CASS
Sentenza 3 giugno 2026
Sentenza 3 giugno 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 03/06/2026, n. 20163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20163 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: EO FR nato a [...] il [...]; avverso la ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Trieste dell'11/11/2025; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;
letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale MARIA LUISA MIRANDA, che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
letta la memoria di replica dell'avv. MASSIMO VETRANO che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 20163 Anno 2026 Presidente: SANTALUCIA GIUSEPPE Relatore: POSCIA GIORGIO Data Udienza: 07/05/2026 RITENUTO IN FATTO 1. Con la ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Trieste rigettava l'appello proposto da ES LI, internato in regime ex art. 41- bis Ord. pen., avverso il decreto in data 6 dicembre 2024 con il quale il magistrato di sorveglianza aveva dichiarato inammissibile la richiesta di licenza in ragione della sua sottoposizione al regime speciale sopra indicato. In particolare, il Tribunale condivideva il giudizio di inammissibilità della richiesta di licenza stante l'espresso divieto previsto, in tal senso, dal secondo comma dell'art.
4-bis Ord. pen., come modificato dal d.l. n. 162 del 2022 convertito nella I. n. 199/2022; inoltre, riteneva manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla difesa con riferimento alla normativa in esame per violazione degli artt. 3, 25, 111 e 117, comma 1, Cost. in relazione all'art. 7 CEDU ed all'art. 4, par. 1, prot. 7 CEDU. 2. Avverso la citata ordinanza l'internato, per mezzo dell'avv. Massimo Vetrano, ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico ed articolato motivo, di seguito riprodotto nei limiti strettamente necessari ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., insistendo per il suo annullamento. 2.1. Il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione di legge ed il vizio di motivazione in cui sarebbe incorso il Tribunale di sorveglianza per non avere interpretato la normativa in esame conformemente alla disciplina eurounitaria e, specificamente, per non avere tenuto conto della sua lunga sottoposizione allo speciale regime ex art. 41-bis Ord. pen. (oltre dieci anni), della sua inabilità a svolgere attività lavorativa ed alla conseguente necessità che venissero evidenziati nuovi elementi, rispetto a quelli che avevano originariamente determinato l'applicazione del regime in questione, per confermare la sua persistente pericolosità. 2.2. Inoltre, ES LI ripropone la questione di legittimità costituzionale degli artt.
4-bis e 53 Ord. pen. già ritenuta manifestamente infondata con l'ordinanza impugnata. 3. Il Sostituto Procuratore generale Maria Luisa Miranda ha depositato conclusioni scritte con le quali ha chiesto che l'impugnazione venga dichiarata inammissibile. 2 4. Il difensore del ricorrente ha depositato memoria di replica insistendo per l'accoglimento della impugnazione e, in subordine, per la questione di legittimità costituzionale allegando, a tal fine, ordinanza del magistrato di sorveglianza di Spoleto del 31 marzo 2026. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto. 2. Anzitutto, deve evidenziarsi che, stante il chiaro tenore dell'ultima parte del comma 2 dell'art.
4-bis Ord. pen. che prevede espressamente che i benefici di cui al comma 1 possono essere concessi al detenuto o internato sottoposto a regime speciale di detenzione previsto dall'articolo 41-bis solamente dopo che il provvedimento applicativo di tale regime speciale sia stato revocato o non prorogato, la richiesta di licenza presentata dall'odierno ricorrente deve considerarsi inammissibile essendo pacifico che ES LI è internato e sottoposto allo speciale regime sopra indicato. 3. Ciò posto, la questione di legittimità costituzionale riproposta in questa sede dal ricorrente è manifestamente infondata, come peraltro già statuito in precedenza da questa Corte in fattispecie simili alla presente (Sez. 1, n. 6766 del 05/02/2025, [...], Rv. 287621 - 01; Sez. 1 n. 28618 del 2024 n.m.; Sez. 1, n. 29143 del 22/06/2020, [...], Rv. 279792 - 01), sulla scia di quanto stabilito dalia Corte costituzionale con le sentenze nn. 349 del 1993, 410 del 1993, 351 del 1996, 376 del 1997 e 190 del 2010. In particolare, questa Corte ha osservato che non sussiste, anche secondo la giurisprudenza consolidata della Corte EDU, alcuna incompatibilità strutturale tra l'adozione di un regime carcerario differenziato (dettato dalla necessità di neutralizzare l'allarme sociale derivante dal mantenimento da parte del detenuto o dell'internato di relazioni con l'esterno) ed il contenuto delle norme eurounitarie citate dal ricorrente, attesa la natura temporanea della misura, l'esistenza per il detenuto e per l'internato di spazi minimi e incomprimibili di relazionalità ed il controllo giurisdizionale sulle ragioni giustificatrici del provvedimento originario e delle eventuali sue proroghe e sulla tipologia delle limitazioni imposte» (Sez. 1, n. 44149 del 19/04/2016, Sarcone, Rv. 268294 - 01). 