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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 03/06/2025, n. 1262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1262 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Giudice del lavoro, dott. Emanuele Rocco, ha emesso, all'esito dello scambio di note di trattazione scritte entro il termine del 27/01/2025, la seguente sentenza nella causa iscritta al N 1905/2024 del
Ruolo Generale a.c., vertente
TRA nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Pasquale Parte_1
Guastafierro ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo sito alla PIAZZA PACE N. 20 in
BOSCOREALE (NA) nonché presso l'indirizzo pec: Email_1
RICORRENTE e
CP_ in persona del legale Rappresentante pro-tempore
CONVENUTO CONTUMACE
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto depositato in data 28/03/2024, la ricorrente in epigrafe esponeva: di essere titolare di pensione cat. INVCIV n. 07075838; che l' , con provvedimento del 30.08.2023, le aveva comunicato che: “a seguito di CP_1 verifiche è emerso che lei ha ricevuto per il periodo dal 01.09.2019 al 31.10.2020, un pagamento non dovuto sulla pensione cat. INVCIV n. 07075838 per un importo complessivo di euro 4.214,55 per i seguenti motivi: è stata corrisposta una prestazione non spettante per irreperibilità comunicata dall'ultimo Comune di residenza”; CP_ che la ricorrente, stante l'illegittimità del provvedimento di indebito adottato dall' nei suoi confronti, in data 03.10.2023, presentava ricorso amministrativo al Comitato provinciale CP_1 ai sensi della L. 9/03/1989 n. 88, onde ottenere l'annullamento del provvedimento in tal sede impugnato;
tuttavia, il ricorso amministrativo è rimasto privo di effetti.
Tanto premesso in punto di fatto, dedotta la illegittimità del recupero, per tutte le ragioni esposte in ricorso, adiva questo Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, chiedendo dichiararsi nulla dovuto CP_ all' per l'indebito per cui è causa, con ogni conseguente statuizione. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, non si costituiva l' e, pertanto, ne veniva CP_1 dichiarata la contumacia. All' esito della odierna udienza, la causa veniva decisa come da presente sentenza, ai sensi del novellato art. 429 c.p.c..
*****
Ciò detto, si osserva preliminarmente che, come emerge dagli atti di causa, la ricorrente è titolare di pensione cat. INVCIV n. 07075838.
CP_ L' con provvedimento del 30.08.2023 chiedeva alla ricorrente la restituzione della pensione cat.
INVCIV n. 07075838 cui la stessa era titolare per il periodo dal settembre 2019 all'ottobre 2020, adducendo quale motivazione una presunta irreperibilità comunicata dal Comune di residenza. Nel caso di specie, la , per i periodi di seguito indicati ha risieduto presso diversi domicili: Pt_1
- dal 09.03.2018 al 10.11.2019 è stata ospite presso l'Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII ed in particolare presso la struttura “Casa Famiglia Multiutenza Complementare” sita in Piazza Bartolo Longo 7
Pompei;
- dal novembre 2019 al settembre 2021 è stata ospitata presso l'abitazione della sig.ra Parte_2
sita in Contigliano alla Via Casaline n. 15, come emerge dalla dichiarazione sostitutiva presentata da
[...] quest'ultima (sig.ra ) presso il Comune di Contigliano in data 19.05.2023; Parte_3
- a decorrere dal 22.11.2021 è residente in [...] (cfr. documentazione allegata agli atti).
CP_
Dunque, sulla scorta della documentazione prodotta in giudizio, emerge che l'irreperibilità cui l' fa riferimento nel provvedimento in tal sede impugnato non può rappresentare una valida motivazione sulla scorta della quale giustificare la richiesta di restituzione somme;
in quanto, è provato per tabulas che la ricorrente risiede stabilmente sul territorio nazionale.
Va da sé che la ha diritto al percepimento della prestazione di invalidità civile per il periodo Pt_1 CP_ oggetto di indebito e pertanto la richiesta restituzione somme avanzata dall' con provvedimento del
30.08.2023 è del tutto illegittima.
Ciò posto, si osserva che l'indebito de quo ha natura assistenziale e ai fini della risoluzione della controversia in esame deve farsi applicazione di quanto sancito dalla Suprema Corte che con una recente sentenza n.482/2017 ha affermato che l'ente erogatore può rettificare in ogni momento le pensioni per via di errori di qualsiasi natura, ma non può recuperare le somme già corrisposte, a meno che l'indebita prestazione sia dipesa dal dolo dell'interessato.
