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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 21/03/2025, n. 301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 301 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) dott. Cinzia Alcamo Presidente
2) dott. Carmelo Ioppolo Consigliere relatore
3) dott. Claudio Antonelli Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 311 R.G.A. 2023, promossa in grado di appello D A
, Parte_1 [...]
Parte_2 [...] rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Parte_3 ci in via V. Villareale n.6 sono elettivamente Pt_2 domiciliati appellante CONTRO CP_1 appellato contumace all'udienza del 13 marzo 2025 il procuratore di parte appellante ha concluso come da verbale FATTO 1) Con la sentenza n.923/2023 il Tribunale G.L. di Palermo ha parzialmente accolto la domanda proposta da con ricorso depositato il 9.5.2022 e, per CP_1
l'effetto, ha dichiarato “il diritto del ricorrente ad essere reinserito negli CP_1 elenchi aggiuntivi delle GPS, prima fascia, sostegn grado, AT Palermo per l'a.s. 2021-22”; conseguentemente, da un lato, ha dichiarato che la “Dirigente Scolastica dell' era obbligata alla stipula del contratto di Pt_3 Parte_3 lavoro con il ricorrente, per supplenza sostegno sino al termine delle attività didattiche” e, dall'altro, ha costituito “ … il rapporto di pubblico impiego a tempo determinato del ricorrente …. con decorrenza dal 3.09.2021 al 30.06.2022” con declaratoria di “illegittimità della risoluzione anticipata (con atto del 9.09.2021 di annullamento in autotutela della presa di servizio) del rapporto di lavoro a tempo determinato già in essere … con scadenza il 30.06.2022”; ritenendo, pertanto, che il ricorrente avesse diritto ad essere reintegrato nel posto di lavoro sino alla scadenza di tale ultimo termine, ha condannato il “al pagamento Parte_1 in favore del ricorrente oni che avrebbe CP_1 percepito dalla data di decorrenza della risoluzione anticipata del 9.9.2021 e fino al 30.06.2022 e dei relativi contributi previdenziali e assistenziali, nonché all'attribuzione in favore del ricorrente del punteggio di servizio che avrebbe maturato nel medesimo periodo”; ha, invece, rigettato la domanda di risarcimento del danno da perdita di chance, in quanto carente di prova di siffatto ulteriore pregiudizio.
Pag.1 Il Tribunale, disattese le eccezioni preliminari di difetto di giurisdizione e di litispendenza, ha, nel merito, posto a fondamento della decisione le seguenti considerazioni:
- l'obbligo per la Dirigente Scolastica di stipulare il contratto con il CP_1 emergeva dalla mera lettura del decreto e del bollettino prot. n.16398 g automaticamente dal sistema informativo del , pubblicato dall'A.T. di Parte_1 Pt_2 in data 03.09.2021;
- il provvedimento di “annullamento in autotutela … del 9.9.2021” era illegittimo in quanto adottato in epoca antecedente sia alla declaratoria di difetto di giurisdizione da parte del TARS del 16.9.2021 sia al provvedimento dell'USR Sicilia del 20.9.2021;
- la circolare ministeriale ed il D.M. 2021, contenenti le indicazioni operative per le attribuzioni delle supplenze relative all'a.s. 2021/2022, prevedono, in tema di docenti beneficiari di provvedimenti cautelari - quali l'odierno appellato – che: “…Una volta intervenuta sentenza di merito, che accerti - per ciascuno degli interessati – la carenza di titolo con valore abilitante, gli Uffici procederanno all'esclusione dalle predette fasce e alla contestuale ricollocazione dei predetti soggetti, ove naturalmente provvisti del relativo titolo di studio previsto, nelle corrispettive II fasce GPS e III fasce GI. L'efficacia dell'inserimento con riserva a suo tempo conseguito dovrà essere preservata, ai fini dell'inserimento nella I Fascia delle GPS o nelle GI di II fascia, secondo quanto previsto dall'O.M. n. 60/2020, esclusivamente per il caso in cui il relativo giudizio non risulti definito da sentenza o in esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali favorevoli all'aspirante. In ogni caso, il contratto di lavoro a tempo determinato, cui l'aspirante sia chiamato in dipendenza dell'inserimento con riserva nella relativa graduatoria provinciale o d'istituto, dovrà contemplare apposita clausola risolutiva espressa, condizionata alla definizione del giudizio in termini favorevoli all'Amministrazione”: tale disposizione, ad avviso del primo giudice, va interpretata nel senso