Sentenza 24 gennaio 2013
Massime • 1
Qualora sia stato richiesto il proscioglimento ex artt. 469 e 129 cod. proc. pen. e, successivamente, le parti abbiano compiuto una esauriente attività istruttoria con acquisizione documentale, la sentenza emessa non può fare riferimento alle formule di proscioglimento di cui all'art. 469 cod. proc. pen. ma, pur in presenza di potenziali nullità procedimentali, deve essere qualificata come sentenza pronunziata all'esito del dibattimento e, in caso di condanna, ai sensi degli artt. 533 e 535 cod. proc. pen., essa non può essere qualificata come atto abnorme e nei suoi confronti vanno esperiti gli ordinari mezzi di impugnazione (Nella specie la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso fondato sulla dedotta abnormità del provvedimento impugnato avendo le parti richiesto una sentenza predibattimentale e poi proceduto consensualmente a rituale attività istruttoria dibattimentale).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 24/01/2013, n. 18763 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18763 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ESPOSITO Antonio - Presidente - del 24/01/2013
Dott. GALLO Domenico - Consigliere - SENTENZA
Dott. DIOTALLEVI Giovanni - rel. Consigliere - N. 206
Dott. RAGO Geppino - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VERGA Giovanna - Consigliere - N. 39394/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
- RI SC nato a [...] il [...];
avverso la sentenza del Tribunale di Modica in data 13 luglio 2012;
Sentita la relazione svolta dal consigliere Dott. Giovanni Diotallevi;
lette le conclusioni del P.G., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. D'AMBROSIO Vito, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
RI SC ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Modica in data 13 luglio 2012, con la quale è stato condannato in ordine al reato di cui agli artt. 640 bis e 81 c.p.. A sostegno dell'impugnazione deduce:
a) Abnormità del provvedimento impugnato.
Il ricorrente censura la circostanza che la sentenza di condanna sia stata emessa senza che fosse stato dichiarato aperto il dibattimento, in quanto era stata solo presentata in sede di atti preliminari la richiesta di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p. Erroneamente dunque il giudice avrebbe pronunciato sentenza di condanna ai sensi dell'art. 533 c.p.p. La documentazione, acquisita al fascicolo dibattimentale, sull'accordo delle parti doveva ritenersi finalizzata esclusivamente alla pronuncia ai sensi dell'art. 129 c.p.p.. La circostanza integrerebbe una nullità, essendo state acquisite prove al di fuori del contraddittorio delle parti, in quanto è stata soppressa la fase dell'istruzione dibattimentale. Anche il P.M. non ha espresso le sue conclusioni. E il Tribunale non ha dichiarato chiuso il dibattimento e indicato gli atti utilizzabili ai fini della decisione. In ogni caso la sentenza predibattimentale di condanna deve considerarsi un atto abnorme, in quanto deve ritenersi atto avulso dall'intero ordinamento processuale, e, comunque, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si è esplicato al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Osserva la Corte che il ricorso è manifestamente infondato.
2. La peculiarità della fattispecie, e la specifica impugnazione azionata con il specifico motivo espresso, ricorso per cassazione per abnormità dell'atto censurato, necessita di una dettagliata ricostruzione in fatto dello svolgimento dell'udienza. Nel caso in esame, come emerge dalla lettura dei verbali d'udienza, e dalla trascrizioni allegate, nonché dallo "Svolgimento del processo" descritto nella sentenza impugnata, all'udienza del 27 gennaio 2012 è stata dichiarata la contumacia dell'imputato, con rinvio del processo all'udienza del 13 luglio 2012. In tale occasione, il giudice, accertata la regolare costituzione delle parti, ha revocato la declaratoria di contumacia del RI disponendo procedersi oltre. I difensori hanno poi preannunciato la proposizione di questioni preliminari e la volontà di depositare la relativa documentazione. Il giudice, rilevato che non sarebbe stato possibile escutere i testimoni presenti, esclusivamente quelli citati dal p.m., anche se in larga parte comuni con quelli indicati dalla difesa, in considerazione del "carico dell'udienza", ha autorizzato i testimoni stessi ad allontanarsi, previo avvertimento di una eventuale successiva citazione ove necessario.
