Sentenza 8 febbraio 2008
Massime • 1
È inammissibile per mancanza d'interesse il ricorso della parte civile avverso sentenza predibattimentale con la quale sia stato disposto il proscioglimento dell'imputato per avere il giudice ritenuto che fosse intervenuta remissione di querela, atteso che, in difetto di impugnazione da parte del pubblico ministero, l'eventuale accoglimento del ricorso potrebbe solo comportare l'annullamento con rinvio al giudice civile, per la decisione sulle pretese risarcitorie, le quali non sono pregiudicate, comunque, dalla remissione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 08/02/2008, n. 13312 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13312 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. NARDI Domenico - Presidente - del 08/02/2008
Dott. COLONNESE EA - Consigliere - SENTENZA
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - N. 618
Dott. DIDONE Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DUBOLINO Pietro - Consigliere - N. 026811/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) ON MI N. IL 04/10/1980;
2) SO EA N. IL 25/09/1974;
avverso SENTENZA del 22/03/2006 GIUDICE DI PACE di CHIARI;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. FUMO MAURIZIO;
udito il PG in persona del Sost. Proc. Gen. Dr. A. Galasso che ha chiesto annullamento con rinvio limitatamente al capo B;
rigetto nel resto.
OSSERVA
Il GdP di Chiari, con la sentenza impugnata, ha dichiarato NDP nei confronti di DO EA in ordine al delitto di cui all'art. 594 c.p., per tardività della querela e in ordine al delitto di cui all'art. 612 c.p., comma 1 per mancanza di querela. Ricorre per cassazione, tramite il difensore, la PC, ON IC e deduce, in relazione al delitto di minaccia, violazione dell'art.469 c.p.p., artt. 120 e 612 c.p., atteso che la sentenza pronunziata ai sensi del predetto articolo, quale è quella in esame, presuppone l'accordo delle parti e dunque anche della PC, che non lo ha prestato. Una diversa interpretazione sarebbe incostituzionale. In secondo luogo la querela, proposta dalla ON, non può ritenersi mancante per il solo fatto che la minaccia sia stata raccolta dalla madre di costei, in quanto le frasi e le espressioni in cui la minaccia consistette erano chiaramente indirizzate alla predetta ON.
Osserva la Corte che il ricorso è inammissibile per mancanza di interesse in capo al ricorrente. Infatti già da tempo questa sezione ha rilevato che (ASN 198103862-RV 148559) è inammissibile per mancanza di interesse il ricorso della parte civile contro la sentenza che dichiara non doversi procedere perché estinto il reato per remissione di querela.
Invero, in difetto di impugnazione da parte del PM, l'annullamento della sentenza dovrebbe esser pronunziato con rinvio al giudice civile.
Tuttavia il risarcimento del danno non patrimoniale non consegue necessariamente a un fatto riconosciuto in concreto come reato dal giudice penale, ma genericamente a un fatto illecito, che, per avere caratteristiche di reato, presenta maggiore gravità e determina più elevata sanzione civile.
Sotto tale profilo, la mancata presentazione o la tardività della querela equivale alla remissione della stessa e il giudice civile che mancando l'accertamento del fatto-reato da parte del giudice penale, ha il dovere, in tal caso, di accertare ai fini civili se il fatto dannoso abbia effettivamente tale carattere.
Peraltro la remissione di querela in sede penale, non può mai da sola integrare univoca manifestazione di volontà di rinunzia al risarcimento del danno, perché essa non esprime niente più che la volontà di revocare quella domanda di punizione in essa contenuta. Da ultimo va ricordato che nel caso di improcedibilità dell'azione penale per difetto di querela, spetta al giudice civile accertare se ricorrano gli estremi di un reato al fine della liquidazione dei danni morali.
Non essendo dunque preclusa l'azione civile, il ricorso va dichiarato inammissibile. Consegue condanna alle spese e al versamento di somma a favore della Cassa ammende. Si stima equo determinare detta somma in Euro 500,00.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il,ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di cinquecento Euro a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 8 febbraio 2008.
Depositato in Cancelleria il 28 marzo 2008