Sentenza 15 dicembre 2016
Massime • 2
In tema di rapporti giurisdizionali con autorità straniere, il consenso della persona interessata a che si proceda nei suoi confronti anche per un reato non compreso nel provvedimento di estradizione deve essere formulato in modo espresso, formale ed inequivoco, non potendo essere desunta un'implicita rinuncia al principio di specialità dall'essersi l'imputato difeso nel merito senza aver sollevato alcuna eccezione, come pure dall'aver richiesto il giudizio abbreviato. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'art. 14 della Convenzione europea di estradizione prevede quali ipotesi di deroga al principio di specialità connesse a comportamenti dell'estradato, unicamente il mancato allontanamento dal territorio dello Stato di consegna entro quarantacinque giorni dal rilascio ovvero il successivo reingresso, sicché il consenso espresso può ritenersi rilevante, solo qualora si presenti come equipollente delle predette condotte).
In tema di rapporti giurisdizionali con autorità straniere, il principio di specialità previsto dall'art. 14 della Convenzione europea di estradizione consente la prosecuzione del giudizio, nei confronti di persona estradata per reati diversi, qualora l'estradizione dall'estero intervenga dopo che sia stata pronunciata sentenza di condanna non irrevocabile, ferma restando l'ineseguibilità della pena irrogata fino alla concessione dell'estradizione suppletiva.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/12/2016, n. 5816 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5816 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2016 |
Testo completo
05816-17 AND REPUBBLICA ITALIANA M In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n. sez. 2053 - Presidente - Vincenzo Rotundo Angelo Costanzo UP 15/12/2016 Pierluigi Di Stefano R.G.N. 30101/2016 Gaetano De Amicis Relatore - Antonio Corbo ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da:
1. KI RD, nato in [...] il [...];
2. HA MI, nato in [...] il [...] avverso la sentenza del 26/02/2016 della Corte d'appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Corbo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Paolo Canevelli, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio di entrambe le sentenze di merito nei confronti di MI HA per improcedibilità e la dichiarazione di inammissibilità del ricorso di RD NI;
uditi i difensori degli imputati, avvocato Roberta Quagliata per MI HA e avvocato Nicola Ottaviani per RD NI, che hanno entrambi concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi. Ал RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa il 26 febbraio 2016, la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Milano che aveva condannato RD NI e MI HA il secondo per aver detenuto e ceduto al primo un quantitativo di 2 o 3 kg. di sostanza drogante del tipo eroina ed il primo per aver acquistato dal secondo e detenuto il precisato stupefacente, fatti commessi tra il 27 febbraio e l'1 marzo 1997, ed aveva irrogato al NI la pena di anni otto e mesi sei di reclusione ed euro 45.000 di multa, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva, ed allo HA la pena di anni sei ed euro 30.000 di multa, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche.
2. Hanno presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello indicata in epigrafe l'avvocato Roberta Quagliata nell'interesse dello HA e l'avvocato Nicola Ottaviani nell'interesse del NI.
3. Il ricorso presentato nell'interesse dello HA è articolato in due motivi.
3.1. Nel primo motivo, si lamenta violazione di legge, in riferimento all'art. 14, primo comma, della Convenzione europea di estradizione resa esecutiva con legge 30 gennaio 1963, n. 300, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen, avendo riguardo alla violazione del principio di specialità ed alla omessa declaratoria di improcedibilità dell'azione penale. secondo grado di giudizio èSi deduce che nelle more tra il primo ed intervenuta l'estradizione dello HA dall'Albania in Italia in esecuzione di altra sentenza, pronunciata dal Tribunale di Milano il 24 ottobre 2001, e diventata irrevocabile;
di conseguenza, in applicazione del principio posto dall'art. 14, primo comma, della Convenzione europea di estradizione, come interpretata dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, se la celebrazione del giudizio di primo grado poteva ritenersi consentita, opposta è la conclusione con riferimento al giudizio di appello. Né può ritenersi sussistente una rinuncia tacita da parte dell'interessato al principio di specialità solo perché il ricorrente, nel giudizio di appello, ha accettato di difendersi nel merito: secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, la rinuncia dell'interessato a far valere il principio di specialità deve essere formulata in modo espresso, né la proposizione della relativa eccezione può ritenersi preclusa solo perché avanzata per la prima volta davanti alla Corte di cassazione, trattandosi di questione Ail rilevabile di ufficio e, nella specie, desumibile dagli atti a disposizione della Corte di appello prima della pronuncia della sentenza impugnata. 2 3.2. Nel secondo motivo, si lamenta vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen, avendo riguardo alla identificazione dell'imputato. Si deduce che i giudici di merito hanno identificato nel MI HA la persona che, nei controlli di polizia giudiziaria, risultava avere il nome di LI DO, senza fornire le ragioni di tale conclusione, ovvero richiamando tautologicamente la sentenza del Tribunale di Milano del 24 ottobre 2001, secondo la quale lo HA sarebbe «imputato con l'alias di LI DO».
