Sentenza 28 novembre 2008
Massime • 1
La sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato, resa in udienza pubblica, dopo il controllo della costituzione delle parti e prima dell'apertura del dibattimento, non è qualificabile come sentenza predibattimentale, ed è pertanto appellabile dal P.M. e, ove ricorrano le condizioni di cui all'art. 593 cod. proc. pen., anche dall'imputato; ne deriva che, in caso di appellabilità della sentenza, il ricorso immediato in cassazione per violazione di legge costituisce ricorso "per saltum", con la conseguenza che, se il suo accoglimento comporti l'annullamento con rinvio, il giudice di rinvio è individuato in quello che sarebbe stato competente per l'appello.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 28/11/2008, n. 48310 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 48310 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. VISCONTI Sergio - Presidente - del 28/11/2008
Dott. GALBIATI Ruggero - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROMIS Vincenzo - rel. Consigliere - N. 2147
Dott. D'ISA Claudio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - N. 024261/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE D'APPELLO di ANCONA;
nei confronti di:
PENSALFINI STEFANO, N. IL 18/11/1970;
avverso SENTENZA del 26/02/2008 TRIBUNALE di PESARO;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. ROMIS VINCENZO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. Stabile Carmine che ha concluso per l'annullamento con rinvio.
OSSERVA
Con sentenza in data 26/2/2008 il Tribunale di Pesaro, dopo aver preliminarmente invitato le parti a pronunciarsi sulla prescrizione, dichiarava non doversi procedere nei confronti di Pensalfini Stefano, per estinzione del reato per prescrizione, in relazione alla contestata violazione dell'art. 81 cpv. c.p. e della L. 13 dicembre 1989, n. 401, art. 6, commi 1, 2 e 6, per l'inosservanza, in plurime occasioni, del provvedimento del Questore di Pesaro di divieto di accesso a manifestazioni sportive;
il giudicante riteneva decorso il termine massimo prescrizionale sul rilievo che trattavasi di reato commesso nel 2002, e quindi punito con la pena dell'arresto posto che solo con la L. n. 88 del 2003 al fatto-reato in questione era stata attribuita la natura di delitto. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per Cassazione il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Ancona il quale ha dedotto violazione di legge per aver il giudice errato nel qualificare il reato ascritto al Panselfini come contravvenzione, trattandosi di reato sanzionato invece con la reclusione da tre a diciotto mesi o con la multa fino a L.
3.000.000 in virtù del D.L. 20 agosto 2001, n. 336, art. 1, comma 1, lett. c), convertito con modificazioni nella L. 19 ottobre 2001, n. 377, che ha sostituito la L. n. 401 del 1989, art. 6, comma 6. Il ricorso merita accoglimento risultando fondate le censure dedotte. Ed invero il giudicante non ha tenuto conto della modifica legislativa intervenuta con la L. n. 377 del 2001, di conversione del D.L. n. 336 del 2001, applicabile nella concreta fattispecie in relazione al "tempus commissi delicti", in virtù della quale il reato ascritto al Panselfini è stato qualificato delitto e sanzionato con la reclusione in alternativa alla multa. Di tal che il termine prescrizionale massimo (sette anni e sei mesi) non era decorso al momento della sentenza e non lo è tuttora. La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio stante la erroneità della statuizione.
Quanto all'individuazione del giudice del rinvio, valgono le considerazioni che seguono.
In virtù dell'art. 569 c.p.p., comma 1, "la parte che ha diritto di appellare la sentenza di primo grado può proporre direttamente ricorso per cassazione". Nel caso in esame il Procuratore Generale di Ancona ha proposto direttamente ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale in relazione a reato punito, come sopra precisato, con pena alternativa della reclusione o della multa. Il Procuratore Generale stesso aveva certamente il diritto di appellare la sentenza del Tribunale, avendo la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 26 del 2007, dichiarato l'incostituzionalità della L. n. 46 del 2006 (cd. "Legge Pecorella") nella parte in cui escludeva per il P.M. la possibilità di appellare le sentenze di proscioglimento. Al riguardo, quanto alla ritenuta appellabilità della sentenza "de qua", appaiono opportune le precisazioni che seguono. Il Tribunale, come si rileva dal testo della sentenza, ha precisato di aver "in via preliminare" invitato le parti a concludere sulla prescrizione del reato, ed ha deciso poi con declaratoria di estinzione del reato, appunto, per prescrizione. Dall'esame degli atti si rileva tuttavia che non si è trattato di sentenza emessa ai sensi dell'art. 469 c.p.p., che, in tal caso, sarebbe stata inappellabile per come espressamente precisato in tale articolo. Ed invero, l'art. 469 c.p.p. stabilisce che, salvo