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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 18/02/2025, n. 165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 165 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 3116 /2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
1) Dott. Francesco Parisoli - Presidente
2) Dott.Damiano Dazzi - Giudice
3) Dott. Lorenzo Meoli- Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 3116 /2024 vertente tra: TRA
, con l'avv. BEGGI LAURA;
Parte_1
- RICORRENTE E
, con l'avv. ; CP_1
- RESISTENTE CONTUMACE E PM PRESSO IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
- INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI All'udienza del 18/2/2025, hanno concluso come in atti, chiedendo una pronuncia parziale sullo status e rinunciando ai termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso del 14/10/2024, ha convenuto in Parte_1 giudizio per chiedere che sia dichiarato lo scioglimento CP_1 del loro matrimonio, contratto a SAN POLO D'ENZA il 14/02/2019. A tal fine ha allegato che le parti hanno un figlio, e che dall'epoca della separazione non si sono riconciliate. Il resistente non si è costituito.
1. Domanda di divorzio
Ai sensi dell'art. 3, co. 1, n. 2), della l.898/1970 (così come modificata dalla l. 55/2015), lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato da uno dei coniugi nei casi in cui: «b) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970; c) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970. In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile». Nel caso per cui si procede, la domanda può essere accolta perché ricorrono tutti i presupposti normativi: al momento della proposizione della domanda era, infatti, trascorso il periodo prescritto dalla legge di ininterrotta separazione delle parti decorrente dalla comparizione davanti al presidente del tribunale, ed è provato il titolo addotto a sostegno della domanda, vale a dire la sentenza di separazione. Devono essere, quindi, disposte le formalità di legge.
2. Provvedimenti accessori e spese La causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice istruttore per la prosecuzione del giudizio sulle richieste accessorie. Si provvederà sulle spese con la sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
-dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra Parte_1
e a SAN POLO D'ENZA il 14/02/2019 (atto n. 1,
[...] CP_1 parte 1, anno 2019 );
-manda all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SAN POLO D'ENZA per quanto di competenza.
Così deciso in Reggio Emilia, nella camera di consiglio del 18/2/2025 .
Il Giudice est. Il Presidente Lorenzo Meoli Francesco Parisoli
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
1) Dott. Francesco Parisoli - Presidente
2) Dott.Damiano Dazzi - Giudice
3) Dott. Lorenzo Meoli- Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 3116 /2024 vertente tra: TRA
, con l'avv. BEGGI LAURA;
Parte_1
- RICORRENTE E
, con l'avv. ; CP_1
- RESISTENTE CONTUMACE E PM PRESSO IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
- INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI All'udienza del 18/2/2025, hanno concluso come in atti, chiedendo una pronuncia parziale sullo status e rinunciando ai termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso del 14/10/2024, ha convenuto in Parte_1 giudizio per chiedere che sia dichiarato lo scioglimento CP_1 del loro matrimonio, contratto a SAN POLO D'ENZA il 14/02/2019. A tal fine ha allegato che le parti hanno un figlio, e che dall'epoca della separazione non si sono riconciliate. Il resistente non si è costituito.
1. Domanda di divorzio
Ai sensi dell'art. 3, co. 1, n. 2), della l.898/1970 (così come modificata dalla l. 55/2015), lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato da uno dei coniugi nei casi in cui: «b) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970; c) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970. In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile». Nel caso per cui si procede, la domanda può essere accolta perché ricorrono tutti i presupposti normativi: al momento della proposizione della domanda era, infatti, trascorso il periodo prescritto dalla legge di ininterrotta separazione delle parti decorrente dalla comparizione davanti al presidente del tribunale, ed è provato il titolo addotto a sostegno della domanda, vale a dire la sentenza di separazione. Devono essere, quindi, disposte le formalità di legge.
2. Provvedimenti accessori e spese La causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice istruttore per la prosecuzione del giudizio sulle richieste accessorie. Si provvederà sulle spese con la sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
-dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra Parte_1
e a SAN POLO D'ENZA il 14/02/2019 (atto n. 1,
[...] CP_1 parte 1, anno 2019 );
-manda all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SAN POLO D'ENZA per quanto di competenza.
Così deciso in Reggio Emilia, nella camera di consiglio del 18/2/2025 .
Il Giudice est. Il Presidente Lorenzo Meoli Francesco Parisoli