto e di diritto, tal ché il giudice è tenuto a pronunciarsi su di essa ai fini dell'esatta corrispondenza fra il decisum ed il petitum (v.
Cass. 24/4/1981 n. 2459; Cass. 7/5/1984 n. 2761 Cfr. ancora Cass.13/11/1997 n. 11228; Cass. 9/2/1995 n. 1460; Cass. 18/1/1992 n. 576).
Ordunque, in tale debita prospettiva era da escludere un siffatto rapporto di indissolubile dipendenza tra la decisa questione di inopponibilità della locazione e la pretermessa questione della simulazione di tale contratto, non essendo dubbia la diversa incidenza dei due istituti, come la diversità dei relativi presupposti, allorché si tenga presente che la simulazione attiene principalmente ai rapporti interni fra le parti contraenti (v. Cass. 16/11/1971 n. 3279) - nel senso che è intesa a far apparire la costituzione fra di loro di un rapporto in realtà inesistente perché le parti nulla vollero costituire limitando la loro comune dichiarazione precettiva ad una vuota apparenza (simulazione assoluta), o perché le parti vollero costituire fra loro un rapporto diverso (simulazione relativa oggettiva), o perché il rapporto fu realmente costituito, ma tra una delle parti ed un soggetto diverso dall'altra parte figurante nel contratto apparente (interposizione fittizia di persona) - mentre la opponibilità di un contratto ed in ispecie della locazione afferisce ai rapporti esterni ai contraenti:
alla sua efficacia nei confronti dei terzi estranei a quella convenzione del tutto indipendentemente a quella che possa essere stata nel senso indicato la volontà dei contraenti, tanto che in primo grado il Tribunale e rispettivamente la Corte di Appello in sede di revisio prioris instantiae ne hanno fatto dipendere la divergente decisione dalla diversa considerazione della disponibilità dei beni e della possibilità di concederne il godimento, cioè su un presupposto di fatto del tutto avulso dalla considerazione della realtà o meno della volontà dei contraenti e comunque non avente nella sussistenza o meno della simulazione un suo imprescindibile antecedente logico giuridico. D'altra parte va debitamente rilevato in via assorbente che in relazione alla indicata pretermissione da parte del giudice di primo grado della questione della simulazione della locazione - ma non diversamente nell'ipotesi, non ricorrente nella fattispecie, di una pronuncia implicitamente denegativa, siccome erratamente ritenuto nella sentenza di appello - la parte totalmente vittoriosa che vedeva la sua domanda di risarcimento del danno accolta ancorché per una delle ragioni prospettate, non doveva - come erratamente ha statuito il giudice di appello nell'impugnata decisione - ed anzi non poteva proporre appello incidentale per la ragione o questione della simulazione pretermessa (od anche respinta), essendone carente il relativo interesse, bensì al più aveva soltanto l'onere di riproporre detta questione ai sensi dell'art. 346 cod. proc. civ. per superare la presunzione di rinuncia derivante da un comportamento omissivo (v. Cass. S.U. 27/1/1993 n. 1005) -e di conseguenza anche il passaggio in giudicato di quella decisione sul punto ritenuta dal giudice di appello - ed a tal fine pure senza un'espressa deduzione della ragione o questione pretermessa (o respinta), restando sufficiente che sia manifestata - in una delle difese od anche in sede di precisazione delle conclusioni - la volontà di riesame di essa e comunque la certa mancata rinuncia della stessa ( v. Cass. 26/2/1991 n. 2052; Cass. 15/3/1986 n. 1769). E a tale principio - è dato constatare ex actis - si è conformata la condotta della parte appellata - le eredi OL - che nella comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di appello non si è limitata ad un generico richiamo alle deduzioni di primo grado bensì espressamente e ripetutamente fatto riferimento alla simulazione della locazione "de qua" per confermare la sua pretesa risarcitoria (già riconosciutagli dal giudice di primo grado per per l'inopponibilità di quella convenzione all'acquirente degl'immobili) e così respingere nel merito l'avverso gravame, in tal modo facendo risultare dal complesso delle sue difese - ulteriormente ribadite sul punto nella comparsa conclusionale - la non equivoca istanza di riesame anche di quella ulteriore causa petendi della sua azione da parte del giudice di appello in debita osservanza della corrispondenza del decisum al petitum con la conseguente esclusione del formarsi del giudicato al riguardo (v.
per riferimenti Cass. 16/2/1984 n. 1170). In conclusione, la Corte di Appello di Brescia nell'impugnata sentenza (depositata in data 17/7/1996) con il ritenere la pronuncia implicita sulla questione della simulazione del contratto di locazione in esame e la necessità dell'appello incidentale al riguardo da parte delle eredi OL non si è attenuta ai principi di diritto che si sono enunciati, tal ché in accoglimento del ricorso delle suddette eredi l'indicata sentenza va cassata con il conseguente rinvio ad altra sezione di detta Corte di Appello perché provveda ad un nuovo giudizio in osservanza dei riferiti principi di diritto nonché al regolamento delle spese processuali anche del processo di cassazione. A sua volta il ricorso incidentale formulato dalla soc. "RU e RA", va - secondo il costante indirizzo di questa Corte - dichiarato inammissibile, atteso che, attenendo alla liquidazione del danno (il cui risarcimento è preteso dal OL ed attualmente dalle eredi di questo) sia quanto alla sussistenza stessa del pregiudizio che quanto alla sua minore entità, riguarda "de plano" una questione rimasta del tutto assorbita nella diversa e favorevole decisione del giudice di appello (di cui si è statuita la cassazione) con la conseguenza che al suo riguardo difetta il presupposto stesso del diritto di impugnazione, e cioè la soccombenza sia pure solo teorica, e che la detta questione può essere riproposta in sede di rinvio.
P.Q.M.
La Corte riunisce il ricorso principale proposto dalle eredi OL ed il ricorso incidentale della s.n.c. GR e RA". Accoglie il ricorso principale e dichiara inammissibile il ricorso incidentale. Cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Corte di Appello di Brescia anche per il regolamento delle spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma il dì 8 aprile 1999 DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 10 SETTEMBRE 1999.