Cass. pen., sez. II, sentenza 07/02/2012, n. 8667
CASS
Sentenza 7 febbraio 2012

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Massime1

Avverso la sentenza di assoluzione pronunciata, in sede di atti preliminari al dibattimento, ancorché in pubblica udienza e al di fuori delle ipotesi previste dalla legge, l'unica impugnazione esperibile è il ricorso per cassazione. Ne consegue, ove come nella specie, sia stato proposto appello e sia stato celebrato il relativo giudizio, l'illegittimità di entrambe le sentenze di merito, considerato che la sentenza di proscioglimento predibattimentale - subordinata esclusivamente all'improcedibilità dell'azione penale o alla estinzione del reato e sempre che le parti non si oppongano - non consente l'applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen., riferibile esclusivamente al giudizio in senso tecnico, in cui si sia instaurata piena dialettica tra le parti. (In applicazione del principio di cui in massima la S.C. ha annullato senza rinvio la sentenza di appello impugnata e la sentenza del Tribunale con trasmissione degli atti al giudice di primo grado).

Commentario1

  • 1La sentenza di proscioglimento, pronunciata dopo la costituzione delle parti, è appellabile?
    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 9 febbraio 2022

    La sentenza di proscioglimento, pronunziata dopo la costituzione delle parti, non è riconducibile al modello di cui all'art. 469 cod. proc. pen. ed è appellabile nei limiti indicati dalla legge. Indice: Il fatto Le questioni prospettate nell'ordinanza di rimessione Le valutazioni giuridiche formulate dalle Sezioni Unite Conclusioni Il fatto Il Tribunale di Lecco assolveva un imputato dal reato di furto in abitazione aggravato per “per insufficienza della prova circa la commissione del fatto”. In particolare, dagli atti emergeva che all'udienza fissata nel decreto di citazione diretta a giudizio, dopo la verifica della regolare costituzione delle parti, il difensore dell'imputato aveva …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 07/02/2012, n. 8667
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 8667
Data del deposito : 7 febbraio 2012

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