Sentenza 15 aprile 2016
Massime • 1
La sentenza di assoluzione per insussistenza del fatto pronunciata in pubblica udienza, dopo la verifica della regolarità della costituzione delle parti, ma prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, ha natura predibattimentale e, pertanto, è inappellabile, anche se deliberata al di fuori delle ipotesi previste dalla legge. (Fattispecie relativa a sentenza emessa nonostante l'opposizione del pubblico ministero e della parte civile).
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- 1. La sentenza di proscioglimento, pronunciata dopo la costituzione delle parti, è appellabile?Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 9 febbraio 2022
La sentenza di proscioglimento, pronunziata dopo la costituzione delle parti, non è riconducibile al modello di cui all'art. 469 cod. proc. pen. ed è appellabile nei limiti indicati dalla legge. Indice: Il fatto Le questioni prospettate nell'ordinanza di rimessione Le valutazioni giuridiche formulate dalle Sezioni Unite Conclusioni Il fatto Il Tribunale di Lecco assolveva un imputato dal reato di furto in abitazione aggravato per “per insufficienza della prova circa la commissione del fatto”. In particolare, dagli atti emergeva che all'udienza fissata nel decreto di citazione diretta a giudizio, dopo la verifica della regolare costituzione delle parti, il difensore dell'imputato aveva …
Leggi di più… - 2. Alle Sezioni unite una nuova questione sulla sentenza predibattimentaleGuido Colaiacovo · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 28 giugno 2021
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 15/04/2016, n. 19517 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19517 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2016 |
Testo completo
19 5 17/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 15/04/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA - Presidente - N. 1177/2016 Dott. STEFANO PALLA Dott. MARIA VESSICHELLI - Consigliere - REGISTRO GENERALE N. 36185/2015- Consigliere - Dott. SERGIO GORJAN - Consigliere - Dott. GRAZIA MICCOLI - Rel. Consigliere - Dott. ANGELO CAPUTO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DI RG N. IL 25/02/1973 nei confronti di: AR AO N. IL 06/10/1957 AR IC N. IL 13/07/1987 avverso la sentenza n. 423/2014 TRIBUNALE di VENEZIA, del 25/06/2014 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 15/04/2016 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPUTO Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. che ha concluso per Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Avv. Udito il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione dott. G. Corasaniti, che ha concluso per l'annullamento con rinvio. Udito altresì per il ricorrente l'avv. G. Calderara, in sostituzione dell'avv. G. Ferasin, che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza deliberata in data 25/06/2014, il Tribunale di Vicenza, visto l'art. 129 cod. proc. pen., ha assolto NN PA e NN IC dal reato di furto in danno della società G. Service s.a.s. perché il fatto non sussiste.
2. Avverso l'indicata sentenza del Tribunale di Vicenza ha proposto ricorso per cassazione RG OR, nella qualità di legale rappresentante di G. Service s.a.s., attraverso il difensore e procuratore speciale avv. G. Ferasin, articolando due motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. Il primo motivo denuncia inosservanza della legge processuale. Il Tribunale di Vicenza, senza procedere all'apertura del dibattimento e nonostante l'opposizione del P.M. e della parte civile, ha assolto gli imputati perché il fatto non sussiste. La parte civile ha interesse all'impugnazione della sentenza con l'unico mezzo consentito, il ricorso per cassazione, in considerazione della formula adottata, deviante rispetto alla disciplina codicistica e idonea ad incidere sulla posizione sostanziale e processuale della ricorrente. La sentenza è affetta da nullità a regime intermedio, incidendo negativamente sull'intervento della parte civile, essendo stata pronunciata nella fase pre-dibattimentale al di fuori del casi previsti dall'art. 469 cod. proc. pen. e nonostante l'espressa opposizione del P.M. (cui si era associata la parte civile). Il secondo motivo denuncia vizi di motivazione. La sentenza impugnata ha assolto gli imputati sul rilievo del carattere di mero inadempimento contrattuale delle condotte contestate, tra le quali l'omessa predisposizione del contatore, laddove l'imputazione si riferiva a una condotta positiva quale la fittizia predisposizione di un contatore per la misurazione dei consumi addebitabili;
pur rilevando che il difensore della parte civile aveva chiarito che la causa pendente tra le parti non riguardava la vicenda in questione, la sentenza impugnata ha affermato il contrario.
3. Con memoria in data 07/12/2015, il difensore di NN PA e di NN IC ha chiesto che il ricorso sia rigettato o dichiarato inammissibile. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile.
2. In premessa, rileva la Corte che la sentenza impugnata è stata pronunciata nel corso dell'udienza del 25/06/2014, dopo la costituzione delle parti, ma prima della dichiarazione di apertura del dibattimento: sollecitate dal Giudice ad interloquire, la difesa dell'imputato ha insistito per il proscioglimento, mentre la difesa della parte civile si è opposta, così come il P.M., quest'ultimo sulla base del rilievo dell'impossibilità di pronunciare sentenza ex art. 129 cod. proc. pen.
