Cass. pen., sez. II, sentenza 24/01/2013, n. 18763
CASS
Sentenza 24 gennaio 2013

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Qualora sia stato richiesto il proscioglimento ex artt. 469 e 129 cod. proc. pen. e, successivamente, le parti abbiano compiuto una esauriente attività istruttoria con acquisizione documentale, la sentenza emessa non può fare riferimento alle formule di proscioglimento di cui all'art. 469 cod. proc. pen. ma, pur in presenza di potenziali nullità procedimentali, deve essere qualificata come sentenza pronunziata all'esito del dibattimento e, in caso di condanna, ai sensi degli artt. 533 e 535 cod. proc. pen., essa non può essere qualificata come atto abnorme e nei suoi confronti vanno esperiti gli ordinari mezzi di impugnazione (Nella specie la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso fondato sulla dedotta abnormità del provvedimento impugnato avendo le parti richiesto una sentenza predibattimentale e poi proceduto consensualmente a rituale attività istruttoria dibattimentale).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 24/01/2013, n. 18763
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 18763
    Data del deposito : 24 gennaio 2013

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