Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/12/2016, n. 5816
CASS
Sentenza 15 dicembre 2016

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In tema di rapporti giurisdizionali con autorità straniere, il consenso della persona interessata a che si proceda nei suoi confronti anche per un reato non compreso nel provvedimento di estradizione deve essere formulato in modo espresso, formale ed inequivoco, non potendo essere desunta un'implicita rinuncia al principio di specialità dall'essersi l'imputato difeso nel merito senza aver sollevato alcuna eccezione, come pure dall'aver richiesto il giudizio abbreviato. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'art. 14 della Convenzione europea di estradizione prevede quali ipotesi di deroga al principio di specialità connesse a comportamenti dell'estradato, unicamente il mancato allontanamento dal territorio dello Stato di consegna entro quarantacinque giorni dal rilascio ovvero il successivo reingresso, sicché il consenso espresso può ritenersi rilevante, solo qualora si presenti come equipollente delle predette condotte).

In tema di rapporti giurisdizionali con autorità straniere, il principio di specialità previsto dall'art. 14 della Convenzione europea di estradizione consente la prosecuzione del giudizio, nei confronti di persona estradata per reati diversi, qualora l'estradizione dall'estero intervenga dopo che sia stata pronunciata sentenza di condanna non irrevocabile, ferma restando l'ineseguibilità della pena irrogata fino alla concessione dell'estradizione suppletiva.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/12/2016, n. 5816
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5816
    Data del deposito : 15 dicembre 2016

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