Sentenza 24 aprile 2008
Massime • 1
La richiesta di applicazione di una clausola penale contrattualmente prevista per il caso di inadempimento (richiesta senza la quale il giudice che pronunzi la risoluzione del contratto non può statuire sull'applicazione della clausola) non può considerarsi implicitamente contenuta nella domanda di risoluzione del contratto per inadempimento ovvero in quella di risarcimento del danno, stante l'indipendenza di tali domande da quella di pagamento della penale, la quale si configura come autonoma sia rispetto all'inadempimento (potendo trovare applicazione tanto in ipotesi di domanda di risoluzione del contratto quanto in quella in cui venga proposta domanda di esecuzione coatta dello stesso) sia rispetto al danno (atteso che la penale può essere prevista anche in assenza di un concreto pregiudizio economico).(Nella specie la S.C. ha ritenuto che, proposta domanda di risoluzione del contratto di compravendita con richiesta di condanna della parte inadempiente al risarcimento dei danni da specificare in corso di causa, costituisce domanda nuova quella formulata nel corso del giudizio di primo grado e volta all'applicazione della clausola penale).
Commentario • 1
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 24/04/2008, n. 10741 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10741 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ELEFANTE Antonino - Presidente -
Dott. TRIOLA Roberto Michele - Consigliere -
Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio - rel. Consigliere -
Dott. GOLDONI Umberto - Consigliere -
Dott. FIORE Francesco Paolo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
UO EN, elettivamente domiciliata in ROMA P.ZZA ANCO MARZIO 13, presso lo studio dell'avvocato GALIANI FBIO MARIA, difesa dall'avvocato PIGNATIELLO NICOLA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
BE LL, AC NO, AC GI;
- intimati -
e sul 2^ ricorso n. 29451/06 proposto da:
BE LL, AC GI, AC NO, tutti nella qualità di eredi di AC AR, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI GRACCHI 130, presso lo studio dell'avvocato PANNELLA PAOLO, difesi dall'avvocato PISTONE GI, giusta delega in atti;
- controricorrenti e ricorrenti incidentali -
e contro
UO EN;
- intimata -
avverso la sentenza n. 1269/06 della Corte d'Appello di NAPOLI, depositata il 28/04/06;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/01/08 dal Consigliere Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Libertino Alberto, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
AR DI conveniva in giudizio UO NZ e, premettendo di aver stipulato con la convenuta un compromesso di vendita di un appartamento sito in Napoli per il prezzo di L. 280 milioni da pagarsi con le modalità di cui al preliminare, chiedeva la condanna della promissaria acquirente al pagamento del restante importo di L. 154 milioni pari alla parte del prezzo non pagata. In via subordinata l'attore chiedeva la declaratoria di risoluzione del contratto preliminare con perdita della somma di L.
8.000.000 versata a titolo di caparra.
La UO, costituitasi, contestava le deduzioni avverse e proponeva domanda riconvenzionale di esecuzione specifica del contratto ex art.2932 c.c., o, in via subordinata, la condanna dell'attore alla restituzione della somma di L. 246.476.317 e di tutte le somme indebitamente percepite e spese.
Con sentenza 13091/02 l'adito tribunale di Napoli accoglieva la domanda del DI e dichiarava la risoluzione del contratto preliminare stipulato dalle parti per colpa grave della convenuta. Avverso la detta sentenza la UO proponeva appello al quale resisteva il DI che spiegava appello incidentale. Con sentenza 28/4/2006 la corte di appello di Napoli, in parziale accoglimento dei contrapposti gravami, condannava la UO al rilascio dell'immobile de quo nonché al pagamento in favore del DI della somma di Euro 56.603,34 a titolo di risarcimento danni e condannava il DI alla restituzione delle somme versate dalla UO con facoltà delle parti di estinguere i reciproci rapporti di debito-credito. La corte di merito osserva che pertanto il tribunale non avrebbe dovuto pronunciare su tale domanda;
che proprio in considerazione della risoluzione per inadempimento della UO il tribunale avrebbe dovuto ordinare al DI di restituire le somme versate a titolo di prezzo dalla UO;
che non si poteva autorizzare il DI a trattenere illegittimamente la somma di L. 146 milioni a titolo di risarcimento danno in mancanza di prova di tale danno;
che il DI aveva però diritto alla restituzione dell'immobile in questione ed al risarcimento del danno conseguente all'inutilizzabilità dello stesso stante la perdurante occupazione della UO dal giugno 1991; che a tale titolo spettava al DI la somma complessiva di Euro 60.735,00 alla quale andava detratta la somma di Euro 4.131,66 ricevuta a titolo di caparra;
che la UO andava condannata al rilascio dell'immobile; che non era meritevole di accoglimento la domanda del DI di condanna della UO al pagamento della penale contrattuale di 4 milioni al mese per il ritardo nel rilascio del bene dalla data della domanda al quella della risoluzione;
che il DI non aveva motivato detta istanza su un concreto e reale dato normativo.
