Articolo 4 della Legge 22 dicembre 1973, n. 903
Articolo 3Articolo 5
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11 gennaio 1974
Art. 4. (Composizione del comitato di vigilanza)

L' articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639 , e' sostituito dal seguente:
"Il comitato di vigilanza del Fondo di previdenza del clero secolare e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica e' composto dai seguenti membri:
1) il presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, che presiede il comitato;
2) un funzionario del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed un funzionario del Ministero del tesoro, con qualifica non inferiore a direttore di sezione o equiparata;
3) cinque rappresentanti del clero, designati dalla federazione tra le associazioni del clero in Italia;
4) due rappresentanti delle confessioni religiose acattoliche, iscritti al Fondo, designati dagli organi esecutivi delle confessioni medesime su conforme parere del Ministro per l'interno.
I membri del comitato di vigilanza sono nominati con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; essi durano in carica per il tempo stabilito dall' articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639 e successive modificazioni ed integrazioni".
L' articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639 , e' abrogato.
Entrata in vigore il 11 gennaio 1974