Articolo 16 della Legge 3 febbraio 1963, n. 531
Articolo 15Articolo 17
Versione
11 maggio 1963
Art. 16.
i residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1954-55 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese
accertate per la competenza propria
dell'esercizio finanziario 1954-55
(articolo 12)......................... L. 50.656.348.645 -

Somme rimaste da pagare su residui
degli esercizi precedenti(articolo 14) L. 36.355.358.842 -
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Residui passivi al 30 giugno 1955. L. 87.011.707.187 -
Entrata in vigore il 11 maggio 1963