Sentenza 2 febbraio 2006
Massime • 1
In fase di esecuzione devono considerarsi estese al soggetto interessato, in quanto praticabili, tutte le garanzie previste per l'imputato nel procedimento di cognizione; conseguentemente anche le notifiche devono essere eseguite con l'osservanza di tutte le disposizioni dettate con riguardo all'imputato. (In motivazione la Corte, nell'annullare la decisione del giudice dell'esecuzione che aveva ritenuto la validità del titolo esecutivo, ha osservato che l'elezione di domicilio fatta in sede di cognizione non poteva avere più alcuna efficacia nella successiva fase dell'esecuzione, ragion per cui, una volta che dagli atti risultava l'effettiva residenza all'estero del condannato, non si sarebbe potuto dichiarare la sua irreperibilità, dopo che era stata accertata soltanto la sua assenza dal territorio nazionale, dovendosi, invece, in analogia a quanto previsto per l'imputato dall'art. 169 cod. proc. pen., inviare al medesimo raccomandata con avviso di ricevimento, contenente l'indicazione dell'Autorità che curava l'esecuzione, con l'invito a dichiarare o eleggere domicilio nel territorio dello Stato).
Commentario • 1
- 1. Domicilio eletto durante il processo non vale in fase esecutiva (Cass. 40826/22)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 28 ottobre 2022
Presidente Tardio – Relatore Fiordalisi Ritenuto in fatto 1. C.D. ricorre avverso l'ordinanza del 27 gennaio 2022 del Tribunale di Perugia che, quale giudice dell'esecuzione, ha revocato, ai sensi dell' art. 168, comma 1, n. 1, c.p., il beneficio della sospensione condizionale della pena di mesi sei di reclusione, precedentemente concesso dal Tribunale di Perugia con sentenza del 22 ottobre 2014, definitiva il 23 gennaio 2015, in ordine ai reati di resistenza e oltraggio a un pubblico ufficiale, ai sensi degli artt. 337 e 341 bis c.p.. Il giudice dell'esecuzione ha evidenziato che C. , nel quinquennio dalla concessione del predetto beneficio, l'11 giugno 2015 aveva commesso i reati di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 02/02/2006, n. 7412 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7412 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 02/02/2006
Dott. MOCALI Piero - Consigliere - SENTENZA
Dott. SANTACROCE Giorgio - Consigliere - N. 406
Dott. VANCHERI Angelo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - N. 036668/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) MA AS BE OH, N. IL 03/12/1960;
avverso ORDINANZA del 29/08/2005 TRIBUNALE di GENOVA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VANCHERI ANGELO;
Lette le conclusioni del P.G. Dr. OSCAR CEDRANGOLO, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dall'ordinanza impugnata. Osserva:
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ordinanza del 29/08/2005 il Tribunale di Genova, decidendo in veste di giudice dell'esecuzione, rigettava la domanda avanzata da MA AS BE OH, tendente ad ottenere l'annullamento dell'ordine di esecuzione emesso dalla Procura della Repubblica della stessa città in relazione alla sentenza pronunciata nei suoi confronti il 05/02/2002 dal medesimo tribunale, e la rimessione in termini per proporre impugnazione avverso la suddetta sentenza, ai sensi del terzo comma dell'art. 670 c.p.p.. Osservava il tribunale che, nel corso della fase delle indagini preliminari l'imputato, di nazionalità tunisina, aveva eletto domicilio presso il difensore che gli era stato nominato d'ufficio in mancanza di nomina fiduciaria, per cui si doveva ritenere che incombesse su di lui l'onere di informarsi, attraverso il difensore, del cui recapito era a conoscenza, dello svolgimento del processo a suo carico, non potendo egli addurre come motivo il fatto che egli risiedesse stabilmente in Olanda.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione il sunnominato Jemaa, deducendo mancanza della motivazione, sul rilievo che le argomentazioni addotte dal tribunale erano attinenti alla fase del giudizio, ma non potevano valere per la fase esecutiva, essendo evidente che la elezione di domicilio non poteva valere anche per quest'ultima fase.
