Sentenza 15 dicembre 2014
Massime • 1
Integra il delitto di sostituzione di persona la condotta ingannevole che induce il soggetto passivo in errore sull'attribuzione all'agente di un falso nome o di un falso stato o di false qualità personali cui la legge attribuisce specifici effetti giuridici, non essendo invece necessario il raggiungimento del vantaggio perseguito, che attiene al dolo specifico del reato. (Nella specie, la Corte ha ritenuto corretta la condanna di un imputato il quale aveva fatto credere al suo anziano interlocutore di essere il figlio di un ex collega e di essere dipendente di una nota azienda di abbigliamento, al fine - non raggiunto - di vendergli della merce).
Commentari • 6
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Indice: 1) Che cos'è e qual è la pena del reato di sostituzione di persona? 2) Quando si configura il reato di sostituzione di persona? 3. Qual è l'elemento psicologico del reato? 4. Il concorso di persone nel reato di sostituzione di persona 5. Le cause di giustificazione del reato 6. Il tentativo nel reato di sostituzione di persona 7. I rapporti con gli altri reati 1. Che cos'è e qual è la pena del reato di sostituzione di persona? La sostituzione di persona è reato procedibile d'ufficio, e di competenza del tribunale in composizione monocratica. Il delitto di sostituzione di persona è un reato sussidiario che ricorre solo quando la condotta non costituisce altro delitto contro la …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 15/12/2014, n. 11087 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11087 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PALLA Stefano - Presidente - del 15/12/2014
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - SENTENZA
Dott. ZAZA LO - Consigliere - N. 3846
Dott. MICCOLI Grazia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAPUTO EL - rel. Consigliere - N. 25123/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LI TO N. IL 18/11/1971;
avverso la sentenza n. 2541/2012 CORTE APPELLO di BOLOGNA, del 17/04/2014;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 15/12/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. CAPUTO ANGELO;
Udito il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione Dott. FRATICELLI M., che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza deliberata il 06/04/2009, il Tribunale di Forlì, all'esito del giudizio abbreviato, aveva dichiarato PI VA colpevole dei reati di tentata truffa e di sostituzione di persona.
Con sentenza deliberata il 17/04/2014, la Corte di appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha assolto l'imputato dal reato di tentata truffa, perché il fatto non sussiste, rideterminando la pena per il residuo reato. Rileva la Corte di appello che l'imputato aveva finto di conoscere l'anziano De LO EL e lo aveva sollecitato a dirgli alcuni nomi di suoi ex colleghi di lavoro, spacciandosi per il figlio di DI ed asserendo di essere un dipendente di AR: gli aveva quindi chiesto di poterlo seguire fino a casa per fargli visionare e regalare alcuni capi di abbigliamento;
De LO aveva acconsentito, pur precisando che non avrebbe accettato nulla. La scena era stata notata da un carabiniere, che aveva bloccato PI, il quale aveva cercato di fuggire;
a bordo della sua autovettura erano stati rinvenuti vari capi di abbigliamento, regolarmente detenuti;
l'imputato aveva quindi dichiarato di essere un venditore ambulante e che il padre, di nome NC, non era mai stato collega di lavoro di De LO.
Osserva la Corte di merito che la spendita di false qualità e le descritte modalità dell'azione consentono di ritenere che l'imputato avvicinò l'anziano con l'intenzione di approfittare di quella condizione per vendere della merce, ma l'accusa di tentata truffa non ha solide basi, in quanto la condotta non fu idonea e diretta ad indurre in inganno la persona offesa a corrispondergli somme di denaro maggiori del valore reale della merce. Per contro, osserva ancora la Corte di appello, l'imputato dichiarò falsamente di essere un dipendente della ditta AR e di essere figlio di tale DI, già collega di lavoro di De LO, che accettò di farsi seguire presso la propria abitazione in ragione della falsa dichiarazione di PI. Solo a seguito dell'intervento del carabiniere De LO si rese conto che il giovane non lo aveva seguito e dubitò che si trattasse del figlio dell'ex collega. Finalizzata a procurarsi un vantaggio patrimoniale (anche solo quello di vendere la merce), la condotta integra il reato contestato nella forma consumata.
2. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Bologna ha proposto ricorso per cassazione, nell'interesse di PI VA, il difensore avv. Malavasi G. L., articolando due motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1. Il primo motivo denuncia errata applicazione dell'art. 494 c.p. e vizio di motivazione. La Corte di appello ha ritenuto sufficiente per la consumazione del reato la mera attribuzione da parte dell'imputato di un nome falso e di un qualifica lavorativa non veritiera, ma contraddittoriamente, da una parte, ha considerato non sufficientemente provato il tentativo di indurre la persona offesa in errore per vendergli dei beni e procurargli un profitto e, dall'altra, ha considerato la medesima azione sufficiente ad integrare il delitto di sostituzione di persona finalizzato ad indurre in errore la persona offesa per procurarsi un ingiusto profitto. Non vi sono elementi per ritenere che in capo all'imputato fosse presente il dolo specifico, posto che lo stesso propose alla persona offesa di farle un regalo e questa fin dall'inizio ha precisato che non avrebbe acquistato nulla.
Il secondo motivo denuncia errata applicazione degli artt. 56 e 494 c.p. e vizio di motivazione. De LO non è stato indotto in errore, avendo precisato che non avrebbe acquistato nulla, sicché il fatto dovrebbe, al più, essere qualificato come tentativo. CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso non merita accoglimento.
Il primo motivo è infondato. Non sussiste la denunciata contraddittorietà della motivazione posto che l'assoluzione dal reato di tentato truffa è scaturita dalla considerazione dell'insussistenza di dati probatori rivelatori del tentativo di indurre in inganno la persona offesa per farle corrispondere somme di denaro maggiori del valore reale della merce;
al contrario, la sussistenza del reato di cui all'art. 494 c.p., si ricollega alla ricostruzione operata dalla Corte di merito della condotta dell'imputato, tradottasi nell'attribuzione, da parte sua, al padre del falso nome dell'ex collega della persona offesa, oltre che nella falsa asserzione di essere dipendente della ditta AR, così inducendo in errore De LO che, a causa di tale induzione, si era risolto a farsi seguire a casa dall'imputato. La diversità degli elementi costitutivi dei due reati è, dunque, alla base dei differenti esiti processuali, esiti, questi, certo non incompatibili sul piano logico-giuridico, ne' su quello della coerenza con i dati probatori valutati dalla Corte di merito.
L'insussistenza di un danno alla persona offesa è del tutto inconferente verso la tesi assolutoria, posto che il reato in esame si consuma nel momento in cui taluno è stato indotto in errore e non occorre che il vantaggio perseguito dall'agente sia effettivamente raggiunto, poiché lo scopo di arrecare a sè o ad altri un vantaggio attiene all'elemento psicologico di tale delitto, costituendone il dolo specifico (Sez. 5^, n. 2543 del 21/12/1984 - dep. 19/03/1985, Barbieri, Rv. 168349).
La sentenza impugnata, inoltre, ha dato conto della sussistenza, in capo all'imputato del dolo specifico (il vantaggio patrimoniale di vendere la merce), conclusione non inficiata dal riferimento del ricorrente alla circostanza che la persona offesa aveva manifestato l'intenzione di non acquistare nulla.
Anche il secondo motivo è infondato La sentenza impugnata ha dato conto dell'induzione in errore della persona offesa, che solo dopo l'intervento del carabiniere si accorse di non essere seguita dall'imputato e, di seguito, iniziò a dubitare che si trattasse del figlio dell'ex collega. Deve escludersi, dunque, la riconducibilità del caso di specie alla fattispecie tentata, in quanto il tentativo di sostituzione di persona è configurabile quando l'agente abbia usato uno dei mezzi fraudolenti indicati nell'art. 494 c.p., senza riuscire ad indurre in errore taluno (Sez. 5^, n. 10362 del 21/01/2009 - dep. 06/03/2009, Liberti, Rv. 242771), il che, nella vicenda così come delineata dai giudici di merito, non si è verificato.
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 16 marzo 2015