La cassazione della sentenza della corte di appello di Napoli è stata chiesta da UO NZ con ricorso - affidato a due motivi - notificato a BE LA, DI TE e DI IU nella qualità di eredi di DI AR. I detti intimati - nella indicata qualità - hanno resistito con controricorso ed hanno proposte ricorso incidentale sonetto da un solo motivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso principale e quello incidentale vanno riuniti a norma dell'articolo 335 c.p.c.. Con il primo motivo del ricorso principale UO NZ denuncia violazione degli artt. 1455, 1460 e 2932 c.c., nonché vizi di motivazione, deducendo che la corte di appello ha errato nel ritenere grave l'inadempimento imputato ad essa ricorrente. Infatti, a fronte di un contratto preliminare che prevedeva un prezzo di L. 288 milioni (e non L. 458 milioni come affermato dal giudice di secondo grado), la residua parte del prezzo non pagata ammonta alla somma di sole L. 42 milioni (e non a L. 324 milioni come riportato nella sentenza impugnata) che non è stata pagata da essa UO in applicazione dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., per essersi il DI rifiutato di consegnare le cambiali che erano state già pagate. Inoltre la corte di merito non ha tenuto conto che il DI si era reso inadempiente dell'obbligo - assunto con l'art. 6 del preliminare - di cancellare la trascrizione di un pignoramento immobiliare e di iscrizioni ipotecarie entro un anno a decorrere dalla stipula del detto preliminare e non certo dalla stipula del definito come sostenuto erroneamente dalla corte territoriale. La ricorrente principale conclude il motivo di ricorso in esame formulando il seguente quesito di diritto: "Dica la Suprema Corte di IO se l'inadempimento dell'obbligo sancito in contratto preliminare a carico del promissario alienante di un bene immobile di provvedere, nel termine convenzionalmente stabilito, alla cancellazione di formalità pregiudizievoli gravanti sul bene stesso, legittimi la sospensione dei pagamenti ad opera del promissario acquirente quale eccezioni di inadempimento ex art. 1460 c.c., ovvero dia luogo ad una ipotesi di grave inadempimento della promissaria acquirente ex art. 1455 c.c., tale da determinare la risoluzione del contratto preliminare".
La Corte rileva l'inammissibilità e, in parte, l'infondatezza del detto motivo che risulta articolato sulla base delle seguenti tre censure: a) violazione dell'art. 1455 c.c. per non essere grave l'inadempimento imputabile ad essa UO;
b) vizi di motivazione per essere errato l'iter logico seguito dalla corte di appello per giustificare il grave inadempimento imputabile ad essa ricorrente;
c) violazione dell'art. 1460 c.c. per non aver considerato la corte di merito che essa UO si era avvalsa dell'eccezione di inadempimento di cui all'articolo 1460 c.c. non avendo il DI osservato gli obblighi dallo stesso contrattualmente assunti di consegnare le cambiali già pagate e "di cancellare la trascrizione di un pignoramento immobiliare e di iscrizioni ipotecarie entro un anno" a decorrere dalla stipula del contratto preliminare. Occorre premettere che la pronuncia di cui si chiede l'annullamento è stata depositata in data 28/4/2006, ossia dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, il cui art. 6 ha introdotto l'art.366 bis c.p.c. secondo il quale i motivi del ricorso per cassazione debbono essere formulati, a pena di inammissibilità, nel modo ivi descritto: in particolare, nei casi previsti dall'art. 360 c.p.c., n.1), 2), 3) e 4, l'illustrazione di ciascun motivo si deve concludere con la formulazione di un quesito di diritto, mentre, nel caso previsto dall'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), l'illustrazione di ciascun motivo deve contenere la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione.
