Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltagirone, sentenza 21/05/2025, n. 284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltagirone |
| Numero : | 284 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
Composto dai Sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa Concetta Grillo Presidente rel
Dott. ssa Oriana Calvo Giudice
Dott.ssa Giulia Ferratini Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa n. R.G. 473 2024 avente ad oggetto: regolamentazione potestà genitorial
PROMOSSA DA
nata a [...] il [...] e, , Parte_1 CodiceFiscale_1
elettivamente domiciliato in VIA POLA, 11 95127 CATANIA Italia presso lo studio dell'avv.
NAVARRIA MARCO MARIA che lo rappresenta e difende per procura a margine del ricorso
RICORRENTE
CONTRO
nato a [...] il [...] Controparte_1
residente (c.f. ) elettivamente domiciliato in Mineo, nella Via Mura Puccio, C.F._2
4, presso lo studio legale dell'avv. Gianfilippo Passante che lo la rappresenta e difende per procura a margine della memoria di costituzione
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENIENTE NECESSARIO
All'udienza del 13.3.2025 le parti hanno rassegnato le loro conclusioni
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
di regolamentare la potestà genitoriale sul minore nato dalla relazione Controparte_2
dalla stessa intrattenuta con Controparte_1
A tal fine esponeva che aveva intrattenuto una relazione sentimentale e , a far data dal 2016, una convivenza more uxorio, con il e che da tale unione, in data 05.09.2017 Controparte_1
era nato il figlio , riconosciuto da entrambi i genitori;
CP_2 che il rapporto sentimentale , che si era rivelato da subito, tutt'altro che sereno, soprattutto a causa del carattere violento e prevaricatore del compagno, che usava anche violenza fisica per immotivate gelosie, si era interrotto subito dopo la nascita del bambino.
Deduceva al riguardo che, dopo 15 giorni dalla nascita del piccolo , il CP_2 Controparte_1
induceva la ricorrente unitamente al figlioletto di appena 15 giorni, a lasciare la casa in cui vivevano, conducendoli, forzatamente, davanti casa dei suoi genitori e che erano falliti i tentativi di ricucire il rapporto fatti nell'esclusivo interesse del minore;
che da allora il padre non aveva mai visto il bambino che di fatto non conosceva neanche, ragione per la quale chiedeva disporsi l'affidamento esclusivo dello stesso
Chiedeva infine porsi a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio con pagamento di una somma pari a € 400.00 mensili.
Costituitosi in giudizio il resistente non si opponeva all'affidamento esclusivo del minore , rilevando di avere fondati dubbi sulla sua paternità , ragione per la quale non intendeva contribuire al suo mantenimento fino a quando la stessa non fosse stata accertata.
Alla prima udienza di comparizione le parti dichiaravano la propria intenzione di procedere ai necessari accertamenti genetici relativamente alla paternità e la causa veniva pertanto rinviata.
All'udienza del 13.3.2025 le parti dichiaravano di avere proceduto ai detti accertamenti che avevano appurato che il resistente era il padre del minore.
Parte ricorrente insisteva pertanto nella sua domanda chiedendo in particolare che il contributo a carico del padre venisse fatto decorrere dalla data del deposito del ricorso .
La causa veniva dunque posta in decisione
Con parere reso in data 10.4.2025 il Pubblico Ministero esprimeva parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
Osserva il Collegio che non vi è contestazione tra le parti in ordine al regime di affidamento del minore , nato dalla relazione tra le parti di fatto cessata subito dopo la nascita dello stesso.
Il resistente, invero non ha affatto contestato la circostanza posta dalla ricorrente a sostegno della sua domanda di affidamento esclusivo, e segnatamente di non avere mai avuto alcun rapporto con il figlio
, che ha ormai quasi 8 anni, che, in definitiva, non ha mai conosciuto . Il resistente ha rilevato al riguardo di essere certo di non essere il padre biologico del minore , tuttavia manifestando la sua disponibilità a contribuire al suo mantenimento nell'ipotesi di accertamento della sua paternità.
Come detto nelle more del giudizio le parti si sono volontariamente sottoposte ai necessari accertamenti ematologici e del DNA , che hanno appurato che il resistente è il padre del minore.
Orbene, alla luce di quanto sopra, va certamente confermato il provvedimento urgente emesso nel corso del procedimento con il quale è stato disposto l'affidamento esclusivo del minore alla madre, atteso che nell'attuale situazione l'affidamento condiviso si rivela contrario all'interesse del minore giacché impedirebbe alla madre l'assunzione tempestiva delle decisioni più importanti per la sua educazione, istruzione, salute e cura.
