Cass. pen., sez. I, sentenza 02/02/2006, n. 7412
CASS
Sentenza 2 febbraio 2006

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In fase di esecuzione devono considerarsi estese al soggetto interessato, in quanto praticabili, tutte le garanzie previste per l'imputato nel procedimento di cognizione; conseguentemente anche le notifiche devono essere eseguite con l'osservanza di tutte le disposizioni dettate con riguardo all'imputato. (In motivazione la Corte, nell'annullare la decisione del giudice dell'esecuzione che aveva ritenuto la validità del titolo esecutivo, ha osservato che l'elezione di domicilio fatta in sede di cognizione non poteva avere più alcuna efficacia nella successiva fase dell'esecuzione, ragion per cui, una volta che dagli atti risultava l'effettiva residenza all'estero del condannato, non si sarebbe potuto dichiarare la sua irreperibilità, dopo che era stata accertata soltanto la sua assenza dal territorio nazionale, dovendosi, invece, in analogia a quanto previsto per l'imputato dall'art. 169 cod. proc. pen., inviare al medesimo raccomandata con avviso di ricevimento, contenente l'indicazione dell'Autorità che curava l'esecuzione, con l'invito a dichiarare o eleggere domicilio nel territorio dello Stato).

Commentario1

  • 1Domicilio eletto durante il processo non vale in fase esecutiva (Cass. 40826/22)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 28 ottobre 2022

    Presidente Tardio – Relatore Fiordalisi Ritenuto in fatto 1. C.D. ricorre avverso l'ordinanza del 27 gennaio 2022 del Tribunale di Perugia che, quale giudice dell'esecuzione, ha revocato, ai sensi dell' art. 168, comma 1, n. 1, c.p., il beneficio della sospensione condizionale della pena di mesi sei di reclusione, precedentemente concesso dal Tribunale di Perugia con sentenza del 22 ottobre 2014, definitiva il 23 gennaio 2015, in ordine ai reati di resistenza e oltraggio a un pubblico ufficiale, ai sensi degli artt. 337 e 341 bis c.p.. Il giudice dell'esecuzione ha evidenziato che C. , nel quinquennio dalla concessione del predetto beneficio, l'11 giugno 2015 aveva commesso i reati di …

     Leggi di più…

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 02/02/2006, n. 7412
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 7412
Data del deposito : 2 febbraio 2006

Testo completo