3. Ciò posto, è preliminare l'esame della questione relativa alla riconducibilità alla disciplina ex art. 469 cod. proc. pen. della pronuncia intervenuta, come nel caso di specie, dopo la verifica della regolarità della costituzione delle parti ma prima della dichiarazione di apertura del dibattimento. Pur consapevole dell'esistenza di un diverso indirizzo nella giurisprudenza di questa Corte (Sez. 1, n. 25121 del 15/04/2003 - dep. 10/06/2003, Morrone, Rv. 224695; Sez. 4, n. 48310 del 28/11/2008 - dep. 29/12/2008, P.G. in proc. Pensalfini, Rv. 242394; Sez. 1, n. 48124 del 03/12/2008 dep. 24/12/2008, P.G. in proc. Piscitello, Rv. 242486; Sez. 2, n. 51513 del 04/12/2013 - dep. 20/12/2013, P.G., P.C. in proc. Di Marco, Rv. 258075), ritiene il Collegio di dover aderire all'orientamento secondo cui «la sentenza pronunciata pubblica udienza, nella fase degli atti introduttivi e, comunque, prima della apertura del dibattimento, è a tutti gli effetti predibattimentale e inappellabile, anche se deliberata al di fuori delle ipotesi previste dalla legge» (Sez. 2, n. 8667 del 07/02/2012 - dep. 06/03/2012, Raciti, Rv. 252481); infatti, il termine finale utile per la pronuncia della sentenza di proscioglimento ex art. 469 cod. proc. pen. è quello che precede la dichiarazione di apertura del dibattimento, che segna il passaggio irreversibile dalla fase degli atti introduttivi del dibattimento al dibattimento vero e proprio (Sez. VI, n. 5387 del 09/03/1999 - dep. 27/04/1999, Mina); in questa stessa prospettiva, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che la sentenza pre-dibattimentale di proscioglimento nel merito dall'imputazione, intervenuta prima dell'instaurazione del contraddittorio sulle richieste di assunzione della prova, quantunque emessa al di fuori dei casi consentiti, non sia appellabile, ma solo ricorribile per cassazione (Sez. 1, n. 11249 del 04/03/2009 dep. 13/03/2009, P.G. in proc. Pegoraro Lev, Rv. 242851). 3 Né decisivo, in senso contrario all'indirizzo qui condiviso, risulta il riferimento al dato sistematico rappresentato dalla collocazione dell'art. 469 cod. proc. pen. nel Titolo I del Libro VII dedicato agli atti preliminari al dibattimento (Sez. 2, n. 48340 del 17/11/2004 - dep. 15/12/2004, P.G. in proc. Carducci ed altro, Rv. 230535; conf.: Sez. 4, n. 36640 del 19/09/2012 - dep. 21/09/2012, Pmt in proc. Lupi, Rv. 254080; Sez. 2, n. 18763 del 24/01/2013 dep. 29/04/2013, Guarino, Rv. 255360): infatti, come è stato osservato con specifico riferimento al profilo dell'individuazione dei mezzi di impugnazione, «ciò che, ai fini del regime delle impugnazioni (in relazione alla inappellabilità della sentenza espressamente sancita dell'art. 469 cod. proc. pen.), costituisce l'assoluto discrimen è esclusivamente il compimento della formalità della apertura del dibattimento che scandisce l'inizio della relativa sub fase», sicché «le sentenze pronunciate in pubblica udienza, pur dopo la verifica della costituzione delle parti, ma sempre nella fase degli atti introduttivi e, comunque, prima della apertura del dibattimento, sono a tutti gli effetti predibattimentali e inappellabili»> (Sez. 1, n. 2441 del 16/12/2008 - dep. 21/01/2009, P.G. in proc. Forte, Rv. 242707; conf.: Sez. 6, n. 28151 del 24/06/2014 - dep. 30/06/2014, Pm in proc. Martinetti, Rv. 261749; Sez. 6, n. 26819 del 24/03/2015 - dep. 25/06/2015, P.C. in proc. Fantozzi, in motivazione). Rilievo, questo, che trova conferma nell'esplicita collocazione prima dell'inizio del "dibattimento" delle attività indicate negli artt. 484 e seguenti cod. proc. pen. desumibile dal comma 1 dello stesso art. 484 e dall'art. 492 cod. proc. pen.: come ha affermato questa Corte, infatti, la fase "dibattimentale" propriamente detta ha il suo inizio formale con la dichiarazione di apertura ex art. 492 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 24481 del 19/03/2010 dep. 30/06/2010, Corbi e altro, Rv. 247846). Del resto, la - possibilità di pronunciare sentenza ex art. 469 cod. proc. pen. nel segmento processuale immediatamente anteriore alla dichiarazione di apertura del dibattimento è pienamente in linea con la finalità deflattiva dell'istituto (ulteriormente rafforzata dalla sua estensione, ex