che la “definizione del giudizio in termini favorevoli all'Amministrazione” non può che coincidere con la “sentenza di merito, che accerti - per ciascuno degli interessati – la carenza di titolo con valore abilitante”; tale condizione non si era verificata nel caso di specie, in quanto il giudizio amministrativo nel quale era stato emesso il decreto cautelare monocratico n.520 del 17.08.2021 (che aveva consentito al ricorrente, docente in possesso di titolo abilitante conseguito all'estero ed in corso di riconoscimento, la presentazione delle domande di supplenza quali insegnanti di sostegno della prima fascia delle GPS entro il relativo termine di scadenza), non si era definito con sentenza di merito favorevole all'amministrazione bensì con la sentenza del 16.09.2021 n.2575, declinatoria della giurisdizione;
- inoltre, poiché a norma dell'art. 11 cpa “Le misure cautelari perdono la loro efficacia trenta giorni dopo la pubblicazione del provvedimento che dichiara il difetto di giurisdizione del giudice che le ha emanate. Le parti possono riproporre le domande cautelari al giudice munito di giurisdizione”, rilevava che il suddetto provvedimento cautelare favorevole al ricorrente era ancora efficace nelle date in cui l'Amministrazione aveva provveduto a emettere i provvedimenti di risoluzione anticipata dei contratti di che trattasi;
- quanto al contenuto dell'ordinanza ministeriale relativa all'a.s. 2021/22, non aveva alcun rilievo che in essa non fosse stata riprodotta la disposizione, contenuta, invece, nell'ordinanza dell'anno precedente, relativa all'inserimento con riserva dei docenti beneficiari di decreto cautelare, sprovvisti di riconoscimento del titolo abilitante conseguito all'estero, dal momento che l'ordinanza n.60/2020 regolava espressamente la formazione della graduatorie provinciali anche per l'a.s. 2021/2022, con conseguente efficacia, anche per tale anno scolastico, della disposizione succitata (art. 7 comma 4) relativa all'inserimento con riserva, in assenza di altra contraria previsione.
Pag.2 Avverso tale sentenza hanno proposto appello le Amministrazioni indicate in epigrafe eccependo, in via preliminare, il difetto di contraddittorio, ex art. 102 c.p.c., con tutti i controinteressati, da individuarsi nei soggetti iscritti ai medesimi elenchi in cui l'originario ricorrente aveva chiesto (e ottenuto) di essere inserito. Nel merito reitera, sotto forma di doglianza le difese già spiegate, in primo grado e, in particolare:
- l'art. 7 comma 4 dell'ordinanza n. 60/2020 era una norma eccezionale dettata dalle circostanze legate all'emergenza epidemiologica allora in corso ed esplicava dunque i propri effetti solo per l'anno scolastico 2021/2021, mentre l'art. 10 comma 4 della stessa demandava ad un successivo regolamento la modalità della costituzione degli “elenchi aggiuntivi” alla prima fascia delle GPS per il 2021, destinati al personale che avrebbe conseguito il titolo abilitante entro l'1.0.2021 (poi prorogato al 31.07.2021) ed a coloro che avevano conseguito tale titolo all'estero, in corso di riconoscimento, la cui disciplina, introdotta con il D.M. n. 51/2021, non prevede l'istituto dell'inserimento con riserva. A ciò aggiunge che, nelle more, il ha respinto la domanda di riconoscimento Parte_1
(avente valore costitutivo) di tale titolo conseguito dall'appellato all'estero;
- avrebbe, altresì, errato il Tribunale nell'attribuire un'efficacia ultrattiva al decreto cautelare n. 520/2021 che, invece, quale decreto monocratico, aveva perso efficacia, ai sensi dell'art. 56 c.p.a., ben prima della pronuncia della sentenza declinatoria della giurisdizione, precisamente sin dal 7 settembre, data dell'udienza collegiale fissata per l'eventuale conferma del decreto predetto, pronuncia che, invece, non era stata adottata;
- che, contrariamente a quanto affermato dal primo Giudice, la pubblicazione sull'albo pretorio dell'annullamento della presa di servizio era avvenuto in data 16 settembre 2021 con nota prot. n.18300 e non il 9 settembre 2021;
- in ultimo ribadisce che, in virtù del predetto decreto cautelare, l'amministrazione aveva provveduto all'accantonamento dei posti per i docenti che avessero presentato domanda di supplenza, non essendo, invece, tenuto a stipulare i relativi contratti.
, sebbene regolarmente citato, è rimasto contumace. CP_1 za, previa discussione, la causa la causa è stata decisa come da dispositivo.