4. Il ricorso presentato nell'interesse del NI è articolato in quattro motivi.
4.1. Nei primi tre motivi, formulati congiuntamente, si lamenta violazione di legge sostanziale, in riferimento all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, vizio di motivazione e violazione di legge processuale, in riferimento agli artt. 521 e 522 cod. proc. pen., a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen, avendo riguardo alla carenza dell'elemento oggettivo e soggettivo del reato, alla valorizzazione di intercettazioni telefoniche tra terzi come unico elemento fondante la responsabilità del NI, e al difetto di correlazione tra accusa e sentenza. Si deduce che l'affermazione di responsabilità del ricorrente è basata sul contenuto delle conversazioni telefoniche intercorse tra MI e GA, riportate alle pagg. 6 e 7 della motivazione, senza che, dalla lettura testuale degli incisi, possa evincersi il coinvolgimento diretto del NI. Non risultano del resto elementi idonei a dimostrare che lo stupefacente in contestazione sia stato effettivamente consegnato al NI, stante l'assenza di dati ulteriori, ad esempio derivanti da rinvenimenti o sequestri di droga. In ogni caso, il ricorrente è stato ritenuto responsabile dell'acquisto di stupefacente, condotta diversa da quella integrata dalla detenzione.
4.2. Nel quarto motivo, si lamenta violazione di legge sostanziale, in riferimento all'art. 133 cod. pen., a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen, avendo riguardo alla violazione dei criteri in materia di determinazione della pena. Si deduce che la sentenza non specifica i criteri logico-giuridici utilizzati a tal proposito. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso presentato nell'interesse dello HA contiene censure infondate, mentre quello presentato nell'interesse del NI formula doglianze in parte 3 manifestamente infondate e in parte diverse da quelle consentite in sede di legittimità.
2. Complessivamente infondato è il primo motivo del ricorso presentato nell'interesse dello HA, che lamenta la violazione del principio di specialità di cui all'art. 14 della Convenzione europea di estradizione, per essere stato giudicato dalla Corte di appello, nonostante nel corso del giudizio di secondo grado fosse stato estradato per altri reati.
2.1. Occorre premettere che, come correttamente osservato dal ricorrente, la mancata proposizione della doglianza nel corso del giudizio di appello, e la proposizione di difese nel merito, ivi compresa la formulazione della richiesta di essere giudicato nelle forme del giudizio abbreviato, non implicano rinuncia al principio di specialità da parte dell'estradato. In effetti, nella giurisprudenza di legittimità, unica ipotesi di consenso implicito da parte dell'interessato a che si proceda nei suoi confronti, in deroga al principio di specialità, è stato ravvisato nella richiesta di applicazione di pena concordata ex art. 444 cod. proc. pen. (v. Sez. 3, n. 10473 del 09/10/2014, dep. 2015, Fellahi, Rv. 262989), mentre si è escluso che fossero inequivocamente indicativi dell'accettazione del procedimento lo svolgimento di una difesa nel merito (Sez. 1, n. 33668 del 17/06/2005, Campailla, Rv. 232075), la presentazione di richiesta di pena concordata in appello da parte della difesa ex art. 599 cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 14005 del 22/02/2007, Cavallin, Rv. 236435), e persino la richiesta di beneficiare del condono (Sez. 1, n. 8580 del 28/11/2014, dep. 2015, Leggieri, Rv. 262879). L'orientamento che richiede la necessità di un consenso espresso, formale ed inequivoco è condiviso dal Collegio anche perché l'art. 14, comma 1, lett. b), della Convenzione europea di estradizione prevede come ipotesi di deroga al principio di specialità connesse a comportamenti del soggetto estradato per altro, soltanto il mancato allontanamento dal territorio dello Stato di consegna entro i quarantacinque giorni dal rilascio definitivo, ovvero il ritorno nel medesimo territorio dopo un allontanamento per l'estero e non anche il consenso espresso. Il consenso espresso, pertanto, può ritenersi rilevante solo quando si presenta come equipollente delle due condotte appena precisate, entrambe articolate ed implicanti il decorso di un apprezzabile lasso di tempo, e, quindi, solo quando si pone come consapevole e meditata accettazione del procedimento (o della pena ad esso conseguente) nonostante il difetto del necessario provvedimento di estradizione. In questa prospettiva, la mera richiesta di definizione del procedimento nelle forme del rito abbreviato è vicenda che nonАл 4 presuppone, di per sé, una consapevole accettazione del procedimento nonostante il difetto del necessario provvedimento di estradizione.