Inoltre, sempre la Corte di Cassazione con sentenza n. 1446/2008 precisa che “nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percepiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento ..”.
Al riguardo, in base a una recente sentenza della Cassazione n. 8564/2016 nessun indebito può essere richiesto se esiste il legittimo affidamento dell'interessato: in pratica, anche se il provvedimento non è definitivo, le somme non devono essere restituite se il beneficiario, in buona fede, ha una plausibile convinzione di aver diritto alle somme ottenute. La convinzione può essere, ad esempio, ingenerata dal protrarsi per un lungo periodo del pagamento.
CP_ Si osserva altresì che l' è rimasto contumace nel presente giudizio e non ha fornito alcun elemento idoneo a confutare le allegazioni attoree, per cui alle prove documentali raccolte si unisce un comportamento processuale che induce a ritenere non contestati i fatti di causa.
Resta assorbita ogni ulteriore questione.
Per tali motivi, il provvedimento di indebito è senz'altro illegittimo ed infondato, e va esclusa l'esistenza di qualsiasi obbligo di restituzione.
Infatti, in applicazione dei suesposti principi di diritto, nella fattispecie de qua deve ritenersi sussistente un CP_ legittimo affidamento dell'accipiens nel percepire le somme oggi chieste in restituzione dall'
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con attribuzione in favore del procuratore anticipatario.
PQM
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede: in accoglimento del ricorso, dichiara la illegittimità del recupero disposto dall' , per un importo CP_1 pari a euro 4.214,55, e, per l'effetto, condanna l'Ente a restituire quanto eventualmente medio tempore trattenuto;
condanna l' al pagamento in favore della ricorrente delle spese di lite, liquidate in euro 1.312,00 CP_1 dovuti per compenso professionale, oltre Iva e Cpa, come per legge e rimborso forfettario nella misura del 15%, con attribuzione.
Torre Annunziata, 03.06.2025
Il Giudice
Dott. Emanuele Rocco
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Giudice del lavoro, dott. Emanuele Rocco, ha emesso, all'esito dello scambio di note di trattazione scritte entro il termine del 27/01/2025, la seguente sentenza nella causa iscritta al N 1905/2024 del
Ruolo Generale a.c., vertente
TRA nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Pasquale Parte_1
Guastafierro ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo sito alla PIAZZA PACE N. 20 in
BOSCOREALE (NA) nonché presso l'indirizzo pec: Email_1
RICORRENTE e
CP_ in persona del legale Rappresentante pro-tempore
CONVENUTO CONTUMACE
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto depositato in data 28/03/2024, la ricorrente in epigrafe esponeva: di essere titolare di pensione cat. INVCIV n. 07075838; che l' , con provvedimento del 30.08.2023, le aveva comunicato che: “a seguito di CP_1 verifiche è emerso che lei ha ricevuto per il periodo dal 01.09.2019 al 31.10.2020, un pagamento non dovuto sulla pensione cat. INVCIV n. 07075838 per un importo complessivo di euro 4.214,55 per i seguenti motivi: è stata corrisposta una prestazione non spettante per irreperibilità comunicata dall'ultimo Comune di residenza”; CP_ che la ricorrente, stante l'illegittimità del provvedimento di indebito adottato dall' nei suoi confronti, in data 03.10.2023, presentava ricorso amministrativo al Comitato provinciale CP_1 ai sensi della L. 9/03/1989 n. 88, onde ottenere l'annullamento del provvedimento in tal sede impugnato;
tuttavia, il ricorso amministrativo è rimasto privo di effetti.
Tanto premesso in punto di fatto, dedotta la illegittimità del recupero, per tutte le ragioni esposte in ricorso, adiva questo Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, chiedendo dichiararsi nulla dovuto CP_ all' per l'indebito per cui è causa, con ogni conseguente statuizione. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, non si costituiva l' e, pertanto, ne veniva CP_1 dichiarata la contumacia. All' esito della odierna udienza, la causa veniva decisa come da presente sentenza, ai sensi del novellato art. 429 c.p.c..
