Cass. pen., sez. I, sentenza 28/11/2014, n. 8580
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Sentenza 28 novembre 2014

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In tema di estradizione dall'estero, la violazione del principio di specialità, è deducibile dall'interessato senza alcun limite temporale, né alla mancata proposizione della eccezione consegue una decadenza o preclusione ad avvalersi dei relativi effetti favorevoli in un momento successivo.

In tema di rapporti giurisdizionali con autorità straniere, il consenso della persona interessata alla esecuzione di pena in deroga al principio di specialità deve essere espresso,formale ed inequivoco e non può essere dedotto in via interpretativa da manifestazioni di volontà tendenti ad altri fini, ovvero dirette a conseguire effetti favorevoli di altra natura che, in quanto tali, non sono idonei a rivelare tale intenzione. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che aveva interpretato la richiesta di beneficiare del condono quale manifestazione del consenso all'assoggettamento alla pena per un reato non compreso nel provvedimento di estradizione).

Quando concorrono più pene delle quali alcune ineseguibili per effetto del principio di specialità, l'indulto va applicato nella misura consentita soltanto sulle pene suscettibili d'immediata esecuzione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 28/11/2014, n. 8580
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8580
    Data del deposito : 28 novembre 2014

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