2.2. Tanto premesso, costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui la clausola di specialità di cui all'art. 14 della Convenzione europea di estradizione si configura come disposizione introduttiva di una condizione di procedibilità, la cui mancanza costituisce elemento ostativo all'esercizio dell'azione penale (così Sez. U, n. 8 del 28/02/2001, Ferrarese, Rv. 218767, espressamente richiamata, da ultimo, da Sez. 2, n. 3706 del 08/01/2016, Alampi, Rv. 265781, nonché da Sez. 1, n. 45549 del 23/09/2015, Leggieri). Tuttavia, quando l'estradizione per altri reati sia intervenuta dopo la pronuncia della sentenza di condanna all'esito del giudizio di primo grado, si è più volte escluso, sia pure con soluzioni differenti, che debba essere pronunciata sentenza di improcedibilità. In particolare, secondo una decisione, il principio di specialità previsto dall'art. 14 della convenzione europea di estradizione non opera quando non sussistono, al momento dell'esercizio dell'azione penale per il fatto diverso, i presupposti per la configurabilità della condizione di (im)procedibilità, sicché il difetto dell'estradizione suppletiva precluderà solo, ex art. 721 cod. proc. pen., l'esecuzione della misura cautelare o della sentenza definitiva;
ciò perché «essendo l'estradizione una condizione di procedibilità, le condizioni che ne costituiscono il presupposto debbono sussistere al momento in cui viene esercitata l'azione penale» (Sez. 1, n. 8831 del 28/02/2006, Capolongo, Rv. 233797). Secondo altra decisione, invece, quando il giudizio sia approdato nella fase dibattimentale, il principio di specialità in questione opera come preclusione alla prosecuzione del giudizio, atteggiandosi come condizione di proseguibilità dell'azione penale, con la conseguenza che, se l'estradizione per altri reati sia intervenuta nelle more del giudizio di appello ed il giudice di secondo grado abbia pronunciato sentenza, dovrà essere annullata senza rinvio solo tale decisione, e non anche quella emessa in primo grado, con trasmissione degli atti al giudice di appello perché eventualmente si provveda alla richiesta di estradizione suppletiva (Sez. 6, n. 932 del 09/10/2009, dep. 2010, Zagami, Rv. 245932).
2.3. Ad avviso del Collegio, deve essere accolta la soluzione della proseguibilità del giudizio quando, al momento della estradizione in Italia per altri reati, sia stata già pronunciata sentenza di condanna. La tesi della preclusione alla prosecuzione del giudizio non solo si pone in contrasto con il consolidato orientamento della giurisprudenza delle sezioni unite, che configura la violazione del principio di specialità come causa di improcedibilità (in questo senso, con ricchezza di argomenti, non solo Sez. U,Ai 5 Ferrarese, cit., ma, ancor più decisamente, Sez. U, n. 11971 del 29/111/2007, dep. 2008, Pazienza, Rv. 238953). Detta soluzione interpretativa, infatti, prospettando la formulazione di una domanda di estradizione suppletiva nelle more del processo, implica la configurabilità di una ipotesi di sospensione di quest'ultimo mediante un'interpretazione estensiva dell'art. 14, comma 1, lett. a), della Convenzione europea di estradizione, con esiti dipendenti da valutazioni di Autorità diverse dall'Autorità giudiziaria, che può presentare qualche distonia rispetto al principio indicato dall'art. 50, comma 3, cod. proc. pen. secondo cui l'esercizio dell'azione penale può essere sospeso o interrotto soltanto nei casi espressamente previsti dalla legge». Inoltre, la possibilità di una celebrazione del processo pur in assenza dell'estradizione suppletiva è prevista proprio dall'art. 14 cit., che, al comma 2, prevede espressamente la possibilità del «ricorso al procedimento contumaciale» al fine «di una interruzione della prescrizione», e, quindi, l'ammissibilità di un procedimento di cognizione nei confronti della persona estradata per altri reati anche in riferimento a fatti ulteriori commessi anteriormente alla consegna. Il riferimento all'art. 14 della Convenzione europea di estradizione, d'altro canto, evidenzia l'inammissibilità di un'applicazione rigorosa del principio secondo cui la violazione del principio di specialità integra una causa di improcedibilità: tale opzione, infatti, si porrebbe in contrasto con lo scopo dichiarato dall'art. 14 della Convenzione di consentire «una interruzione della prescrizione», addirittura privando di efficacia un atto interruttivo validamente compiuto, quale la sentenza di condanna legittimamente emessa in primo grado, posto che, a norma dell'art. 345, commi 1 e 