3 La conclusione non cambia a seguito della disposizione, introdotta dall'art. 1, comma 3, d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199, secondo cui l'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione (con l'unica eccezione della liberazione anticipata non oggetto del presente procedimento) possono essere concessi al detenuto o internato sottoposto a regime speciale di detenzione previsto dall'articolo 41-bis solamente dopo che il provvedimento applicativo di tale regime speciale sia stato revocato o non prorogato. Invero, nel nuovo testo dell'art. 41-bis, sono assenti significativi elementi di novità, sotto l'aspetto considerato, rispetto alla formulazione previgente. Invero, se è vero, che, sul piano astratto, non sussisteva, prima dell'intervento modificativo del 2022, una formale ed ineludibile incompatibilità tra la sottoposizione al regime differenziato e l'accesso ai permessi premio, sicché le relative richieste dovevano essere vagliate nel merito e non dichiarate senz'altro inammissibili (in questo senso, cfr., nella giurisprudenza di legittimità, Sez. 1, n. 42723 del 07/10/2021, [...], Rv. 282155 - 01; Sez. 1, n. 21946 del 08/06/2020, [...], Rv. 279373 - 01), non va però trascurato che la stessa Corte costituzionale, con l'ordinanza n. 197 del 2021, ha posto l'accento sul legame tra il regime di cui all'art. 41-bis e l'impossibilità di accesso ai benefici penitenziari, laddove ha precisato che l'applicazione del regime di cui all'art. 41-bis presuppone l'attualità dei collegamenti con organizzazioni criminali e che in costanza di assoggettamento a tale regime, l'accesso ai benefici penitenziari non risulta possibile, e di certo non è compatibile con una valutazione di sicuro ravvedimento a norma dell'art. 176 cod. pen. In questo modo, quindi, il Giudice delle Leggi ha offerto una chiara indicazione che il legislatore ha recepito, adattando la disciplina dell'istituto alle sue connotazioni strutturali sulle quali la riforma del 2022 non ha inciso in misura Significativa. 4. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 del codice di rito.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 7 maggio 2026.
udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;
letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale MARIA LUISA MIRANDA, che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
letta la memoria di replica dell'avv. MASSIMO VETRANO che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 20163 Anno 2026 Presidente: SANTALUCIA GIUSEPPE Relatore: POSCIA GIORGIO Data Udienza: 07/05/2026 RITENUTO IN FATTO 1. Con la ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Trieste rigettava l'appello proposto da ES LI, internato in regime ex art. 41- bis Ord. pen., avverso il decreto in data 6 dicembre 2024 con il quale il magistrato di sorveglianza aveva dichiarato inammissibile la richiesta di licenza in ragione della sua sottoposizione al regime speciale sopra indicato. In particolare, il Tribunale condivideva il giudizio di inammissibilità della richiesta di licenza stante l'espresso divieto previsto, in tal senso, dal secondo comma dell'art.
4-bis Ord. pen., come modificato dal d.l. n. 162 del 2022 convertito nella I. n. 199/2022; inoltre, riteneva manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla difesa con riferimento alla normativa in esame per violazione degli artt. 3, 25, 111 e 117, comma 1, Cost. in relazione all'art. 7 CEDU ed all'art. 4, par. 1, prot. 7 CEDU. 2. Avverso la citata ordinanza l'internato, per mezzo dell'avv. Massimo Vetrano, ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico ed articolato motivo, di seguito riprodotto nei limiti strettamente necessari ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., insistendo per il suo annullamento. 2.1. Il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione di legge ed il vizio di motivazione in cui sarebbe incorso il Tribunale di sorveglianza per non avere interpretato la normativa in esame conformemente alla disciplina eurounitaria e, specificamente, per non avere tenuto conto della sua lunga sottoposizione allo speciale regime ex art. 41-bis Ord. pen. (oltre dieci anni), della sua inabilità a svolgere attività lavorativa ed alla conseguente necessità che venissero evidenziati nuovi elementi, rispetto a quelli che avevano originariamente determinato l'applicazione del regime in questione, per confermare la sua persistente pericolosità. 2.2. Inoltre, ES LI ripropone la questione di legittimità costituzionale degli artt.
