Sentenza 25 gennaio 1999
Massime • 1
Non è applicabile l'art. 2112 cod. civ. nei casi in cui il trasferimento d'azienda derivi non da attività negoziale dei privati ma avvenga in forza di provvedimento autoritativo , essendo mal conciliabili con gli interessi di natura pubblicistica gli obblighi posti a carico del cessionario di continuazione del rapporto e di mantenimento del trattamento economico e normativo dei lavoratori. L'interpretazione è avvalorata dalla esistenza di numerose norme (art. 5 legge 22 settembre 1960 n. 1054, art. 4 legge 10 novembre 1973 n. 755, art. 13 legge 6 dicembre 1962 n. 1643, art. 7 legge 19 maggio 1975 n. 169, art. 209 DPR 29 marzo 1973 n.156, art. 72 legge 6 ottobre 1978 n. 295, art. 68 legge 22 ottobre 1986 n. 742, art. 12 legge 5 gennaio 1994 n.36, art. 19 D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 80) le quali prevedono l'applicazione dell'art. 2112 cod. civ. ai trasferimenti d'azienda regolati da provvedimenti amministrativi nell'ambito della gestione dei pubblici servizi, di cui non vi sarebbe necessità ove la norma si applicasse automaticamente anche in quei casi. Nè l'interpretazione confligge con la Direttiva comunitaria 77/187 che si applica "ai trasferimenti di imprese in seguito a cessione contrattuale o a fusione", stante anche l'esistenza di una proposta di Direttiva che estende le disposizioni ai trasferimenti attuati tramite provvedimento amministrativo. (Nella specie, il Consorzio autonomo del Porto di Genova - a cui è succeduta la relativa Autorità portuale - attraverso varie ordinanze si era riappropriato temporaneamente della gestione dei servizi portuali relativi ai traffici mediante "container", già affidati in concessione a società privata; la S.C., sulla base dei riportati principi, ha confermato, correggendo la motivazione, la sentenza di merito, impugnata dai soli lavoratori, che aveva rigettato la domanda di applicazione dell'art. 2112 cod. civ. e dell'art. legge 23 ottobre 1960 n. 1369, avendo ravvisato non l'esecuzione di mere prestazioni di manodopera ma il trasferimento dell'intera organizzazione aziendale)
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 25/01/1999, n. 672 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 672 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Illi.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RT EULA - Presidente -
Dott. Vincenzo MILEO - Consigliere -
Dott. Donato FIGURELLI - Consigliere -
Dott. Natale CAPITANIO - Consigliere -
Dott. Maura LA TERZA - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
IN UI, TA GI BA, CA TO,; AN NO, ES RD, AC EL, LU PP, GO PO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA TRIONFALE N^ 7130, presso lo studio dell'avvocato POZZII rappresentati e difesi dagli avvocati PP CASALINO, CARLO POZZI, ARMANDO ROCCELLA, PP SAVERIO SORDA, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
AUTORITÀ PORTUALE di GENOVA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA LUNGOTEVERE MICHELANGELO 9, presso lo studio dell'avvocato MATTIA PERSIANI, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati PAOLO AIACHINI, CAMILLO PAROLETTI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché contro
CONSORZIO AUTONOMO del PORTO di GENOVA, TERMINAL CONTENITORI PORTO di GENOVA SPA;
- intimati -
avverso la sentenza n. 2942/95 del Tribunale di GENOVA, depositata il 18/10/95,R.G.N. 6597/95;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/09/98 dal Consigliere relatore Dott. Maura LA TERZA;
udito l'Avvocato Massimo MARCHETTI per delega PERSIANI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RT CINQUE che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con distinti ricorsi, riuniti successivamente, al pretore del lavoro di Genova IN IG, SO IO TA, AR RT, RE TO, AN DO, CA AN, UT GI e LO AP esponevano di essere dipendenti della Terminal Contenitori spa, società partecipata dal Consorzio Autonomo del Porto di Genova (C.A.P) la quale gestiva i traffici containerizzati;
che nel 1990 il presidente del C.A.P., a causa della situazione finanziaria della Terminal Contenitori, aveva temporaneamente sospeso gli effetti del provvedimento con cui a suo tempo aveva affidato in concessione alla stessa società il traffico a mezzo container, ed aveva istituito una gestione speciale in seno al C.A.P. con il compito di assicurare lo svolgimento del servizio stesso;
a tal fine erano stati attribuiti alla gestione speciale sia i beni sia il personale utilizzati dalla Terminal Contenitori affermando che per questo motivo si era costituito un rapporto di lavoro subordinato, o comunque si era realizzata una delle fattispecie previste dall'art. 1 e dall'art. 3 della L. 1369/60, i ricorrenti chiedevano che venisse riconosciuta l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato tra loro ed il C.A.P. con condanna di questo ad inquadrarli nel suo personale dipendente ed a applicare loro il trattamento di cui alla vigente disciplina collettiva per i dipendenti del C.A.P.