art. 3 d. lgs. 16 marzo 2015, n. 28, ai casi di non punibilità per particolare tenuità del fatto). Finalità, questa, che deve comunque correlarsi alla ratio sottesa al divieto sancito dall'incipit ľ dell'art. 469 cod. proc. pen. (nell'interpretazione accreditata da Sez. U, n. 3027 del 19/12/2001 - dep. 25/01/2002, P.G. in proc. Angelucci, Rv. 220555), ratio collegata, così come la disciplina dei presupposti e dei contenuti decisori della sentenza ex art. 469 cod. proc. pen., all'inibizione, per il giudice che la pronuncia, della «conoscenza degli elementi sulla cui base l'imputazione è stata elevata» (Corte cost., sent. n. 91 del 1992): tale ratio si pone nei medesimi termini per la sub-fase degli atti preliminari e per quella in questione, sicché 4 nell'una e nell'altra il riconoscimento della più ampia formula liberatoria impone l'approdo alla fase "dibattimentale" propriamente detta. Infine, mette conto osservare che le Sezioni unite, implicitamente aderendo all'orientamento qui condiviso, si sono pronunciate in relazione a un proscioglimento predibattimentale intervenuto prima della dichiarazioni di apertura del dibattimento (Sez. U, n. 3027 del 19/12/2001 - dep. 25/01/2002, P.G. in proc. Angelucci, Rv. 220555) e hanno qualificato come emessa nella fase predibattimentale la sentenza adottata immediatamente dopo il controllo sulla regolare costituzione delle parti, ma prima dell'apertura del dibattimento (Sez. U, n. 42 del 13/12/1995 - dep. 29/12/1995, P.M. in proc. Timpani, Rv. 203093).
4. Qualificata, dunque, la sentenza impugnata a norma dell'art. 469 cod. proc. pen., occorre interrogarsi sulla riconoscibilità, in capo alla parte civile ricorrente, dell'interesse all'impugnazione (profilo preliminare a qualsiasi valutazione sulla validità della sentenza impugnata). Questa Corte ha più volte ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione presentato dalla parte civile avverso la sentenza predibattimentale di proscioglimento (Sez. 6, n. 31016 del 21/06/2010 - dep. 05/08/2010, P.C. nel proc. Scarpelli, Rv. 247786, in una fattispecie di declaratoria di estinzione per prescrizione: conf.: Sez. 5, n. 13312 del 08/02/2008 - dep. 28/03/2008, Baroni e altro, Rv. 239388, in una fattispecie in cui era intervenuta la remissione della querela;
Sez. 6, n. 26819 del 24/03/2015 - dep. 25/06/2015, P.C. in proc. Fantozzi e altri, Rv. 263927, in una fattispecie in cui l'azione penale non poteva essere esercitata, perché coperta da precedente decreto di archiviazione e in assenza di riapertura delle indagini ex art. 414 cod. proc. pen.). Il ricorrente, sul punto, osserva, con particolare riferimento alla citata sentenza n. 31016 del 2010, come le decisioni che escludono l'interesse della parte civile al ricorso argomentino sulla base dei contenuti "tipici" della sentenza di cui all'art. 469 cod. proc. pen., laddove nel caso di specie tali contenuti non sono ravvisabili, essendo stata pronunciata sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste. L'argomento-pur facendo leva sulla corretta censura della sentenza del Tribunale di Vicenza, non in linea con la disciplina ex art. 469 cod. proc. pen. - non può essere seguito. Dirimente, infatti, è il rilievo che «l'art. 652 cod. proc. pen. attribuisce efficacia di giudicato, nel giudizio civile o amministrativo promosso dal danneggiato per il risarcimento del danno, soltanto alla sentenza penale irrevocabile di assoluzione pronunciata in seguito a dibattimento, negandola invece alla sentenza di assoluzione che non sia emessa all'esito del dibattimento», sicché «la parte civile, potendo far valere le sue ragioni nel processo civile o amministrativo senza incontrare preclusioni derivanti dal giudicato penale, non ha interesse a impugnare la decisione 5 adottata dal giudice penale» (Sez. 6, n. 7808 del 26/05/1998 dep. 02/07/1998, Parisi S, Rv. 211260).
5. Il ricorso, pertanto deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma, che si stima equa, di euro 500 alla Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 15/04/2016. Il Consigliere estensore Il Presidente прево Cap o Saganтака DEPOSITATA IN CANCELLERIA addl 11 MAG 2016 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Carmela Lanzuise олизит 6