Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. I, sentenza 16/06/2025, n. 11777 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11777 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 16/06/2025
N. 11777/2025 REG.PROV.COLL.
N. 07572/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7572 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Vito Aurelio Pappalepore, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia e Csm - Consiglio Superiore della Magistratura, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento,
previa concessione di idonea misura cautelare ex art.55 cpa,
del decreto del Ministro della Giustizia del 22/06/2021, di mancata conferma del ricorrente nell'incarico di Vice Procuratore Onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lecce;
del provvedimento del Consiglio Superiore della Magistratura del 13/05/2021 P--OMISSIS-/2021, con cui il Consiglio Superiore della Magistratura ha deliberato di non confermare il ricorrente nell'incarico di Vice Procuratore Onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lecce;
del rapporto del Procuratore della Repubblica di Lecce del 26/05/2020, nonché della Scheda di Giudizio del 20/7/2020 del Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Lecce;
di ogni altro atto presupposto connesso e conseguenziale, ancorchè non conosciuto, connesso e/o richiamato nei precedenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia e del Csm - Consiglio Superiore della Magistratura;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 23 maggio 2025 il dott. Giovanni Ricchiuto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il dott. -OMISSIS- ha impugnato il decreto del Ministro della Giustizia del 22 giugno 2021, di mancata conferma nell’incarico di Vice Procuratore Onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lecce.
Si è impugnato, altresì, il provvedimento del 13 maggio 2021 (P--OMISSIS-/2021) con cui il Consiglio Superiore della Magistratura ha espresso la valutazione negativa al rinnovo e, ciò, unitamente al rapporto del Procuratore della Repubblica di Lecce del 26 maggio 2020, nonché della Scheda di Giudizio del 20 luglio 2020 del Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Lecce.
Il 7 luglio 1999, il ricorrente avvocato del Foro di Bari, è stato nominato VPO e dal 26 aprile 2001 egli ha svolto le relative funzioni presso la Procura della Repubblica di Bari, con assegnazione presso le diverse sezioni staccate di Tribunale.
Da ultimo e nell’ambito del procedimento di rinnovo dell’incarico per il quadriennio 2020-2024, il Procuratore della Repubblica di Lecce e nel Rapporto del 26 maggio 2020, ha espresso una valutazione di inadeguatezza in ordine alla “laboriosità e diligenza” e, ciò, in base alla scarsa disponibilità alle udienze e all’indisponibilità nella SDAS (Sezione Definizione Affari Semplici), nonché in ordine all’”impegno” per non aver partecipato alle riunioni di coordinamento e aggiornamento.
Anche il Consiglio Giudiziario di Lecce, con la Scheda di Giudizio del 20 luglio 2020, ha confermato le citate valutazioni del Procuratore della Repubblica ed ha espresso un parere sfavorevole per la riconferma.
Il Consiglio Superiore della Magistratura, acquisito il fascicolo del procedimento dal Consiglio Giudiziario di Lecce e pervenute le memorie difensive ed i documenti prodotti dal ricorrente, con Provvedimento del 13 maggio 2021, non lo ha confermato nelle funzioni di Vice Procuratore Onorario.
Infine, il decreto del Ministro della Giustizia del 22 giugno 2021 ha recepito le valutazioni sopra citate, concludendo definitivamente il procedimento avviato e, ciò, con la non conferma nell’incarico di Vice Procuratore Onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lecce.
Nell’impugnare i sopra citati provvedimenti si sostiene l’esistenza dei seguenti vizi:
1. sul giudizio di inadeguatezza per l’”impegno”, si sostiene la violazione dell’art. 18 rubricato “Durata dell’ufficio e conferma” del D.L.gs 116/17, dell'art. 11 del D.lgs. 5 aprile 2006, n. 160 e della Circolare 20691/07, in quanto i provvedimenti impugnati ricaverebbero l’inadeguatezza dell’”impegno” da fatti diversi da quelli indicati nella Circolare 20691/07;
2. sul giudizio di inadeguatezza per “laboriosità e diligenza” in ordine alle disponibilità di udienza si sostiene la violazione dell’art. 18 rubricato “Durata dell’ufficio e conferma” del D.L.gs 116/17, in quanto il Provvedimento del CSM, e di conseguenza il Decreto del Ministro della Giustizia, se per un verso riporta l’indisponibilità per soli 7 mesi intercorrenti tra il gennaio 2018 e il luglio 2018, non terrebbe conto delle osservazioni del ricorrente che aveva rilevato l’assenza di parametri precisi per valutare la “laboriosità e diligenza”; i provvedimenti adottati riporterebbero fatti e circostanze differenti sulla base delle quali si sarebbe fondato il giudizio sfavorevole;
3. il giudizio di inadeguatezza per “laboriosità e diligenza” in ordine alle disponibilità alla SDAS; a parere del ricorrente la partecipazione all’ufficio SDAS era facoltativa e che anche altri VPO non vi avessero partecipato.