2, cod. proc. pen., alla sentenza che dichiara la mancanza di una condizione di punibilità può solo seguire una riproposizione ex novo dell'azione penale. Proprio alla luce di questi rilievi, per evitare soluzioni confliggenti con l'espressa finalità di consentire l'interruzione della prescrizione, la violazione del principio di specialità può essere ricostruita come causa di improcedibilità avente una disciplina sua propria, coerente con il sottosistema sovranazionale in cui si colloca la disposizione convenzionale, ed operante solo se integrata nella fase antecedente alla pronuncia di una sentenza di condanna. Trattasi di una opzione ermeneutica non espressamente contrastata dalla giurisprudenza delle sezioni unite, che hanno affermato la configurabilità di una condizione di procedibilità o avendo riguardo a vicende in cui la violazione del principio di specialità sussisteva già al momento dell'esercizio dell'azione penale, e prescindendo da qualunque esame in ordine alla sorte di eventuali sentenze di condanna emesse prima dell'estradizione per altri reati (così Sez. U, Ferrarese, cit.), o addirittura registrando esplicitamente la soluzione indicata da Sez. 1, Capolongo, cit., senza E 6 prendere posizione in argomento (così Sez. U, Pazienza, cit.). Accedendo a questa interpretazione, inoltre, il principio di specialità non verrebbe posto nel nulla, ma la sua applicazione precluderebbe comunque l'esecuzione della pena, che resterebbe inattuabile fino alla concessione dell'estradizione suppletiva. La soluzione indicata, ancora, non è estemporanea nell'ambito dei rapporti estradizionali, posto che la proseguibilità del giudizio, fino alla sentenza irrevocabile, nei confronti di persona consegnata per altri reati, e salva l'ineseguibilità della pena irrogata per il fatto per il quale non è stata concessa l'estradizione, è vicenda tipicamente prevista sia, in linea generale, dal codice di rito per l'ipotesi che non vi siano convenzioni che dispongano diversamente, come si evince dall'art. 721 cod. proc. pen., sia in relazione all'istituto del mandato di arresto europeo (cfr., per quest'ultima disciplina, tra le tante, Sez. 3, n. 47253 del 06/07/2016, Bertoni, Rv. 268062, nonché Sez. 6, n. 39240 del 23/09/2011, Caiazzo, Rv. 251366, anche per puntuali richiami alla convergente giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea). In conclusione, quindi, deve ritenersi validamente effettuata la prosecuzione del giudizio nei confronti di persona estradata per altri reati nel regime della Convenzione europea di estradizione, firmata a Parigi il 13 dicembre 1957, e resa esecutiva in Italia con legge 30 gennaio 1963, n. 300, quando, in relazione al fatto per il quale non sia stata disposta consegna, sia stata emessa, anteriormente all'estradizione, una sentenza di condanna non ancora irrevocabile, ferma restando l'ineseguibilità della pena irrogata fino alla concessione dell'estradizione suppletiva.
2.1. In applicazione del principio indicato, il giudizio di appello nei confronti di MI HA, già condannato in primo grado in contumacia nel presente processo allorché fu estradato in Italia per altri reati, non può ritenersi affetto da violazione di legge, e, in generale, il processo nei confronti dello stesso può legittimamente approdare a sentenza definitiva sulla responsabilità.
3. Manifestamente infondata è la censura dedotta nel secondo motivo del ricorso presentato nell'interesse dello HA, che contesta le conclusioni dei giudici di merito in ordine alla identificazione della sua persona come il soggetto individuato nei controlli di polizia giudiziaria. Il riconoscimento dello HA, infatti, come risulta da entrambe le sentenze di merito, è avvenuto non solo all'esito dell'ascolto di conversazioni telefoniche e di acquisizioni documentali, bensì anche per effetto di servizi di controllo e di pedinamento. Secondo la sentenza impugnata, poi, proprio all'esito di tali servizi di pedinamento, e, quindi, dell'individuazione fisica dell'imputato, è stato poi possibile attribuire generalità complete allo stesso, prima identificandolo come 7 DO LI, e poi individuandolo in MI HA. Tali forme di accertamento escludono che si possa versare in errore sull'identità fisica dell'imputato, rendendo ipotizzabile, al più, un errore sulle sue esatte generalità; ora, a norma del combinato disposto degli artt. 66 e 68 cod. proc. pen., solo l'errore sull'identità fisica dell'imputato, e non anche l'errore sulle esatte generalità dello stesso, assume rilievo ai fini della pronuncia di una sentenza liberatoria.
