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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 27/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N.R.G. 9260/2024
IL TRIBUNALE DI BARI
SEZ. SPEC. IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'U.E. riunito in camera di consiglio con l'intervento dei signori magistrati: dott.ssa Marisa Attollino Presidente relatore dott. Enzo Davide Ruffo Giudice dott. Gianluca Tarantino Giudice ha pronunciato il seguente
DECRETO nel procedimento ai sensi dell'art. 35-bis D.lgs. 25/2008 ss.mm. proposto da:
(C.F. , Codice CUI data di Parte_1 C.F._1 C.F._2 nascita 03/07/2000, Paese di provenienza: BANGLADESH), parte rappresentata e difesa dall'avv. NARDELLA COSTANTINO;
RICORRENTE1 contro
Controparte_1
;
[...]
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO
Il processo. Con atto depositato in data 13/09/2024 il ricorrente ha impugnato il provvedimento notificatogli il 26/08/2024 e adottato dalla Controparte_1
con cui è stata rigettata per manifesta infondatezza la domanda di protezione
[...]
Pag. 1 di 11 internazionale (C/3 del giorno 10/11/2023). Ha chiesto il riconoscimento dello status di rifugiato;
in subordine, la protezione sussidiaria e, in ulteriore subordine, la protezione complementare.
Ritualmente evocata in giudizio, l'Amministrazione non si è costituita, al pari del CP_2
che non ha rilevato l'esistenza di condanne ostative.
[...]
Con decreto del 26/09/2024, il Tribunale ha dichiarato non luogo a provvedere sull'istanza di sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato avanzata unitamente al ricorso.
Fissata l'udienza di comparizione ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. con termine al giorno
05/03/2025, all'esito il Presidente relatore si è riservato di riferire al Collegio per la decisione.
I fatti narrati dal ricorrente. Ascoltato dalla Commissione in data 28/06/2024 il ricorrente ha dichiarato di essere nato nel villaggio di Jhikorhati, nel distretto di Madaripur, ove ha vissuto con la sua famiglia composta da entrambi i genitori, un fratello e tre sorelle. Per_1 ha aggiunto di non aver mai studiato e di aver lavorato come contadino insieme a suo padre.
Ha proseguito l'intervista spiegando di aver lasciato il Paese d'origine al fine di migliorare la propria condizione economica, essendo cresciuto in una situazione di estrema povertà.
In particolare, ha raccontato che, prima di giungere in Italia, avrebbe trascorso un periodo di tempo in Libia ove sarebbe stato rapito e in cambio della sua liberazione gli sarebbe stato richiesto il pagamento di 5 lakh Non potendo pagare tale ingente somma di danaro, Pt_2 si sarebbe rivolto alla sua famiglia, la quale avrebbe chiesto un prestito per liberarlo e permettergli di partire. Ha concluso l'intervista dichiarando che, in caso di rimpatrio, teme di non riuscire a trovare un lavoro ben retribuito e, di conseguenza, di non riuscire a sostenere le spese economiche della sua famiglia e far fronte al debito contratto.
DIRITTO
L'illegittimità formale del provvedimento impugnato. Va premesso che l'illegittimità del provvedimento amministrativo di diniego non è oggetto del sindacato del giudice ordinario, il quale è chiamato a valutare se sussista il bene della vita al quale il ricorrente anela. La sua posizione sostanziale, avente natura di diritto soggettivo fondamentale, viene vagliata, non soltanto, attraverso il prisma dell'atto amministrativo, ma attraverso ogni altro elemento idoneo ad accertare il diritto alla protezione internazionale o complementare.
Pag. 2 di 11 L'audizione personale del ricorrente. La L. 46/2017 non impone l'udienza pubblica e il rinnovo dell'audizione, la cui necessità va opportunamente vagliata caso per caso, ciò in aderenza a quanto statuito dalla Corte di Giustizia2 e sempre allo scopo di garantire al ricorrente un “rimedio effettivo”, così come previsto dall'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea3.
Per quanto attiene alla fattispecie in esame, in primo luogo, la richiesta di audizione è inammissibile, in quanto non formulata mediante indicazione specifica dei punti su cui la parte avrebbe voluto essere sentita per rendere eventuali chiarimenti, indicando i fatti oggetto di un ulteriore e necessario approfondimento. Ad ogni modo, la stessa non appare nemmeno necessaria avuto riguardo alle molteplici domande già rivolte in sede amministrativa sugli aspetti decisivi della vicenda personale, che emergono dal verbale dell'audizione e come affrontati nel prosieguo del provvedimento4.
Il provvedimento impugnato. La con provvedimento del Controparte_1
04/07/2024 ha rigettato la domanda di protezione internazionale presentata dal ricorrente ritenendola manifestamente infondata e rilevando che le dichiarazioni rese nel corso dell'intervista appaiono complessivamente credibili, ma che “il richiedente ha sollevato esclusivamente questioni che non hanno alcuna attinenza con i presupposti per il riconoscimento dello protezione internazionale”. La Commissione ha concluso ritenendo che “le informazioni specifiche sul Paese d'origine evidenziano che, pur essendo presenti elementi di tensione politica in corrispondenza delle scadenze elettorali e pur registrandosi diverse violazioni dei diritti umani, non sussiste alcuna situazione di violenza generalizzata e indiscriminate in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”.
Lo status di rifugiato politico. Non sussistano i presupposti della protezione ex art. 7 D.lgs.
251/2007, atteso che non sono state efficacemente dedotte, ai sensi di tale disposizione, situazioni di persecuzione intesa quale vessazione o repressione violenta implacabile.
Pag. 3 di 11 È riconosciuto lo status di rifugiato a colui che per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, opinione politica o appartenenza a un determinato gruppo sociale, si trova fuori dal Paese di cui ha cittadinanza (o dimora abituale – nel caso di soggetti apolidi) e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese5.
In sostanza il riconoscimento dello status di rifugiato presuppone la verifica dei seguenti elementi essenziali: a) il fondato timore di essere perseguitato;
b) i motivi della persecuzione;
c) il fatto che la persona si trova fuori dal territorio dello Stato di cui possiede la cittadinanza
(o dove domicilia, se apolide); d) l'ulteriore circostanza per cui la persona, per il timore di persecuzione, non può o non vuole porsi sotto la protezione di detto Stato6, o perché non prevista dalla legislazione dello stesso o perché, anche se esistente, sia priva dei caratteri di effettività e non in grado di proteggere il richiedente.
