Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 11/02/2025, n. 262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 262 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 3200/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Licia Tomay Presidente dott.ssa Rossella Magarelli Giudice dott.ssa Adelia Tomasetti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3200/2020 del ruolo generale degli affari contenziosi, posta in decisione a seguito del deposito di note scritte in sostituzione di udienza con scadenza in data 18.10.2024 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., vertente
TRA
(C.F.: ), Parte_1 C.F._1
nato ad [...] il [...] e ivi residente a[...], cittadino italiano, rappresentato e difeso dall'Avv. DOMENICO SALVATORE
(C.F.: ), giusta procura in atti, elettivamente domiciliato in C.F._2
Potenza alla via Isca del Pioppo n. 2 presso lo studio del difensore, pec:
Email_1
-RICORRENTE-
E
(C.F.: ), nata a Controparte_1 C.F._3
Callao in Perù il 16.1.1972, ultima residenza nota sita in Ancona alla via Tronto n. 21, cittadina peruviana;
-RESISTENTE CONTUMACE-
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale;
-INTERVENTORE EX LEGE-
1
OGGETTO: separazione personale;
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I Con ricorso depositato il 28.12.2020, il ricorrente ha domandato pronunciarsi la separazione personale dalla moglie, addebitandola a quest'ultima, con la quale aveva contratto matrimonio in Perù nella città di Bellavista il 7.8.2004, deducendo che la residenza familiare era stata posta in Avigliano e che dall'unione coniugale non erano nati figli.
A fondamento della domanda, il ricorrente ha dedotto il venir meno dell'affectio coniugalis poiché la moglie, subito dopo essersi trasferita in Italia ad Avigliano, aveva manifestato la volontà di andare a vivere a Roma, ove aveva dei parenti. Stante il suo rifiuto al trasferimento nella capitale, la moglie «aveva cambiato atteggiamento mostrandosi insofferente, non occupandosi delle faccende domestiche, venendo meno
a tutti i doveri coniugali, con atteggiamenti aggressivi nei suoi (di lui) confronti e dei suoi (di lui) parenti, tanto che nel mese di gennaio dell'anno 2006 aveva sporto denuncia nei suoi confronti per presunti maltrattamenti». All'indomani della denuncia, precisamente a gennaio 2006, la moglie aveva abbandonato la casa coniugale senza farvi più ritorno.
Il ricorrente ha altresì rappresentato che, a causa della denuncia avanzata dalla moglie, aveva subito un processo penale, all'esito del quale era stato assolto ai sensi dell'art. 530 c.p.p. per insussistenza del fatto con sentenza n. 475/2015 emessa dall'intestato Tribunale – Sezione penale, ed erano ormai quindici anni che non aveva più rapporti con la moglie.
Per l'effetto, il ricorrente ha domandato di:
«-pronunciare la separazione personale dei predetti coniugi per fatto addebitabile alla sig.ra per le ragioni in premessa;
Controparte_1
- disporre che nulla è dovuto alla sig.ra a titolo di Controparte_1
assegno di mantenimento;
- nulla disporre sulla casa coniugale stante l'allontanamento volontario della moglie del ricorrente;
- condanni l'altro coniuge alla refusione delle spese e degli onorari di lite».
2 R.G. N. 3200/2020
II La resistete non è comparsa all'udienza presidenziale del 10.5.2022 (alla quale si
è giunti dopo esser stati disposti rinvii ai fini della valida notificazione del ricorso introduttivo e dei successivi provvedimenti di fissazione udienza nei confronti della resistente). Sicché, il Giudice delegato alle funzioni presidenziali, dato atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, con ordinanza resa a verbale, osservato che nel caso concreto non vi erano provvedimenti provvisori e urgenti da dottare, ha disposto la prosecuzione del giudizio dinanzi al Giudice Istruttore, fissando i termini per gli adempimenti di cui all'art. 709 c.p.c.
III All'udienza del 7.10.2022, esaminata la documentazione notificatoria relativa all'ordinanza presidenziale e rilevato che la notificazione si era perfezionata oltre il termine perentorio assegnato con l'ordinanza presidenziale, è stata dichiarata la nullità della notificazione e disposta la rinnovazione della stessa nei confronti della resistente nel termine del 16.12.2022, fissando l'udienza per il dì 15.2.2023.
