Sentenza 19 dicembre 2001
Massime • 1
La sentenza di proscioglimento predibattimentale di cui all'art. 469 cod. proc. pen. può essere emessa solo ove ricorrano i presupposti in esso previsti (mancanza di una condizione di procedibilità o proseguibilità dell'azione penale ovvero presenza di una causa di estinzione del reato per il cui accertamento non occorra procedere al dibattimento) e sempre che le parti, messe in condizione di interloquire, non si siano opposte, in quanto non può trovare applicazione, in detta fase, la disposizione dell'art. 129 stesso codice che presuppone necessariamente l'instaurazione di un giudizio in senso proprio. Avverso la predetta sentenza, anche se deliberata al di fuori delle ipotesi previste dalla legge, l'unica impugnazione ammessa è il ricorso per cassazione. (Nella specie, la Corte, in accoglimento dell'impugnazione del P.M., denominata appello, ma qualificata come ricorso per cassazione, ha annullato senza rinvio la sentenza di improcedibilità dell'azione penale pronunciata prima dell'apertura del dibattimento senza l'audizione preventiva delle parti). (V. Corte cost., 9 marzo 1992 n. 91).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., SS.UU., sentenza 19/12/2001, n. 3027 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3027 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ALDO VESSIA - Presidente -
1. Dott. RENATO TERESI - Componente -
2. " NC MA - Componente -
3. " CO MO - Componente -
4. " AMEDEO POSTIGLIONE Rel. - Componente -
5. " UA EM - Componente -
6. " EN OL - Componente -
7. " ON S. AG - Componente -
8. " VA NZ - Componente -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
P.G. in procedimento penale contro
FF EL, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza del Pretore di Rieti del 25-2-1999. Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. Amedeo Postiglione. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Pretore di Rieti, con sentenza pronunciata all'udienza del 25 febbraio 1999, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, ha dichiarato non doversi a procedere nei confronti di FF EL, in ordine ai delitti di ingiuria (art. 594 c.p.), lesioni (art. 582 c.p.) e minacce (art. 612 c.p.), ritenendo che la querela della persona offesa non fosse stata validamente proposta.
La sentenza, emessa in pubblica udienza, richiama espressamente l'art. 129 c.p.p. e non l'art. 469 c.p.p.. Dal verbale di udienza non risulta che le parti siano state interpellate sulla questione concernente la irritualità della querela.
Avverso detta sentenza hanno proposto appello entrambi gli uffici del pubblico ministero legittimati.
La Corte d'appello di Roma, con ordinanza del 30 novembre 1999, ha disposto la trasmissione degli atti a questa Corte, ritenendo che la sentenza impugnata, pronunciata in fase predibattimentale, fosse inappellabile ex art. 469 cod. proc. pen., e ricorribile in cassazione ex art. 568, comma 2, stesso codice. Secondo la Corte di Appello la circostanza che, nella specie, non sia intervenuta la dichiarazione di apertura del dibattimento, è elemento che qualifica la sentenza impugnata come sentenza di proscioglimento prima del dibattimento, quindi inappellabile art. 469 c.p.p.., e correlativamente connota l'impugnazione del PM come ricorso per cassazione.
Il ricorso è stato assegnato alla quinta sezione di questa Corte, la quale, stante l'esistenza del contrasto sulla inappellabilità della sentenza predibattimentale, ha ritenuto opportuno rimettere la questione alle Sezioni Unite, con ordinanza del 9 luglio 2001. Il Primo Presidente Aggiunto ha fissato, per la trattazione del ricorso, in camera di consiglio, l'udienza del 19 dicembre 2001. Il Procuratore Generale presso questa Corte, nella sua requisitoria del 9 novembre 2001, ha chiesto che la sentenza predibattimentale impugnata sia annullata con rinvio, perché emessa in violazione dell'art. 469 c.p.p.. MOTIVI DELLA DECISIONE
Le questioni poste all'esame delle Sezioni Unite sono le seguenti:
1) Quali siano i limiti di applicabilità della sentenza di proscioglimento anticipato nella fase predibattimentale;
2) Se la sentenza predibattimentale di proscioglimento, pur dichiarata inappellabile dall'art. 469 cod. pen., sia tuttavia appellabile, allorchè venga pronunziata senza il consenso delle parti.
