Cass. pen., sez. I, sentenza 03/06/2026, n. 20163
CASS
Sentenza 3 giugno 2026

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  • Rigettato
    Divieto di concessione benefici ex art. 4-bis, comma 2, Ord. pen.

    La richiesta di licenza è inammissibile a causa del divieto espresso previsto dall'art. 4-bis, comma 2, Ord. pen., che impedisce la concessione di benefici ai detenuti in regime ex art. 41-bis, salvo revoca o mancata proroga del regime stesso. La questione di legittimità costituzionale è manifestamente infondata, non sussistendo incompatibilità strutturale tra il regime carcerario differenziato e le norme eurounitarie, né con il nuovo testo dell'art. 41-bis introdotto dalla L. 199/2022.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 03/06/2026, n. 20163
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 20163
    Data del deposito : 3 giugno 2026

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