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Sentenza 27 dicembre 2025
Sentenza 27 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 27/12/2025, n. 1823 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1823 |
| Data del deposito : | 27 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Prima Civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Paola Cazzola, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 546/2024 RG ruolo generale per gli affari contenziosi civili, promossa da con sede in Grisignano di Zocco (VI), Via Tretti Parte_1
Marotti n.16 c.f. in persona del Curatore dott.ssa Lucia P.IVA_1
Bergamin, pec: difeso e rappresentato – Email_1 come da autorizzazione del Giudice Delegato del 6.11.2023 (all.1 attoreo) - dall'avv. Paolo E. Pavan del Foro di Vicenza (c.f. CodiceFiscale_1 ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio in Bassano del Grappa
(Vicenza) alla Via Piave n.36 (fax 0424/1890033 PEC:
; Email_2
ATTORE contro
Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro-tempore, corrente in Longare
[...]
(VI), Via Ponte di Costozza n. 12, C.F.: ora a seguito di fusione P.IVA_2 del 20.6.2024 Controparte_2
, rappresentata e difesa, come da
[...] procura in atti, dall' avv. Carlo Spillare anche domiciliatario, con studio n
Vicenza, viale della Pace n. 174;
CONVENUTA 2
oggetto: azione revocatoria ex art. 67 l.fall.
Conclusioni delle parti: come da note scritte di precisazione delle conclusioni in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che la presente sentenza viene redatta senza “la concisa esposizione dello svolgimento del processo” e con motivazione consistente nella “succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi”, così come previsto dagli artt. 132, comma 4, c.p.c. e 118, comma 1, disp. att.
c.p.c. nel testo introdotto dagli artt. 45, comma 17, e 52, comma 5, della legge 18 giugno 2009 n. 69;
considerato che
per consolidata giurisprudenza, nel motivare concisamente la sentenza ai sensi delle norme citate, il giudice non è tenuto ad esaminare specifica-mente ed analiticamente tutte le tesi prospettate e le prove prodotte o acquisite dalle parti, ben potendosi limitare ad esporre in maniera concisa gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, evidenziando le prove ritenute idonee a confortarla (Cass.
17145/2006); richiamato il contenuto dell'atto di citazione e della comparsa di costituzione e risposta, nonché quello delle ulteriori memorie depositate dalle parti, il Giudice provvede come segue.
Il Curatore del fallimento attore ha convenuto in Parte_1 giudizio Controparte_1
(ora a seguito della fusione del 20.6.2024
[...] [...]
), chiedendo a Controparte_2 questo Tribunale:
“NEL MERITO: Accertarsi e dichiararsi (se del caso anche previa declaratoria di inefficacia e/o revoca di tutti gli atti dai quali sono derivati i pagamenti oggetto di causa) l'inefficacia nei confronti del Fallimento attore ai sensi e per gli effetti dell'art.67, II comma, RD 267/1942 (o per qualsiasi
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altra ragione che il Giudice adito rilevasse), dei pagamenti eseguiti a favore di nei sei mesi anteriori alla dichiarazione di Controparte_1 fallimento (sentenza del 4.8.2022 e nello specifico: versamenti => €4.335,40 in data 10.2.2022, € 4.335,40 in data 10.03.2022, €4.335,40 effettuata il
11.04.2022; € 4.335,40 effettuata il 10.05.2022, € 4.335,40 del 10.6.2022) e conseguentemente condannare Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro
[...] tempore, con sede in Longare (VI), Via Ponte di Costozza n.12 c.f.
, a restituire e/o a versare al la somma P.IVA_3 Parte_1 di € 21.677,00 oltre ad interessi moratori ex art.1224/1284 c.civ., dalle date dei singoli versamenti (come sopra riportati) al dì del saldo. Spese e compenso professionale, con rimborso forfetario spese generali 15%, CNPA
4% e IVA 22% interamente rifuse. IN VIA SUBORDINATA ED
ISTRUTTORIA: Riservata ogni ulteriore deduzione, eccezione e prova.