Nel caso di specie questi elementi non sono affatto ravvisabili. 5 È necessario che vi siano motivi che riguardino la razza (il termine “razza” si riferisce a considerazioni inerenti al colore della pelle, alla discendenza o all'appartenenza a un determinato gruppo etnico), la religione (il termine
“religione” include le convinzioni teiste, non teiste e ateiste, la partecipazione o l'astensione dai riti di culto celebrati in privato o in pubblico, sia singolarmente sia in comunità, altri atti religiosi o professioni di fede nonché le forme di comportamento personale o sociale fondate su un credo religioso o da esso prescritte.), la nazionalità (il termine
“nazionalità” non si riferisce esclusivamente alla cittadinanza, o all'assenza di cittadinanza, ma designa l'appartenenza a un gruppo caratterizzato da un'identità culturale, etnica o linguistica, comuni origini geo grafiche o politiche o la sua affinità con la popolazione di un altro Stato.), l'appartenenza a un particolare gruppo sociale (si considera che un gruppo costituisce un “particolare gruppo sociale” quando i membri di tale gruppo condividono una caratteristica innata o una storia comune che non può essere mutata, oppure condividono una caratteristica o una fede che e cosi fondamentale per l'identità o la coscienza che una persona non dovrebbe essere costretta a rinunciarvi e che tale gruppo possiede un'identità distinta nel paese di cui trattasi, perché vi e percepito come diverso dalla società circostante) e opinione politica (il termine “opinione politica” si riferisce alla professione di un'opinione, un pensiero o una convinzione su una questione inerente ai potenziali persecutori e alle loro politiche o metodi, indipendente-mente dal fatto che il richiedente abbia tradotto tale opi-nione, pensiero o convinzione in atti concreti). 6 Secondo la giurisprudenza di legittimità, “requisito essenziale per il riconoscimento dello status di rifugiato è il fondato timore di persecuzione "personale e diretta" nel Paese d'origine del richiedente, a causa della razza, della religione, della nazionalità, dell'appartenenza ad un gruppo sociale ovvero per le opinioni politiche professate. Il relativo onere probatorio - che riceve un'attenuazione in funzione dell'intensità della persecuzione - incombe sull'istante, per il quale è tuttavia sufficiente dimostrare, anche in via indiziaria, la "credibilità" dei fatti allegati, i quali, peraltro, devono avere carattere di precisione, gravità e concordanza” (cfr. Cass. Ord. Sez. 1 n. 30969 del 27/11/2019 Rv. 656199 – 01). Inoltre, l'art. 9 capo III della Direttiva UE 95 del 2011, inoltre, stabilisce che sono persecutori gli atti che, “a) per loro natura o frequenza, sono sufficientemente gravi da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali, in particolare dei diritti per cui qualsiasi deroga è esclusa a norma dell'articolo 15, paragrafo 2, della CEDU o b) quelli che rappresentano la somma di diverse misure, tra cui violazioni dei diritti umani, il cui impatto sia sufficientemente grave da esercitare sulla persona un effetto analogo a quello di cui alla lettera a)”. Relativamente invece, alla forma di detti atti, questa può consistere in “atti di violenza fisica o psichica, compresa la violenza ses-suale, provvedimenti legislativi, amministrativi, di polizia e/o giudi-ziari, discriminatori per loro stessa natura o attuati in modo discriminatorio, azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discri-minatorie, rifiuto di accesso ai mezzi di ricorso giuridici e conseguente sanzione sproporzionata o discriminatoria, azioni giudiziarie o sanzioni penali in conseguenza al rifiuto di prestare servizio militare in un conflitto, quando questo comporterebbe la commissione di crimini, reati o atti che rientrano nell'ambito dei motivi di esclusione di cui all'articolo 12, paragrafo 2, atti specificamente diretti contro un sesso o contro l'infanzia”.
Pag. 4 di 11 Nel corso dell'intervista resa in sede amministrativa, il ricorrente ha espressamente dichiarato di non temere per la propria vita in caso di rimpatrio e di essere partito esclusivamente per ragioni economiche. Sicché alla luce di tali dichiarazioni confessorie non può ritenersi integrato il requisito del fondato timore di persecuzione, essenziale per il riconoscimento della protezione richiesta e non può quindi riconoscersi il beneficio dell'onere della prova agevolato ex art. 3 comma 5, D.lgs. 251/2007 ss.mm.7.
La protezione internazionale sussidiaria. Non può essere accordata all'odierno ricorrente nemmeno la protezione internazionale sussidiaria ai sensi dell'art. 14, lettere a) e b) del D.lgs.
251/2007, ossia quella prevista per circostanze suscettibili di rientrare nel concetto di “danno grave” e specificamente, la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte, la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante.
Tali circostanze di fatto non sono state prospettate nel corso dell'intervista dinanzi alla e nemmeno in sede giudiziale;
in ogni caso, valgono le stesse Controparte_1 considerazioni già affrontate per lo status di rifugiato.
A tal proposito, è utile richiamare la giurisprudenza della Corte di Cassazione, granitica nel distinguere fra onere di allegazione e onere della prova e nel tenere con fermezza il primo fuori dal perimetro della «cooperazione istruttoria»8.
(Segue) sul Paese di provenienza. Con riferimento, invece, alla protezione sussidiaria ai sensi della lett. c) dell'art. 14 D.lgs. 251/2007, è stato evidenziato dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo che “[…] la sussistenza di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile non necessita della prova che il richiedente sia oggetto specifico di minaccia per motivi peculiari attinenti alla situazione personale. La minaccia si considera, infatti, provata, eccezionalmente, 7 Come noto, poiché spesso colui fugge da persecuzioni non è in grado di fornire la prova di taluni aspetti della propria situazione secondo i comuni canoni (documenti, testimonianze, ecc.), la normativa di recepimento della Direttiva europea 2013/32/UE ha attenuato l'onere probatorio, stabilendo che i fatti allegati sono “considerati veritieri” se: “I. il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda;
II. ha prodotto tutti i documenti in suo possesso e motivato la mancanza di altri elementi significativi;
III. le dichiarazioni sono coerenti e plausibili e non contraddittorie con altre informazioni di cui si dispone;
IV. la domanda è stata presentata prima possibile, salvo giustificato motivo per ritardarla;
V. dai riscontri effettuati, il richiedente è, in generale, attendibile”.
Pag. 5 di 11 quando il conflitto armato in corso nel Paese di provenienza del richiedente è di tale gravità che la sola presenza del civile nel Paese in questione rappresenta di per sé un rischio effettivo di subire tale minaccia”9.
Ciò premesso, come si apprende da sicure fonti internazionali, il paese di provenienza di parte ricorrente, per quanto indubbiamente caratterizzato da alcune problematiche, non vive una condizione di conflitto armato con violenza generalizzata nel senso illustrato dalla
Corte di Giustizia10 e non evidenzia particolari criticità sotto il profilo della sicurezza.
Nel Paese, le principali minacce alla sicurezza comprendono la violenza di matrice politica, in particolare in prossimità delle elezioni, attacchi terroristici commessi da gruppi estremisti islamisti, violenze criminali e scontri sporadici nei tra gruppi Controparte_3 indigeni e coloni bengalesi sulla proprietà e l'uso della terra.
Il 7 gennaio 2024 si sono svolte le elezioni legislative, vinte dalla prima ministra Per_2
presidente del partito Awami League (AL), giunta così al proprio quarto mandato
[...] consecutivo e quinto mandato complessivo11 Stati Uniti e Regno Unito, di contro, hanno espresso preoccupazione e affermato che le elezioni non sarebbero state né libere, né giuste e che gli standard democratici non sarebbero stati rispettati nel periodo elettorale12.
Le elezioni sono state boicottate dal Partito Nazionalista del Bangladesh (BNP), dopo che l'Awami League aveva respinto la richiesta di nomina di un governo provvisorio e indipendente, che presiedesse le urne13.
Le manifestazioni hanno raggiunto l'apice nella città di Dacca il 28 ottobre, quando più di
100.000 persone hanno partecipato a una protesta organizzata dal BNP. In seguito le proteste sono divenute violente, con scontri tra attivisti del BNP e polizia che hanno
Pag. 6 di 11 provocato vittime da entrambe le parti. Gli scontri successivi, che sono continuati fino a novembre, hanno provocato ulteriori vittime14.
