Sentenza 9 ottobre 2014
Massime • 1
In tema di rapporti giurisdizionali con autorità straniere, l'inequivoca certezza del consenso della persona interessata a che si proceda nei suoi confronti anche per un reato non compreso nel provvedimento di estradizione è ravvisabile nel comportamento dell'estradato che abbia richiesto l'applicazione di pena concordata per tale reato, implicando tale manifestazione di volontà una rinuncia a far valere in giudizio la sua occasionale esenzione dalla giurisdizione nazionale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 09/10/2014, n. 10473 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10473 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SQUASSONI Claudia - Presidente - del 09/10/2014
Dott. DI NICOLA Vito - Consigliere - SENTENZA
Dott. ANDREAZZA Gastone - Consigliere - N. 2767
Dott. GENTILI Andrea - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PEZZELLA Vincenzo - Consigliere - N. 42803/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AH UA (detto Reda), nato a [...] il [...];
avverso la sentenza n. 54/2014 del Tribunale di Torino del 20 febbraio 2013;
letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GENTILI Andrea;
sentito il PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. POLICASTRO Aldo, il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Torino, con sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p., in data 20 febbraio 2013, ha applicato, su concorde richiesta delle parti, a LL UA (detto Reda) la pena di mesi 4 di reclusione e Euro 400,00 di multa, in relazione alla imputazione a lui mossa consistente nella violazione dell'art. 81 cpv. c.p. e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, per avere detenuto, dal maggio al settembre 2006, a fini di spaccio ed in esecuzione di un medesimo disegno criminoso quantità non modiche di sostanze stupefacenti del tipo hashish.
Nell'applicare la predetta sanzione il Tribunale subalpino aveva ritenuto la continuazione dei fatti attualmente addebitati al prevenuto con quelli già oggetto di condanna, inflitta con sentenza n. 3109 della locale Corte di appello del 4 ottobre 2010, alla pene di anni 2 e mesi 8 di reclusione e Euro 12.000,00 di multa, rideterminando, pertanto, la pena risultante in anni 3 di reclusione ed Euro 12.400,00 di multa.
Avverso la sentenza di atteggiamento ha proposto ricorso per cassazione il LL, tramite il proprio difensore, deducendo la carenza di motivazione in ordine al mancato proscioglimento del prevenuto ai sensi dell'art. 129 c.p.p.. Osservava, infatti, la difesa del ricorrente che questo era stato oggetto di estradizione dalla Francia;
nel relativo provvedimento era, tuttavia, precisato che, essendo egli già stato processato in quello Stato per episodi di spaccio successivi all'aprile 2006, egli non poteva essere nuovamente giudicato in Italia per i medesimi fatti. Essendo, invece, la contestazione a lui mossa relativa a reati commessi fra il maggio ed il settembre del 2006, il Tribunale avrebbe dovuto motivare in merito al perché il LL dovesse rispondere in Italia anche riguardo a tali episodi e non essere, invece, mandato prosciolto ai sensi dell'art. 129 c.p.p.. CONSIDERATO IN DIRITTO
Pur ritenuta la infondatezza del ricorso proposto da LL UA, la sentenza impugnata deve comunque essere annullata senza rinvio essendosi il reato contestato al prevenuto estinto per prescrizione.
Osserva, infatti, il Collegio, quanto all'unico motivo di impugnazione del ricorrente che non appare viziata la decisione con la quale il Tribunale di Torino ha, sia pure con sintetica motivazione, escluso la ricorrenza delle ragioni che avrebbero consentito il proscioglimento del LL ai sensi dell'art. 129 c.p.p.. Ciò non è infatti ravvisabile, come invece invocato dal ricorrente, nella applicazione del principio di specialità che disciplina l'ambito di assoggettabilità a procedimento penale dell'individuo che sia stato estradato da un Paese straniero per essere sottoposto a giudizio nello Stato.