All'udienza da ultima indicata, verificata in via preliminare la regolarità della notificazione dell'ordinanza presidenziale alla resistente, la quale è stata effettuata ai sensi dell'art. 143 c.p.c. in considerazione dell'attestato di cancellazione per irreperibilità della resistente rilasciato dal Comune di Ancona, presente in atti poiché depositato dalla difesa del ricorrente in data 3.6.2022, sono stati concessi i chiesti termini di cui all'art. 183 c.p.c.
Con ordinanza resa all'udienza del 19.5.2023 è stata ammessa la prova testimoniale come articolata da parte ricorrente nella memoria depositata ai sensi dell'art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., delegando l'assunzione della prova orale al G.O.P.
La causa è stata istruita mediante l'escussione di due testimoni e acquisizione documentale.
Terminata la fase istruttoria, è stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni e, all'udienza del 18.10.2024, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
IV Sulla giurisdizione italiana e sulla legge applicabile.
Preliminarmente si osserva che deve ritenersi sussistente la giurisdizione italiana
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in applicazione del Regolamento unionale (CE) n. 2201 del Consiglio del 27 novembre
2003, in virtù di quanto statuito dalla Corte di Giustizia UE (CE), sez. III, 29.11.2007
n. 68, nel procedimento C-68/07, , secondo cui il Parte_2
menzionato Regolamento trova cogenza anche ove le azioni ivi disciplinate vengano intentate da parte o nei confronti di un cittadino extracomunitario, se sussiste uno dei collegamenti con lo Stato membro previsti dal Regolamento.
Il Regolamento unionale (CE) n. 2201/2003 (ratione temporis applicabile al caso in esame e relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che ha abrogato il regolamento (CE) n. 1347/2000) all'art. 3, inserito nel capo II dedicato alla
“Competenza”, sezione 1 “Divorzio, separazione personale e annullamento del matrimonio”, par. 1, lett. a), individua quale criterio di collegamento al fine della competenza a decidere, rectius giurisdizione, sulle questioni inerenti al divorzio, alla separazione personale dei coniugi e all'annullamento del matrimonio, le autorità giurisdizionali dello Stato membro nel quale vi è «la residenza abituale dei coniugi, o
l'ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora […]».
In virtù del citato referente normativo e della giurisprudenza della Corte di
Giustizia, che ha riconosciuto la c.d. vocazione universale dei regolamenti unionali in materia, si ritiene sussistere nel caso di specie la giurisdizione italiana, risultante l'ultima residenza comune dei coniugi sita in Italia nel comune di Avigliano, come emerge dal certificato di residenza allegato al ricorso, e ove attualmente risiede ancora il resistente (precisando, altresì, che anche l'ultima residenza nota della resistente è comunque sita in Italia nel Comune di Ancona).
Verificata la competenza giurisdizionale, necessita vagliare la questione della legge applicabile;
questione che trova risoluzione nella disciplina dettata dal
Regolamento UE n. 1259/10, al quale va attribuito carattere universale in virtù di quanto espressamente sancito dal “considerando” n. 12 e dall'art. 4 dello stesso
Regolamento laddove consentono l'applicabilità anche della legge di uno Stato membro non partecipante o di uno Stato non membro dell'Unione Europea. Ne consegue che la disciplina dell'indicato Regolamento va estesa ai cittadini di Stati membri non partecipanti all'Unione Europea, nonché ai cittadini extracomunitari.
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Ebbene, l'art. 8, lett. d), del Regolamento UE n. 1259/10, stabilisce che, in mancanza di scelta ad opera delle parti, si applica la legge dello Stato: «a) della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale, o in mancanza;
b) dell'ultima residenza abituale dei coniugi sempre che tale periodo non si sia concluso più di un anno prima che fosse adita l'autorità giurisdizionale, se uno di essi vi risiede ancora nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale;
o, in mancanza;
c) di cui i due coniugi sono cittadini nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale;
o in mancanza;
d) in cui è adita l'autorità giurisdizionale».