Tale scelta si impone, altresì, quando uno dei genitori risulti manifestamente carente o inidoneo dal punto di vista educativo o comunque versi in una condizione tale da rendere, appunto, quell'affidamento in concreto pregiudizievole (cfr. Cass. civ., Sez. I, 18/06/2008, n.16593; Cass. 2 dicembre 2010, n. 24526; Cass. 17 dicembre 2009, n. 26587; Cass. 18 giugno 2008, n. 16593); ciò perché, in tali casi, è logicamente prevedibile che il genitore che non abbia instaurato rapporti significativi con la prole, al punto da non conoscerne le effettive esigenze, si inserirebbe in maniera incongrua, e quindi potenzialmente dannosa, nei processi decisionali che l'esercizio della responsabilità parentale comporta.
Come insegna la S.C., l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo deve essere sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore (cfr. Cass. civ. 7 dicembre 2010, n.
24841).
Ciò detto, mentre l'attrice appare senza dubbio il genitore idoneo a ridurre al massimo i danni derivati dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore , che finora ha accudito sostanzialmente da sola, non altrettanto può dirsi per il padre dato che le modalità con cui quest'ultimo ha svolto il proprio ruolo dopo la separazione rivelano carenze genitoriali evidenti (v. Cass. Civ., Sez. I, 27/06/2006, n. 14840 e Cass. Civ., Sez. VI, 23/9/2015, n.
18817), rappresentate non solo dalla mancata instaurazione di alcun rapporto con il figlio ma anche dal totale inadempimento all'obbligo di corrispondere un contributo per il suo mantenimento
(cfr. Cass. 17/12/2009 n. 26587 e, più di recente, Cass. civ. Sez. I, Sent. 17-01-2017 n. 977).
Né possono avere rilievo in senso contrario i dubbi (risultati poi infondati) nutriti dal resistente sulla effettiva paternità del minore, atteso che gli stessi ben avrebbero potuto essere fugati attraverso l'esercizio tempestivo delle azioni a tal fine concesse dall'ordinamento.
Va altresì confermato il provvedimento provvisorio nella parte in cui lascia il diritto di visita alla libera determinazione delle parti, e ciò in ragione della circostanza che attualmente non sussiste alcun rapporto tra il padre ed il figlio ragione per la quale l'imposizione allo stesso di incontri con persona che sostanzialmente non conosce, potrebbe rilevarsi dannosa per il minore medesimo.
Ove le parti non riescano a trovare una determinazione al riguardo, ben potranno essere successivamente attivati gli strumenti necessari a consentire con modalità protette una ripresa dei rapporti padre figlio.
Quanto al mantenimento indiretto del minore , al cui obbligo il resistente ha riconosciuto di essere tenuto , è noto come l'art. 337 ter c.c. disponga che ciascun genitore debba contribuire al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito e che il giudice possa stabilire un assegno periodico a favore di un genitore al fine di realizzare il principio di proporzionalità (c.d. assegno perequativo). Nel determinare la misura di tale assegno il giudice dovrà prendere in considerazione, in particolare, le esigenze attuali del figlio, il tenore di vita goduto dal figlio durante la convivenza dei genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore e le risorse economiche di entrambi i genitori.
Costituisce poi principio pacifico in giurisprudenza quello per cui l'obbligo di mantenimento non viene meno e non è escluso dall'eventuale stato di disoccupazione del genitore tanto più quando ci trovi al cospetto di una persona giovane ed abile al lavoro, e dunque fornito di potenziale capacità reddituale .
Alla luce delle superiori considerazioni, tenuto conto di tutti gli elementi di giudizio emersi dal procedimento , della insussistenza di dati certi in ordine al reddito effettivo / capacità reddituale della parte resistente il contributo per il mantenimento da porre a suo carico può essere quantificato in
200.00 mensili, con decorrenza dalla data della domanda.
A carico del resistente va altresì posto l'onere di contribuire alle spese sostenute nell'interesse del minore nella misura del 50%.
In qualità di genitore affidatario del minore alla madre va riconosciuto , infine, il diritto a percepire per intero l'assegno unico per il minore.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza , e vanno poste a carico del resistente che infondatamente ha frapposto ostacoli alla regolamentazione della potestà sul minore senza mai provvedere al suo mantenimento .
Attesa l'ammissione della ricorrente al gratuito patrocinio la condanna va emessa in favore dell'erario ,
P.Q.M.
Il Tribunale di Caltagirone, definitivamente pronunciando nella controversia in epigrafe, affida il figlio minore delle parti in via esclusiva alla madre lasciando alla libera Controparte_2
regolamentazione delle parti la disciplina del diritto di visita dello stesso in favore del padre: pone a carico di parte resistente l'onere di versare alla ricorrente la somma mensile di € 200.00 rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat a far data dal deposito del ricorso, nonché l'onere di contribuire alle spese straordinarie sostenute nell'interesse del minore nella misura del 50%; dispone che la ricorrente percepisca per intero l'assegno unico per il figlio condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite in favore dell'erario che liquida in €
2.356.00 per compensi oltre accessori di legge.
Così deciso in Caltagirone, alla camera di consiglio del 15.5.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Concetta Grillo