Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/05/1998, n. 7808
CASS
Sentenza 26 maggio 1998

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Quando il danneggiato dal reato si sia costituito parte civile nel processo penale, l'art. 652 cod. proc. pen. attribuisce efficacia di giudicato, nel giudizio civile o amministrativo promosso dal danneggiato per il risarcimento del danno, solamente alla sentenza penale irrevocabile di assoluzione pronunciata a seguito del dibattimento. Ne consegue che la parte civile è priva di interesse ad impugnare una sentenza che dichiari, per un reato, l'estinzione per sopravvenuta amnistia e assolva, per altro reato, l'imputato senza apertura del dibattimento, ai sensi dell'art. 469 cod. proc. pen., in quanto tali statuizioni non possono esplicare alcun effetto preclusivo nei confronti della pretesa risarcitoria nella sede civile.

L'art. 469 cod. proc. pen. sancisce l'inappellabilità delle sentenze pronunciate prima dell'apertura del dibattimento, in applicazione di una delle cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen.. Pertanto, se, nonostante tale previsione, venga proposto appello avverso una tale sentenza e venga, quindi, emessa una sentenza a conclusione del giudizio di gravame da parte del giudice dell'impugnazione, la Corte di Cassazione deve annullare senza rinvio siffatta pronuncia e il gravame proposto deve essere convertito in ricorso per cassazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/05/1998, n. 7808
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7808
    Data del deposito : 26 maggio 1998

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