Sentenza 2 aprile 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/04/2003, n. 5095 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5095 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2003 |
Testo completo
Aula 'A' IN NOME DEL POP050 9 5 / 0 3 REPUBBLICA. LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: MERCURIO - Presidente Dott. Ettore R.G.N. 8268/01 |Dott. Bruno BATTIMIELLO Consigliere Cron. 11312 MINICHIELLO Consigliere Rep. Dott. Florindo Dott. Gabriella COLETTI Consigliere ud.10/01/03 Dott. Ulpiano MORCAVALLO - Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente S EN TENZA A aul ricorso proposto da: FF.SS. SPA PERROVIE DELLO STATO SOCIETA' DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GERMANICO 172, rappresentato e difeso dall'avvocato MASSIMO OZZOLA, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
FI BR, DE ON;
-- intimati avverbC la sentenza n. 63/01 della Corte d'Appello di 2003 SALERNO, depositata il 08/02/01 R.G.N. 415/2000; 98 udita la relazione della causa evolta nella pubblica -1- udienza del 10/01/03 dal Consigliere Dott. Ulpiano MORCAVALLO;
udito l'Avvocato OZZOLA;
| ... udito il P.M. in persona del sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI che ha concluso per 1'accoglimento del ricorso, - | ---|- -2- Svolgimento del processo La Corte ai appello di Salerno, con la sentenza in epigrafe specificata, ha respinto l'appello della s.p.a. OV LO ST avverso la decisone pretorile di accoglimento della domanda proposta dagli odierni intimati di corresponsione di differer.ze retributive а Eitolo di rideterminazione dell'indennità di buonuscita mediante inclusione, nella relativa base di calcolo, di quanto corrisposto per il c.d. premio di esercizic. I giudici di merito hanno ritenuto che il premio in questione, Con la privatizzazione del rapporto e la sua contrattualizzazione, sia divenuto un emolumento di carattere retributivo al pari della tredicesima mensilità, соде dimostrato, alla stregua de le previsioni della contratLazione collettiva, dalla obbligatorietà, continuità e fissità della erogazione e dalla sua estraneità alla natura ed entità delle mansioni. Per la cassazione di tale sentenza la società ricorre deducendo un unico motivo di impugnazione, illustrato da memoria ex art. 378 c.p.c.. Non v'è controricorso. Motivi della decisione Con l'unico motivo di ricorso, deducendo violazione B falsa applicazione degli art. 14 della legge n. 829 del 1973, 7 della legge n. 75 del 1980, 21 dela legge n. 210 del 1985, 1 del decreto legge n. 386 del 1991, 13 del decreto legge n. 98 del 1995, 2120 e 2121 c.C., 12 e 1362 C.C., nonché insufficiente с contraddittoria motivazione SU ип punto decisivo, la ricorrente 1 amerla che 11 Tribunale поп abbia considerato che società l'indennità di buonuscita dei ferrovieri resta regolata dall'art. 14 della legge n. 029 del 1973, pur dopo la privatizzazione del rapporto e fino a 1 tutto il 31 dicembre 1995, cosi come previsto dall'art. 21 della legge n. 210 del 1985 e dalle successive disposizioni di cui ai decreti legge n. 386 Jel 1991 (convertito in legge n. 35 del 1992] e Π. 98 del 1995 (convertito in legge [.. 201 del 1995), nonché dalle stesse previsioni della contrattazione collettiva, che richiamano appunto 11 predetto art. 14 al fini del calcolo della buonuscita ed escludono, perciò, da tale calcolo Le erogazicni diverse dall'ultimo stipendio dall'assegno pensionabile + dai compenso per ex combattenti), salve le successive modifiche legislative che hanno riguardato la tredicesima mensilità e non il premio in questione (legge n. 75 del 1980 . 1 motivo è fondato. Ai sensi dell'art. 11 della legge 14 dicembre 1973 m. 829, 1'Opera di previdenza e di assistenza per i ferrovieri LO ST (OPAFS) era tenuta a corrispondere "al dipendenti cessati dal servizio, a titolo di indennità di buonuscita, la somma risultante dal prodotto dei mesi di servizio utile per un dodicesimo dell'80% del totale dell'ammontare dell'ultimo stipendio mensile, dell'eventuale assegno personale pensionabile e del compenso per ex combattenti". L'assunzione dell'obbligo della buonuscita finanziata mediante delle entrate patrimoniali specificamente previste l'utilizzazione (ritenute sugli stipendi, contributi ordinari dell'azienda, interessi sui prestiti ai dipendenti e altri introiti di gestione} rientrava tra le finalità dell'Opera, specificamente indicate dall'art. 2 della stessa legge n. 829 del 1973 ed avenţi un carattere manifestamente previdenziale तु assistenziale (oltre la buonuscita, gli assegni per i diperdenti divenuti inidonei al servizio, i sussidi agli orfani, gli assegni di