I difensori dell'imputato hanno prodotto poi una copiosa documentazione, dettagliatamente elencata nel verbale fonoregistrato e trascritto, acquisita con il consenso del p.m.; la difesa ha poi chiesto l'acquisizione del fascicolo del p.m., perché il giudice potesse valutare la successiva richiesta ex art. 129 c.p.p.; anche in ordine a tale acquisizione la difesa ha spiegato in maniera analitica la natura dell'imputazione formulata nei confronti del RI, descrivendo in modo dettagliato gli estremi dell'imputazione, articolando una serie di argomentazioni difensive, e concludendo perché venisse pronunciata una "sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste", ritenendo assolutamente sufficiente per la decisione la produzione documentale effettuata. Il giudice, con il consenso delle parti, ha acquisito anche il fascicolo del p.m., come richiesto dalla difesa;
a questo punto, prima che il giudicante si ritirasse in camera di consiglio, il secondo difensore di fiducia del prevenuto ha prospettato ulteriori argomentazioni difensive, aderendo alla richiesta di assoluzione del codifensore;
la stessa difesa ha poi richiesto che anche il p.m. pronunciasse le sue conclusioni (v. pagg. 6,7,8, 9 e 10 del verbale fono registrato). Il p.m., nella sua ricostruzione del fatto, ha sottolineato come il comportamento dell'imputato sia stato caratterizzata dal dolo, per evitare le penalità in cui sarebbe incorso per non aver rispettato le condizioni previste per l'avvenuta fruizione di erogazioni pubbliche da parte dell'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura di Ragusa, nell'ambito di un programma di "Investimenti aziendali per l'irrobustimento delle filiere agricole e zootecniche", concludendo positivamente in ordine alla sussistenza della fattispecie criminosa, pur senza quantificare la pena.
A questo punto il giudice si è ritirato in camera di consiglio e, successivamente, all'esito della camera di consiglio, ai sensi degli artt. 533 e 535 cod. proc. pen., ha pronunciato sentenza di condanna nei confronti dell'imputato.
3. Ciò premesso a parere della Corte è manifestamente infondato l'assunto del ricorrente secondo cui oggetto dell'impugnazione sarebbe una sentenza predibattimentale.
Ed invero, l'art. 469 c.p.p. stabilisce che, salvo quanto previsto dall'art. 129 c.p.p., comma 2, nel caso in cui l'azione penale non doveva essere iniziata o non deve essere proseguita, ovvero se il reato è estinto e se per accertarlo non è necessario il dibattimento, il giudice pronuncia sentenza inappellabile in camera di consiglio sentiti il pubblico ministero e l'imputato. La giurisprudenza di legittimità ha più volte affermato che, allorquando una sentenza, sia pure per una causa di improcedibilità dell'azione penale o di estinzione del reato, è pronunciata in pubblica udienza, dopo le formalità di verifica della costituzione delle parti, la sentenza stessa deve considerarsi come sentenza dibattimentale ed è, pertanto, soggetta all'appello, a prescindere anche dal "nomen iuris" attribuitole (Sez. 2, Sentenza n. 48340 del 17/11/2004 Cc. - dep. 15/12/2004 - P.G. in proc. Carducci ed altro, CED 230535). Questo approdo giurisprudenziale trova ulteriore conferma nella considerazione che la sentenza predibattimentale è prevista per i casi in cui l'azione penale non poteva essere iniziata o proseguita nonché nell'ipotesi della sussistenza di una causa estintiva del reato, sempre che, per accertare la presenza di tali condizioni non è necessario procedere ai dibattimento, salvo quanto previsto dall'art. 129 c.p.p., comma 2; può dunque essere adottata una formula del proscioglimento nel merito, in presenza di una causa estintiva del reato, ove dagli atti risulti la prova evidente dell'innocenza dell'imputato. Pertanto, ove la sentenza predibattimentale non rispetti le prescrizioni dell'art. 469 c.p.p., essa non sarà una sentenza ex art. 469 c.p.p. (e quindi ricorribile), ma si atteggerà come sentenza ex art. 129 c.p.p. e, come tale, appellabile (vedi ancora Cass. Sez. 6, sent. n. 2175 del 23.2.2000; Cass. Sez. 5, ord. 6828 del 24.1.1999; Cass. Sez. 3, n. 12014 del 23.12.1997). La questione giuridica, a parere della Corte, trova dunque una soluzione sulla base di una consolidata interpretazione non solo letterale e sistematica, ma anche coerente con i principi costituzionali e con quelli che ispirano il nuovo processo penale. Il legislatore, infatti, ha inserito l'art. 469 cod. proc. pen. nel libro settimo del codice, intitolato al "giudizio" ed esattamente negli "atti preliminari al dibattimento", ossia funzionali dell'ordinario giudizio.