Ciò posto è evidente che le censure sub a) e sub b) sono palesemente inammissibili perché prive dei requisiti di cui all'art.366 bis c.p.c. atteso che la censura sub a) non reca - quanto alle denunciate violazione di legge - la specifica formulazione del quesito di diritto. Del pari la censura sub b), relativa ai vizi ex articolo 360 c.p.c., n. 5, non contiene una apposita parte - costituente un indispensabile e necessario requisito formale analogo all'altro concernente la formulazione del quesito di diritto - destinata alla "chiara indicazione" del fatto controverso ed alla illustrazione delle "ragioni" che rendono inidonea la motivazione (in quanto insufficiente, contraddittoria o omessa) a giustificare la decisione. Tale requisito formale di una apposita indicazione da parte del ricorrente è richiesto, come questa Corte ha già avuto modo di precisare, a prescindere dalla possibilità di desumere i riportati contenuti del ricorso ("chiara esposizione" e "ragioni") implicitamente dalla formulazione del motivo in virtù di una completa lettura, di un esame complessivo e di una interpretazione globale della censura (in tale sensi pronunzie 1/10/2007 n. 20603;
18/7/2007 n. 16002; 13/7/2007 n. 15704).
La censura sub c) è invece infondata risolvendosi essenzialmente - pur se titolata come violazione di legge - nella pretesa di contrastare il risultato dell'attività svolta dal giudice del merito relativa all'interpretazione del contenuto del contratto preliminare stipulato dalle parti ed all'individuazione dei diritti e degli obblighi derivanti per i contraenti da tale negozi con particolare riferimento alla pattuizione di cui alla clausola concordata all'art. 6 del contratto in questione.
Al riguardo è sufficiente il richiamo al principio pacifico nella giurisprudenza di legittimità secondo cui l'interpretazione degli atti di autonomia privata si traduce in una indagine di fatto affidata al giudice del merito: tale accertamento è incensurabile in cassazione se sorretto da motivazione sufficiente ed immune da vizi logici o da errori di diritto e sia il risultato di un'interpretazione condotta nel rispetto delle norme di ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362 e segg. c.c.. L'identificazione della volontà contrattuale - che, avendo ad oggetto una realtà fenomenica ed obiettiva, concreta un accertamento di fatto istituzionalmente riservato al giudice di merito - è censurabile non già quando le ragioni poste a sostegno della decisione siano diverse da quelle della parte, bensì quando siano insufficienti o inficiate da contraddittorietà logica o giuridica.
Questa Corte ha anche più volte rilevato che non è sindacabile in sede di legittimità la scelta da parte del giudice del merito del mezzo ermeneutico più idoneo all'accertamento della comune intenzione delle parti, qualora sia stato rispettato il principio del gradualismo, secondo il quale deve farsi ricorso ai criteri interpretativi sussidiari solo quando i criteri principali (significato letterale e collegamento tra le varie clausole contrattuali) siano insufficienti all'individuazione della comune intenzione stessa.
Nella specie - come sopra riportato nella parte narrativa che precede - la corte di appello ha proceduto all'interpretazione della detta clausola di cui all'articolo 6 del contratto in questione ed alla valutazione del significato letterale e logico delle espressioni utilizzate dai contraenti e delle indicazioni contenute nella clausola dedicata all'obbligo del DI di cancellare la trascrizione di un pignoramento immobiliare ed iscrizioni ipotecarie "entro un anno" pervenendo alla conclusione che "posta la preliminare condizione di effettivo pagamento del prezzo pattuito, detto termine doveva decorrere "non dalla data del contratto" ma da "quella dell'eventuale stipula del rogito definitivo".
Il procedimento logico-giuridico sviluppato nell'impugnata decisione è ineccepibile, in quanto coerente e razionale, ed il giudizio di fatto in cui si è concretato il risultato dell'interpretazione del contenuto del detto contratto è fondato su un'indagine condotta nel rispetto dei comuni canoni di ermeneutica e sorretto da motivazione, adeguata e corretta, immune dai vizi denunciati.
