Sentenza 4 marzo 2009
Massime • 1
La sentenza pre-dibattimentale di proscioglimento nel merito dall'imputazione, intervenuta prima dell'instaurazione del contraddittorio sulle richieste di assunzione della prova, quantunque emessa al di fuori dei casi consentiti, non è appellabile, ma è solo ricorribile per cassazione. (Nella specie, la Corte, ritenuta corretta la qualificazione dell'impugnazione disposta dal giudice di appello, investito dal P.M., ha annullato la sentenza impugnata con rinvio al giudice di primo grado) V. sez. I, 3 dicembre 2008 n. 11240 del 2009.
Commentario • 1
- 1. La sentenza di proscioglimento, pronunciata dopo la costituzione delle parti, è appellabile?Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 9 febbraio 2022
La sentenza di proscioglimento, pronunziata dopo la costituzione delle parti, non è riconducibile al modello di cui all'art. 469 cod. proc. pen. ed è appellabile nei limiti indicati dalla legge. Indice: Il fatto Le questioni prospettate nell'ordinanza di rimessione Le valutazioni giuridiche formulate dalle Sezioni Unite Conclusioni Il fatto Il Tribunale di Lecco assolveva un imputato dal reato di furto in abitazione aggravato per “per insufficienza della prova circa la commissione del fatto”. In particolare, dagli atti emergeva che all'udienza fissata nel decreto di citazione diretta a giudizio, dopo la verifica della regolare costituzione delle parti, il difensore dell'imputato aveva …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 04/03/2009, n. 11249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11249 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 04/03/2009
Dott. DI TOMASSI Mariastefania - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - N. 239
Dott. BARBARISI Maurizio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 043336/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE D'APPELLO di VENEZIA;
nei confronti di:
1) RO EV LA N. IL 03/12/1971;
avverso SENTENZA del 04/07/2007 TRIBUNALE di PADOVA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. CASSANO MARGHERITA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. FRATICELLI M., che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 4 luglio 2007 il Tribunale di Padova, in composizione monocratica, assolveva GO LE CL dal reato di cui alla L. n. 1423 del 1956, art.
2 - a lui contestato per essersi reso inottemperante al provvedimento del Questore di Padova del 10 agosto 2004 di rientro, senza preventiva autorizzazione, nel territorio del Comune di Padova - ritenendo illegittimo, in quanto privo della sottoscrizione, l'ordine del Questore, acquisito in copia autentica all'originale, costituente il presupposto del reato.
2. La Corte d'appello di Venezia, investita dell'impugnazione del Procuratore generale della Repubblica, con ordinanza del 25 settembre 2008 qualificava l'appello proposto come ricorso per cassazione e disponeva pertanto la trasmissione degli atti a questa Corte, osservando che la sentenza doveva considerarsi pronunciata ex art.469 c.p.p. fuori dalle ipotesi previste da tale norma, trattandosi di assoluzione nel merito ex art. 129 c.p.p.. OSSERVA IN DIRITTO
L'impugnazione del Procuratore generale presso la Corte d'appello di Venezia, correttamente qualificata come ricorso per cassazione dalla Corte territoriale, è fondato.
In tema di legittimità dell'atto amministrativo - quale risulta essere l'ordine impartito dal Questore ai sensi della L. n. 1423 del 1956, art.
2 - per giurisprudenza costante sia di questa Corte (cfr.
Cass., Sez. 1^ civile, 12 luglio 2001, n. 9441 in tema di violazione alla disciplina sull'immigrazione) che del Consiglio di Stato (cfr., ex plurimis, Consiglio di Stato, Sez. 4^, 24 maggio 1983, n. 325) la sottoscrizione autografa è richiesta come condizione di validità solo dell'originale dell'atto e non delle copie autentiche. È, infatti, sufficiente che nella copia notificata si faccia menzione dell'esistenza, nell'originale, della firma del soggetto legittimato alla sottoscrizione dell'atto ovvero che ricavabile aliunde la riferibilità dell'atto stesso al soggetto legittimato ad emetterlo.
Principi analoghi sono stati affermati dalla giurisprudenza in tema di nullità delle notificazioni nel rito penale, laddove si è argomentato che la mancanza o l'indecifrabilità della firma dell'autore dell'atto nella copia da notificare non è causa di nullità, in quanto la sua autenticità è garantita dal fatto stesso della notifica e dalla responsabilità che assume l'organo notificatore per quanto concerne sia la conformità della copia all'atto originale che la sua provenienza dall'organo competente ad emetterlo (cfr. Cass., Sez. 4^, 5 novembre 1985, Goffi). Applicando i suddetti principi al caso in esame, la Corte osserva che illegittimamente il giudice del merito ha disapplicato l'atto amministrativo, presupposto dell'esistenza del reato L. n. 1423 del 1956, ex art. 2 risultando dalla copia acquisita la piena conformità
della stessa all'originale, recante la sottoscrizione dell'autorità competente all'adozione del provvedimento stesso. Alla luce di quanto si qui esposto s'impone l'annullamento della sentenza impugnata con conseguente trasmissione degli atti al Tribunale di Padova per il giudizio, trattandosi di sentenza predibattimentale, intervenuta prima dell'instaurazione del contraddittorio sulle richieste di assunzione della prova, come risulta dal verbale d'udienza.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Padova.
Così deciso in Roma, nella Pubblica udienza, il 4 marzo 2009. Depositato in Cancelleria il 13 marzo 2009