Si costituivano il C.A.P. di Genova e la Terminal Contenitori del Porto di Genova spa che chiedevano il rigetto della domanda. Il 3.11.94 il Pretore, pur ritenendo essersi verificato un trasferimento d'azienda ex art. 2112 c.c, rigettava tutte le domande, perché escludeva che ai ricorrenti si applicassero le disposizioni del contratto collettivo vigente per il dipendenti del C.A.P. Sull'appello dei lavoratori la statuizione veniva confermata dal Tribunale di Genova che, con sentenza depositata il 18.X.95. rigettava integralmente le domande avanzate in primo grado , sia pure per ragioni diverse da quelle espresse dal primo giudice. Il Tribunale - premesso che con i cd. decreti D'Alessandro emanati nel 1986 erano state costituite una serie di spa, tra cui la Terminal Contenitori, a cui era stata affidata la gestione della varie attività imprenditoriali fino ad allora gestite direttamente dal Consorzio, allo scopo di riservare a quest'ultimo solo il ruolo pubblicistico di autorità deputata al controllo del corretto svolgimento dei traffici -rilevava che nel 1990 il C.A.P. a fronte della pesante situazione debitoria di dette società, aveva emanato una serie di ordinanze con cui si era riappropriato temporaneamente della gestione delle attività imprenditoriali di queste, allo scopo di risanare i bilanci;
per cui il Consorzio, sospesi gli effetti del provvedimento di concessione a suo tempo emanato, aveva requisito in uso le attrezzature della T.C., aveva ordinato alla stessa di mettere a sua disposizione il personale dipendente impegnandosi a corrispondere a detta società un indennizzo per l'uso, e ciò fino al 1.6.93, data di ripristino della situazione antecedente all'ordinanza. Ciò, premesso in fatto, il Tribunale configurava la fattispecie come requisizione d'azienda, che è assimilabile , in relazione ai rapporti di lavoro, all'affitto d'azienda e resta perciò disciplinata dall'art. 2112 c.c; riteneva però il Tribunale che, avuto riguardo alla temporaneità del fenomeno - esplicata sia dalla apposizione di un termine, sia dalle motivazioni ispiratrici del provvedimento - non era possibile affermare l'obbligo del C.A.P. di inquadrare definitivamente i ricorrenti tra i suoi dipendenti. Ed infatti con quelle ordinanze si era inteso non affidare l'azienda del TC ad altro imprenditore, ossia al Consorzio, ma solo consentire a quest'ultimo di sovrintendere in modo più incisivo alla conduzione aziendale;
pertanto, anche nel periodo in cui l'azienda era stata affidata alla gestione speciale del C.A.P., la T.C. era rimasta titolare dei contratti di lavoro.
Avverso detta sentenza propongono ricorso i lavoratori soccombenti affidato a tre motivi.
