Sentenza 20 novembre 2008
Massime • 1
In tema di patteggiamento, l'accoglimento della richiesta di declaratoria di estinzione del reato precedentemente oggetto della sentenza di applicazione della pena è precluso dall'aver l'istante commesso un altro delitto nel quinquennio successivo, non richiedendosi anche che quest'ultimo sia stato oggetto di sentenza irrevocabile. (In motivazione la Corte ha ulteriormente precisato che non è ipotizzabile una declaratoria di estinzione "condizionata", ovvero subordinata all'eventuale revoca del provvedimento conseguente all'accertamento definitivo di colpevolezza, in quanto l'ordinamento non disciplina la revoca della declaratoria di estinzione del reato, diversamente da quanto accade per la sospensione condizionale della pena).
Commentario • 1
- 1. Pendenza di una notizia di reato non impedisce declaratoria di estinzione di precedente reato (Cass. 3574/22)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 23 settembre 2023
L'estinzione del reato per il quale è stato emesso decreto penale di condanna va dichiarata, ai sensi dell'art. 460 c.p.p., comma 5, se, nel termine di legge (due anni nel caso di specie), non sia stato commesso un delitto o una contravvenzione della stessa indole e sempre che detta commissione sia stata accertata con decisione irrevocabile, ancorchè pronunciata oltre il biennio, non essendo sufficiente la mera esistenza di una notitia criminis iscritta nel registro di cui all'art. 335 c.p.p. o risultante dal certificato dei carichi pendenti, anche se, per essa, sia intervenuta condanna non definitiva. CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA PENALE Sentenza 1° febbraio 2022, n. 3574 Composta …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 20/11/2008, n. 1281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1281 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GIORDANO Umberto - Presidente - del 20/11/2008
Dott. SIOTTO M. Cristina - Consigliere - SENTENZA
Dott. DE BERARDINIS Silvana - Consigliere - N. 3204
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 015105/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) CÌ SA N. IL 02/01/1967;
avverso ORDINANZA del 02/04/2008 TRIBUNALE di MATERA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CASSANO MARGHERITA;
lette le conclusioni del P.G. Dr. STABILE C. che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il 2 aprile 2008 il Tribunale di Matera, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'opposizione proposta da RA VA avverso l'ordinanza del medesimo Tribunale in data 14 marzo 2007 che aveva respinto la richiesta formulata da RA VA ai sensi dell'art. 445 c.p.p., comma 2, volta ad ottenere l'estinzione del reato previsto dall'art. 110 c.p., art. 81 cpv c.p., e art. 629 c.p., commi 1 e 2, - oggetto di sentenza resa il 29 novembre 1999 dal Tribunale di Matera ex art. 444 c.p.p., (irrevocabile il 20 gennaio 2000) - sul rilievo che nel quinquennio era stato commesso un nuovo reato per il quale pendeva procedimento penale.
Avverso il citato provvedimento ha proposto ricorso per cassazione, tramite il difensore di fiducia, RA, il quale lamenta violazione dell'art. 445 c.p.p., comma 2, non essendo stato il nuovo reato oggetto di accertamento definitivo.
OSSERVA IN DIRITTO
Il ricorso non è fondato.
L'interpretazione letterale dell'art. 445 c.p.p., comma 2, avallata da un intervento della Corte Costituzionale (cfr. sent. n. 107 del 1998), consente di affermare che, ai fini della dichiarazione di estinzione del reato ex art. 445 c.p.p., comma 2, è necessario tenere distinti i due momenti della commissione del reato entro il termine di cinque anni previsto dalla disposizione in esame e l'accertamento giudiziale della colpevolezza, che può intervenire anche dopo la scadenza di tale termine, a nulla rilevando che la sentenza irrevocabile sia stata, quindi, pronunciata oltre il termine stabilito dalla legge.
Pertanto, preclude l'accoglimento della richiesta di declaratoria di estinzione del reato precedentemente commesso la circostanza (verificatasi nel caso in esame) che nel suddetto lasso di tempo l'istante abbia commesso un altro delitto, pur se non oggetto di una pronunzia irrevocabile, non potendosi ritenere allo stato realizzata la condizione cui l'art. 445 c.p.p., comma 2, fa discendere l'estinzione del reato per il quale vi fu applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p., (Cass., Sez. 2^, 22 ottobre 1999, n. 4853, rv. 214666). Nè, d'altra parte, si può ritenere, come prospettato dal ricorrente, che, in caso di giudizio pendente, ma non ancora definito per il nuovo reato commesso nel quinquennio, sia ammissibile una declaratoria di estinzione subordinata all'eventuale revoca conseguente all'accertamento definitivo, con sentenza passata in giudicato, della colpevolezza per il suddetto nuovo reato, in quanto l'ordinamento non disciplina, a differenza di quanto accade per la sospensione condizionale della pena, alcun tipo di revoca della declaratoria di estinzione del reato che, di conseguenza, non potrebbe in alcun modo essere posta nel nulla una volta verificatasi la condizione impeditiva.
S'impone, pertanto, il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 novembre 2008. Depositato in Cancelleria il 15 gennaio 2009