4. In parte manifestamente infondate, in parte prive della specificità normativamente necessaria, e in parte diverse da quelle consentite in sede di legittimità, sono le censure contenute nei due motivi del ricorso presentato nell'interesse del Çekini.
4.1. Manifestamente infondata è la doglianza concernente il difetto di correlazione tra accusa e sentenza, dedotta nel primo motivo di ricorso. Si lamenta che mentre la contestazione fa riferimento alla detenzione di stupefacente, la sentenza di primo grado descrive la condotta quale acquisto di stupefacente. Trattasi, però, di critica assolutamente formalistica e priva di alcun significato sostanziale sotto il profilo del diritto di difesa: come correttamente osservato nella sentenza della Corte d'appello, l'acquisto dello stupefacente è stato indicato dai giudici di primo grado come il presupposto della recezione e, quindi, della detenzione della droga da parte del NI.
4.2. Prive della specificità richiesta dall'art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., o comunque estranee al catalogo delle censure consentite in sede di legittimità a norma dell'art. 606 cod. proc. pen., sono le doglianze attinenti al significato delle conversazioni telefoniche intercettate ed alla inidoneità degli elementi acquisiti a dimostrare l'effettività della consegna della droga dallo HA al NI, dedotte anch'esse nel primo motivo di ricorso. La sentenza impugnata, richiamando le risultanze più analiticamente esposte nella sentenza di primo grado, ha evidenziato, da un lato, che la dimostrazione dei traffici di droga dello HA in collaborazione con GA IM è comprovata dal sequestro di mezzo chilo di cocaina in occasione dell'arresto del loro collaboratore PE RE, e, dall'altro, che il viaggio del NI da Roma a Milano, dove si trovavano lo HA e lo GA, effettuato tra il 27 ed il 28 febbraio 1997 ed il contenuto delle conversazioni intercorse tra i tre in quei giorni, e nei successivi 1 e 22 marzo 1997, si pongono come univoci elementi a carico in ordine al fatto in contestazione, dei quali la difesa non ha prospettato una specifica lettura alternativa in chiave difensiva. A fronte di questa ricostruzione dei fatti, le critiche articolate nel ricorso si limitano a rappresentare, in termini del tutto generali, che la lettura delle trascrizioni delle conversazioni non evidenzia un coinvolgimento diretto del NI o che gli elementi acquisiti, in difetto di 8 sequestro di stupefacente, non sono idonei a dimostrare l'avvenuta cessione della droga, così come indicato nel capo di imputazione: le stesse, pertanto, più che contestare un vizio di motivazione, si traducono in una richiesta di rivalutazione delle risultanze istruttorie.
4.3. Manifestamente infondata, infine, è la doglianza concernente la mancata indicazione dei criteri seguiti per la determinazione del trattamento sanzionatorio, formulata nel secondo motivo di ricorso. La sentenza impugnata, invero, non solo ha confermato una pena non lontana dal minimo edittale, ma ha espressamente richiamato tutte le argomentazioni poste a base della decisione di primo grado. Quest'ultima, a sua volta, nel commisurare la sanzione, aveva valorizzato sia i precedenti specifici dell'imputato (al quale era contestata la recidiva specifica reiterata infraquinquennale), sia «le quantità oggetto delle cessioni ricostruite», e la conseguente «gravità dei fatti».
5. In conclusione, all'infondatezza delle censure formulate nell'interesse di MI HA segue il rigetto del suo ricorso e la condanna del medesimo al pagamento delle spese del procedimento. Alla proposizione di censure manifestamente infondate, ovvero prive della specificità normativamente necessaria, ovvero ancora diverse da quelle consentite, segue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso di RD NI, e, quindi, la condanna dello stesso al pagamento delle spese del procedimento, nonché ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità al versamento della somma di euro millecinquecento, così - equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti, a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso di HA MI. Dichiara inammissibile il ricorso di NI RD. Condanna entrambi i ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed il solo NI anche al pagamento della somma di Euro 1.500,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 15 dicembre 2016 Il Consigliere estensore Il Presidente Vincento REunde Vincenzo Rotundo Antonio Corbo Antoni. Depositato in Cancelleria OTCASS oggi,- 8 FEB 2017 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Piera ESPOSITOESTOST