Nell'ultimo anno (05/04/2023 – 05/04/2024), secondo i dati forniti da AC, sull'intero territorio del paese si sono verificati 1.394 “incidents with fatalities” che hanno causato la morte di 338 persone15. Scatenate dalla reintroduzione di un sistema di quote per l'assegnazione di posti nel pubblico impiego, proteste studentesche in Bangladesh, inizialmente pacifiche e iniziate a metà giugno 2024, sono state seguite da violenze e gravi violazioni dei diritti umani commesse dalle forze di sicurezza. Si ritiene che circa 600 persone siano state uccise, tra cui almeno 32 bambini, e migliaia ferite.
Dopo che le proteste antigovernative di luglio ed agosto 2024 hanno spinto la premier a lasciare il Paese, la calma è tornata con l'insediamento del nuovo governo ad interim; Per_2 decine di hanno cercato sicurezza nel sud-est del Paese. Per_3
All'inizio di agosto 2024, le manifestazioni contro il governo sono riprese dopo l'allentamento del coprifuoco e la parziale ripresa di internet, causando la morte di circa 100 persone durante la repressione. Nei giorni successivi sono state uccise altre centinaia di persone, molte delle quali in attacchi di rappresaglia contro i sostenitori del partito di governo Awami League (AL). Anche le minoranze, in particolare gli indù, sono state prese di mira, anche se la maggior parte degli attacchi sembra basata su motivazioni politiche - a causa dei legami con l'AL - piuttosto che religiose.
Il premio è stato nominato leader ad interim ed ha prestato Persona_4 giuramento l'8 agosto 2024. Finora, il governo ad interim ha sostituito i capi della Corte
Suprema e della Banca del Bangladesh ed ha arrestato ex membri del governo di per Per_2 indagini su corruzione ed omicidio;
il 29 agosto 2024, ha firmato una convenzione sulle sparizioni forzate.
Con riferimento all'analisi quantitativa dell'impatto della violenza nel paese nel 2023
AC ha registrato 319 incidenti (44 battaglie, 7 esplosioni e 268 episodi di violenza
Pag. 7 di 11 contro i civili), che hanno causato 208 vittime16; mentre, nel 2024 i dati AC (aggiornati al 31/12/2025) riportano 318 incidenti (47 battaglie, 10 esplosioni e 261 episodi di violenza contro i civili), che hanno causato 211 decessi17.
Alla luce delle fonti consultate, pertanto, non sono rinvenibili in Bangladesh conflitti armati in corso (siano essi interni o internazionali) o situazioni di insicurezza generalizzata come sopra delineata, e in assenza di un elemento specifico individualizzante del rischio, si esclude la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria, di cui alla lettera c) dell'art. 14 D. Lgs. 251/2007.
Non ricorrono, in conclusione, i presupposti per il riconoscimento di alcuna delle forme di protezione sussidiaria.
L'integrazione personale, sociale ed economica del ricorrente e il giudizio ai sensi dell'art. 19, comma 1.1.
T.U. Immigrazione. Disciplina applicabile ratione temporis.
Al caso di specie non si applica la disciplina della protezione speciale ex art. 19, comma 1.1.
T.U. Immigrazione, poiché la domanda amministrativa - facendo riferimento non solo al modello C/3, ma a quando il ricorrente si è presentato personalmente presso gli Uffici della
Questura per formulare l'istanza – è successiva all'entrata in vigore del D.L. 20/2023, modificato dalla Legge 50/2023 (c.d. Decreto Cutro, che ha abrogato il comma in questione per le domande amministrative successive alla data del 11/03/2023).
In ogni caso, poiché la parte potrebbe subire una compromissione del proprio diritto al rispetto della vita privata e familiare, pur in assenza di una disposizione ad hoc di rango primario18, la posizione personale del richiedente va esaminata in base agli artt. 7 Carta dei diritti dell'UE e 8 CEDU, applicabili direttamente ai sensi dell'art. 117 Cost., per quanto concerne la Carta di Nizza e attraverso il richiamo al combinato disposto degli artt. 19, comma 2 e 5, comma 6 D.l.gs. 286/1998 ss.mm. con riguardo alle Convenzioni internazionali. 16 AC, Dashboard (Filters applied: Bangladesh;
Event types: battles, explosions/remote violence and violence against civilians;
(1 January 2023 – 31 January 2023) https://acleddata.com/dashboard/#/dashboard 17 AC, Dashboard (Filters applied: Bangladesh;
Event types: battles, explosions/remote violence and violence against civilians;
(1 January 2024 – 31 December 2024) https://acleddata.com/explorer/ 18 Tra le più recenti pronunce, vd. Cass. 28162/2023 pubblicata il 6.10.2023, secondo cui: “In ogni caso, il diritto al rispetto della vita privata e familiare non solo è rimasto in vita nell'art. 5, comma 6, TUI, ma continua ad essere tutelato dall'art. 8 CEDU e rientra in quel "catalogo aperto" dei diritti fondamentali (cfr. Cass. Sez. U, 24413/2021) connessi alla dignità della persona e al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, tutelati dagli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 Cost., trovando dunque il suo fondamento in fonti sovraordinate rispetto alla legislazione ordinaria”.
Pag. 8 di 11 Peraltro, come statuito anche dalla Suprema Corte “il sistema non può ritenersi completo se sfornito di una misura in funzione di chiusura, che consenta di estendere la protezione anche ad ipotesi non legislativamente tipizzate, pur se saldamente ancorate ai precetti costituzionali e delle convenzioni internazionali”19.
(Segue) Integrazione lavorativa. Posto che non è il reddito alto o basso in sé, che rileva ai fini dell'inserimento, ma proprio l'inserimento lavorativo come tale, e che “non sussiste, se il lavoro
è meramente occasionale e saltuario, non vi è prova di una professionalità diversa da spendere ai fini di reddito nei residui periodi, né vi sono attitudini o competenze acquisite mediante la frequentazione di corsi professionalizzanti di altro genere, ed inoltre non sia accertato che quel lavoro sia almeno il probabile indizio di sviluppo lavorativo futuro, a fronte, altresì, di un quadro di rientro coattivo che non palesi nessuna condizione drammatica. In tali casi, la persona è da assistere, ma per essa non possono utilmente ravvisarsi, ai fini di causa, una "rete relazionale" ed un inserimento nella vita sociale”20, il ricorrente ha prodotto:
- Quattro Modelli Unilav emessi da “O.P. Natura Dauna società cop. , Controparte_9
il primo con decorrenza dal 03/12/2023 al 30/12/2023, il secondo con decorrenza dal 01/01/2024 al 17/05/2024, successivamente prorogato al 20/07/2024, il terzo con decorrenza dal 09/11/2024 al 30/12/2025, il quarto con decorrenza dal
03/01/2025 al 05/06/2025
- Diverse buste paga emesse da agricola per i Controparte_10
mesi da gennaio 2023 a maggio 2024 per un importo complessivo pari a circa euro
5.986,00, altresì buste paga di luglio, novembre e dicembre 2024 di ammontare pari a euro 525,83 e, infine, una busta paga per il mese di gennaio 2025 pari a euro 657,00;
- Modello Unilav emesso da “2 ” per il periodo decorrente dal Controparte_11
31/07/2024 al 31/10/2024 con relativa busta paga per il mese di agosto 2024 di euro 648,00.
Valutando la documentazione Unilav unitamente agli altri elementi offerti21, è possibile ritenere che il ricorrente – che ha fatto ingresso per la prima volta nel territorio dello Stato
Pag. 9 di 11 in data 07/11/2023 – sin dal mese successivo ha intrapreso un percorso di integrazione lavorativa nel Paese ospitante che è proseguito in via continuativa e costante e gli ha consentito, nello stesso arco temporale, di mantenersi e di provvedere alle ordinarie esigenze di vita. Anche in base ad un giudizio di prognosi postuma – stante l'ultima documentazione lavorativa valida sino al 30/12/2025 - può presumersi che il percorso di integrazione lavorativa si protrarrà anche in futuro.