4-bis e 53 Ord. pen. già ritenuta manifestamente infondata con l'ordinanza impugnata. 3. Il Sostituto Procuratore generale Maria Luisa Miranda ha depositato conclusioni scritte con le quali ha chiesto che l'impugnazione venga dichiarata inammissibile. 2 4. Il difensore del ricorrente ha depositato memoria di replica insistendo per l'accoglimento della impugnazione e, in subordine, per la questione di legittimità costituzionale allegando, a tal fine, ordinanza del magistrato di sorveglianza di Spoleto del 31 marzo 2026. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto. 2. Anzitutto, deve evidenziarsi che, stante il chiaro tenore dell'ultima parte del comma 2 dell'art.
4-bis Ord. pen. che prevede espressamente che i benefici di cui al comma 1 possono essere concessi al detenuto o internato sottoposto a regime speciale di detenzione previsto dall'articolo 41-bis solamente dopo che il provvedimento applicativo di tale regime speciale sia stato revocato o non prorogato, la richiesta di licenza presentata dall'odierno ricorrente deve considerarsi inammissibile essendo pacifico che ES LI è internato e sottoposto allo speciale regime sopra indicato. 3. Ciò posto, la questione di legittimità costituzionale riproposta in questa sede dal ricorrente è manifestamente infondata, come peraltro già statuito in precedenza da questa Corte in fattispecie simili alla presente (Sez. 1, n. 6766 del 05/02/2025, [...], Rv. 287621 - 01; Sez. 1 n. 28618 del 2024 n.m.; Sez. 1, n. 29143 del 22/06/2020, [...], Rv. 279792 - 01), sulla scia di quanto stabilito dalia Corte costituzionale con le sentenze nn. 349 del 1993, 410 del 1993, 351 del 1996, 376 del 1997 e 190 del 2010. In particolare, questa Corte ha osservato che non sussiste, anche secondo la giurisprudenza consolidata della Corte EDU, alcuna incompatibilità strutturale tra l'adozione di un regime carcerario differenziato (dettato dalla necessità di neutralizzare l'allarme sociale derivante dal mantenimento da parte del detenuto o dell'internato di relazioni con l'esterno) ed il contenuto delle norme eurounitarie citate dal ricorrente, attesa la natura temporanea della misura, l'esistenza per il detenuto e per l'internato di spazi minimi e incomprimibili di relazionalità ed il controllo giurisdizionale sulle ragioni giustificatrici del provvedimento originario e delle eventuali sue proroghe e sulla tipologia delle limitazioni imposte» (Sez. 1, n. 44149 del 19/04/2016, Sarcone, Rv. 268294 - 01). 3 La conclusione non cambia a seguito della disposizione, introdotta dall'art. 1, comma 3, d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199, secondo cui l'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione (con l'unica eccezione della liberazione anticipata non oggetto del presente procedimento) possono essere concessi al detenuto o internato sottoposto a regime speciale di detenzione previsto dall'articolo 41-bis solamente dopo che il provvedimento applicativo di tale regime speciale sia stato revocato o non prorogato. Invero, nel nuovo testo dell'art. 41-bis, sono assenti significativi elementi di novità, sotto l'aspetto considerato, rispetto alla formulazione previgente. Invero, se è vero, che, sul piano astratto, non sussisteva, prima dell'intervento modificativo del 2022, una formale ed ineludibile incompatibilità tra la sottoposizione al regime differenziato e l'accesso ai permessi premio, sicché le relative richieste dovevano essere vagliate nel merito e non dichiarate senz'altro inammissibili (in questo senso, cfr., nella giurisprudenza di legittimità, Sez. 1, n. 42723 del 07/10/2021, [...], Rv. 282155 - 01; Sez. 1, n. 21946 del 08/06/2020, [...], Rv. 279373 - 01), non va però trascurato che la stessa Corte costituzionale, con l'ordinanza n. 197 del 2021, ha posto l'accento sul legame tra il regime di cui all'art. 41-bis e l'impossibilità di accesso ai benefici penitenziari, laddove ha precisato che l'applicazione del regime di cui all'art. 41-bis presuppone l'attualità dei collegamenti con organizzazioni criminali e che in costanza di assoggettamento a tale regime, l'accesso ai benefici penitenziari non risulta possibile, e di certo non è compatibile con una valutazione di sicuro ravvedimento a norma dell'art. 176 cod. pen. In questo modo, quindi, il Giudice delle Leggi ha offerto una chiara indicazione che il legislatore ha recepito, adattando la disciplina dell'istituto alle sue connotazioni strutturali sulle quali la riforma del 2022 non ha inciso in misura Significativa. 4. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 del codice di rito.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 7 maggio 2026.