L'esame della giurisprudenza della Corte di Cassazione evidenzia due orientamenti.
Secondo parte della giurisprudenza la sentenza predibattimentale è impugnabile unicamente con il ricorso per cassazione e tale asserzione deriva dal disposto dell'art. 469 c.p.p.: ne consegue che la violazione delle prescrizioni imposte da tale disposizione non incide sul regime dell'impugnabilità (edi soprattutto: Cass. Sez. VI, sent. n. 4038 del 12.1.2000 - PM c/ Cellini ed inoltre:
199300212 193848; 199505588 202332; 199712014 209197; 199800510 210324).
Secondo altra parte della giurisprudenza, invece, la violazione delle disposizioni dell'art. 469 c.p.p. (sentenza contenente una pronuncia nel merito o una pronuncia di non doversi procedere, nonostante l'opposizione di una delle parti) renderebbe tale pronuncia appellabile.
Nell'ambito di quest'ultimo orientamento, una parte di sentenze giunge a tale conclusione avvalendosi del criterio ermeneutico della ratio legis (l'inappellabilità si spiegherebbe solo per la mancanza di opposizione delle parti, sicchè ove le parti non abbiano dato il loro assenso, anche tacito o per fatti concludenti, non avrebbe ragione l'esclusione dell'appellabilità). Invece, altre sentenze, si avvalgono della interpretazione letterale dell'art. 129 c.p.p. secondo cui la sentenza può essere emanata in ogni stato e grado del processo e, dunque, anche nello stato predibattimentale. La sentenza ex art. 469 c.p.p. non sarebbe altro che una specificazione della sentenza ex art. 129 c.p.p.. Pertanto, ove la sentenza predibattimentale non rispetti le prescrizioni dell'art. 469 c.p.p.., essa non sarà una sentenza ex art. 469 c.p.p. (e quindi ricorribile), ma si atteggerà come sentenza ex art. 129 c.p.p. e, come tale, appellabile (vedi soprattutto: Cass. Sez. VI, sent. n. 2175 del 23.2.2000; Cass. Sez. V, ord. 6828 del 24.1.1999; Cass. Sez. III, n. 12014 del 23.12.1997). La questione giuridica, ad avviso delle S.U., deve trovare soluzione sulla base di una interpretazione non solo letterale e sistematica, ma anche coerente con i principi costituzionali e con quelli che ispirano il nuovo processo penale.
Considerando il tenore letterale dell'articolo 469 c.p.p., si osserva che il legislatore ha inserito tale norma nel libro settimo del codice, intitolato al "giudizio" ed esattamente negli "atti preliminari al dibattimento", ossia funzionali dell'ordinario giudizio.
Si può osservare che solo in via eccezionale il legislatore consente un "proscioglimento prima del dibattimento", e ciò a precise condizioni:
a) che sussista una causa di improcedibilità dell'azione penale o di estinzione del reato;
b) che siano stati sentiti il P.M. e l'imputato e non si siano apposti.
Per espressa previsione legislativa la sentenza di proscioglimento è dichiarata "inappellabile" e, quindi, solo ricorribile in Cassazione.
Resta da chiedersi quale significato abbia il richiamo: "Salvo quanto previsto dall'articolo 129, comma 2", con il quale inizia il testo dello art. 469 c.p.p.., se cioè questo rinvio implichi una "esclusione" od una "inclusione" dei poteri conferiti al giudice all'art. 129 c.p.p. (che, come è noto contempla più ampi poteri di declaratoria di cause di non punibilità, estesi anche al merito e prescinde dal consenso delle parti).