Inoltre, al fine di dimostrare il suo impegno nel riuscire a contribuire alle spese economiche della famiglia, il ricorrente ha altresì prodotto copia di alcuni bonifici effettuati in favore di sua parente. Persona_5
Alla luce di tutti gli elementi sopra indicati, deve ritenersi che sia possibile formulare un giudizio prognostico di violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare ex artt. 7 e 8 CEDU nel caso di rientro forzoso in patria.
Pertanto, sussistono i presupposti per il riconoscimento della protezione speciale.
Pronunce accessorie. Non v'è luogo alla regolazione delle spese per il principio secondo il quale, qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile proposta contro un'amministrazione statale, l'onorario e le spese spettanti al difensore vanno liquidati con istanza al giudice del procedimento (art. 83, comma 3 d.P.R. n. 115/2022); non può infatti applicarsi a detta ipotesi la disposizione di cui all'art. 133 del citato D.P.R., a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato22.
Stante l'esito del ricorso, si conferma l'ammissione al beneficio già disposta in via anticipata e provvisoria dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bari con delibera del 17/09/2024
e, conseguentemente, si liquidano i compensi al difensore, giusta istanza del 05/03/2025.
riguardo, va osservato che il documento prodotto costituisce prova sufficiente dell'effettiva sussistenza del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, trattandosi di atto proveniente dal datore di lavoro, considerando altresì la possibilità di esercitare i poteri ufficiosi, di cui dispone il giudice nelle cause di protezione internazionale, al fine di accertare l'effettivo svolgimento di attività lavorativa” (Cass. civ. sez. VI, 24/02/2022, ud. 16/12/2021, dep. 24/02/2022, n.6111) e anche Cass. civ. Sez. I, Ord. n. 10371 del 18/04/2023
“in tema di protezione speciale, costituiscono documenti decisivi, al fine di dimostrare la condizione di integrazione sociale e lavorativa in Italia del richiedente asilo, la comunicazione "Unilav", che, introdotta dalla l. n. 296 del 2006, contiene la comunicazione di informazioni inerenti l'instaurazione di un rapporto di lavoro cui sono tenuti i datori di lavoro, sia privati che pubblici, e il certificato scolastico, comprovante l'impegno nell'apprendimento dell'italiano”. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva trascurato la portata dimostrativa del documento Unilav e del certificato scolastico prodotti in giudizio, asserendo che l'integrazione potesse provarsi esclusivamente mediante esibizione di buste paga). 22 Cass. S.U. 24413/2021.
Pag. 10 di 11
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. RICONOSCE alla parte ricorrente il diritto al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19, comma 1.2 D.lgs. 286/1998;
2. CONFERMA l'ammissione al Patrocinio a spese dello Stato, provvedendo alla liquidazione dei compensi con separato decreto;
3. NULLA le spese del giudizio.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 26/03/2025.
Il Presidente rel.
Marisa Attollino
Pag. 11 di 11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 Oscurare le parti di cui sopra nel caso di diffusione del presente provvedimento. 2 Sacko, 26/7/2017, causa C-348/16. 3 Sul punto si è pronunciata la giurisprudenza di legittimità con indirizzo costante (Corte di cassazione, sezione I civile, sentenza 5 febbraio 2019 n. 3236; Corte di cassazione, sezione I civile, ordinanza 13 dicembre 2018 n. 32319; Corte di cassazione, sezione I civile, sentenza 5 luglio 2018 n. 17717). 4 Cfr. Cass. Civ., Sez. I, n. 21584 del 07.10.2020 secondo cui: “È in ogni caso, escluso che il giudice debba disporre una nuova audizione del richiedente (salvo che lo stesso giudice non lo ritenga necessario) in difetto di un'istanza di quest'ultimo contenuta nel ricorso,
o comunque allorquando tale eventuale richiesta sia stata formulata in termini generici… Il giudice non deve provvedere all'audizione del richiedente nei casi in cui la domanda venga ritenuta dallo stesso manifestamente infondata o inammissibile per ragioni diverse dal giudizio formulato sulla base di incongruenze che, alla luce di quanto sopra evidenziato, possano o debbano essere chiarite attraverso l'audizione del richiedente” (conforme Cass. N. 8931/2020). 8 “è stato pertanto ripetutamente affermato che nei giudizi aventi ad oggetto l'esame di domande di protezione internazionale in tutte le sue forme, nessuna norma di legge esonera il ricorrente in primo grado, l'appellante o il ricorrente per cassazione, dall'onere di allegare in modo chiaro i fatti costitutivi della pretesa. Poiché il ricorrente beneficia dell'attenuazione dall'onere della prova, ma non di quello dell'allegazione, il rischio di danno grave ex art.14, in relazione al quale egli imputa con il motivo di ricorso al giudice del merito di non aver cooperato o di averlo fatto male, deve essere stato da lui ritualmente allegato e ciò deve risultare dal provvedimento impugnato oppure, in modo specifico e autosufficiente, dal ricorso”. Cass. 25440/2022. 9 Cfr. CGUE del 17/2/2009, C-465/07, Elgafaji. 10 Sentenza Diakité del 30.1.2014. 11 wins fifth term in Bangladesh amid turnout controversy, 8 gennaio 2024 CP_4 Persona_2 https://www.aljazeera.T- Con controversy;
, Bangladesh election: SI wins fourth term in controversial vote, 8 gennaio 2024 CP_6 https://www.bbc.com/news/world-asia-67889387 12 Associated Press, The US and UK say Bangladesh's elections extending SI's rule were not credible, 9 gennaio 2024 https://apnews.com/article/sheikh-hasina-bangladesh-election-boycott-d6322274909fd53e92640a4ebc9d0c2b; ICG
Crisis Watch, Bangladesh, January 2024 Controparte_7 https://www.crisisgroup.org/crisiswatch/database?location%5b%5d=37 Con 13 , Bangladesh election: PM KH SI wins fourth term in controversial vote, 8 gennaio 2024 htt www.bbc.com/news/world-asia-67889387; Asia Terrorism Portal, Bangladesh: Assessment- CP_8 2024, https://www.satp.org/terrorism-assessment/bangladesh 14 Indian Express, killed in political violence in Bangladesh;
police arrest senior Opposition leader, 29 ottobre 2023 https://indianexpress.com/article/world/bangladesh-political-violence-3-killed-9004898/; Associated Press, 2 die in Bangladesh as police clash with opposition supporters seeking prime minister's resignation, 31 ottobre 2023 https://apnews.com/article/bangladesh-hasina-zia-election-blockade-7d27fc22260a2cfef2741aa8e9873a83 15 AC Dashboard, consultato il 15/04/2024 con i filtri data (05/04/2023-05/04/2024), regione Bangladesh, battles, filtra “violence against civilians, explosion/remote violence, riots”, https://acleddata.com/dashboard/#/dashboard 19 Cassazione civile sez. I, 23/03/2023, (ud. 23/02/2023, dep. 23/03/2023), n.8400. 20 Cassazione civile sez. I, 21/09/2022, (ud. 09/09/2022, dep. 21/09/2022), n.27592. 21 “Invero, il Tribunale ha ritenuto che il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come documentato in atti, non rappresenti una forma d'integrazione sociale in mancanza delle buste-paga o di altri documenti dimostrativi dell'effettività dello stesso rapporto lavorativo. Al
IL TRIBUNALE DI BARI
SEZ. SPEC. IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'U.E. riunito in camera di consiglio con l'intervento dei signori magistrati: dott.ssa Marisa Attollino Presidente relatore dott. Enzo Davide Ruffo Giudice dott. Gianluca Tarantino Giudice ha pronunciato il seguente
DECRETO nel procedimento ai sensi dell'art. 35-bis D.lgs. 25/2008 ss.mm. proposto da:
(C.F. , Codice CUI data di Parte_1 C.F._1 C.F._2 nascita 03/07/2000, Paese di provenienza: BANGLADESH), parte rappresentata e difesa dall'avv. NARDELLA COSTANTINO;
RICORRENTE1 contro
Controparte_1
;
[...]