A fronte delle coerenti argomentazioni poste a base della conclusione cui è pervenuto il giudice di appello, è evidente che le censure in proposito mosse dalla ricorrente devono ritenersi rivolte non alla base del convincimento del giudice, ma, inammissibilmente, al convincimento stesso e, cioè, all'interpretazione del contratto e delle clausole contrattuali in modo difforme da quello auspicato: la UO contrappone all'interpretazione del contratto ritenuta dalla corte di merito la propria interpretazione.
Peraltro la ricorrente nella censura in esame non ha neanche lamentato la violazione di specifici principi relativi all'interpretazione degli atti negoziali, ne' ha riportato per intero il testo della clausola in questione: ciò rende manifesto che è stato investito il "risultato" interpretativo raggiunto, il che è inammissibile in questa sede.
Con il secondo motivo dei ricorso principale la UO denuncia violazione degli artt. 2721, 2724 e 2726 c.c., nonché vizi di motivazione, sostenendo che la corte di appello ha errato nel non ammettere la prova testimoniale richiesta in primo grado - e ritenuta inammissibile dal tribunale - diretta a dimostrare l'avvenuto pagamento al DI della somma di L. 100.476.317 in contanti al momento della stipula del preliminare. A norma del secondo comma dell'art. 2721 c.c., il giudice può derogare al divieto di prova testimoniale per i contratti di rilevante valore tenuto conto della qualità delle parti, della natura del contratto e di ogni altra circostanza. La UO conclude la censura formulando il seguente motivo di diritto: "Dica la Suprema Corte di IO se ai sensi dell'articolo 2724 c.c., n. 2, sia ammissibile la prova testimoniale tesa a dimostrare il pagamento di una somma di denaro, allorquando la parte richiedente sia stata nell'impossibilità morale di procurarsi la ricevuta di pagamento per il timore reverenziale ispirato dal particolare status dell'accipiens".
Il motivo risulta articolato sulla base delle seguenti due censure:
a) violazione di norme di diritto (articoli del c.c. dettati in tema di prova testimoniale); b) vizi di motivazione (in relazione all'articolo 360 c.p.c., n. 5). Anche queste censure non sono meritevoli di accoglimento. In relazione alla prima si impone il preliminare rilievo della genericità della sua formulazione, essendo stata omessa la puntuale indicazione delle specifiche circostanze sulle quali avrebbe dovuto svolgersi il richiesto mezzo istruttorio e riducendosi la doglianza ad una apodittica affermazione di rilevanza in re ipsa da riconoscere al contenuto dei capitoli di prova come articolati. Costituisce, invero, principio costantemente affermato da questa Corte (che il Collegio condivide e ribadisce) che il ricorrente il quale, in sede di legittimità, denunci la mancata ammissione, da parte del giudice del merito, di una prova testimoniale, ha l'onere di indicare specificatamente le circostanze che formavano oggetto della prova al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo della decisività dei fatti da provare e, quindi, delle prove stesse che, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, la Corte di IO deve essere in grado di compiere solo sulla base delle deduzioni contenute nell'atto, alle cui lacune non è consentito sopperire con indagini integrative (nei sensi suddetti, sentenze 12/6/2006 n. 13556; 17/5/2006 n. 11501; 20/1/2006 n. 1113). Nella specie i suddetti oneri posti a carico del ricorrente in cassazione non sono stati rispettati dalla UO la quale non ha trascritto in ricorso il contenuto (quanto meno nelle parti essenziali) delle dette prove. Ciò è sufficiente per ritenere inaccoglibile la censura in esame.
Per quanto poi riguarda la censura sub b) - relativa ai vizi ex articolo 360 c.p.c., n. 5 - è sufficiente il richiamo alle osservazioni che precedono rilevando che la detta censura non contiene una specifica parte destinata alla "chiara indicazione" del fatto controverso ed alla illustrazione delle "ragioni" che rendono inidonea la motivazione (in quanto insufficiente, contraddittoria o omessa) a giustificare la decisione. Da ciò l'inammissibilità della censura per la mancanza di tale requisito formale.