malattia ecc.). A seguito della privatizzazione del rapporto di lavoro dei dipendenti delle OV LO ST (legge 17 maggio 1985 n. 210 e della estinzione dell'Opera, fissata al 15 giugno 1994, l'indennità di buonuscita è stata posta a carico della datrice di lavoro s.p.a. OV LO ST (art. 1, quarantatreesimo comma, della legge 24 dicembre 1993 n. 537), Finc al 31 dicembre 1995, il trattamento relativo alla cessazione del rapporto di lavoro dei dipendenti già iscritti all'opera lavente natura di zetribuzione differita na comunque con Funzione previdenziale: cfr. Corte cost. 19 maggio 1993 n. 243), anche se erogato direttamente dalla datrice di lavoro, è rimasto regolato dalla vecchia disciplina, di cui al citato art. 14 della legge n. 829 del 1973, secondo quanto disposto dall'art. 13 del decreto legge 1° aprile 1995 m. 98, convertito con modificazioni nella legge 30 maggio 1995 n, 204, trovando invece applicazione, dopo tale data, la disciplina del trattamento d! fine rapporto ex art. 2120 C.C., соте mocificato dall'art. 1 della legge 29 maggio 1982 n. 297. Come recentemente rilevato da questa Corte con sentenza 10 maggio 2002 n. 6738, fino alla predetta data del 31 dicembre 1995, ogni questione in merito al calcolo dell'indennità di buonuscita, C quindi anche alla computabilità del premio di esercizio, è legislativamente risoita nel senso della esclusione dalla base di calcolo di tale indennità di ogni emolumento diverso da quelli indicati nel citato art. 14 della legge n. 829 del 1973 e nelle successive modifiche legislative (art. 8 della legge 20 marzo 1980 п. 75 e art. 1 della legge 29 gennaio 1994 n. 87, che hanno 10 aggiunto alla base di calcolc della buonuscita, rispettivamente, la tredicesima mensilità @ la percentuale del 60% dell'indennità integrativa aitrosì che, fino alla nedesima speciale}, conseguerdone data, 1 A collettiva poteva disporre soltanto in conformità alla contrattazione previsione di legge, senza poter prevedere une disciplina autonoma C diversa da quella legale, a pena di nullità delle relative clausola. Nella controversia іп esame ė incontestato the 1 dipendenti ebbero a cessare da l servizio suddettaprima della data 31del dicembre 1995, secondo il relativo accertamento operato nella sentenza impugnata, sicché la disciplina di riferimento per il calcolo della buonuscita è rimasta quella legale, peraltro esplicitamente richiamata dalla contrattazione collettiva (v. art. 96, terzo comma, c.c.n.l. 1990/92). Alia stregua di tale disciplina, dunque, il premic di esercizio, che non è richiamato fra gli emolumenti Lassativamente indicati dall'art. 14 della legge П. 829 del 1973, deve ritenersi baseescluso dalia di calcolo dell'indennità di buonuscita. Va considerato, al riguardo, Come il termine di "ultino stipendio mensile" indicato nella citata disposizione, non indichi una nozione riferita, cioè, ad ogni elemento retributivo, com* è onnicomprensiva, dimostrato dal fatto che la tredicesima mensilità, indicata dalia contratazione collettiva come elemento aggiuntivo della retribuzione (a V. art. 33 del c.c.n.l. 1990/92), è stata pari del premio di esercizio: successivamente inserita nella base di calcolo della buonuscita > seguito di uno specifico intervento legislativo (art. 8 della legge 3. 75 del 1980 ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI REGISTRO, E DA OGNI SPEŠA, TASSA O DIRITTO AI SEMBI DELL'ART. 10 33 LEGGE 11-3-73 M. elementi retributivi, quale DELLA cit.), che поп ha invece riguardato altri appunto il premio di esercizio. Appare dei tutto ininfluente, perciò, che 11 suddetto premio abbia gradualmente acquisito i caratteri tipici della retribuzione, divenendo un corrispettivo obbligatorio, determinato e continuativo, dato che, CCMе s'é visto, la disciplina legale applicabile alla fattispecie prescinde dalla natura retributiva o meno, ai fini della individuazione degli elementi che compongono la base di calcolo dell'indennità di bucnuscita. A tali principi non si è attenuta la sentenza impugnata, che pertanto, in accoglimento del ricorso proposto dalla società, deve essere cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decise nel merito, ai sensi dell'art. 384, primo comma, C.P.C con il rigetto della domanda proposta dai lavoratori. Ricorronc giusti motivi per la compensazione de le spese dell'intero processo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda. Compensate le spese dell'intero processo. Così deciso in Roma, il 10 gennaio 2003. ZМаси й Rosas Pavell Il Consigliere ostensore Il Presidente G ove Vegan Mincarell Дана IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria 2 APR 2003 "A full -