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO
Il processo. Con atto depositato in data 13/09/2024 il ricorrente ha impugnato il provvedimento notificatogli il 26/08/2024 e adottato dalla Controparte_1
con cui è stata rigettata per manifesta infondatezza la domanda di protezione
[...]
Pag. 1 di 11 internazionale (C/3 del giorno 10/11/2023). Ha chiesto il riconoscimento dello status di rifugiato;
in subordine, la protezione sussidiaria e, in ulteriore subordine, la protezione complementare.
Ritualmente evocata in giudizio, l'Amministrazione non si è costituita, al pari del CP_2
che non ha rilevato l'esistenza di condanne ostative.
[...]
Con decreto del 26/09/2024, il Tribunale ha dichiarato non luogo a provvedere sull'istanza di sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato avanzata unitamente al ricorso.
Fissata l'udienza di comparizione ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. con termine al giorno
05/03/2025, all'esito il Presidente relatore si è riservato di riferire al Collegio per la decisione.
I fatti narrati dal ricorrente. Ascoltato dalla Commissione in data 28/06/2024 il ricorrente ha dichiarato di essere nato nel villaggio di Jhikorhati, nel distretto di Madaripur, ove ha vissuto con la sua famiglia composta da entrambi i genitori, un fratello e tre sorelle. Per_1 ha aggiunto di non aver mai studiato e di aver lavorato come contadino insieme a suo padre.
Ha proseguito l'intervista spiegando di aver lasciato il Paese d'origine al fine di migliorare la propria condizione economica, essendo cresciuto in una situazione di estrema povertà.
In particolare, ha raccontato che, prima di giungere in Italia, avrebbe trascorso un periodo di tempo in Libia ove sarebbe stato rapito e in cambio della sua liberazione gli sarebbe stato richiesto il pagamento di 5 lakh Non potendo pagare tale ingente somma di danaro, Pt_2 si sarebbe rivolto alla sua famiglia, la quale avrebbe chiesto un prestito per liberarlo e permettergli di partire. Ha concluso l'intervista dichiarando che, in caso di rimpatrio, teme di non riuscire a trovare un lavoro ben retribuito e, di conseguenza, di non riuscire a sostenere le spese economiche della sua famiglia e far fronte al debito contratto.
DIRITTO
L'illegittimità formale del provvedimento impugnato. Va premesso che l'illegittimità del provvedimento amministrativo di diniego non è oggetto del sindacato del giudice ordinario, il quale è chiamato a valutare se sussista il bene della vita al quale il ricorrente anela. La sua posizione sostanziale, avente natura di diritto soggettivo fondamentale, viene vagliata, non soltanto, attraverso il prisma dell'atto amministrativo, ma attraverso ogni altro elemento idoneo ad accertare il diritto alla protezione internazionale o complementare.
Pag. 2 di 11 L'audizione personale del ricorrente. La L. 46/2017 non impone l'udienza pubblica e il rinnovo dell'audizione, la cui necessità va opportunamente vagliata caso per caso, ciò in aderenza a quanto statuito dalla Corte di Giustizia2 e sempre allo scopo di garantire al ricorrente un “rimedio effettivo”, così come previsto dall'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea3.
Per quanto attiene alla fattispecie in esame, in primo luogo, la richiesta di audizione è inammissibile, in quanto non formulata mediante indicazione specifica dei punti su cui la parte avrebbe voluto essere sentita per rendere eventuali chiarimenti, indicando i fatti oggetto di un ulteriore e necessario approfondimento. Ad ogni modo, la stessa non appare nemmeno necessaria avuto riguardo alle molteplici domande già rivolte in sede amministrativa sugli aspetti decisivi della vicenda personale, che emergono dal verbale dell'audizione e come affrontati nel prosieguo del provvedimento4.
Il provvedimento impugnato. La con provvedimento del Controparte_1
04/07/2024 ha rigettato la domanda di protezione internazionale presentata dal ricorrente ritenendola manifestamente infondata e rilevando che le dichiarazioni rese nel corso dell'intervista appaiono complessivamente credibili, ma che “il richiedente ha sollevato esclusivamente questioni che non hanno alcuna attinenza con i presupposti per il riconoscimento dello protezione internazionale”. La Commissione ha concluso ritenendo che “le informazioni specifiche sul Paese d'origine evidenziano che, pur essendo presenti elementi di tensione politica in corrispondenza delle scadenze elettorali e pur registrandosi diverse violazioni dei diritti umani, non sussiste alcuna situazione di violenza generalizzata e indiscriminate in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”.
Lo status di rifugiato politico. Non sussistano i presupposti della protezione ex art. 7 D.lgs.
251/2007, atteso che non sono state efficacemente dedotte, ai sensi di tale disposizione, situazioni di persecuzione intesa quale vessazione o repressione violenta implacabile.
Pag. 3 di 11 È riconosciuto lo status di rifugiato a colui che per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, opinione politica o appartenenza a un determinato gruppo sociale, si trova fuori dal Paese di cui ha cittadinanza (o dimora abituale – nel caso di soggetti apolidi) e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese5.
In sostanza il riconoscimento dello status di rifugiato presuppone la verifica dei seguenti elementi essenziali: a) il fondato timore di essere perseguitato;
b) i motivi della persecuzione;
c) il fatto che la persona si trova fuori dal territorio dello Stato di cui possiede la cittadinanza
(o dove domicilia, se apolide); d) l'ulteriore circostanza per cui la persona, per il timore di persecuzione, non può o non vuole porsi sotto la protezione di detto Stato6, o perché non prevista dalla legislazione dello stesso o perché, anche se esistente, sia priva dei caratteri di effettività e non in grado di proteggere il richiedente.