Resiste con controricorso illustrato da memoria l'Autorità Portuale di Genova, succeduta ex lege al Consorzio Autonomo del Porto di Genova ex art. 20 L. 24/1994. mentre la Terminal Contenitori spa è rimasta intimata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo si impugna la sentenza per violazione dell'art.2112 c.c.; falsa applicazione di norme di diritto;
omessa motivazione su un punto essenziale della controversia in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 C.P.C. per avere disatteso l'applicabilità nella specie dell'art. 2112 c.c. Malgrado le esatte premesse in fatto in ordine al trasferimento dell'azienda T.C. alla gestione speciale costituita presso il C.A.P. a seguito dell'ordinanza 50/90, il Tribunale aveva poi conferito una forte sottolineatura alla temporaneità della requisizione, dalla quale però non poteva discendere l'inapplicabilità della norma in esame;
il trasferimento d'azienda si ha infatti non solo nelle ipotesi espressamente previste dalla norma, alcune delle quali sono per loro natura temporanee, ma in ogni ipotesi in cui, restando ferma l'organizzazione della struttura aziendale, si verifichi unicamente un mutamento nella titolarità soggettiva dell'azienda o di una sua parte autonoma, quale che sia lo strumento o mezzo giuridico utilizzato.
Premesso che - sulla scorta delle norme comunitarie, così come interpretate dalle sentenze Corte di Giustizia, cogenti per i giudici nazionali - va incluso nella nozione di trasferimento d'azienda anche il caso in cui un imprenditore in forza di - concessione non trasferibile subentri al concessionario precedente - si rileva anche nel caso di specie vi era stata una successione nell'esercizio dell'impresa dalla T.C. al C.A.P. e l'applicazione dell'art. 2112 c.c. non poteva dipendere dalla più o meno lunga dorata del trasferimento, ma solo dalla sostituzione soggettiva nella gestione dell'azienda, sia pure per un periodo di tempo limitato. Con il secondo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione di norma di legge;
insufficienza e contraddittorietà delle motivazioni - art. 1421 c.c. legge 2248 all.E/1865 art. 7; art. 310 nn. 3 e 5 c.p.c. e si sostiene che gli atti di requisizione posti in essere dal
C.A.P. sarebbero illegittimi, non sussistendo le situazioni di necessità di pubblico interesse non altrimenti risolvibili;
il Tribunale aveva omesso di considerare che il C.A.P., quale azionista di maggioranza della TC, doveva essere a conoscenza del deficit dei bilanci e quindi ben poteva provvedere al risanamento con strumenti diversi come l'aumento di capitale, la liquidazione ecc.; dalla illegittimità degli atti di requisizione discenderebbe l'applicabilità dell'art. 2112 c.c ovvero il riconoscimento di un rapporto di lavoro tra il C.A.P. ed essi ricorrenti. Con il terzo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione di norme di legge:
insufficienza e contraddittorietà di motivazioni in relazione all'art. 2094 c.c. nonché all'art. 1 L. 1369/60, e si osserva che la messa a disposizione del personale della T.C. alla gestione speciale disposta dall'ordinanza 50/90 valeva a configurare, in mancanza di un comando o distacco, la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra essi ricorrenti ed il C.A.P. ai sensi dell'art. 2094 c.c. Sarebbe configurabile altresì il divieto di interposizione di manodopera di cui all'art.1 L. 1369/60 in quanto, a seguito dell'assorbimento sia del personale sia delle strutture la T.C. era ormai un guscio vuoto, titolare di rapporti di lavoro solo formali. Il ricorso non merita accoglimento.
È incontestato che l'assunzione da parte del C.A.P. dei mezzi e dei dipendenti della T.C., avvenne in forza della ordinanza 50/90, con cui lo stesso si riappropriò temporaneamente delle gestioni delle attività di impresa con l'intento di adottare i provvedimenti necessari per risanare il bilancio.
Il trasferimento dell'azienda avvenne quindi a seguito ed in forza di un provvedimento autoritativo e non di un atto negoziale, di talché, sulla scorta della prevalente giurisprudenza di legittimità (Cass. 771/96, 9025/96, 6070/97),si deve escludere l'applicazione dell'art.2112 C.C.