L'elencazione di cui all'art. 8 del citato Regolamento prevede criteri gerarchici a cascata, come risulta ricavabile della disamina del mero dato letterale e dell'utilizzazione dell'espressione «o in mancanza», con la conseguenza che si potrà ricorrere al criterio successivo solo ove non sia soddisfatto quello precedente. Nel caso di specie, quindi, in applicazione dei criteri sopra individuati la legge applicabile alla fattispecie è quella di cui alla lettera sub a), ossia quella italiana.
V Sulla contumacia, sulla domanda di separazione personale e sull'addebito.
In via preliminare, deve essere dichiarata la contumacia della resistente
, la quale, nonostante la ritualità della Controparte_1
rinnovata notificazione, come risultante dalla relativa documentazione versata in atti, non si è costituita in giudizio.
Orbene, la domanda di separazione personale proposta dal ricorrente deve trovare accoglimento, posto che non vi è questione alcuna sull'impossibilità di ricostruire il consorzio familiare. Manca il benché minimo elemento che possa portare a ritenere ipotizzabile la riconciliazione tra i coniugi, stante l'allontanamento materiale e spirituale degli stessi l'uno dall'altro, le deduzioni mosse da parte ricorrente in relazione alle cause della fine dell'affectio coniugalis, che hanno trovato riscontro - come si dirà- nelle dichiarazioni dei testimoni escussi, l'indisponibilità alla riconciliazione per il tempo in cui il processo si è protratto. Sicché, deve riconoscersi l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, che è cessata da oltre 15 anni.
Risulta la trascrizione del matrimonio nei registri dello stato civile della
Repubblica Italiana – Comune di Avigliano in provincia di Potenza, sicché va disposta
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l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del Comune di
Avigliano (atto di matrimonio n. 29, P. II, S. C, Anno 2004).
Quanto alla domanda di addebito, il ricorrente ha sostenuto che la moglie aveva abbandonato la casa coniugale sita in Avigliano dopo aver effettuato a suo danno una denuncia per maltrattamenti, a seguito della quale aveva subito un processo penale, terminato con sentenza di assoluzione ai sensi dell'art. 530 c.p.p., e che non aveva più notizie della moglie da circa 15 anni.
Al riguardo, si osserva che quanto affermato dal ricorrente ha trovato riscontro nell'escussione testimoniale di (sorella del ricorrente) Testimone_1
e (cognato del ricorrente), i quali hanno confermato che la moglie - Testimone_2
dopo pochi mesi dal matrimonio contratto in Perù ovvero dopo circa un anno- si era allontanata dalla casa coniugale. Ciò aveva fatto (segnatamente, ha riferito il testimone nel mese di gennaio 2006) dopo aver denunciato per maltrattamenti Testimone_2
il ricorrente, senza fare più ritorno in Avigliano nella casa coniugale.
Orbene, rilevato che per costante orientamento giurisprudenziale:
a) l'allontanamento di uno dei coniugi dalla casa familiare costituisce, in difetto di giusta causa della cui prova è onerato il coniuge che dalla dimora coniugale si è allontanato, violazione dell'obbligo di convivenza (cfr. Cass. civ., Sez. VI-1, ord.,
15.12.2016, n. 25966);
b) «Il volontario abbandono del domicilio coniugale è causa di per sé sufficiente di addebito della separazione, in quanto porta all'impossibilità della convivenza, salvo che si provi, e l'onere incombe su chi ha posto in essere l'abbandono, che esso è stato determinato dal comportamento dell'altro coniuge ovvero quando il suddetto abbandono sia intervenuto nel momento in cui l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza si sia già verificata ed in conseguenza di tale fatto;
tale prova è più rigorosa nell'ipotesi in cui l'allontanamento riguardi pure i figli, dovendosi specificamente ed adeguatamente dimostrare, anche riguardo ad essi, la situazione
d'intollerabilità» (cfr. Cass. civ., Sez. I, sent., 8.5.2013, n. 10719);
c) «Il volontario abbandono del domicilio familiare da parte di uno dei coniugi, costituendo violazione del dovere di convivenza, è di per sé sufficiente a giustificare
l'addebito della separazione personale, a meno che non risulti provato che esso è stato determinato dal comportamento dell'altro coniuge o sia intervenuto in un momento in
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cui la prosecuzione della convivenza era già divenuta intollerabile ed in conseguenza di tale fatto» (cfr. Cass. civ., Sez. VI – 1, ord., 15.1.2020, n. 648); la domanda di addebito deve essere accolta, atteso che -nel caso di specie- il ricorrente ha fornito prova del fatto che la moglie ha abbandonato volontariamente il tetto coniugale senza farvi più ritorno.