Costituendosi in giudizio, la convenuta
[...]
ha contestato la fondatezza Controparte_1 della domanda attorea, chiedendone il rigetto come segue:
“CONCLUSIONI: 1) Respingersi tutte le domande attoree in quanto infondate in fatto ed in diritto. 2) Disporsi l'integrale rifusione, a favore della convenuta, delle spese e compensi del giudizio.”.
Tutto ciò premesso il Giudice
OSSERVA
VEPACK s.r.l è stata dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di
Vicenza di data 2.8.2022 pubblicata in data 4.8.2022 (doc.42 attoreo) .
Il curatore del fallimento ha chiesto la dichiarazione di Parte_1 inefficacia, ai sensi dell'art. 67, comma 2, l. fall., dei pagamenti delle rate del mutuo chirografario effettuati da a Parte_1 [...] ora a Controparte_3 seguito di fusione Controparte_2
) nei sei mesi anteriori alla dichiarazione
[...] di fallimento.
Si tratta dei seguenti versamenti:
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€ 4.335,40 in data 10.2.2022,
€ 4.335,40 in data 10.03.2022,
€ 4.335,40 in data 11.04.2022;
€ 4.335,40 in data 10.05.2022,
€ 4.335,40 in data 10.6.2022 intervenuti nei sei mesi precedenti alla sentenza di fallimento pubblicata il
4.8.2022.
La Controparte_3 convenuta in giudizio, si è costituita,
[...] contestando l'esistenza dei presupposti della domanda, in particolare contestando la conoscenza dello stato di insolvenza di Parte_1 eccependo in particolare che “all'epoca dei versamenti delle sei rate del mutuo il bilancio del 2021 non era ancora a disposizione della che CP_1 era a conoscenza solo del bilancio provvisorio al 30.6.2021, che portava un utile di esercizio pari ad €9.628,97 (doc 18). “
Orbene l'art. 67 c.2 l.fall. recita.
“Sono altresì revocati, se il curatore prova che l'altra parte conosceva lo stato d'insolvenza del debitore, i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, gli atti a titolo oneroso e quelli costitutivi di un diritto di prelazione per debiti, anche di terzi, contestualmente creati, se compiuti entro sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento.” .
La norma chiarisce l'onere probatorio;
spetta al curatore provare non solo i pagamenti ma anche che la convenuta, nello specifico
[...]
Controparte_3 conosceva lo stato d'insolvenza del debitore ( . Parte_1
Il Giudice rileva che non è contestato in causa che nei sei mesi a ritroso rispetto alla data di pubblicazione della sentenza di fallimento ha provveduto ad effettuare i cinque pagamenti delle rate del Parte_1 mutuo nelle date indicate per il totale di euro 21.677,00.
Permane contrasto tra le parti sulla prova che la banca convenuta conoscesse lo stato di insolvenza della debitrice Parte_1
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Sulla conoscenza, all'epoca dei pagamenti, da parte della Banca dello stato d'insolvenza di il Giudicante ritiene che gli elementi Parte_1 dedotti sul punto dal curatore del fallimento sono ampiamente sufficienti ed idonei a giustificare la conclusione del pieno assolvimento, da parte della curatela, dell'onere probatorio che le incombe.
Come noto, l'onere probatorio va riferito alla conoscenza concreta ed effettiva e non alla mera conoscibilità.
E' altrettanto noto che l'onere in parola possa essere assolto ricorrendo ad elementi meramente presuntivi, se pure caratterizzati dai requisiti della gravità, precisione e concordanza.
Va poi evidenziato come sia senza dubbio applicabile alla fattispecie il principio, da considerarsi consolidato in giurisprudenza, che riconosce agli indizi tipici della conoscenza dell'insolvenza una valenza rafforzata e maggiormente intensa, qualora l'accipiens sia un istituto di credito, in quanto tale dotato di tutti gli strumenti, privilegiati ed efficaci, diretti a garantirgli piena e tempestiva cognizione della situazione finanziaria del proprio cliente.
Nel caso di specie dall'esame dell'istanza di ammissione al passivo dell' prodotta dal Fallimento attore Controparte_4 emerge che sin dal 2018 (poi fallita il 4.8.2022) aveva Parte_1 omesso i versamenti per ritenute, addizionali, contributi e imposte dovute sulle retribuzioni corrisposte ai dipendenti.
