Sentenza 7 febbraio 2012
Massime • 1
Avverso la sentenza di assoluzione pronunciata, in sede di atti preliminari al dibattimento, ancorché in pubblica udienza e al di fuori delle ipotesi previste dalla legge, l'unica impugnazione esperibile è il ricorso per cassazione. Ne consegue, ove come nella specie, sia stato proposto appello e sia stato celebrato il relativo giudizio, l'illegittimità di entrambe le sentenze di merito, considerato che la sentenza di proscioglimento predibattimentale - subordinata esclusivamente all'improcedibilità dell'azione penale o alla estinzione del reato e sempre che le parti non si oppongano - non consente l'applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen., riferibile esclusivamente al giudizio in senso tecnico, in cui si sia instaurata piena dialettica tra le parti. (In applicazione del principio di cui in massima la S.C. ha annullato senza rinvio la sentenza di appello impugnata e la sentenza del Tribunale con trasmissione degli atti al giudice di primo grado).
Commentario • 1
- 1. La sentenza di proscioglimento, pronunciata dopo la costituzione delle parti, è appellabile?Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 9 febbraio 2022
La sentenza di proscioglimento, pronunziata dopo la costituzione delle parti, non è riconducibile al modello di cui all'art. 469 cod. proc. pen. ed è appellabile nei limiti indicati dalla legge. Indice: Il fatto Le questioni prospettate nell'ordinanza di rimessione Le valutazioni giuridiche formulate dalle Sezioni Unite Conclusioni Il fatto Il Tribunale di Lecco assolveva un imputato dal reato di furto in abitazione aggravato per “per insufficienza della prova circa la commissione del fatto”. In particolare, dagli atti emergeva che all'udienza fissata nel decreto di citazione diretta a giudizio, dopo la verifica della regolare costituzione delle parti, il difensore dell'imputato aveva …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 07/02/2012, n. 8667 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8667 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ESPOSITO Antonio - Presidente - del 07/02/2012
Dott. IANNELLI Enzo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. GENTILE Domenico - Consigliere - N. 337
Dott. FIANDANESE Franco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GALLO Domenico - Consigliere - N. 31862/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CI GI N. IL 11/07/1962;
avverso la sentenza n. 273/2000 CORTE APPELLO di CATANIA, del 12/06/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 07/02/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ENZO IANNELLI;
Letti gli atti, la sentenza, il ricorso;
Udita la relazione del cons. Enzo Jannelli;
Udito il S. Procuratore generale, Enrico Deleahye, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e di quella di primo grado.
OSSERVA
1 - RA GI, già condannato alla pena di anni sei di reclusione ed Euro 2.000.000 di multa per i delitti di rapina e relativi reati connessi (capi a) e b) con sentenza della corte di appello di Catania in data 12.6/29.7.2009, ricorre per cassazione avverso la decisione, proponendo tre ragioni, subordinata l'una all'altra, di doglianza: inammissibilità dell'appello proposto avverso una sentenza predibattimentale di proscioglimento ex art. 469 c.p.p., manifesta abnormità, rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del processo, della predetta sentenza, manifesta illogicità della motivazione, comunque, della sentenza impugnata per violazione dell'art. 192 c.p.p.. 2 - Il ricorso è fondato.
Ai fini della decisione occorre premettere che la sentenza di primo grado - trib. Catania 17.11.1999 - di assoluzione dei due delitti di rapina e di quelli connessi - è stata pronunciata in limine litis, negli atti preliminari al dibattimento e sull'appello proposto dal P.M., si è pronunciata la corte di appello. Ma avverso la sentenza predibattimentale, anche se deliberata fuori dalle ipotesi previste dalla legge, non in camera di consiglio ma in pubblica udienza prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, l'unica impugnazione ammessa è il ricorso per cassazione. (SEZ. 1, 16.12.2008/21.1.2009, P.G. in proc. Forte, Rv 242707). Ne consegue che la sentenza pronunciata in pubblica udienza, nella fase degli atti introduttivi e, comunque, prima della apertura del dibattimento, è a tutti gli effetti predibattimentale e inappellabile, anche se deliberata al di fuori delle ipotesi previste dalla legge (v., in tal senso, Sez. Un., 19.12.2001/25.1.2002, P.G. in proc. Angelucci, Rv. 220555; Sez. 1, 3 dicembre 2008 n. 11240 del 2009; Sez. 1, 4/13.3.2009, P.G. in proc. Pegoraro Lev, Rv 242851). Invero la sentenza di proscioglimento predibattimentale di cui all'art. 469 cod. proc. pen. può essere pronunciata solo nelle ipotesi di mancanza di una condizione di procedibilità o proseguibilità dell'azione penale ovvero presenza di una causa di estinzione del reato e sempre che le parti, interpellate in proposito, non si siano opposte, non potendo, in detta fase, trovare applicazione la disposizione dell'art. 129 c.p.p., da riferire esclusivamente al giudizio in senso tecnico. La regola giuridica dell'art. 129 c.p.p. deve correlarsi a quella prevista dall'art. 469 c.p.p., nel senso che il riferimento ad "ogni e grado del processo",
nella prima disposizione contenuto, deve essere inteso in relazione al giudizio in senso tecnico,in cui si è instaurata la piena dialettica tra le parti. L'immediatezza del proscioglimento ex art.129 c.p.p., enunciata peraltro solo in rubrica, non denuncia una connotazione di tempestività temporale assoluta, ma deve correlarsi alla specificità della sede processuale in cui si inscrive e non può di conseguenza penalizzare il contraddittorio che non è solo il modo di formazione della prova, ma insopprimibile diritto delle parti all'ascolto ed al confronto (in termini, Corte cost. n. 91/1992). Il terzo motivo di ricorso è assorbito.
2 - Si impone quindi l'annullamento senza rinvio e della sentenza impugnata e della sentenza, in primo grado e dispone trasmettersi gli atti al tribunale di Catania in diversa composizione, per il giudizio (Sez. 1, 4/24.12.2008, P.G. in proc. Lionello, Rv. 242788).
P.Q.M.
Annulla, senza rinvio, la sentenza impugnata, e quella di primo grado e dispone la trasmissione degli atti, al tribunale di Catania, in diversa composizione, per il giudizio.
Così deciso in Roma, il 7 febbraio 2012.
Depositato in Cancelleria il 6 marzo 2012