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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 21/02/2025, n. 99 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 99 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1181/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Mantova
Sezione Famiglia CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Giorgio Bertola Presidente
Valeria Monti Giudice
Elisabetta Pagliarini Giudice relatrice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1181/2023 promossa da:
, assistita e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
GALEOTTI MARIA GRAZIA;
RICORRENTE
contro
, ; CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Oggetto: Scioglimento del matrimonio
pagina 1 di 3 CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: “il Tribunale di Mantova Voglia pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile contratto a Bozzolo (MN) tra i Sig.ri e Parte_1 CP_1 in data 09/11/2015 trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Bozzolo al n. 6, P. 1, anno 2015.
Nessuna disposizione economica, essendo i coniugi autosufficienti e non essendoci figli.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari come per legge (la ricorrente è ammessa al gratuito patrocinio).”
Concisa esposizione dei motivi di fatto e diritto della decisione
1. Parte ricorrente ha chiesto, cumulativamente alla domanda di separazione, pronunciarsi declaratoria di scioglimento del matrimonio civile contratto con parte resistente.
Non sono state formulate domande accessorie e dal matrimonio non sono nati figli.
2. Parte resistente non si è costituita, ed è stata dunque dichiarata contumace.
3. Con sentenza parziale n. 747/2023 pubblicata in data 30.10.2023 dal Tribunale di
Mantova, è stata pronunciata sentenza di separazione personale tra i coniugi e la causa è stata rimessa in istruttoria al fine di verificare il decorso del termine previsto dalla legge ed il passaggio in giudicato della sentenza di separazione.
4. La ricorrente è stata sentita all'udienza del 18.02.2025 e la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni dalla stessa rassegnate, non essendo necessaria ulteriore attività istruttoria.
***
5. Verificato il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e il decorso del termine previsto dalla legge, deve ritenersi ricorrano i presupposti richiesti dagli artt. 2 e 3, n. 2 lettera b) della legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche, per pronunciare lo scioglimento del matrimonio, dovendo ritenersi accertata l'impossibilità irreversibile della ricostruzione spirituale e materiale della comunione matrimoniale.
6. Nulla sulle spese, da ritenersi compensate, stante la natura necessaria del procedimento e la mancata opposizione del resistente, rimasto contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti e Parte_1
in Bozzolo (MN) il giorno 09/11/2015 (atto n. 6, P. 1, anno 2015); CP_1
pagina 2 di 3 2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile di Bozzolo (MN) di provvedere alle annotazioni di legge;
3) dichiara compensate le spese di lite fra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova, il 20/02/2025
La Giudice est.
Elisabetta Pagliarini
Il Presidente
Giorgio Bertola
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Mantova
Sezione Famiglia CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Giorgio Bertola Presidente
Valeria Monti Giudice
Elisabetta Pagliarini Giudice relatrice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1181/2023 promossa da:
, assistita e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
GALEOTTI MARIA GRAZIA;
RICORRENTE
contro
, ; CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Oggetto: Scioglimento del matrimonio
pagina 1 di 3 CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: “il Tribunale di Mantova Voglia pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile contratto a Bozzolo (MN) tra i Sig.ri e Parte_1 CP_1 in data 09/11/2015 trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Bozzolo al n. 6, P. 1, anno 2015.
Nessuna disposizione economica, essendo i coniugi autosufficienti e non essendoci figli.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari come per legge (la ricorrente è ammessa al gratuito patrocinio).”
Concisa esposizione dei motivi di fatto e diritto della decisione
1. Parte ricorrente ha chiesto, cumulativamente alla domanda di separazione, pronunciarsi declaratoria di scioglimento del matrimonio civile contratto con parte resistente.
Non sono state formulate domande accessorie e dal matrimonio non sono nati figli.
2. Parte resistente non si è costituita, ed è stata dunque dichiarata contumace.
3. Con sentenza parziale n. 747/2023 pubblicata in data 30.10.2023 dal Tribunale di
Mantova, è stata pronunciata sentenza di separazione personale tra i coniugi e la causa è stata rimessa in istruttoria al fine di verificare il decorso del termine previsto dalla legge ed il passaggio in giudicato della sentenza di separazione.
4. La ricorrente è stata sentita all'udienza del 18.02.2025 e la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni dalla stessa rassegnate, non essendo necessaria ulteriore attività istruttoria.
***
5. Verificato il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e il decorso del termine previsto dalla legge, deve ritenersi ricorrano i presupposti richiesti dagli artt. 2 e 3, n. 2 lettera b) della legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche, per pronunciare lo scioglimento del matrimonio, dovendo ritenersi accertata l'impossibilità irreversibile della ricostruzione spirituale e materiale della comunione matrimoniale.
6. Nulla sulle spese, da ritenersi compensate, stante la natura necessaria del procedimento e la mancata opposizione del resistente, rimasto contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti e Parte_1
in Bozzolo (MN) il giorno 09/11/2015 (atto n. 6, P. 1, anno 2015); CP_1
pagina 2 di 3 2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile di Bozzolo (MN) di provvedere alle annotazioni di legge;
3) dichiara compensate le spese di lite fra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova, il 20/02/2025
La Giudice est.
Elisabetta Pagliarini
Il Presidente
Giorgio Bertola
pagina 3 di 3