Sentenza 26 maggio 1998
Massime • 2
Quando il danneggiato dal reato si sia costituito parte civile nel processo penale, l'art. 652 cod. proc. pen. attribuisce efficacia di giudicato, nel giudizio civile o amministrativo promosso dal danneggiato per il risarcimento del danno, solamente alla sentenza penale irrevocabile di assoluzione pronunciata a seguito del dibattimento. Ne consegue che la parte civile è priva di interesse ad impugnare una sentenza che dichiari, per un reato, l'estinzione per sopravvenuta amnistia e assolva, per altro reato, l'imputato senza apertura del dibattimento, ai sensi dell'art. 469 cod. proc. pen., in quanto tali statuizioni non possono esplicare alcun effetto preclusivo nei confronti della pretesa risarcitoria nella sede civile.
L'art. 469 cod. proc. pen. sancisce l'inappellabilità delle sentenze pronunciate prima dell'apertura del dibattimento, in applicazione di una delle cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen.. Pertanto, se, nonostante tale previsione, venga proposto appello avverso una tale sentenza e venga, quindi, emessa una sentenza a conclusione del giudizio di gravame da parte del giudice dell'impugnazione, la Corte di Cassazione deve annullare senza rinvio siffatta pronuncia e il gravame proposto deve essere convertito in ricorso per cassazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/05/1998, n. 7808 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7808 |
| Data del deposito : | 26 maggio 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sig.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Fortunato Pisanti Presidente del 26.05.1998
Dott. Luigi Sansone Consigliere SENTENZA
Dott. Francesco Romano Consigliere N. 806
Dott. Giovanni Caso Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. Tito Garribba Consigliere N. 1648/1998
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto dalla parte civile RI SA AVVERSO
la sentenza del 21 ottobre 1997 della Corte d'appello di Catanzaro;
Udita la relazione svolta dal cons. Tito Garribba;
Udito il P.M., in persona del Sost. Procuratore Generale Vincenzo Verderosa, che ha concluso per l'annullamento con rinvio ai soli effetti civili;
Uditi i difensori avv. Gregorio Barba per il ricorrente, avv. Giovanni Aricò per l'imputato LA e avv. Alfredo Consarino per l'imputato MA;
MOTIVI DELLA DECISIONE
p1. MA ER, segretario generale del Comitato regionale di controllo Sezione di Catanzaro, e LA PE., impiegato presso lo stesso Comitato, erano rinviati a giudizio per rispondere di concorso:
- nel reato di falsità ideologica in atto pubblico, per avere falsamente attestato, nel certificato formato il 14.10.1983, che LA era stato preposto al Settore Enti Ospedalieri del Comitato Regionale di Controllo, coordinando un gruppo di lavoro di almeno quattro unità;
- nel reato di abuso d'ufficio ai sensi degli artt. 48 e 323 cod. pen., per avere, mediante la predetta falsa attestazione, indotto in errore la Giunta regionale, la quale, con atti susseguitisi nel tempo, inquadrava illegittimamente LA prima nella fascia di funzionario, poi in quella di dirigente di settore e, infine, in quella di dirigente di nono livello, procurandogli un ingiusto vantaggio di carattere patrimoniale.
Il Tribunale di Catanzaro, con sentenza del 30 settembre 1996 emessa ai sensi dell'art. 469 cod. proc. pen. prima dell'apertura del dibattimento, applicando l'art. 129 cod. proc. pen., dichiarava non doversi procedere nei confronti di entrambi gli imputati in ordine al delitto di falsità ideologica in certificato - così modificata, su richiesta del pubblico ministero, l'originaria qualificazione di falsità ideologica in atto pubblico - perché estinto per amnistia, e li assolveva dalla residua imputazione di cui all'art. 323 cod.pen. perché il fatto non costituisce reato.
La Corte d'appello di Catanzaro, con sentenza del 21 ottobre 1997, respinta l'impugnazione della parte civile IS SA, confermava la decisione.