Nel caso di specie questi elementi non sono affatto ravvisabili. 5 È necessario che vi siano motivi che riguardino la razza (il termine “razza” si riferisce a considerazioni inerenti al colore della pelle, alla discendenza o all'appartenenza a un determinato gruppo etnico), la religione (il termine
“religione” include le convinzioni teiste, non teiste e ateiste, la partecipazione o l'astensione dai riti di culto celebrati in privato o in pubblico, sia singolarmente sia in comunità, altri atti religiosi o professioni di fede nonché le forme di comportamento personale o sociale fondate su un credo religioso o da esso prescritte.), la nazionalità (il termine
“nazionalità” non si riferisce esclusivamente alla cittadinanza, o all'assenza di cittadinanza, ma designa l'appartenenza a un gruppo caratterizzato da un'identità culturale, etnica o linguistica, comuni origini geo grafiche o politiche o la sua affinità con la popolazione di un altro Stato.), l'appartenenza a un particolare gruppo sociale (si considera che un gruppo costituisce un “particolare gruppo sociale” quando i membri di tale gruppo condividono una caratteristica innata o una storia comune che non può essere mutata, oppure condividono una caratteristica o una fede che e cosi fondamentale per l'identità o la coscienza che una persona non dovrebbe essere costretta a rinunciarvi e che tale gruppo possiede un'identità distinta nel paese di cui trattasi, perché vi e percepito come diverso dalla società circostante) e opinione politica (il termine “opinione politica” si riferisce alla professione di un'opinione, un pensiero o una convinzione su una questione inerente ai potenziali persecutori e alle loro politiche o metodi, indipendente-mente dal fatto che il richiedente abbia tradotto tale opi-nione, pensiero o convinzione in atti concreti). 6 Secondo la giurisprudenza di legittimità, “requisito essenziale per il riconoscimento dello status di rifugiato è il fondato timore di persecuzione "personale e diretta" nel Paese d'origine del richiedente, a causa della razza, della religione, della nazionalità, dell'appartenenza ad un gruppo sociale ovvero per le opinioni politiche professate. Il relativo onere probatorio - che riceve un'attenuazione in funzione dell'intensità della persecuzione - incombe sull'istante, per il quale è tuttavia sufficiente dimostrare, anche in via indiziaria, la "credibilità" dei fatti allegati, i quali, peraltro, devono avere carattere di precisione, gravità e concordanza” (cfr. Cass. Ord. Sez. 1 n. 30969 del 27/11/2019 Rv. 656199 – 01). Inoltre, l'art. 9 capo III della Direttiva UE 95 del 2011, inoltre, stabilisce che sono persecutori gli atti che, “a) per loro natura o frequenza, sono sufficientemente gravi da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali, in particolare dei diritti per cui qualsiasi deroga è esclusa a norma dell'articolo 15, paragrafo 2, della CEDU o b) quelli che rappresentano la somma di diverse misure, tra cui violazioni dei diritti umani, il cui impatto sia sufficientemente grave da esercitare sulla persona un effetto analogo a quello di cui alla lettera a)”. Relativamente invece, alla forma di detti atti, questa può consistere in “atti di violenza fisica o psichica, compresa la violenza ses-suale, provvedimenti legislativi, amministrativi, di polizia e/o giudi-ziari, discriminatori per loro stessa natura o attuati in modo discriminatorio, azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discri-minatorie, rifiuto di accesso ai mezzi di ricorso giuridici e conseguente sanzione sproporzionata o discriminatoria, azioni giudiziarie o sanzioni penali in conseguenza al rifiuto di prestare servizio militare in un conflitto, quando questo comporterebbe la commissione di crimini, reati o atti che rientrano nell'ambito dei motivi di esclusione di cui all'articolo 12, paragrafo 2, atti specificamente diretti contro un sesso o contro l'infanzia”.
Pag. 4 di 11 Nel corso dell'intervista resa in sede amministrativa, il ricorrente ha espressamente dichiarato di non temere per la propria vita in caso di rimpatrio e di essere partito esclusivamente per ragioni economiche. Sicché alla luce di tali dichiarazioni confessorie non può ritenersi integrato il requisito del fondato timore di persecuzione, essenziale per il riconoscimento della protezione richiesta e non può quindi riconoscersi il beneficio dell'onere della prova agevolato ex art. 3 comma 5, D.lgs. 251/2007 ss.mm.7.
La protezione internazionale sussidiaria. Non può essere accordata all'odierno ricorrente nemmeno la protezione internazionale sussidiaria ai sensi dell'art. 14, lettere a) e b) del D.lgs.
251/2007, ossia quella prevista per circostanze suscettibili di rientrare nel concetto di “danno grave” e specificamente, la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte, la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante.
Tali circostanze di fatto non sono state prospettate nel corso dell'intervista dinanzi alla e nemmeno in sede giudiziale;
in ogni caso, valgono le stesse Controparte_1 considerazioni già affrontate per lo status di rifugiato.
A tal proposito, è utile richiamare la giurisprudenza della Corte di Cassazione, granitica nel distinguere fra onere di allegazione e onere della prova e nel tenere con fermezza il primo fuori dal perimetro della «cooperazione istruttoria»8.
(Segue) sul Paese di provenienza. Con riferimento, invece, alla protezione sussidiaria ai sensi della lett. c) dell'art. 14 D.lgs. 251/2007, è stato evidenziato dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo che “[…] la sussistenza di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile non necessita della prova che il richiedente sia oggetto specifico di minaccia per motivi peculiari attinenti alla situazione personale. La minaccia si considera, infatti, provata, eccezionalmente, 7 Come noto, poiché spesso colui fugge da persecuzioni non è in grado di fornire la prova di taluni aspetti della propria situazione secondo i comuni canoni (documenti, testimonianze, ecc.), la normativa di recepimento della Direttiva europea 2013/32/UE ha attenuato l'onere probatorio, stabilendo che i fatti allegati sono “considerati veritieri” se: “I. il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda;
II. ha prodotto tutti i documenti in suo possesso e motivato la mancanza di altri elementi significativi;
III. le dichiarazioni sono coerenti e plausibili e non contraddittorie con altre informazioni di cui si dispone;
IV. la domanda è stata presentata prima possibile, salvo giustificato motivo per ritardarla;
V. dai riscontri effettuati, il richiedente è, in generale, attendibile”.
Pag. 5 di 11 quando il conflitto armato in corso nel Paese di provenienza del richiedente è di tale gravità che la sola presenza del civile nel Paese in questione rappresenta di per sé un rischio effettivo di subire tale minaccia”9.
Ciò premesso, come si apprende da sicure fonti internazionali, il paese di provenienza di parte ricorrente, per quanto indubbiamente caratterizzato da alcune problematiche, non vive una condizione di conflitto armato con violenza generalizzata nel senso illustrato dalla
Corte di Giustizia10 e non evidenzia particolari criticità sotto il profilo della sicurezza.
Nel Paese, le principali minacce alla sicurezza comprendono la violenza di matrice politica, in particolare in prossimità delle elezioni, attacchi terroristici commessi da gruppi estremisti islamisti, violenze criminali e scontri sporadici nei tra gruppi Controparte_3 indigeni e coloni bengalesi sulla proprietà e l'uso della terra.
Il 7 gennaio 2024 si sono svolte le elezioni legislative, vinte dalla prima ministra Per_2
presidente del partito Awami League (AL), giunta così al proprio quarto mandato
[...] consecutivo e quinto mandato complessivo11 Stati Uniti e Regno Unito, di contro, hanno espresso preoccupazione e affermato che le elezioni non sarebbero state né libere, né giuste e che gli standard democratici non sarebbero stati rispettati nel periodo elettorale12.
Le elezioni sono state boicottate dal Partito Nazionalista del Bangladesh (BNP), dopo che l'Awami League aveva respinto la richiesta di nomina di un governo provvisorio e indipendente, che presiedesse le urne13.
Le manifestazioni hanno raggiunto l'apice nella città di Dacca il 28 ottobre, quando più di
100.000 persone hanno partecipato a una protesta organizzata dal BNP. In seguito le proteste sono divenute violente, con scontri tra attivisti del BNP e polizia che hanno
Pag. 6 di 11 provocato vittime da entrambe le parti. Gli scontri successivi, che sono continuati fino a novembre, hanno provocato ulteriori vittime14.