Ciò posto, rileva la Corte che il ricorso è fondato e va accolto. Ed invero, una volta esaurita la fase di cognizione, l'elezione di domicilio fatta nella precedente fase del giudizio, non poteva avere più alcuna efficacia nella successiva fase dell'esecuzione, ragion per cui, una volta che dagli atti risultava l'effettiva residenza all'estero del condannato, non si sarebbe potuto, come invece era stato fatto, dichiarare la sua irreperibilità dopo che era stata accertata soltanto la sua assenza dal territorio nazionale, dovendosi invece, in analogia a quanto previsto per l'imputato dalla disposizione di cui all'art. 169 c.p.p., inviare al medesimo raccomandata con avviso di ricevimento, contenente l'indicazione dell'autorità che curava l'esecuzione, con l'invito a dichiarare o eleggere domicilio nel territorio dello Stato.
Ciò anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 656 c.p.p., comma 5, che prescrive che l'ordine di esecuzione siano notificati al condannato e al difensore nominato per la fase dell'esecuzione o, in difetto, al difensore che lo ha assistito nella fase del giudizio. Questa Corte ha, infatti, già affermato il principio che nel procedimento esecutivo devono considerarsi estese al soggetto interessato, in quanto praticabili, tutte le garanzie previste per l'imputato nel procedimento di cognizione, per cui nella fase di esecuzione anche le notifiche devono essere eseguite con l'osservanza di tutte le disposizioni dettate con riguardo all'imputato. Di conseguenza, deve considerarsi nulla la notifica dell'ordine di esecuzione effettuata al difensore d'ufficio dopo l'emissione di decreto di irreperibilità (v. Cass., Sez. 5^, sent. n. 273 del 19/01/1994, Gallinaio, fattispecie, nella quale è stata dichiarata nulla la notifica dell'avviso prescritto dall'art. 666 c.p.p., comma 3, effettuata al difensore nominato d'ufficio dopo che era stata constatata l'impossibilità di notificazione personale ma senza che fossero state effettuate le ricerche ed emesso il decreto di irreperibilità previsto dall'art. 159 c.p.p.). Nella specie risulta che l'ordine di esecuzione e contestuale decreto di sospensione, emesso dal Procuratore della Repubblica di Genova il 28/03/2003, è stato notificato al condannato mediante consegna al difensore ai sensi dell'art. 161 c.p.p., comma 4, sul presupposto della inidoneità di un domicilio che però non era stato dal prevenuto eletto nel procedimento di esecuzione, bensì in quello di cognizione.
Nè vale l'osservazione che il domicilio eletto o dichiarato ai sensi dell'art. 164 c.p.p. vale "per ogni stato e grado del procedimento", perché tale espressione non si può ritenere idonea a ricomprendere la fase esecutiva e gli autonomi procedimenti che in essa possono essere in ogni tempo, e per le più svariate ragioni, instaurati (in tal senso, v. Cass., Sez. 1^, sent. n. 31589 del 23/06/2004, Salvatore, RV 229851).
A ciò si aggiunga che, come rilevato dal Procuratore Generale presso questa Corte, nella valutazione della regolarità delle notifiche occorre tenere conto anche della giurisprudenza della Corte di Strasburgo (v. Gas,, Sez. Un., sent n. 15 del 23/11/1988, Polo Castro, RV 181288, che ha statuito che le norme della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'Uomo "sono di immediata applicazione nel nostro Paese e vanno concretamente valutate nella loro incidenza sul più ampio complesso normativo che si è venuto a determinare in conseguenza del loro inserimento nell'ordinamento italiano".
Dalle argomentazioni che precedono, deriva l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con conseguente rinvio al medesimo Tribunale di Genova per nuovo esame.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Genova.
Così deciso in Roma, il 2 febbraio 2006.
Depositato in Cancelleria il 1 marzo 2006