In tal senso va corretta la motivazione della sentenza impugnata che ha ritenuto integrabile la norma codicistica, ancorché abbia poi escluso l'applicazione degli effetti.
La giurisprudenza sopra ricordata ha affermato che in tali casi, ove pure si configuri l'ipotesi di trapasso dell'azienda da un soggetto all'altro, la salvaguardia degli interessi di natura pubblicistica, che il provvedimento intende perseguire mal si concilia con il considerevole onere posto, a carico del soggetto cessionario , che comprende sia l'obbligo di continuazione del rapporto di lavoro, sia il mantenimento di standard economici e normativi in precedenza conseguiti , elementi tutti che possono confliggere con il perseguimento di fini generali dell'atto amministrativo. Invero già il tenore letterale della disposizione evoca indubbiamente categorie di natura privatistica come "alienante" ed "acquirente" nonché " usufrutto " e "affitto " introdotte dall'art.47 della L. 412/90. Inoltre la limitazione dell'applicazione dell'art. 2112 c.c ai trasferimenti che derivino da atti negoziali si può, desumere dalla esistenza nell'ordinamento di varie norme che espressamente dispongono l'applicazione dell'art. 2112 c.c si trasferimenti d'azienda che avvengono nell'ambito della gestione di pubblici servizi e che sono regolati da provvedimenti amministrativi. Si tratta di un" corpus" normativo notevole composto di disposizioni risalenti nel tempo ma anche recenti , di cui non vi sarebbe stata alcuna necessità ove la norma si fosse automaticamente applicata anche ai trasferimenti d'azienda non traenti origine da atti negoziali.
Si tratta ad es. dell'art. 5 L. 22.9.60 n. 1054 relativo alla cessione di azienda di autoservizi in concessione;
dell'art. 4 L.10.11.73 n. 755 sul regime di concessione del sistema aeroportuale di
Fiumicino: dell'art. 13 L.
6.12.62 n. 1643 sul trasferimento all'Enel delle imprese esercenti le industrie elettriche dell'art. 7 L.19.5.75 n. 169 sull'obbligo delle società di navigazione a carattere regionale di assumere il personale già, dipendente dalle società esercenti i servizi marittimi locali;
dell'art. 209 del DPR 156 del 1973 TU delle disposizioni legislative in materia postale;
dell'art.72 della L. 295/78 e dell'art. 68 della L. 742/86 che dettano nuove norme rispettivamente per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni e sulla vita;
dell'art. 2 sub s) della legge delega 421/92 e dell'art. 19 del decreto legislativo n. 80 del 1998 (disposta applicazione dell'art. 2112 C.C in caso di trasferimento di attività svolte da pubbliche amministrazioni e da enti pubblici ad altri soggetti pubblici o privati); dell'art. 12 della L. 36 del 1974 che reca disposizioni in materia di risorse idriche. Tutte queste norme pongono gli obblighi di cui all'art.2112 c.c e carico dei cessionari delle nuove attività, e di esse non vi sarebbe stata necessità ove si fosse automaticamente applicata la norma codicistica.
È ben vero come si è ripetutamente affermato che l'ipotesi del trasferimento d'azienda ricorre non solo nei casi di vendita, affitto o usufrutto, ma anche in tutte le altre ipotesi in cui, ferma restando l'organizzazione del complesso di beni destinato all'esercizio dell'impresa si abbia la sostituzione del titolare , quale che sia il mezzo giuridico attraverso il quale tale sostituzione si attua, tuttavia l'affermazione vale per far rientrare nell'ambito della norma, pur sempre situazioni ricollegabili ad attività negoziale dei privati (cfr. Cass. 10688/96 che riconduce alla fattispecie del trasferimento d'azienda anche l'ipotesi di subingresso avvenuto senza trasferimento diretto da un soggetto ad un altro, ma attraverso negozi giuridici tra loro collegati e Cass. 3974/95 in cui la cessione di un'agenzia di assicurazione era stata retrocessa al preponente e poi trasferita da quest'ultimo al nuovo agente).
