Cass. pen., sez. I, sentenza 04/03/2009, n. 11249
CASS
Sentenza 4 marzo 2009

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La sentenza pre-dibattimentale di proscioglimento nel merito dall'imputazione, intervenuta prima dell'instaurazione del contraddittorio sulle richieste di assunzione della prova, quantunque emessa al di fuori dei casi consentiti, non è appellabile, ma è solo ricorribile per cassazione. (Nella specie, la Corte, ritenuta corretta la qualificazione dell'impugnazione disposta dal giudice di appello, investito dal P.M., ha annullato la sentenza impugnata con rinvio al giudice di primo grado) V. sez. I, 3 dicembre 2008 n. 11240 del 2009.

Commentario1

  • 1La sentenza di proscioglimento, pronunciata dopo la costituzione delle parti, è appellabile?
    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 9 febbraio 2022

    La sentenza di proscioglimento, pronunziata dopo la costituzione delle parti, non è riconducibile al modello di cui all'art. 469 cod. proc. pen. ed è appellabile nei limiti indicati dalla legge. Indice: Il fatto Le questioni prospettate nell'ordinanza di rimessione Le valutazioni giuridiche formulate dalle Sezioni Unite Conclusioni Il fatto Il Tribunale di Lecco assolveva un imputato dal reato di furto in abitazione aggravato per “per insufficienza della prova circa la commissione del fatto”. In particolare, dagli atti emergeva che all'udienza fissata nel decreto di citazione diretta a giudizio, dopo la verifica della regolare costituzione delle parti, il difensore dell'imputato aveva …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 04/03/2009, n. 11249
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 11249
Data del deposito : 4 marzo 2009

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