Sentenza 16 dicembre 2008
Massime • 1
Avverso la sentenza predibattimentale, anche se deliberata fuori dalle ipotesi previste dalla legge (nella specie, non in camera di consiglio ma in pubblica udienza prima della dichiarazione di apertura del dibattimento), l'unica impugnazione ammessa è il ricorso per cassazione.
Commentario • 1
- 1. La sentenza di proscioglimento, pronunciata dopo la costituzione delle parti, è appellabile?Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 9 febbraio 2022
La sentenza di proscioglimento, pronunziata dopo la costituzione delle parti, non è riconducibile al modello di cui all'art. 469 cod. proc. pen. ed è appellabile nei limiti indicati dalla legge. Indice: Il fatto Le questioni prospettate nell'ordinanza di rimessione Le valutazioni giuridiche formulate dalle Sezioni Unite Conclusioni Il fatto Il Tribunale di Lecco assolveva un imputato dal reato di furto in abitazione aggravato per “per insufficienza della prova circa la commissione del fatto”. In particolare, dagli atti emergeva che all'udienza fissata nel decreto di citazione diretta a giudizio, dopo la verifica della regolare costituzione delle parti, il difensore dell'imputato aveva …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 16/12/2008, n. 2441 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2441 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 16/12/2008
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - SENTENZA
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - N. 1500
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BONITO Francesco M. S. - Consigliere - N. 032302/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE D'APPELLO di VENEZIA;
nei confronti di:
1) FORTE EMANUELE, N. IL 11/09/1982;
avverso SENTENZA del 20/11/2007 TRIBUNALE di PADOVA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. VECCHIO MASSIMO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. PALOMBARINI Giovanni, che ha concluso per il rigetto del ricorso. RILEVA IN FATTO E IN DIRITTO
1. - Con sentenza, deliberata il 20 novembre 2007 e depositata il 28 novembre 2007, il Tribunale di Padova, in composizione monocratica, nella fase degli atti preliminari al dibattimento, sulla conforme mozione del Pubblico Ministero e del difensore, ha assolto, perché il fatto non sussiste, Forte Emanuele, imputato di plurime contravvenzioni previste e punite dalla L. 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 2, commesse in Padova dal 22 aprile 2005 al 15 luglio 2005,
motivando che i provvedimenti amministrativi non ottemperati erano inesistenti per la carenza della sottoscrizione del Questore o di altro funzionario all'uopo delegato.
2. - Sul gravame proposto dal procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Venezia, la Corte territoriale, giusta ordinanza 17 settembre 2008, rilevato che la sentenza impugnata, ancorché fosse di assoluzione nel merito, doveva considerarsi "come pronunciata ai sensi dell'art. 469 c.p.p." e, pertanto, inappellabilmente, ha riqualificato l'impugnazione come ricorso per Cassazione e ha inoltrato gli atti a questa Corte di legittimità. 3. - Il Pubblico Ministero censura la sentenza impugnata, argomentando che è errata la tesi (attribuita al) Tribunale circa la necessità che la copia del provvedimento amministrativo sia corredata dalla sottoscrizione autografa del Questore. Oppone, inoltre, che i fogli di via, emessi dalla Autorità provinciale della Pubblica Sicurezza, recano tutti la sottoscrizione del Questore.
E sollecita l'acquisizione dei provvedimenti.
4. - Il ricorso è inammissibile.
4.1 - Esattamente la Corte territoriale ha qualificato il provvedimento impugnato come sentenza pronunciata prima del dibattimento.
Benché l'epigrafe del provvedimento rechi nella intestazione a stampa la (erronea) dicitura "Sentenza a seguito di dibattimento", risulta incontrovertibilmente alla stregua della espressa indicazione, contenuta nella motivazione in narrativa, che il Tribunale ha deliberato "prima dell'apertura del dibattimento". E, peraltro, il processo verbale della udienza, compilato nella sola sezione relativa alla fase degli atti introduttivi, documenta expressis verbis che la pronuncia assolutoria fu adottata "preliminarmente", rispetto alla apertura del dibattimento (mai incoato).
Nè alcun rilievo assume la circostanza della pronuncia in pubblica udienza, piuttosto che nella sede camerale specificamente deputata, secondo la previsione dell'art. 469 c.p.p.. Ciò che, ai fini del regime delle impugnazioni (in relazione alla inappellabilità della sentenza espressamente sancita dell'art. 469 c.p.p.), costituisce l'assoluto discrimen è esclusivamente il compimento della formalità della apertura del dibattimento che scandisce l'inizio della relativa sub fase.
Sicché la sentenze pronunciate in pubblica udienza, pur dopo la verifica della costituzione delle parti, ma sempre nella fase degli atti introduttivi e, comunque, prima della apertura del dibattimento, sono a tutti gli effetti predibattimentali e inappellabili. Il principio (peraltro non contraddetto dal precedente arresto di questa Corte, v. sentenza Sez. 2, 17 novembre 2004, 48340, Carducci, in quanto nella specie - a dispetto della relativa massima n. 230535 - si trattava di sentenza pronunciata dopo l'apertura del dibattimento e la acquisizione della prova documentale) trova conforto della pronuncia a Sezioni Unite, 19 dicembre 2001, n. 3027, Angelucci, massima n. 220555, la quale ha stabilito: avverso la sentenza predibattimentale, "anche se deliberata al di fuori delle ipotesi previste dalla legge, l'unica impugnazione ammessa è il ricorso per Cassazione".
Infatti, nel caso scrutinato dalle Sezioni Unite, la sentenza impugnata, era stata deliberata (non in camera di consiglio ex art.569 c.p.p., bensì) esattamente come nella specie, nella pubblica udienza "prima della dichiarazione di apertura del dibattimento". 4.2 - Quanto, poi, al ricorso in esame si impone in limine il rilievo che la confutazione - operata dal procuratore generale della Repubblica presso la Corte territoriale - della opinione mai espressa dal giudice a quo (circa la necessità della presenza della firma autografa dell'Autorità amministrativa che emise il provvedimento pure nelle copie notificate) non presenta alcuna apprezzabile correlazione con la ratio decidendi della sentenza impugnata (v., circa il requisito della correlazione, Cass., Sez. 1, 30 settembre 2004, n. 39.59 8, Burzotta, massima n. 230.63 4, secondo la quale "è inammissibile il ricorso per Cassazione quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità, che conduce, ex art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c), all'inammissibilità del ricorso"): non impinge -
in quanto affatto priva del necessario aggancio la struttura portante del costrutto argomentativo della decisione nella prospettiva, prescritta dal rito, della confutazione dialettica delle ragioni specifiche effettivamente poste dal giudice a quo a fondamento della decisione impugnata.
Sicché i motivi difettano del requisito della specificità, prescritto dall'art. 581 c.p.p., comma 1, lett. c) e sanzionato, a pena di inammissibilità, dall'art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c). 4.3 - L'ulteriore motivo del ricorso concerne questione di mero fatto (la presenza della sottoscrizione del Questore di Padova sui fogli di via emessi a carico dell'imputato); in proposito il procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Venezia postula, peraltro, l'accertamento relativo e, a tal fine, sollecita l'acquisizione dei provvedimenti a opera del giudice della impugnazione.
Si tratta manifestamente di motivo estraneo all'ambito delle censure di legittimità, previste dall'art. 606 c.p.p., comma 1, e, pertanto, inammissibile, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 3, in quanto non consentito dalla legge con il ricorso per Cassazione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2009