Con l'unico motivo del ricorso incidentale gli eredi DI denunciano violazione degli artt. 345 e segg. c.p.c., e artt. 183 e segg. c.p.c., nonché vizi di motivazione, deducendo che la corte di appello ha errato nel ritenere inammissibile in quanto nuova - e basata su diversa causa petendi e su diverso petitum - la domanda proposta da DI AR nel corso del giudizio di primo grado volta a trattenere ed acquisire a titolo di penale le rate di prezzo che gli erano state versate dalla UO. La corte di merito non ha considerato che in primo grado il DI aveva optato per la domanda subordinata di risoluzione del contratto proponendo domande a questa conseguenti ed accessorie (perdita, a titolo di indennità e di penale, di tutte le rate di prezzo già pagate). Tale domanda non è nuova rispetto a quella formulata con Tatto di citazione diretta ad ottenere il risarcimento del danno a causa dell'inadempimento della convenuta. D'altra parte la clausola penale costituisce fatto accessorio del contratto con funzione di predeterminazione della misura del risarcimento del danno. La corte di appello, se avesse esaminato la domanda subordinata così come proposta nell'atto introduttivo del giudizio, non avrebbe potuto ritenere nuova la domanda avanzata dal DI all'udienza del 18/5/1999. Infatti non costituivano domande nuove tutte le richieste articolate dal DI nell'ambito del risarcimento del danno avendo lo stesso, sin dall'atto di citazione, chiesto il risarcimento del danno riservandosi di specificarne l'importo nel corso del giudizio. I ricorrenti incidentali hanno così formulato il quesito di diritto:
"Dica la Corte di IO che, proposta domanda di risoluzione del contratto di compravendita v con richiesta di condanna della parte inadempiente al risarcimento dei danni da specificare in corso del giudizio, non costituisce domanda nuova quella proposta nel corso del giudizio di primo grado di applicazione - a titolo di risarcimento dei danni - della penale contrattualmente prevista di perdita, da parte della parte inadempiente, di tutte le rate del prezzo già pagate e di pagamento di L.
4.000.000 mensili per ogni mese o frazione di mese per la ritardata restituzione dell'immobile, in tale misura contrattualmente prevista." I ricorrenti incidentali hanno poi sostenuto che la corte di appello, nel condannare il DI a restituire Euro 76.649,70 (pari a L. 146.000.000) è incorsa in errore di calcolo essendo pacifico che la UO ha onorato solo 21 effetti cambiari da 6 milioni ciascuno per cui il DI avrebbe dovuto restituire L. 126 milioni e non L. 146 milioni. La censura mossa con la parte finale del motivo in esame (errore di calcolo in cui sarebbe incorsa la corte di appello) è inammissibile in quanto, come è noto e più volte affermato nella giurisprudenza di legittimità, non è denunciarle con ricorso per cassazione l'errore di calcolo o l'omissione materiale, potendosi esperire il rimedio di cui all'art. 287 c.p.c.: infatti l'errore di calcolo aritmetico determinato da erronea applicazione delle regole matematiche, ma sulla base di presupposti numerici non contestati e da ritenersi esatti, è emendabile con l'apposita procedura di cui all'art. 287 c.p.c., e non a mezzo del ricorso per IO (sentenze 7/10/2005 n. 19639; 11/3/2004 n. 4993). Per quanto poi riguarda l'asserita violazione degli artt. 345 e segg. c.p.c., e artt. 183 e segg. c.p.c., va osservato che dalla lettura degli atti processuali - attività consentita in questa sede di legittimità in considerazione della natura in procedendo del vizio denunciato - e, in particolare, dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado e del verbale di udienza del 18/5/1999, emergono i seguenti dati:
- con l'atto di citazione in giudizio della UO il DI chiese: a) in via principale dichiararsi la convenuta decaduta dal beneficio del termine nel pagamento del prezzo e, quindi, condannarla al pagamento immediato del relativo importo ed al risarcimento del danno;
b) in via subordinata dichiarare risolto per colpa della UO il contratto preliminare in questione con la condanna della convenuta al rilascio dell'immobile, alla perdita di L. 8 milioni versate a titolo di caparra confirmatoria, nonché al risarcimento dei danni (di importo da specificare e provare in corso di causa);
- all'udienza del 18/5/1999 il DI abbandonò la domanda principale insistendo in quella subordinata di risoluzione del contratto - anche avvalendosi della clausola risolutiva contenuta nell'articolo 3 del contratto preliminare - con condanna della convenuta: a) alla perdita della caparra confirmatoria;
b) alla perdita, a titolo di indennità e di penale, delle rate di prezzo già pagate;
c) alla restituzione dell'immobile; d) al pagamento del compenso per l'uso ed il godimento dell'immobile nonché della penale per la ritardata restituzione contrattualmente fissata in L.