Né è possibile sostenere, sulla base della sentenza penale n. 473/2015 e invocando il principio acquisitivo, che l'abbandono del tetto coniugale da parte della ricorrente sia stato determinato dall'esistenza di una precedente crisi coniugale.
Invero, dalla lettura della sentenza penale emerge che oltre alle dichiarazioni della resistente quale persona offesa, che non sono state valutate ai fini dell'attendibilità per insussistenza sul piano soggettivo dei reati ascritti al ricorrente allora imputato, le testimonianze assunte in fase dibattimentale nulla hanno aggiunto al quadro così come delineato dalla persona offesa, in tal modo non apportando nel processo alcun elemento probatorio. Sicché, non vi è prova, considerando nel suo complesso la sentenza penale quale prova atipica utilizzabile nel processo civile, di una precedente crisi coniugale giustificativa dell'allontanamento e comprovata da dichiarazioni rese da soggetti terzi rispetto alla resistente.
VI Sulla casa coniugale e sulle spese di lite.
In ordine alla casa coniugale, atteso che il ricorrente chiede di nulla disporre in merito, necessita precisare che l'istituto dell'assegnazione della casa coniugale è stato concepito dal Legislatore nell'interesse della prole, per consentire ai figli di continuare a vivere nell'ambiente ove sono cresciuti. Nel caso di specie il detto interesse difetta in quanto dall'unione matrimoniale non sono nati figli. Consegue che deve essere dichiarato il non luogo a provvedere sull'assegnazione della casa coniugale.
Le spese di lite seguono la soccombenza, sicché devono esser poste in capo alla resistente in considerazione dell'accoglimento della domanda di addebito.
Esse si liquidano in applicazione dei parametri minimi di cui al D.M. 55/2014 e successive modificazioni per la non particolare complessità delle questioni affrontate, per tutte le quattro fasi di giudizio e in relazione allo scaglione di valore da euro
5.201.00 ad euro 26.000,00 in conformità all'art. 5, comma 6, D.M. 55/2014, in euro
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2.540,00 per compenso professionale, oltre alle competenze di Legge e a euro 49,54 per esborsi.
P.Q.M.
il Tribunale di Potenza in composizione collegiale, nella causa civile recante n. 3200 iscritta al ruolo generale degli affari civili dell'anno 2020, vertente tra
[...]
e , con Parte_1 Controparte_1
l'intervento necessario del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Potenza, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la contumacia della resistente;
Controparte_1
2) dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
(C.F.: ), nato ad [...]
[...] C.F._1
il 22.8.1963, e (C.F.: Controparte_1
), nata a [...]ù) il 16.1.1972, i quali hanno contratto C.F._3
matrimonio in Perù nella città di Bellavista il 7.8.2004;
3) dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di Avigliano in provincia di Potenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2004, atto N. 29, P. II, S. C);
4) accoglie la domanda di addebito della separazione formulata dal ricorrente
, dichiarando che la separazione Parte_1
deve addebitarsi alla moglie;
Controparte_1
5) dichiara il non luogo a provvedere sull'assegnazione della casa coniugale;
6) condanna la resistente al pagamento Controparte_1
delle spese di lite, che si liquidano nella misura di euro 2.540,00 per compenso professionale, oltre al 15% per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per Legge ed euro 49,54 per esborsi.
Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del 6.2.2025.
Il Giudice rel. ed est. La Presidente
dott.ssa Adelia Tomasetti dott.ssa Licia Tomay
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