quanto previsto dall'art. 129 c.p.p., comma 2, nel caso in cui l'azione penale non doveva essere iniziata o non deve essere proseguita, ovvero se il reato è estinto e se per accertarlo non è necessario il dibattimento, il giudice pronuncia sentenza inappellabile in camera di consiglio sentiti il pubblico ministero e l'imputato. Dunque, ai fini della pronuncia della sentenza ex art. 469 c.p.p., è necessaria un'udienza camerale "ad hoc", con le forme stabilite dall'art. 127 c.p.p., ed è altresì necessaria la presenza non solo del pubblico ministero ma anche dell'imputato. Nella concreta fattispecie, si era in pubblica udienza, l'imputato non era presente e solo dopo le formalità relative al controllo della regolare costituzione delle parti - e successivamente alla formale dichiarazione di contumacia dell'imputato - il giudice invitò il pubblico ministero ed il difensore a pronunciarsi sulla prescrizione, decidendo quindi con la sentenza oggetto dell'odierno ricorso. In alcun modo, pertanto, può parlarsi di sentenza emessa ai sensi dell'art. 469 c.p.p.. "Ad abundantiam", giova ricordare il principio di diritto così enunciato in materia da questa Corte (con riferimento a fattispecie relativa ad improcedibilità dell'azione penale per difetto di querela): "La sentenza che dichiara l'improcedibilità dell'azione penale per difetto di querela, quantunque resa su conformi conclusioni del P.M. e della difesa, se pronunciata in pubblica udienza dopo la costituzione delle parti e la declaratoria di contumacia dell'imputato, va comunque considerata come sentenza dibattimentale ed è, pertanto, soggetta all'appello, qualunque sia il "nomen iuris" attribuitole dal giudice." (Sez. 2, Sentenza n. 48340 del 17/11/2004 Cc. - dep. 15/12/2004 - P.G. in proc. Carducci ed altro, Rv. 230535).
Il Procuratore Generale ricorrente si è pertanto avvalso della facoltà riconosciutagli dall'art. 569 c.p.p. di proporre direttamente ricorso per cassazione, avverso una sentenza appellabile, per dedurre la denunciata violazione di legge concernente la erroneità della declaratoria di estinzione del reato per prescrizione. Trattandosi di un caso in cui nel giudizio di appello non si sarebbe dovuta annullare la sentenza di primo grado (non vertendosi in alcuna delle ipotesi, tassative, di annullamento di cui all'art. 604 c.p.p.), deve conseguentemente trovare applicazione l'art. 569 c.p.p., comma 4 in forza del quale "fuori dei casi in cui nel giudizio di appello si sarebbe dovuta annullare la sentenza di primo grado, la corte di cassazione, quando pronuncia l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata a norma del comma 1, dispone che gli atti siano trasmessi al giudice competente per l'appello".
Nè vale obiettare che in tal modo, non essendovi stata istruttoria dibattimentale, l'imputato risulterebbe sostanzialmente privato di un grado di giudizio di merito: ed invero basta replicare che, ove il P.M. si fosse avvalso, quale mezzo di impugnazione, dell'appello, si sarebbe verificata la medesima situazione. Alla stregua delle suesposte considerazioni, il giudice del rinvio deve essere quindi individuato, nella concreta fattispecie, nel giudice dell'Appello. Ed il convincimento del Collegio trova ulteriore riscontro nella disposizione di cui all'art. 604 c.p.p., comma 6: "quando il giudice di primo grado ha dichiarato che il reato è estinto o che l'azione penale non poteva essere iniziata o proseguita, il giudice di appello, se riconosce erronea tale dichiarazione, ordina, occorrendo, la rinnovazione del dibattimento e decide nel merito". Giova al riguardo ricordare il principio di diritto enunciato nella giurisprudenza di questa Corte e così massimato (Sez. 3, Sentenza n. 9726 del 04/06/1993, imp. Buffo, Rv. 196281): "Nel caso in cui il Pretore, in pubblica udienza e senza procedere ad istruttoria dibattimentale, abbia dichiarato, a norma dell'art. 129 cod. proc. pen., non doversi procedere contro l'imputato, ed il pubblico ministero abbia proposto appello, chiedendo la condanna dell'imputato, previa - se del caso - l'assunzione delle prove ritualmente dedotte e non assunte dal giudice di prime cure, non merita censura l'ordinanza della Corte d'appello che disponga la rinnovazione del dibattimento per l'assunzione delle prove richieste. (Nella specie, relativa a rigetto di ricorso avverso l'ordinanza e la sentenza di condanna, l'imputato aveva chiesto l'annullamento della predetta ordinanza, che disponeva la rinnovazione del dibattimento, per violazione dell'art. 604 cod. proc. pen., lamentando che per effetto di tale ordinanza la Corte aveva deciso in unico e inappellabile grado, limitando così i diritti della difesa (per esempio precludendo la facoltà di chiedere il patteggiamento)". Conclusivamente, l'impugnata sentenza deve essere annullata, con rinvio alla Corte d'Appello di Ancona.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d'Appello di Ancona.
Così deciso in Roma, il 28 novembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2008