4.000.000 al mese.
Ciò posto deve ritenersi corretta - al contrario di quanto sostenuto dai ricorrenti incidentali - la decisione della corte di appello di ritenere inammissibile la domanda formulata dal DI solo in corso di causa volta ad ottenere la condanna della UO alla perdita "a titolo di indennità e di penale" delle rate di prezzo già pagate ed al pagamento della penale per la ritardata restituzione pattiziamente determinata in L.
4.000.000 al mese. Si tratta infatti di una domanda nuova - ed in quanto tale inammissibile come puntualmente ed immediatamente eccepito dalla UO - basata sulla clausola penale la quale è caratterizzata da autonomia causale e negoziale e mira a stabilire preventivamente il limite del danno in caso di inadempimento o di ritardo ed indipendentemente dalla prova dell'effettivo e concreto pregiudizio economico verificatosi. Al riguardo va richiamato e ribadito il principio che questa Corte ha avuto modo di affermare secondo cui la richiesta di applicazione di una clausola penale contrattualmente prevista per il caso di inadempimento (richiesta senza la quale il giudice che pronunzi la risoluzione del contratto non può statuire sull'applicazione della clausola) non può considerarsi implicitamente contenuta nella domanda di risoluzione del contratto per inadempimento ovvero in quella di risarcimento del danno, stante l'indipendenza di tali domande da quella di pagamento della penale, la quale si configura come autonoma sia rispetto all'inadempimento (potendo trovare applicazione tanto in ipotesi di domanda di risoluzione del contratto quanto in quella in cui venga proposta domanda di esecuzione coatta dello stesso) sia rispetto al danno atteso che la penale può essere prevista anche in assenza di un concreto pregiudizio economico (sentenze 25/1/1997 n. 771; 14/6/1983 n. 4069). Da quanto precede deriva logicamente che deve ritenersi nuova la domanda avanzata dal DI nel corso del giudizio di primo grado in quanto avente petitum e causa petendi diversi da quelli relativi sia alla domanda principale che a quella subordinata avanzate con l'atto di citazione introduttivo del giudizio nel quale era stato genericamente chiesto il risarcimento del danno (con riserva di specificarne e provarne la misura "in corso del giudizio" e poi liquidato dalla corte di appello in complessivi Euro 56.603,34 per la ritardata restituzione dell'immobile) senza alcun riferimento alla clausola penale prevista dall'art. 3 del contratto preliminare sulla cui esistenza, validità ed interpretazione la convenuta nel costituirsi in giudizio non aveva potuto articolare alcuna difesa. Si tratta pertanto di una richiesta che non costituisce una precisazione dell'originaria domanda, ne' può ritenersi in questa compresa, bensì di una domanda nuova e diversa da quella fondata sull'atto introduttivo ed esorbitante dall'originario petitum e dall'originaria causa petendi con mutamento (con il richiamo ad una clausola contrattuale) del fatto costitutivo e dell'elemento di fatto già dedotto. Il ricorso incidentale deve essere rigettato con l'affermazione del seguente principio di diritto: proposta domanda di risoluzione del contratto di compravendita con richiesta di condanna della parte inadempiente al risarcimento dei danni da specificare in corso del giudizio, costituisce domanda nuova quella proposta nel corso del giudizio di primo grado di applicazione di quanto contrattualmente previsto nella clausola penale.
In definitiva devono essere rigettati sia il ricorso principale sia quello incidentale.
Attesa la reciproca soccombenza le spese del giudizio di IO vanno interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta;
compensa per intero tra le parti le spese del giudizio di IO.
Così deciso in Roma, il 10 gennaio 2008.
Depositato in Cancelleria il 24 aprile 2008