Si è costituito il Ministero della Giustizia che ha eccepito il difetto di legittimazione passiva dello stesso Ministero, mentre nel merito si sono contestate le argomentazioni proposte.
Si è costituito anche il Consiglio Superiore della Magistratura, chiedendo anch’esso il rigetto del ricorso, in quanto il mancato rinnovo farebbe riferito ad una valutazione complessiva, che terrebbe conto di una serie di elementi e circostanze.
All’udienza straordinaria e di riduzione dell’arretrato del 23 maggio 2025, uditi i procuratori delle parti costituite, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. In primo luogo è necessario premettere come sia infondata l’eccezione circa l’asserita mancanza di una legittimazione da parte del Ministero della Giustizia, argomentata quest’ultima in relazione alla circostanza che il relativo decreto si limiterebbe a recepire decisioni e valutazioni del CSM.
1.1 Contrariamente a quanto affermato è dirimente constatare che l’impugnato decreto del Ministero della Giustizia, recependo le decisioni e le valutazioni illegittime della Delibera del CSM, non potrebbe che risultare inficiato (per illegittimità derivata) delle medesime censure proposte, circostanza quest’ultima che conferma che il Ministero della Giustizia è legittimato passivo del presente procedimento.
1.2 Ciò premesso per quanto riguarda le eccezioni preliminari proposte è possibile esaminare nel merito il ricorso, anticipando sin d’ora come quest’ultimo sia da accogliere risultando fondati il secondo e il terzo motivo.
1.3 A tal fine è necessario premettere che la legge n. 57 del 2016, avente ad oggetto la riforma organica della magistratura onoraria, ha delegato il Governo, tra le altre cose a “ disciplinare il procedimento di conferma del magistrato onorario e la durata massima dell’incarico ” (cfr. art. 1, lett. f), delegando altresì il Governo a “ prevedere il regime transitorio per i magistrati in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo ovvero dell’ultimo dei decreti legislativi emanati in attuazione della delega di cui al presente comma ” (art. 1, lett. r).
1.4 La legge delega, oltre ad indicare i principi e criteri direttivi da seguire nel disciplinare la conferma del magistrato onorario (art. 2, comma 7, lett. a) e ss.), ha inoltre previsto, in ordine al regime transitorio, che “ i magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo ovvero dell’ultimo dei decreti legislativi emanati in attuazione della delega di cui all’art. 1 possano essere confermati nell’incarico per quattro mandati ciascuno di durata quadriennale ” (art. 2, comma 17, lett. a) n. 2).
1.5 In attuazione della predetta delega anche gli artt. 1 e 2 del D.lgs. n. 92/2016 hanno disciplinato l’istituto della conferma dei magistrati onorari, ancorandolo ad un al giudizio sul “merito”, come desumibile sia dal rapporto redatto dal Capo dell’Ufficio al quale spetta la valutazione sulla capacità, sulla laboriosità e impegno.
1.6 La normativa di rango secondario, contenuta in specie nella Circolare consiliare n. P-16002/2019 del 27 settembre 2019, stabilisce inoltre (art. 3) e in relazione al Rapporto del Presidente del Tribunale o del Procuratore della Repubblica, che " il Presidente del Tribunale, per i giudici onorari di pace, ovvero il Procuratore della Repubblica, per i vice procuratori ... redigono un rapporto sull’attività svolta dal magistrato onorario, relativo alla capacità, alla laboriosità, alla diligenza, all’impegno ed ai requisiti dell’indipendenza, dell’imparzialità e dell’equilibrio, nonché sulla partecipazione alle riunioni periodiche di cui all’articolo 22, commi 1 e 2 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116.
Ai sensi della normativa richiamata in rubrica, in particolare dell’art. 11. del D.lgs. 5 aprile 2006, n. 160 ha previsto che la valutazione della professionalità cui sono sottoposti i magistrati, ordinari e non, riguarda “ la capacità, la laboriosità, la diligenza e l'impegno” e la stessa viene “operata secondo parametri oggettivi ”.
1.7 Sulla base di detta disciplina si è formato un orientamento giurisprudenziale che ha sancito che “ per i provvedimenti di prima nomina ovvero di conferma nell' incarico di Giudice di Pace, anche i giudizi e le valutazioni formulati dal Consiglio Superiore della Magistratura nell'ambito del procedimento di revoca dell' incarico, inerenti la persistenza o il venir meno dei requisiti necessari per continuare a svolgere il delicato incarico in questione, sono la risultante di una valutazione globale, fondata su di una pluralità di elementi di fatti sintomatici e costituiscono manifestazione dell'amplissima discrezionalità di cui l'amministrazione è titolare per la cura e la tutela dei primari valori di imparzialità, indipendenza e prestigio della funzione giurisdizionale, con la conseguenza che il sindacato esercitabile dal giudice amministrativo è ancorato al giudizio di congruità della motivazione (Consiglio di Stato VII, Sentenza n. 4926 del 16/06/2022).