Solo in via eccezionale il legislatore consente un "proscioglimento prima del dibattimento", e ciò alle precise condizioni sopra esposte. I limiti di applicabilità della sentenza di proscioglimento anticipato nella fase predibattimentale dunque sono stati fissati tassativamente dalla legge e, di conseguenza, il giudice ex art. 469 c.p.p. può pronunciare il proscioglimento soltanto nelle ipotesi espressamente indicate e solo se vi sia stato l'interpello delle parti e la non opposizione delle stesse. Non vi è dunque spazio per un proscioglimento da parte del giudice ex art. 129 c.p.p., quale sia stato l'atteggiamento delle parti, con sentenza predibattimentale. Il riferimento nell'art. 469 c.p.p. all'art. 129 c.p.p. deve ritenersi effettuato, si ribadisce ancora una volta, solo per escluderne l'applicabilità in sede predibattimentale. Occorre sottolineare che l'art. 129 c.p.p. ha una portata generale, prevedendo la possibilità della declaratoria immediata di determinate cause di non punibilità (non solo di ordine processuale, ma anche di merito), facendo riferimento al ruolo del giudice e non anche a quello delle parti, mentre l'art. 469 c.p.p. enfatizza proprio la volontà delle parti. Come evidenziato anche dalle Sezioni Unite, se l'art. 469 c.p.p. non escludesse la contemporanea applicazione dell'art. 129 c.p.p., costituirebbe un inutile doppione nel sistema (Sez. U, n. 3027 del 19/12/2001 - dep. 25/01/2002, P.G. in proc. Angelucci, Rv. 220555). E l'art. 129 c.p.p., allorché fa riferimento ad "ogni stato e grado del processo", deve essere inteso in relazione al giudizio in senso tecnico, ossia al dibattimento di primo grado o ad ai giudizi in appello ed in Cassazione, perché quelle sono le fasi in cui si instaura la piena dialettica processuale tra le parti e si dispone di tutti gli elementi per scelta delle formule assolutorie più opportune, rispettando le legittime aspettative dell'imputato. Nella fase predibattimentale dell'attuale processo la fondamentale cesura tra fase dell'indagine e fase del dibattimento porta ad escludere che possa emettersi una sentenza allo stato degli atti ex art. 129 c.p.p. Questo argomento non esclude che l'art. 129 c.p.p. trovi invece applicazione nella fase dibattimentale, ove ben altra è la capacità cognitiva del giudice. Qui è ben possibile, che il giudice pronunci una sentenza di proscioglimento nel merito, se l'innocenza risulti già dalla illustrazione introduttiva delle ipotesi dell'accusa e della difesa, dalle prove indicate e ammesse e, soprattutto, acquisite con il consenso delle parti. In questo caso il giudice del processo non ha conosciuto solo lo scarno contenuto del fascicolo "di ufficio", ma con il consenso delle parti e la richiesta della difesa ha conosciuto le informazioni e i documenti che formavano il fascicolo del P.M., ed ha acquisito tutti i documenti prodotti dalla difesa dell'imputato, evidenziando nella decisione come, nel caso in esame, non sussistevano cause di improcedibilità o di estinzione del reato, ma al contrario, a suo giudizio, in base agli elementi probatori acquisiti, le condizioni per la pronuncia di una sentenza di condanna.
L'immediatezza del proscioglimento ex art. 129 c.p.p., enunciata nella rubrica del suddetto articolo, non evidenzia una scadenza processuale assoluta, ma deve fare riferimento alla specificità della sede processuale in cui si inscrive. Sicuramente non potrebbe penalizzare il contraddittorio, ma potenzialmente è astrattamente idonea a subire la "tipologia di contraddittorio", che le parti possono liberamente e consensualmente valorizzare, quale, ad esempio quella cartolare.
