Sentenza 21 giugno 2010
Massime • 1
È inammissibile il ricorso per cassazione presentato dalla parte civile avverso la sentenza predibattimentale di proscioglimento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/06/2010, n. 31016 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31016 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. IPPOLITO Francesco - Presidente - del 21/06/2010
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - SENTENZA
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - N. 1338
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 23225/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AR IE, n. Teramo il 15 ottobre 1970, quale parte civile nel procedimento a carico di:
EL NA, n. a Campli il 24.11.1949;
avverso la sentenza in data 22 aprile 2008 del Tribunale di Teramo;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. CONTI Giovanni;
Udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. STABILE Carmine, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso;
Udito il difensore del ricorrente, avv. Macrì Carmine, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe, pronunciata in sede predibattimentale ex art. 469 c.p.p., il Tribunale di Teramo, sulle concordi richieste del pubblico ministero e del difensore dell'imputato EL NA, dichiarava non doversi procedere nei confronti di quest'ultimo per essere il reato contestatogli estinto per prescrizione (art. 388 c.p., comma 4, in relazione alla condotta di sottrazione di videocassette sottoposte a sequestro giudiziario dal giudice civile;
fatto accertato in Teramo il 17 giugno 1996). Con il medesimo provvedimento, il Tribunale prendeva in esame le richieste formulate dalla parte civile in una memoria depositata in data 6 novembre 2007, rigettandole: quanto alla eccezione di incompetenza territoriale, risultando la stessa non confortata dalle obiettive risultanze processuali;
quanto alla richiesta di declaratoria di falsità di un documento ai sensi dell'art. 537 c.p.p., non essendo rinvenibile in atti un simile documento e comunque non sussistendo un nesso tra la condotta contestata e la ipotizzata falsità; quanto, infine, alla domanda di restituzione delle cose in sequestro, essendo la stessa "preclusa" dalla decisione di non doversi procedere per prescrizione.
Ricorre la parte civile, a mezzo del difensore e procuratore speciale avv. Carmine Macrì, che articola nove motivi di impugnazione, seguiti da analitica e diffusa memoria, con cui si deduce sotto vari profili la violazione di legge o il vizio di motivazione in punto di:
illegittima partecipazione al giudizio di un magistrato di un pubblico ministero appartenente alla Procura della Repubblica di Teramo, in luogo di un magistrato della Procura generale che aveva avocato il procedimento;
erronea qualificazione del reato come istantaneo anziché permanente;
conseguente illegittima applicazione della procedura ex art. 469 c.p.p.; inosservanza delle norme sulla competenza territoriale;
inosservanza delle norme in materia di sequestro probatorio;
erronea applicazione della disciplina della prescrizione;
erroneo apprezzamento da parte del Tribunale della natura della contestazione, intesa in senso sostanziale, a prescindere da quanto formalmente indicato in rubrica;
illegittimo diniego di restituzione delle cose oggetto del sequestro probatorio. Osserva la Corte che il ricorso è inammissibile, non avendo la parte civile veste per reagire contro una sentenza di proscioglimento predibattimentale, quale quella in esame, pronunciata ex art. 469 c.p.p. su richiesta del pubblico ministero e dell'imputato, i soli soggetti che hanno titolo per interloquire al riguardo, come appare chiaramente dalla lettera della norma e dalla ratio dell'istituto, che riposa sulla esigenza di celere definizione del procedimento nelle forme camerali in presenza di cause di improcedibilità dell'azione penale o di cause di estinzione del reato, con ciò precludendosi ogni esame del merito dell'azione penale, riservato a una sede, quella dibattimentale, cui per l'appunto, sussistendo i presupposti previsti dalla norma, non deve darsi corso;
fermo restando che una simile sentenza non è idonea a pregiudicare in alcun modo le ragioni del danneggiato dal reato, che le potrà coltivare davanti al giudice civile.
Quanto alla negata restituzione delle cose in sequestro, è da precisare che la statuizione del Tribunale, pur essendo formalmente contenuta in una sentenza, ha natura di ordinanza, con la quale è stata rigettata la relativa istanza del soggetto interessato, nulla rilevando che nella specie si tratti della persona già costituitasi parte civile.
Ora, contro un provvedimento del giudice di rigetto della richiesta di restituzione di cose sequestrata, l'interessato ha facoltà di proporre incidente di esecuzione, e in ipotesi il presente ricorso potrebbe essere convertito in tale mezzo, ex art. 676 c.p.p.. Tuttavia a tale statuizione osta la considerazione che nella fattispecie in esame il sequestro era stato adottato non nell'ambito di un procedimento penale ma dal giudice civile (Pretore del Lavoro di Teramo), atteggiandosi come presupposto del reato contestato;
sicché la domanda di restituzione appare essere stata proposta davanti a un giudice - quello penale - che non aveva titolo per prenderla in esame.
Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che, in relazione alle questioni dedotte, si stima equo determinare in Euro 1.000,00 (mille).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 21 giugno 2010.
Depositato in Cancelleria il 5 agosto 2010