*****
Ciò detto, si osserva preliminarmente che, come emerge dagli atti di causa, la ricorrente è titolare di pensione cat. INVCIV n. 07075838.
CP_ L' con provvedimento del 30.08.2023 chiedeva alla ricorrente la restituzione della pensione cat.
INVCIV n. 07075838 cui la stessa era titolare per il periodo dal settembre 2019 all'ottobre 2020, adducendo quale motivazione una presunta irreperibilità comunicata dal Comune di residenza. Nel caso di specie, la , per i periodi di seguito indicati ha risieduto presso diversi domicili: Pt_1
- dal 09.03.2018 al 10.11.2019 è stata ospite presso l'Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII ed in particolare presso la struttura “Casa Famiglia Multiutenza Complementare” sita in Piazza Bartolo Longo 7
Pompei;
- dal novembre 2019 al settembre 2021 è stata ospitata presso l'abitazione della sig.ra Parte_2
sita in Contigliano alla Via Casaline n. 15, come emerge dalla dichiarazione sostitutiva presentata da
[...] quest'ultima (sig.ra ) presso il Comune di Contigliano in data 19.05.2023; Parte_3
- a decorrere dal 22.11.2021 è residente in [...] (cfr. documentazione allegata agli atti).
CP_
Dunque, sulla scorta della documentazione prodotta in giudizio, emerge che l'irreperibilità cui l' fa riferimento nel provvedimento in tal sede impugnato non può rappresentare una valida motivazione sulla scorta della quale giustificare la richiesta di restituzione somme;
in quanto, è provato per tabulas che la ricorrente risiede stabilmente sul territorio nazionale.
Va da sé che la ha diritto al percepimento della prestazione di invalidità civile per il periodo Pt_1 CP_ oggetto di indebito e pertanto la richiesta restituzione somme avanzata dall' con provvedimento del
30.08.2023 è del tutto illegittima.
Ciò posto, si osserva che l'indebito de quo ha natura assistenziale e ai fini della risoluzione della controversia in esame deve farsi applicazione di quanto sancito dalla Suprema Corte che con una recente sentenza n.482/2017 ha affermato che l'ente erogatore può rettificare in ogni momento le pensioni per via di errori di qualsiasi natura, ma non può recuperare le somme già corrisposte, a meno che l'indebita prestazione sia dipesa dal dolo dell'interessato.
Inoltre, sempre la Corte di Cassazione con sentenza n. 1446/2008 precisa che “nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percepiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento ..”.
Al riguardo, in base a una recente sentenza della Cassazione n. 8564/2016 nessun indebito può essere richiesto se esiste il legittimo affidamento dell'interessato: in pratica, anche se il provvedimento non è definitivo, le somme non devono essere restituite se il beneficiario, in buona fede, ha una plausibile convinzione di aver diritto alle somme ottenute. La convinzione può essere, ad esempio, ingenerata dal protrarsi per un lungo periodo del pagamento.
CP_ Si osserva altresì che l' è rimasto contumace nel presente giudizio e non ha fornito alcun elemento idoneo a confutare le allegazioni attoree, per cui alle prove documentali raccolte si unisce un comportamento processuale che induce a ritenere non contestati i fatti di causa.
Resta assorbita ogni ulteriore questione.
Per tali motivi, il provvedimento di indebito è senz'altro illegittimo ed infondato, e va esclusa l'esistenza di qualsiasi obbligo di restituzione.
Infatti, in applicazione dei suesposti principi di diritto, nella fattispecie de qua deve ritenersi sussistente un CP_ legittimo affidamento dell'accipiens nel percepire le somme oggi chieste in restituzione dall'
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con attribuzione in favore del procuratore anticipatario.
PQM
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede: in accoglimento del ricorso, dichiara la illegittimità del recupero disposto dall' , per un importo CP_1 pari a euro 4.214,55, e, per l'effetto, condanna l'Ente a restituire quanto eventualmente medio tempore trattenuto;
condanna l' al pagamento in favore della ricorrente delle spese di lite, liquidate in euro 1.312,00 CP_1 dovuti per compenso professionale, oltre Iva e Cpa, come per legge e rimborso forfettario nella misura del 15%, con attribuzione.
Torre Annunziata, 03.06.2025
Il Giudice
Dott. Emanuele Rocco