Le Sezioni Unite ritengono che i limiti di applicabilità della sentenza di proscioglimento anticipato nella fase predibattimentale siano stati fissati tassativamente dalla legge e che, di conseguenza, il giudice ex art. 469 c.p.p. può pronunciare il proscioglimento soltanto nelle ipotesi espressamente indicate e solo se vi sia stato l'interpello delle parti e la non opposizione delle stesse.
Non vi è spazio per un proscioglimento da parte del giudice ex art.129 c.p.p., quale sia stato l'atteggiamento delle parti, con sentenza predibattimentale. Il riferimento nell'art. 469 c.p.p. all'art. 129 c.p.p. deve ritenersi effettuato solo per escluderne l'applicabilità in sede predibattimentale.
Le Sezioni Unite condividono l'orientamento giurisprudenziale conseguente in ordine al regime di impugnazione della sentenza predibattimentale emessa in violazione dell'art. 469 c.p.p. (recentemente ribadito anche dalla sentenza Sez. VI, cc. 16 maggio 2001, dep. in data 8 giugno 2001, imp. Marchetto), secondo cui l'unico rimedio possibile è il ricorso per Cassazione. Come osserva giustamente il Procuratore Generale di questa Corte, il problema vero è quello di accertare la compatibilità della sentenza ex art. 129 c.p.p. con la fase predibattimentale. Ritengono le Sezioni Unite che l'art. 129 c.p.p. non delinea un modello procedimentale tipico compatibile con il procedimento eccezionale ed incidentale ex art. 469 c.p.p.. A voler ipotizzare la compatibilità ci si imbatterebbe in una illogicità del sistema difficilmente comprensibile:
a) nella stessa fase predibattimentale e allo stesso tempo, il codice - ex art. 469 c.p.p. escluderebbe che possa instaurarsi un procedimento per cause diverse dalla estinzione del reato o difetto dele condizioni per l'inizio o la prosecuzione dell'azione penale;
invece - ex art. 129 c.p.p. - ammetterebbe un procedimento parallelo anche per le cause in precedenza escluse;
b) per la medesima fase (predibattimento) e nello stesso tempo, il codice farebbe assurgere il medesimo evento processuale (la mancata opposizione delle parti) a condizione necessaria (art. 469 c.p.p.) o condizione irrilevante (art. 129 c.p.p.). Non appare razionale che il legislatore giudichi lo stesso fatto in modo opposto nello stesso tempo e nella stessa fase.
Occorre sottolineare che l'articolo 129 c.p.p. ha una portata generale, prevedendo la possibilità della declaratoria immediata di determinate cause di non punibilità (non solo di ordine processuale, ma anche di merito), facendo riferimento al ruolo del giudice e non anche a quello delle parti, mentre l'art. 469 c.p.p. enfatizza proprio la volontà delle parti.
Se l'articolo 469 c.p.p. non escludesse la contemporanea applicazione dell'art. 129 c.p.p., costituirebbe un inutile doppione nel sistema.
In verità l'articolo 129 c.p.p., allorchè fa riferimento ad "ogni stato e grado del processo", deve essere inteso in relazione al giudizio in senso tecnico, ossia al dibattimento di primo grado o ad ai giudizi in appello ed in Cassazione, perché quelle sono le fasi in cui si instaura la piena dialettica processuale tra le parti e si dispone di tutti gli elementi per scelta delle formule assolutorie più opportune, rispettando le legittime aspettative dell'imputato. Nella fase predibattimentale dell'attuale processo (diversamente la questione poteva porsi in base all'art. 152 c.p.p. del 1930) la fondamentale cesura tra fase dell'indagine e fase del dibattimento porta ad escludere che possa emettersi una sentenza allo stato degli atti ex art. 129 c.p.p.. Questo argomento non esclude che l'art. 129 c.p.p. trovi invece applicazione nella fase dibattimentale, ove ben altra è la capacità cognitiva del giudice. Qui è ben possibile, che, in presenza della prescrizione, il giudice pronunci una sentenza di proscioglimento nel merito, se l'innocenza risulti già dalla illustrazione introduttiva delle ipotesi dell'accusa e della difesa, dalle prove indicate e ammesse e - soprattutto - dall'espletamento delle prove di accusa.