2) Ritiene la Corte che assorbente di ogni altra considerazione rispetto al merito della controversia sia il rilievo della violazione dell'art.102 c.p.c., eccepita anche dall'amministrazione appellante. Deve, invero, prendersi atto del principio recentemente enucleato dalla Suprema Corte, in fattispecie sovrapponibile a quella qui in esame, secondo cui "La pretesa con cui un docente di ruolo della scuola pubblica richiede il trasferimento in altra provincia, sulla base delle procedure previste dalla normativa di legge e dalla contrattazione collettiva, ha natura di azione di adempimento, alla cui introduzione è sufficiente la deduzione dell'inosservanza di regole di scelta favorevoli a tale docente e cui la P.A. era vincolata, mentre la questione in ordine alla effettiva spettanza di quel posto proprio a chi agisce e non ad altri concorrenti attiene soltanto al piano della prova o a quello della fondatezza nel merito e va definita sulla base dell'intero materiale istruttorio, acquisito o legalmente acquisibile in causa e comunque nel contraddittorio di tutti i candidati concorrenti rispetto a quel medesimo posto e di coloro cui esso sia stato in concreto attribuito" (Cassazione Civile, sezione lavoro, n.36356/2021). Il principio è stato affermato in continuità con l'orientamento costante secondo cui quando si controverte di «rapporti sostanziali di carattere plurisoggettivo» rispetto ai quali «la realizzazione dell'utilità pretesa … (assegnazione di sede) richiede la produzione di effetti, in via diretta e immediata, nella sfera giuridica di soggetti portatori di un interesse contrario», va applicato il consequenziale principio per cui «in presenza di selezioni concorsuali e di contestazioni sulla
Pag.3 legittimità del procedimento da parte di un soggetto che domandi l'accertamento giudiziale del suo diritto ad essere inserito nel novero dei prescelti per il conseguimento di una determinata utilità (promozioni, livelli retributivi, trasferimenti, assegnazioni di sede ecc.), il giudizio deve svolgersi in contraddittorio degli altri partecipanti al concorso coinvolti dai necessari raffronti, e, pertanto, il giudice, ove riscontri la non integrità del contraddittorio, deve ordinarne l'integrazione nei confronti di tutti i controinteressati»; integrazione che non è invece necessaria «quando l'attore non chieda la dichiarazione di inefficacia della selezione e la riformulazione della graduatoria, ma si limiti a domandare il risarcimento del danno, o comunque faccia valere pretese compatibili con i risultati della selezione, dei quali non deve attuarsi la rimozione» (v. Cass. n. 36356/2021 e, ivi citate, Cass. 5 giugno 2008, n. 14914, in senso conforme Cass. 9 novembre 2018, n. 28766; Cass. 17 gennaio 2017, n. 988; Cass. 24 giugno 2020, n. 12489). Tali principi si attagliano al caso di specie in quanto il non ha avanzato CP_1 soltanto una pretesa risarcitoria derivante dall'anticipata riso del rapporto di lavoro da egli stipulato in ragione del suo inserimento (con riserva) negli elenchi aggiuntivi alla prima fascia delle GPS, ma ha anche richiesto l'inserimento, in virtù della ragioni esposte, nei medesimi elenchi, oltre che il riconoscimento del punteggio (utile al conseguimento di una miglior posizione in graduatoria) correlato al servizio che lo stesso avrebbe dovuto rendere in virtù del contratto risolto anzitempo;
domande, queste, che non possono che coinvolgere i diritti di tutti i soggetti iscritti negli elenchi in discorso, in particolare quello di essere individuati come destinatari di proposte di contratto a tempo determinato in virtù della loro posizione nelle predette graduatorie (determinata dal possesso dei titoli indicati nel D.M. n. 51/2021); ciò comporta la necessità che il contraddittorio sia esteso agli stessi. E poichè il litisconsorzio non si è compiutamente realizzato, nei suddetti termini, in primo grado, l'esame della domanda giudiziale non può avere corso se non previa costituzione del contraddittorio mancato. Il difetto di contraddittorio comporta, in applicazione dell'art. 354, co.1, c.p.c., l'annullamento della sentenza di primo grado e la rimessione delle parti al Tribunale per la corretta instaurazione del contraddittorio.
3) Considerate le ragioni della decisione si ritiene conforme a giustizia l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nella qui dichiarata contumacia di CP_1 dichiara la nullità della sentenza n.923/2023 emessa dal Tribunale rimette le parti innanzi tale Giudice per la trattazione della causa, assegnando termine di tre mesi per la riassunzione. Compensa integralmente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio. Palermo 13 marzo 2025
il Consigliere estensore
Carmelo Ioppolo
il Presidente
Cinzia Alcamo
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