È, peraltro, noto che nella materia in questione “… il sindacato esercitabile dal Giudice Amministrativo al cospetto di controversie quale quella all'esame resta necessariamente ancorato al riscontro della sussistenza dei presupposti, al vaglio in ordine alla congruità della motivazione, nonché all'accertamento del nesso logico di consequenzialità tra presupposti e conclusioni (Consiglio di Stato Sez. IV, Sentenza n. 2466 del 14/05/2014)”.
1.8 Il giudizio in questione risulta inficiato da un’evidente discrasia e illogicità, considerato che pur in presenza di diversi periodi presi a riferimento (come si vedrà progressivamente sempre più ridotti nelle differenti fasi del procedimento), la valutazione definitiva è risultata sempre di assenza dei requisiti di "capacità, laboriosità, diligenza e l'impegno” e, ciò, con l’effetto che la stessa valutazione non è risultata più correlata a precisi criteri oggettivi, così come richiesto dall’art.11 D.lgs. 160/06.
1.9 In particolare è dirimente constatare che i tre provvedimenti alla base dell’istruttoria fanno riferimento a periodi differenti e, quindi, hanno ad oggetto differenti giudizi di inadeguatezza per “laboriosità e diligenza”.
2. Si consideri, infatti, che la Scheda di Giudizio del Consiglio Giudiziario di Lecce del 20 luglio 2020 ha valutato inadeguata l’indisponibilità del ricorrente VPO perché protratta per tutto il quadriennio, mentre il Rapporto del Procuratore di Lecce del 26 maggio 2020 l’ha valutata inadeguata perché detta indisponibilità era stata asseritamente protratta per un periodo diverso e questa volta pari due anni.
2.1 Modificando ancora gli accertamenti in precedenza posti in essere il CSM ha verificato che le indisponibilità del ricorrente erano da riferirsi ad un periodo più ridotto e pari a soli 7 mesi e, in ciò, confermando tuttavia il giudizio sfavorevole già espresso dai precedenti organi valutativi.
2.2 Se è pur vero che il Consiglio Superiore della Magistratura non è vincolato dalle conclusioni e proposte del Procuratore della Repubblica e del Consiglio Giudiziario, è altrettanto indubitabile che il venire in essere di esiti istruttori meno gravi (in questo senso è l’accertata indisponibilità per un periodo ridotto e pari a soli 7 mesi) non può che riverberarsi anche sulle conclusioni e sul giudizio di adeguatezza, obbligando il CSM ad un onere di motivazione più stringente e, ciò, nel momento in cui ha inteso confermare la valutazione negativa posta in essere e originariamente riferita ad un periodo considerevolmente più ampio (4 anni di mancate disponibilità per le udienze dibattimentali, così come individuate nel Verbale del Consiglio Giudiziario di Lecce del 20 luglio 2020 e a 2 anni per quanto concerne il Rapporto del Procuratore della Repubblica di Lecce del 26 maggio 2020).
2.3 La valutazione di cui si tratta, che è certamente una valutazione globale ed è frutto di un’amplissima discrezionalità, non può prescindere dagli elementi oggettivi sui quali si fonda, così come non può sottrarsi al giudizio di legittimità per violazione di legge ed eccesso di potere nelle tradizionali figure sintomatiche nelle quali è ammessa la valutazione di questo Tribunale (Cons. Stato n.6858/07).
2.4 E’ allora evidente che la condotta posta in essere e quindi il non avere preso in considerazione che il periodo di tempo relativo alla “mancata disponibilità” si era progressivamente ridotto, l’essersi limitati a confermare un giudizio negativo pur accogliendo le osservazioni del ricorrente e, in ciò senza impegnare l’Amministrazione in una motivazione più stringente che valorizzasse proprio quella stessa “mancata disponibilità” anche se solo circoscritta a sette mesi, non può che comportare il venire in essere dei profili di eccesso di potere, riconducibili all’irragionevolezza, all’illogicità, al travisamento dei fatti, oltre che al difetto di istruttoria.
2.5 Si consideri peraltro, che il ricorrente ha evidenziato (senza che detta circostanza sia stata contestata) che nei sette mesi di indisponibilità, l’Ufficio non aveva mai espresso un richiamo o una censura (a cui avrebbe potuto ottemperare), né aveva mai manifestato difficoltà di gestione delle udienze, disagi o disservizi, per cui le indisponibilità manifestate non erano sembrate in contrasto con le esigenze dell’Ufficio.
2.6 Dette circostanze devono considerarsi sufficienti ad inficiare la legittimità del giudizio sfavorevole e, quindi, la legittimità dei provvedimenti impugnati, con conseguente assorbimento delle ulteriori censure proposte.
2.7 In conclusione il ricorso va accolto, con conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati nei termini di cui alla parte motiva, mentre la particolarità della fattispecie esaminata consente di compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla i provvedimenti impugnati nei termini di cui alla parte motiva.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare l’attuale ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Riccardo Savoia, Presidente
Giovanni Ricchiuto, Consigliere, Estensore
Sergio Occhionero, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Ricchiuto | Riccardo Savoia |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.