Nell'ultimo anno (05/04/2023 – 05/04/2024), secondo i dati forniti da AC, sull'intero territorio del paese si sono verificati 1.394 “incidents with fatalities” che hanno causato la morte di 338 persone15. Scatenate dalla reintroduzione di un sistema di quote per l'assegnazione di posti nel pubblico impiego, proteste studentesche in Bangladesh, inizialmente pacifiche e iniziate a metà giugno 2024, sono state seguite da violenze e gravi violazioni dei diritti umani commesse dalle forze di sicurezza. Si ritiene che circa 600 persone siano state uccise, tra cui almeno 32 bambini, e migliaia ferite.
Dopo che le proteste antigovernative di luglio ed agosto 2024 hanno spinto la premier a lasciare il Paese, la calma è tornata con l'insediamento del nuovo governo ad interim; Per_2 decine di hanno cercato sicurezza nel sud-est del Paese. Per_3
All'inizio di agosto 2024, le manifestazioni contro il governo sono riprese dopo l'allentamento del coprifuoco e la parziale ripresa di internet, causando la morte di circa 100 persone durante la repressione. Nei giorni successivi sono state uccise altre centinaia di persone, molte delle quali in attacchi di rappresaglia contro i sostenitori del partito di governo Awami League (AL). Anche le minoranze, in particolare gli indù, sono state prese di mira, anche se la maggior parte degli attacchi sembra basata su motivazioni politiche - a causa dei legami con l'AL - piuttosto che religiose.
Il premio è stato nominato leader ad interim ed ha prestato Persona_4 giuramento l'8 agosto 2024. Finora, il governo ad interim ha sostituito i capi della Corte
Suprema e della Banca del Bangladesh ed ha arrestato ex membri del governo di per Per_2 indagini su corruzione ed omicidio;
il 29 agosto 2024, ha firmato una convenzione sulle sparizioni forzate.
Con riferimento all'analisi quantitativa dell'impatto della violenza nel paese nel 2023
AC ha registrato 319 incidenti (44 battaglie, 7 esplosioni e 268 episodi di violenza
Pag. 7 di 11 contro i civili), che hanno causato 208 vittime16; mentre, nel 2024 i dati AC (aggiornati al 31/12/2025) riportano 318 incidenti (47 battaglie, 10 esplosioni e 261 episodi di violenza contro i civili), che hanno causato 211 decessi17.
Alla luce delle fonti consultate, pertanto, non sono rinvenibili in Bangladesh conflitti armati in corso (siano essi interni o internazionali) o situazioni di insicurezza generalizzata come sopra delineata, e in assenza di un elemento specifico individualizzante del rischio, si esclude la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria, di cui alla lettera c) dell'art. 14 D. Lgs. 251/2007.
Non ricorrono, in conclusione, i presupposti per il riconoscimento di alcuna delle forme di protezione sussidiaria.
L'integrazione personale, sociale ed economica del ricorrente e il giudizio ai sensi dell'art. 19, comma 1.1.
T.U. Immigrazione. Disciplina applicabile ratione temporis.
Al caso di specie non si applica la disciplina della protezione speciale ex art. 19, comma 1.1.
T.U. Immigrazione, poiché la domanda amministrativa - facendo riferimento non solo al modello C/3, ma a quando il ricorrente si è presentato personalmente presso gli Uffici della
Questura per formulare l'istanza – è successiva all'entrata in vigore del D.L. 20/2023, modificato dalla Legge 50/2023 (c.d. Decreto Cutro, che ha abrogato il comma in questione per le domande amministrative successive alla data del 11/03/2023).
In ogni caso, poiché la parte potrebbe subire una compromissione del proprio diritto al rispetto della vita privata e familiare, pur in assenza di una disposizione ad hoc di rango primario18, la posizione personale del richiedente va esaminata in base agli artt. 7 Carta dei diritti dell'UE e 8 CEDU, applicabili direttamente ai sensi dell'art. 117 Cost., per quanto concerne la Carta di Nizza e attraverso il richiamo al combinato disposto degli artt. 19, comma 2 e 5, comma 6 D.l.gs. 286/1998 ss.mm. con riguardo alle Convenzioni internazionali. 16 AC, Dashboard (Filters applied: Bangladesh;
Event types: battles, explosions/remote violence and violence against civilians;
(1 January 2023 – 31 January 2023) https://acleddata.com/dashboard/#/dashboard 17 AC, Dashboard (Filters applied: Bangladesh;
Event types: battles, explosions/remote violence and violence against civilians;
(1 January 2024 – 31 December 2024) https://acleddata.com/explorer/ 18 Tra le più recenti pronunce, vd. Cass. 28162/2023 pubblicata il 6.10.2023, secondo cui: “In ogni caso, il diritto al rispetto della vita privata e familiare non solo è rimasto in vita nell'art. 5, comma 6, TUI, ma continua ad essere tutelato dall'art. 8 CEDU e rientra in quel "catalogo aperto" dei diritti fondamentali (cfr. Cass. Sez. U, 24413/2021) connessi alla dignità della persona e al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, tutelati dagli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 Cost., trovando dunque il suo fondamento in fonti sovraordinate rispetto alla legislazione ordinaria”.
Pag. 8 di 11 Peraltro, come statuito anche dalla Suprema Corte “il sistema non può ritenersi completo se sfornito di una misura in funzione di chiusura, che consenta di estendere la protezione anche ad ipotesi non legislativamente tipizzate, pur se saldamente ancorate ai precetti costituzionali e delle convenzioni internazionali”19.
(Segue) Integrazione lavorativa. Posto che non è il reddito alto o basso in sé, che rileva ai fini dell'inserimento, ma proprio l'inserimento lavorativo come tale, e che “non sussiste, se il lavoro
è meramente occasionale e saltuario, non vi è prova di una professionalità diversa da spendere ai fini di reddito nei residui periodi, né vi sono attitudini o competenze acquisite mediante la frequentazione di corsi professionalizzanti di altro genere, ed inoltre non sia accertato che quel lavoro sia almeno il probabile indizio di sviluppo lavorativo futuro, a fronte, altresì, di un quadro di rientro coattivo che non palesi nessuna condizione drammatica. In tali casi, la persona è da assistere, ma per essa non possono utilmente ravvisarsi, ai fini di causa, una "rete relazionale" ed un inserimento nella vita sociale”20, il ricorrente ha prodotto:
- Quattro Modelli Unilav emessi da “O.P. Natura Dauna società cop. , Controparte_9
il primo con decorrenza dal 03/12/2023 al 30/12/2023, il secondo con decorrenza dal 01/01/2024 al 17/05/2024, successivamente prorogato al 20/07/2024, il terzo con decorrenza dal 09/11/2024 al 30/12/2025, il quarto con decorrenza dal
03/01/2025 al 05/06/2025
- Diverse buste paga emesse da agricola per i Controparte_10
mesi da gennaio 2023 a maggio 2024 per un importo complessivo pari a circa euro
5.986,00, altresì buste paga di luglio, novembre e dicembre 2024 di ammontare pari a euro 525,83 e, infine, una busta paga per il mese di gennaio 2025 pari a euro 657,00;
- Modello Unilav emesso da “2 ” per il periodo decorrente dal Controparte_11
31/07/2024 al 31/10/2024 con relativa busta paga per il mese di agosto 2024 di euro 648,00.
Valutando la documentazione Unilav unitamente agli altri elementi offerti21, è possibile ritenere che il ricorrente – che ha fatto ingresso per la prima volta nel territorio dello Stato
Pag. 9 di 11 in data 07/11/2023 – sin dal mese successivo ha intrapreso un percorso di integrazione lavorativa nel Paese ospitante che è proseguito in via continuativa e costante e gli ha consentito, nello stesso arco temporale, di mantenersi e di provvedere alle ordinarie esigenze di vita. Anche in base ad un giudizio di prognosi postuma – stante l'ultima documentazione lavorativa valida sino al 30/12/2025 - può presumersi che il percorso di integrazione lavorativa si protrarrà anche in futuro.