A tale proposito occorre rilevare che se è pur vero che nel caso di specie l'estradizione del LL è stata concessa dopo che egli già era stata processato in Francia per episodi di spaccio di stupefacenti successivi all'aprile 2006 e che, pertanto, egli era stato estradato in Italia a condizione che non venisse giudicato in relazioni a fatti successivi a tale data, deve rilevarsi, tuttavia, che il principio di specialità dell'estradizione consente un ampio margine di disponibilità da parte di colui che se ne può giovare;
in applicazione di esso, infatti, non è vietato che si proceda per un reato non compreso nel provvedimento di estradizione, laddove vi sia il consenso dell'interessato (Corte di cassazione, Sezione 5^ penale, 22 aprile 2002, n. 15093). Tale consenso può desumersi anche dal comportamento dell'interessato medesimo purché esso abbia un contenuto univocamente, ancorché non unicamente, diretto verso detta direzione.
Pertanto, integra un simile comportamento rivelatore del consenso, quello di colui che chieda l'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p.; infatti, sebbene più volte questa Corte abbia affermato che l'espressione di tale consenso debba risultare in modo inequivoco (Corte di cassazione, Sezione 1^ penale, 4 aprile 2007, n. 14005, idem Sezione 1^ penale, 3 novembre 2005, n. 40000), siffatta indubbia certezza di significato deve essere ravvisata nel comportamento di chi, rinunziando al giudizio, nel quale ben avrebbe potuto fare valere la sua occasionale esenzione dalla giurisdizione nazionale, abbia preferito negoziare una pena ridotta in tal modo facendo sicura acquiescenza, ove si eccettuino le specifiche limitazioni connesse alla peculiare scelta del rito, al pieno ed incondizionato esercizio della giurisdizione nei suoi confronti da parte dello Stato di estradizione.
Comportando, tuttavia, il rigetto del ricorso formulato dal LL l'avvenuta instaurazione del rapporto di impugnazione, è ora necessario esaminare l'eventuale ricaduta in termini di perdurante interesse dello Stato alla punizione del colpevole, che ha avuto il tempo passato dalla commissione del reato contestato al predetto ricorrente;
ciò anche tenuto conto della intervenuta modifica normativa dovuta alla dichiarazione di illegittimità costituzionale del D.L. n. 272 del 2005, artt.
4-bis e 4-viciester, convertito, con modificazioni, in L. n. 49 del 2006, i quali avevano unificato il trattamento sanzionatorio, in precedenza differenziato, previsto dal D.P.R. n. 309 del 1990 per i reati aventi ad oggetto le cosiddette droghe leggere e per quelli concernenti le cosiddette droghe pesanti. Posto, infatti, che, essendo conseguita a detta pronunzia, secondo la oramai consolidata giurisprudenza di questa Corte, la reviviscenza del diversificato trattamento sanzionatorio, imperniato sulla distinzione appunto fra droghe cosiddette leggere e droghe cosiddette pesanti (ex multis: Corte di cassazione, Sezione 4^ penale, 17 settembre 2014, n. 38125), ed essendo la contestazione mossa al LL relativa alla detenzione di quantità non modiche di hashish, in relazione alla quale la legge previgente, ripristinata per effetto della citata sentenza della Consulta, ha certamente le caratteristiche della lex mitior, deve rilevarsi che, in considerazione della pena detentiva massima edittale ora riferita al reato commesso - anni 6 di reclusione - e tenuto conto del fatto che lo stesso risulta essere stato commesso non oltre il settembre del 2006, deve essere dichiarata, ai sensi del combinato disposto dell'art. 157 c.p., comma 1 e art. 161 c.p., comma 2, l'avvenuta estinzione del medesimo per essersi esso prescritto sin dal marzo 2014.
A ciò segue, evidentemente, l'annullamento senza rinvio della impugnata sentenza.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione.
Così deciso in Roma, il 9 ottobre 2014.
Depositato in Cancelleria il 12 marzo 2015