Avverso questa sentenza ricorre per cassazione la parte civile, denunciando la violazione della legge penale e mancanza di motivazione. Sostiene:
1. in ordine al reato di cui all'art. 480 cod. pen., che l'atto incriminato, essendo il risultato di "un'attività di accertamento e di ricerca eseguita in proprio e direttamente dall'autore" ed essendo dotato di l'autonoma efficacia giuridica", doveva essere qualificato atto pubblico e non certificato, con la conseguenza che il giudice non avrebbe potuto dichiarare l'estinzione del reato per amnistia;
2. in ordine al reato di cui all'art. 323 cod. pen., che la verifica della sussistenza del dolo specifico, essendo stata contestata l'ipotesi di cui all'art. 48 cod. pen., non doveva essere correlata alla volontà dei componenti della Giunta regionale vittime dell'inganno, bensì a quella degli imputati, che quell'inganno avevano ordito.
p2. Va anzitutto rilevato d'ufficio che la sentenza impugnata è stata emessa da giudice funzionalmente incompetente. Infatti la sentenza di primo grado, essendo stata pronunciata prima dell'apertura del dibattimento, era - come la qualifica l'art. 469 cod. proc. pen. e come ribadisce l'art. 593, comma 1, st. cod. -
"inappellabile". Pertanto il mezzo di impugnazione proposto contro la sentenza del Tribunale deve essere convertito, ai sensi del quinto comma dell'art. 568 cod. proc. pen., in ricorso per cassazione,
mentre la decisione indebitamente emessa dalla Corte d'appello deve essere annullata senza rinvio.
Ciò chiarito, si osserva che l'impugnazione della parte civile, riguardando un provvedimento che rientra nella categoria delle "sentenze di proscioglimento pronunciate nel giudizio", è esplicitamente ammessa, ai soli effetti della responsabilità civile, dall'art. 576 cod. proc. pen.. E tuttavia, come hanno puntualmente eccepito i difensori degli imputati nel corso dell'odierna discussione orale, l'atto di impugnazione non è sorretto da un concreto interesse della parte.
A questo proposito giova ricordare che il quarto comma dell'art.586 cod. proc. pen. detta la regola generale secondo cui, per proporre impugnazione, è necessario avervi interesse. Invero la facoltà di attivare i mezzi di impugnazione non è assoluta e indiscriminata, ma è subordinata, in ossequio ad un ragionevole principio di economia processuale che vuole evitare il giudizio superfluo, alla condizione che l'eliminazione o la riforma del provvedimento del giudice che si assume essere pregiudizievole per la propria sfera giuridica siano idonee ad assicurare all'impugnante il conseguimento di un risultato concreto favorevole (v. Sez. Unite, 27.9.1995, Serafino;
idem, 13.12.1995, Timpani). Orbene, nel caso vi sia stata costituzione di parte civile nel processo penale, l'art. 652 cod. proc. pen. attribuisce efficacia di giudicato, nel giudizio civile o amministrativo promosso dal danneggiato per il risarcimento del danno, soltanto alla sentenza penale irrevocabile di assoluzione pronunciata in seguito a dibattimento, negandola invece alla sentenza di assoluzione che non sia emessa all'esito del dibattimento o a quella di improcedibilità dell'azione penale, in quanto prive, in tutto o in parte, di un accertamento completo sul fatto. Ne consegue che, in questi ultimi casi, la parte civile, potendo far valere le sue ragioni nel processo civile o amministrativo senza incontrare preclusioni derivanti dal giudicato penale, non ha interesse a impugnare la decisione adottata dal giudice penale (v. Sez. III, 2.2.1995, Carnovale, rv 203403). Nel caso concreto, contenendo la sentenza impugnata una dichiarazione di improcedibilità dell'azione penale per sopravvenuta estinzione del reato e, per l'altro delitto contestato, un'assoluzione pronunciata senza apertura del dibattimento, la parte civile, per le osservazioni sopra svolte, non aveva interesse a proporre impugnazione, non potendo dispiegare le cennate statuizioni alcun effetto preclusivo nei confronti della pretesa risarcitoria trasferita nel processo civile. Il che vale anche nel caso che sia stata modificata la qualificazione giuridica del fatto, non solo perché tale statuizione inerisce a una decisione inidonea a esplicare efficacia nel giudizio civile, ma anche perché, restando ferma la qualificazione della natura penale dell'illecito, non viene comunque pregiudicato il ristoro del danno morale (Cass., Sez. III, 13.3.1979, La Rocca;
Sez. IV, 17.2.1994, Lecis, rv 198465). Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1 lett. a), cod. proc. pen., per carenza di interesse;
segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi di impugnazione, nonché della somma, ritenuta equa, di lire unmilione alla cassa delle ammende.
P.Q.M.
La Corte di cassazione annulla senza rinvio la sentenza impugnata e, convertito l'appello in ricorso per cassazione, dichiara l'inammissibilità del ricorso stesso e condanna la ricorrente parte civile al pagamento delle spese processuali dei gradi di impugnazione e al versamento della somma di lire unmilione alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 26 maggio 1998.
Depositato in Cancelleria 2 luglio 1998