Inoltre, al fine di dimostrare il suo impegno nel riuscire a contribuire alle spese economiche della famiglia, il ricorrente ha altresì prodotto copia di alcuni bonifici effettuati in favore di sua parente. Persona_5
Alla luce di tutti gli elementi sopra indicati, deve ritenersi che sia possibile formulare un giudizio prognostico di violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare ex artt. 7 e 8 CEDU nel caso di rientro forzoso in patria.
Pertanto, sussistono i presupposti per il riconoscimento della protezione speciale.
Pronunce accessorie. Non v'è luogo alla regolazione delle spese per il principio secondo il quale, qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile proposta contro un'amministrazione statale, l'onorario e le spese spettanti al difensore vanno liquidati con istanza al giudice del procedimento (art. 83, comma 3 d.P.R. n. 115/2022); non può infatti applicarsi a detta ipotesi la disposizione di cui all'art. 133 del citato D.P.R., a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato22.
Stante l'esito del ricorso, si conferma l'ammissione al beneficio già disposta in via anticipata e provvisoria dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bari con delibera del 17/09/2024
e, conseguentemente, si liquidano i compensi al difensore, giusta istanza del 05/03/2025.
riguardo, va osservato che il documento prodotto costituisce prova sufficiente dell'effettiva sussistenza del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, trattandosi di atto proveniente dal datore di lavoro, considerando altresì la possibilità di esercitare i poteri ufficiosi, di cui dispone il giudice nelle cause di protezione internazionale, al fine di accertare l'effettivo svolgimento di attività lavorativa” (Cass. civ. sez. VI, 24/02/2022, ud. 16/12/2021, dep. 24/02/2022, n.6111) e anche Cass. civ. Sez. I, Ord. n. 10371 del 18/04/2023
“in tema di protezione speciale, costituiscono documenti decisivi, al fine di dimostrare la condizione di integrazione sociale e lavorativa in Italia del richiedente asilo, la comunicazione "Unilav", che, introdotta dalla l. n. 296 del 2006, contiene la comunicazione di informazioni inerenti l'instaurazione di un rapporto di lavoro cui sono tenuti i datori di lavoro, sia privati che pubblici, e il certificato scolastico, comprovante l'impegno nell'apprendimento dell'italiano”. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva trascurato la portata dimostrativa del documento Unilav e del certificato scolastico prodotti in giudizio, asserendo che l'integrazione potesse provarsi esclusivamente mediante esibizione di buste paga). 22 Cass. S.U. 24413/2021.
Pag. 10 di 11
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. RICONOSCE alla parte ricorrente il diritto al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19, comma 1.2 D.lgs. 286/1998;
2. CONFERMA l'ammissione al Patrocinio a spese dello Stato, provvedendo alla liquidazione dei compensi con separato decreto;
3. NULLA le spese del giudizio.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 26/03/2025.
Il Presidente rel.
Marisa Attollino
Pag. 11 di 11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 Oscurare le parti di cui sopra nel caso di diffusione del presente provvedimento. 2 Sacko, 26/7/2017, causa C-348/16. 3 Sul punto si è pronunciata la giurisprudenza di legittimità con indirizzo costante (Corte di cassazione, sezione I civile, sentenza 5 febbraio 2019 n. 3236; Corte di cassazione, sezione I civile, ordinanza 13 dicembre 2018 n. 32319; Corte di cassazione, sezione I civile, sentenza 5 luglio 2018 n. 17717). 4 Cfr. Cass. Civ., Sez. I, n. 21584 del 07.10.2020 secondo cui: “È in ogni caso, escluso che il giudice debba disporre una nuova audizione del richiedente (salvo che lo stesso giudice non lo ritenga necessario) in difetto di un'istanza di quest'ultimo contenuta nel ricorso,
o comunque allorquando tale eventuale richiesta sia stata formulata in termini generici… Il giudice non deve provvedere all'audizione del richiedente nei casi in cui la domanda venga ritenuta dallo stesso manifestamente infondata o inammissibile per ragioni diverse dal giudizio formulato sulla base di incongruenze che, alla luce di quanto sopra evidenziato, possano o debbano essere chiarite attraverso l'audizione del richiedente” (conforme Cass. N. 8931/2020). 8 “è stato pertanto ripetutamente affermato che nei giudizi aventi ad oggetto l'esame di domande di protezione internazionale in tutte le sue forme, nessuna norma di legge esonera il ricorrente in primo grado, l'appellante o il ricorrente per cassazione, dall'onere di allegare in modo chiaro i fatti costitutivi della pretesa. Poiché il ricorrente beneficia dell'attenuazione dall'onere della prova, ma non di quello dell'allegazione, il rischio di danno grave ex art.14, in relazione al quale egli imputa con il motivo di ricorso al giudice del merito di non aver cooperato o di averlo fatto male, deve essere stato da lui ritualmente allegato e ciò deve risultare dal provvedimento impugnato oppure, in modo specifico e autosufficiente, dal ricorso”. Cass. 25440/2022. 9 Cfr. CGUE del 17/2/2009, C-465/07, Elgafaji. 10 Sentenza Diakité del 30.1.2014. 11 wins fifth term in Bangladesh amid turnout controversy, 8 gennaio 2024 CP_4 Persona_2 https://www.aljazeera.T- Con controversy;
, Bangladesh election: SI wins fourth term in controversial vote, 8 gennaio 2024 CP_6 https://www.bbc.com/news/world-asia-67889387 12 Associated Press, The US and UK say Bangladesh's elections extending SI's rule were not credible, 9 gennaio 2024 https://apnews.com/article/sheikh-hasina-bangladesh-election-boycott-d6322274909fd53e92640a4ebc9d0c2b; ICG
Crisis Watch, Bangladesh, January 2024 Controparte_7 https://www.crisisgroup.org/crisiswatch/database?location%5b%5d=37 Con 13 , Bangladesh election: PM KH SI wins fourth term in controversial vote, 8 gennaio 2024 htt www.bbc.com/news/world-asia-67889387; Asia Terrorism Portal, Bangladesh: Assessment- CP_8 2024, https://www.satp.org/terrorism-assessment/bangladesh 14 Indian Express, killed in political violence in Bangladesh;
police arrest senior Opposition leader, 29 ottobre 2023 https://indianexpress.com/article/world/bangladesh-political-violence-3-killed-9004898/; Associated Press, 2 die in Bangladesh as police clash with opposition supporters seeking prime minister's resignation, 31 ottobre 2023 https://apnews.com/article/bangladesh-hasina-zia-election-blockade-7d27fc22260a2cfef2741aa8e9873a83 15 AC Dashboard, consultato il 15/04/2024 con i filtri data (05/04/2023-05/04/2024), regione Bangladesh, battles, filtra “violence against civilians, explosion/remote violence, riots”, https://acleddata.com/dashboard/#/dashboard 19 Cassazione civile sez. I, 23/03/2023, (ud. 23/02/2023, dep. 23/03/2023), n.8400. 20 Cassazione civile sez. I, 21/09/2022, (ud. 09/09/2022, dep. 21/09/2022), n.27592. 21 “Invero, il Tribunale ha ritenuto che il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come documentato in atti, non rappresenti una forma d'integrazione sociale in mancanza delle buste-paga o di altri documenti dimostrativi dell'effettività dello stesso rapporto lavorativo. Al