Sentenza breve 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza breve 29/05/2025, n. 1003 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 1003 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 29/05/2025
N. 01003/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00730/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di ER (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 730 del 2025, proposto da RI IA, rappresentato e difeso dall'avvocato Elio Cuoco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Agropoli, non costituito in giudizio;
nei confronti
UN ND, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Russo e Fabrizio Avella, con domicilio eletto presso lo studio AS NO in ER, c.so Garibaldi n. 164;
per l'annullamento
del permesso di costruire n. 5/2025 per la realizzazione di una sopraelevazione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di UN ND;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2025 il dott. Michele Di Martino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Nell’ambito del presente giudizio, il ricorrente, premesso di essere comproprietario, in località punta Fortino del Comune di Agropoli, di un fabbricato confinante con l’edificio del sig. UN ND, ha impugnato il permesso di costruire rilasciato a quest’ultimo, dal Comune di Agropoli per la realizzazione della copertura del fabbricato residenziale, nonché il parere favorevole della Soprintendenza, propedeutico al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, unitamente ad ogni atto connesso e consequenziale.
Il gravame è sorretto da una serie di censure di illegittimità, variamente scandite nei diversi motivi di ricorso.
Si è costituito in giudizio il controinteressato, eccependo, in via preliminare, l’inammissibilità del ricorso e chiedendone, nel merito, il rigetto, perché infondato, in fatto e in diritto.
Non si è costituita la Pubblica Amministrazione intimata.
Nell’udienza camerale del 28 maggio 2025, la causa è stata introitata per la decisione.
Sussistono le condizioni per la definizione della controversia mediante sentenza in forma semplificata ex art. 60 c.p.a.., essendo il ricorso manifestamente infondato.
In via preliminare, il Collegio, in ragione degli esiti nel merito della causa, ritiene di poter prescindere dall'esame delle eccezioni preliminari del gravame formulate dal controinteressato.
Può, invero, farsi applicazione del principio, da tempo delineato dalla giurisprudenza, sia del Giudice ordinario che del Giudice amministrativo, della "ragione più liquida", in virtù del quale il profilo dell'evidenza della questione viene preferito a quello dell'ordine logico della loro trattazione.
Per esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio la causa può, dunque, essere decisa sulla base della questione di più pronta soluzione (nel caso di specie, l'infondatezza nel merito dell’assunta prospettazione ricorsuale), anche se, dal punto di vista sistematico, avrebbero dovuto essere previamente risolte le questioni logicamente antecedenti e senza che tale inversione comporti, nemmeno implicitamente, la risoluzione in un senso piuttosto che in un altro delle questioni logicamente antecedenti che vengono pretermesse (cfr.: T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. I, 06/05/2021, n. 409; Consiglio di Stato, sez. V, 14/01/2022, n. 260).
Tanto premesso, il ricorso, come detto, è infondato e, pertanto, deve essere respinto, poiché le allegazioni di parte ricorrente non hanno trovato conferma nella documentazione agli atti.
Invero, le emergenze istruttorie documentali, acquisite agli atti di causa, hanno consentito di rilevare che, contrariamente a quanto eccepito e lamentato dal ricorrente, il permesso di costruire impugnato si è limitato sic et simpliciter ad autorizzare la realizzazione di un tetto, in coerenza con il tessuto edilizio della zona A1 nella quale ricade il manufatto.
A quanto precede aggiungasi che i provvedimenti impugnati non hanno autorizzato la realizzazione di un sottotetto con altezza di 3,20 mt. al colmo, né l’apertura di finestre.
Segnatamente, l’altezza del sottotetto determinata dalla copertura, in uno alla dichiarata funzione del sottotetto di protezione degli impianti tecnologici (relazione tecnica del 2022 cit.) consentono di escludere che si sia in presenza di un intervento finalizzato alla realizzazione di una mansarda abitabile.
La relazione tecnica del 2024, peraltro, ribadisce quanto già precisato nella relazione tecnica del 2022 (all. 5, dep. dal ricorrente in data 19.5.2025), ossia che, in progetto, è stata prevista una copertura a tetto costituita da falde inclinate «con un’altezza interna max di mt. 1,95 ed un’altezza alla gronda pari a 0,50 mt. rispetto all’estradosso dell’ultimo solaio di calpestio».
La identità del progetto trova, peraltro, conferma anche nel raffronto delle tavole, quelle del 2022 e quelle del 2024, nelle quali il progetto, identico, riporta sempre l’altezza max del tetto di 1,95 mt. e di 0,50 mt. alla gronda.
In virtù delle suesposte causali, il rigetto deve essere respinto.
Le spese di lite possono essere compensate alla luce della peculiarità della vicenda e dell’andamento generale del processo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di ER (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in ER nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
Gaetana Marena, Primo Referendario
Michele Di Martino, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Michele Di Martino | Nicola Durante |
IL SEGRETARIO