Cass. pen., sez. I, sentenza 20/11/2008, n. 1281
CASS
Sentenza 20 novembre 2008

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In tema di patteggiamento, l'accoglimento della richiesta di declaratoria di estinzione del reato precedentemente oggetto della sentenza di applicazione della pena è precluso dall'aver l'istante commesso un altro delitto nel quinquennio successivo, non richiedendosi anche che quest'ultimo sia stato oggetto di sentenza irrevocabile. (In motivazione la Corte ha ulteriormente precisato che non è ipotizzabile una declaratoria di estinzione "condizionata", ovvero subordinata all'eventuale revoca del provvedimento conseguente all'accertamento definitivo di colpevolezza, in quanto l'ordinamento non disciplina la revoca della declaratoria di estinzione del reato, diversamente da quanto accade per la sospensione condizionale della pena).

Commentario1

  • 1Pendenza di una notizia di reato non impedisce declaratoria di estinzione di precedente reato (Cass. 3574/22)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 23 settembre 2023

    L'estinzione del reato per il quale è stato emesso decreto penale di condanna va dichiarata, ai sensi dell'art. 460 c.p.p., comma 5, se, nel termine di legge (due anni nel caso di specie), non sia stato commesso un delitto o una contravvenzione della stessa indole e sempre che detta commissione sia stata accertata con decisione irrevocabile, ancorchè pronunciata oltre il biennio, non essendo sufficiente la mera esistenza di una notitia criminis iscritta nel registro di cui all'art. 335 c.p.p. o risultante dal certificato dei carichi pendenti, anche se, per essa, sia intervenuta condanna non definitiva. CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA PENALE Sentenza 1° febbraio 2022, n. 3574 Composta …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 20/11/2008, n. 1281
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1281
Data del deposito : 20 novembre 2008

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