In tal senso la giurisprudenza di legittimità si conforma alle decisioni della Corte di Giustizia la quale ritiene che ai fini della ricorrenza del trasferimento d'azienda e sostanzialmente ininfluente l'assenza di un legame contrattuale tra il cedente ed il cessionario, in quanto la cessione può essere effettuata anche in due fasi per effetto dell'intermediazione di un terzo (quale il proprietario o il locatore) cfr. da ultimo Corte di Giustizia 11 marzo 1997 in cause 13/1995.
Nè il consolidato orientamento di legittimità che limita l'applicazione dell'art. 2112 c.c ai trasferimenti aventi carattere negoziale può, confliggere con la Direttiva Comunitaria n.77/187 in cui si prevede espressamente, cfr. art. 1 " Campo di applicazione e definizione" che essa si applichi ai trasferimenti di imprese in seguito a cessione contrattuale o a fusione.
Essa quindi attiene esclusivamente a trasferimenti d'azienda derivanti da atti privatistici, e ne è prova ulteriore il fatto che è stata elaborata una proposta di revisione della direttiva intesa a ricomprendere nel suo campo di applicazione qualsiasi cessione, effettuata "per contratto, in base a disposizione o provvedimento di legge o per decisione giudiziaria o tramite provvedimento amministrativo", cfr. art.1 primo comma, proposta di Direttiva del Consiglio, presentata dalla, Commissione Cee dell'8 settembre 1994, in Guce 1 ottobre 1994 C274/10.
La decisione della Corte di Giustizia del 10 febbraio 1988 in causa 324/86 è stata da alcuni interpreti ritenuta in contrasto con il detto orientamento di legittimità ed è stata quindi sottolineata l'efficacia vincolante della interpretazione della Corte di Giustizia. Con detta decisione, tuttavia la Corte di Giustizia aveva affermato l'applicazione della direttiva anche nel caso in cui un imprenditore, in forza di concessione non trasferibile, subentri, senza soluzione di continuità, al concessionario precedente nell'esercizio dell'impresa; tuttavia in quel caso si trattava pur sempre di contratti in quanto concedente e concessionario (proprietario) erano soggetti privati e non enti pubblici, e la Corte ha ritenuto irrilevante il fatto che il trasferimento dell'azienda non fosse stato attuato con un negozio diretto tra precedente e nuovo concessionario, ma con il trasferimento della stessa dal primo concessionario al proprietario, e poi da quest'ultimo ad altro concessionario. Và poi dichiarata la inammissibilità del secondo motivo in cui si lamenta l'omessa dichiarazione di illegittimità del provvedimento di requisizione in quanto si tratta di questione mai sollevata nelle fasi di merito la cui soluzione richiederebbe nuovi accertamenti in fatto diversi da quelli compiuti dai giudici di merito, non essendo limitata ad un nuovo profilo di difesa o a una nuova tesi giuridica, ma tale da modificare, in ordine agli elementi di fatto, i termini della controversia (cfr. Cass. 6070/97). Quanto al terzo motivo, la prima parte di esso-non recando vere e proprie censure alla sentenza impugnata, ma limitandosi à prospettare argomentazioni che dovrebbero condurre all'applicazione dell'art. 2094 C.C - è inammissibile, ne' sono in alcun modo esplicitate le ragioni per cui la statuizione del Tribunale sarebbe motivata in maniera insufficiente e contraddittoria. Quanto infine alla violazione dell'art. 1 L. 1369/60 il Tribunale ha già spiegato che la fattispecie legale non può, considerarsi integrata perché dalla società al CAP non è transitato solo la manodopera, ma anche le strutture e le attrezzature. Il ricorso va quindi respinto.
La complessità delle questioni consiglia la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Roma, il 29 settembre 1998
Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 1999