Questa interpretazione sembra anche più conforme ai principi costituzionali ed alle caratteristiche del nuovo processo penale. La Corte Costituzionale è stata chiamata a decidere della legittimità dell'art. 469 cod. proc. pen. sotto il profilo della violazione dei principi di ragionevolezza (art. 3 Cost.), della indipendenza della funzione giurisdizionale (art. 101 Cost. ) e della obbligatorietà dell'azione penale (art. 112 Cost.), nella parte in cui non consente al giudice del predibattimento di conoscere ed utilizzare gli atti raccolti nel fascicolo del PM e neppure tutti quelli che sono inseriti nel fascicolo per il dibattimento. In sostanza il remittente, premessa la carenza, nel particolare stadio del processo in cui si inscrive la norma impugnata, di atti sulla base dei quali operare una adeguata verifica circa la corrispondenza del fatto all'ipotesi contestata, sosteneva che il giudice era indebitamente vincolato all'ipotesi accusatoria del PM, con conseguente limitazione dei suoi poteri di cognizione e di decisione sul fatto.
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 91 del 1992, ha dichiarato non fondata la questione, sulla base di un duplice ordine di ragioni. Anzitutto, perché gli interventi giurisdizionali si modellano in funzione delle caratteristiche della domanda che essi mirano a soddisfare;
in secondo luogo perché la pronuncia deve essere rapportata al tipo di accertamento che deve essere compiuto e alla fase in cui tale potere deve essere esercitato. Viene dunque, in rilievo il principio della domanda sulla base del quale sono individuati e definiti i poteri di cognizione e di decisione del giudice predibattimentale. Ed "ove si svilisse" questo principio - afferma la Corte - "specie in un sistema di tipo accusatorio o si omettesse di dare il necessario risalto alla ripartizione funzionale della giurisdizione, si finirebbe ineluttabilmente per configurare un giudice che, lungi dall'essere soggetto soltanto alla legge, sarebbe esso stesso in larga misura fonte dei propri poteri". Sussiste, pertanto, una stretta connessione tra principio della domanda - che qualifica l'intero contraddittorio e concerne i parimenti accusa e difesa - e divieto di assunzione da parte del giudice di poteri decisori al di fuori degli schemi legislativamente previsti.
Nel sistema del codice del 1930 il timone della sentenza di proscioglimento anticipata era nelle sole mani del giudice, che poteva utilizzare il patrimonio informativo indifferenziato dell'unico fascicolo processuale, sicchè era coerente affidare al giudice la valutazione dei presupposti per il proscioglimento prima del dibattimento con la formula liberatoria di rito, salva la facoltà delle parti di proporre impugnazione.
Nel nuovo impianto del processo penale i ruoli delle parti sono non solo distinti, ma giuridicamente decisivi per l'esito stesso del giudizio: il giudice del predibattimento conosce solo lo scarno contenuto del fascicolo "di ufficio", essendo del tutto privo delle informazioni e documenti che formano il fascicolo del P.M., quello dell'imputato e quello della eventuale Parte Civile e, soprattutto, non può interferire con le aree di pertinenza delle parti. Le pur legittime esigenze di economia processuale, non possono esplicarsi senza il consenso delle parti, tra le quali ha una notevole importanza la persona offesa dal reato, sicchè al di fuori dei casi tassativi ex art. 469 c.p.p., occorre aprire la porta al dibattimento per assicurare i principi del giusto processo.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Rieti per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma, il 19.12.2001.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 25 GENNAIO 2002