Sentenza 17 novembre 2004
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La sentenza che dichiara l'improcedibilità dell'azione penale per difetto di querela, quantunque resa su conformi conclusioni del P.M. e della difesa, se pronunciata in pubblica udienza dopo la costituzione delle parti e la declaratoria di contumacia dell'imputato, va comunque considerata come sentenza dibattimentale ed è, pertanto, soggetta all'appello, qualunque sia il "nomen iuris" attribuitole dal giudice.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 17/11/2004, n. 48340 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 48340 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. RIZZO Aldo - Presidente - del 17/11/2004
Dott. DI IORIO Giorgio - Consigliere - SENTENZA
Dott. CASUCCI Giuliano - Consigliere - N. 1637
Dott. CARDELLA Fausto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FUMU Giacomo - Consigliere - N. 19051/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore Generale della Repubblica;
contro la sentenza in data 17.10.2002 del Tribunale di Roma con la quale era stata dichiarata l'improcedibilità dell'azione penale;
nei confronti di:
DU IR e EL LA in ordine al delitto di cui all'art. 633 c.p., esclusa l'aggravante, per difetto di querela;
sentita la relazione del Cons. Dott. Giuliano Casucci;
viste le conclusioni del P.G., con le quali chiede di annullare con rinvio la sentenza impugnata;
CONSIDERATO
che:
- in conformità alla giurisprudenza di questa Corte, che si condivide, la sentenza qualora sia pronunciata in pubblica udienza (ancorché su conformi conclusioni del Pubblico Ministero e della difesa per l'improcedibilità dell'azione penale per mancanza di querela) dopo la costituzione delle parti e la dichiarazione di contumacia dell'imputato (come risulta dalla stessa intestazione della sentenza), deve essere considerata come dibattimentale e quindi soggetta all'appello qualunque sia il nomen iuris ad essa attribuita dal giudice (Cass. Sez. 1, 15.4.2003, Morrone, rv. 224695). - la sistematica del codice conforta la correttezza di tale interpretazione, in quanto la collocazione dell'art. 469 c.p.p. nella fase degli atti preliminari al dibattimento (titolo 1^ del libro 7^) giustifica la pronuncia della sentenza inappellabile con procedimento in Camera di consiglio;
- nel caso in esame la sentenza è stata pronunciata, esaurita la fase degli atti introduttivi (capo 2^ del titolo 2^ del libro 7^) e quindi al dibattimento, tanto che nella motivazione si da atto della produzione di documenti.
In conseguenza, previo annullamento dell'ordinanza della Corte di appello del 19.3.2004, gli atti vanno restituiti a detta Corte per il giudizio.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza emessa il 19 marzo 2004 dalla Corte di appello di Roma e dispone la trasmissione degli atti alla stessa Corte di appello.
Così deciso in Roma, il 17 novembre 2004.
Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2004