Nel caso in esame, dunque, deve ritenersi acquisita la circostanza che l'atto con cui è stato definito il processo è una vera e propria sentenza dibattimentale, pronunciata ai sensi degli artt. 533 e 535 cod. proc. pen., all'esito di una istruttoria dibattimentale, con la conseguenza che la stessa, pur in presenza di eventuali nullità da cui potrebbe essere affetta, non può essere qualificata come atto abnorme;
tale conclusione comporta la conseguenza di ritenere la manifesta infondatezza del ricorso che sollevi tale unica censura.
Il Giudice del dibattimento sicuramente non è padrone di una gestione dell'iter procedimentale caratterizzata dall'assoluta discrezionalità. E le esigenze di economia processuale sottese ai due principi costituzionali dell'efficienza della giurisdizione e della ragionevole durata del "giusto" processo, non possono ritenersi prevalenti rispetto al fondamentale principio del pieno diritto delle parti ad interloquire in occasione di tutti i passaggi processuali che conducono alla pronuncia della sentenza;
che altrimenti il rischio di nullità della decisione dibattimentale appare evidente. Purtuttavia, in questo caso, la difesa ha insistito per ottenere una decisione nel merito, producendo una copiosa documentazione dibattimentale, richiedendo ed ottenendo il consenso da parte del p.m. all'acquisizione del suo fascicolo, valorizzando una strategia processuale senza prove testimoniali (all'udienza erano stati citati soltanto i testi indicati dal p.m., e implicitamente vi è stata una rinuncia alla citazione dei testi indicati), nel momento in cui, all'esito della richiesta dibattimentale, è stata evidenziata l'assoluta completezza dell'attività istruttoria espletata sulla base della documentazione prodotta ed acquisita, valorizzando in senso sostanziale e non formalistico il diritto di intervento, all'interno di una dinamica processuale sicuramente tesa ad ottenere una pronuncia nel merito.
E tale decisione, una volta valutate dal giudice la richiesta della difesa e le osservazioni operate dall'organo dell'accusa, è sfociata in una sentenza di condanna, una volta ritenute insussistenti le condizioni per una declaratoria di assoluzione.
A parere della Corte, per quanto già esposto, e per le ulteriori considerazioni che seguiranno, è infondato evidenziare come la dedotta nullità del provvedimento per mancanza di interlocuzione delle parti, la censura per la omessa acquisizione delle richieste del p.m. in punto di pena, l'assenza della formale declaratoria di utilizzabilità degli atti e di chiusura del dibattimento, possano qualificare l'atto come abnorme.
In realtà, a parere della Corte, i fatti processuali dimostrano come l'attività istruttoria svolta, mentre da un lato evidenzia l'impossibilità di adottare una pronuncia predibattimentale, dall'altro dimostra la qualità della fase istruttoria svolta, in modo pedissequo alle richieste della difesa, che ha addirittura nelle sue conclusioni ritenuto assolutamente assorbente, ai fini della decisione di assoluzione, gli elementi probatori emergenti in via documentale, anche sulla base degli atti contenuti nel fascicolo del p.m.; tale fase istruttoria, che si è conclusa con le richieste di assoluzione da parte della difesa e di affermazione di responsabilità da parte del p.m., pur senza la quantificazione della pena,anche in assenza di una formale dichiarazione di chiusura del dibattimento e di indicazione dell'utilizzabilità degli atti, essendo gli stessi riferibili a quelli in ordine ai quali vi è stato l'esplicito consenso in tal senso, non può che essere collocata all'interno della fase dibattimentale, che ha richiesto necessariamente la pronuncia di una sentenza di merito. Appare opportuno aggiungere che, in ordine alla mancata quantificazione della pena da parte del p.m., ritiene la Corte che quest'ultima omissione, una volta comunque data alla parte pubblica la possibilità di intervenire nel contraddittorio e di esprimere la propria valutazione, non concretizza una nullità, in presenza del giudizio di responsabilità formulato (cfr. sul punto: Cass. pen., sez. 2, 8 luglio 1996, Campanale, RV. 205365); appare peraltro incoerente e incompatibile con la strategia processuale adottata e con la convinzione manifestata in sede di richieste finali, fondare la prospettata abnormità dell'atto anche sulla dedotta impossibilità di esaminare i testi dell'accusa, nonché di difesa, anche se non citati, una volta pacificamente affermato che, in base alla complessiva documentazione acquisita, la causa fosse pacificamente matura per la decisione.
