Articolo 7 della Legge 21 gennaio 1949, n. 8
Articolo 6Articolo 8
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15 febbraio 1949
Art. 7.
Tutti i canoni per concessioni demaniali, non disciplinati da apposite disposizioni legislative, compresi i canoni dovuti a puro titolo ricognitorio, non possono essere inferiori ad annue lire mille.
Sono fissati in annue lire duecentocinquanta per ogni attraversamento, i canoni dovuti per semplici attraversamenti aerei con elettrodotti - senza infissione di pali o di mensole e senza posa di cavi - di zone militarmente importanti, di fiumi, di torrenti, di canali, di miniere e foreste demaniali, di zone demaniali marittime e lacuali, di strade pubbliche, di ferrovie, di beni di demanio pubblico e di opere di pubblico interesse.
Entrata in vigore il 15 febbraio 1949
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