Non vi sono dunque elementi che comportino la possibilità di accoglimento di un atto d'impugnazione quale il ricorso diretto per Cassazione, contemplato dall'art. 569 c.p.p., comma 1, caratterizzato solo ed esclusivamente dal profilo dell'abnormità dell'atto, che non può essere accolto in questa sede, e che, per tale motivo, non appare comunque suscettibile di conversione (v. anche per profili analoghi Sez. 3, n. 24552 del 06/12/2011 - dep. 20/06/2012, P., Rv. 252748; Sez. 5, n. 7551 del 11/02/1999 - dep. 11/06/1999, PM in proc. De Martini G, Rv. 213779).
Il Giudice di Modica ha infatti esercitato un potere che la norma gli attribuisce e che, ancorché con atto viziato da possibili nullità e/o da errata valutazione delle prove acquisite, per le ragioni già esposte, gli consentiva di definire il processo ormai approdato alla fase dibattimentale, anche in base alle richieste istruttorie della stessa difesa. Il Tribunale, dunque, una volta ritenuto che il fatto fosse stato ormai ricostruito puntualmente, pur nell'ottica opposta delle richieste difensive, circostanza che sicuramente può verificarsi anche prima della conclusione dell'intera istruttoria dibattimentale, ha deciso pronunciando una sentenza definitiva. La decisione adottata dunque non realizza un'ipotesi di abnormità strutturale, in quanto non è espressione dell'esercizio, da parte del giudice, di un potere disconosciutogli dall'ordinamento processuale. Nè si versa in un'ipotesi di abnormità funzionale, in quanto l'atto non determina un'insolubile stasi del procedimento, non sussistendo alcun impedimento per la parte di presentare il ricorso in appello, che si sarebbe potuto celebrare nel pieno rispetto delle disposizioni che ne regolano le cadenze, e dunque al di fuori di pretese "abnormità", non essendo revocabile in dubbio che ove, come lamentato nella specie, il giudizio di primo grado avesse pretermesso passaggi necessari, in sede di gravame ben poteva snodarsi la intera gamma delle attività processuali non espletate in prime cure. La giurisprudenza di legittimità è ormai consolidata nel ritenere che per quanto concerne l'atto abnorme, questo può essere sottoposto a ricorso immediato per cassazione solo per la sua eccentricità di sistema. La mancata previsione di una specifica impugnazione del provvedimento affetto da abnormità dipende infatti dalla difficoltà della sua tipizzazione e dalla non riconducibilità ad alcuno degli schemi disciplinati dal sistema processuale, per cui la sua imprevedibilità non consente l'inserimento di esso tra gli atti impugnabili come tali tassativamente previsti. La categoria dunque presenta indubbi caratteri di eccezionalità, in relazione alla deroga che viene attuata al principio di tassatività delle nullità (art. 177 c.p.p.) e dei mezzi di impugnazione (art. 568 c.p.p.). L'abnormità è ravvisabile solo in mancanza di ulteriori strumenti di gravame "lato sensu", ovvero di possibilità offerte dal sistema per rimediare con prontezza all'anomalia della pronuncia giudiziale nell'ambito dello sviluppo processuale e delle sue fasi (v. anche, Sez. U, n. 25957 del 26/03/2009 - dep. 22/06/2009, P.M. in proc. Toni e altro, Rv. 243590).
La Corte, pertanto, deve ritenere la sua conseguente inammissibilità. La parte impugnante ha infatti effettivamente voluto ed esattamente denominato il mezzo di impugnazione per un unico motivo manifestamente infondato.
Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processai e, considerati i profili di colpa, al versamento della somma di Euro 1000,00 alla Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2013.
Depositato in Cancelleria il 29 aprile 2013