Le omissioni si registrano dal 2018 e proseguono negli esercizi successivi sino a raggiungere il credito complessivo azionato da
[...]
che è stata ammessa al passivo del fallimento per Controparte_4
l'importo di euro 829.413,37 (si rinvia alla domanda di ammissione al passivo di e all'allegato dove viene Controparte_4 indicato anno per anno l'ammontare dei debiti che si accumulavano - doc.
18 fallimento attore) .
Inoltre va evidenziato che dalle rilevazioni contabili e dal “cassetto fiscale” prodotto dal Curatore del fallimento emerge Parte_1 chiaramente che specie dal 2018 in poi ha provveduto a Parte_1 versamenti parziali dei contributi previdenziali e delle ritenute fiscali via, via
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maturate sui compensi ai lavoratori dipendenti nonché rateazioni di contributi risalenti ad annualità anteriori al 2019 con effetto di CP_5 determinare un crescente debito per contributi e ritenute omesse a carico di docc.19/22 fallimento attore). Parte_1
Si trascrive in aggiunta quanto si legge in atto di citazione a pagina n. 7 (e puntualmente non contestato dalla convenuta) :
CP_
“ i contributi omessi aumentano da € 45.042,96 del 2018 a €
77.739,45 del 2019 e a € 177.784,28 del 2020. Inoltre, a fine 2019, i debiti CP_ verso per i quali è pendente rateazione, risalenti ad annualità antecedenti il 2019, ammontano ad ulteriori € 70.887,91;
i debiti verso per omissioni nei versamenti periodici, Pt_2 aumentano da € 4.106,18 a fine 2018 a € 88.996,24 a fine 2019 e a €
345.471,60 a fine 2020. L'importo complessivo dovuto a è di € Pt_2
670.000,00 circa;
nel corso del 2020 ha iniziato a omettere anche i Parte_3 versamenti dell'IVA: III trimestre 2020 euro 9.722,91; IV trimestre 2020 euro 58.001,55; II trimestre 2021 euro 87.464,46; III trimestre 2021 euro
42.508,40; IV trimestre 2021 euro 39.800,68.”
Orbene la convenuta si difende evidenziando che all'epoca CP_1 dei pagamenti oggetto della domanda revocatoria ex art. 67 c.2 l.fall., era a conoscenza solo del bilancio provvisorio al 30.6.2021, che portava un utile di esercizio pari ad €9.628,97 (doc. 18 convenuta).
Il Giudice ritiene che la suindicata difesa della Banca convenuta si scontra in modo irrimediabile con i seguenti dati contrari all'assunto della convenuta ( circa la non conoscenza dello stato di insolvenza di Parte_1 nel semestre anteriore alla dichiarazione di fallimento ) posto che:
*la medesima banca con delibera 01.12.2021 aveva classificato a
“sofferenza” il proprio credito nei confronti di (vedi doc. 15 Parte_1 prodotto dalla convenuta);
** nel Registro Imprese era stata resa pubblica la cessione di ramo d'azienda di del 29.12.2021 (vedi atto di cessione doc.14 e Parte_1 doc. 10 visura storica C.C.I.A.A prodotti da parte attrice);
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*** a fronte delle scarne notizie ricavabili dal bilancio provvisorio relativo al primo semestre 2021 (doc. 18 convenuta), nel 2022 la Banca convenuta aveva il dovere di chiedere a l'esibizione del Parte_1 certificato dei debiti tributari e contributivi (dato che provava che Pt_1
era in situazione di grave insolvenza poiché dal 2018 aveva omesso i
[...] versamenti per ritenute, addizionali, contributi e imposte dovute sulle retribuzioni corrisposte ai dipendenti ed il debito era assai rilevante come si ricava dal fatto che è stata ammessa al Controparte_4 passivo del fallimento per l'importo di euro 829.413,37- vedi domanda di ammissione al passivo di doc. 18 attoreo). Controparte_4
Gli elementi dedotti dal fallimento attore (sopra evidenziati) sono pertanto univoci e coerenti nell'indicare che la banca convenuta fosse a conoscenza dell'insolvenza di all'epoca (nel 2022) in cui Parte_1 intervennero i cinque pagamenti compresi nel semestre sospetto.
Per le ragioni esposte la domanda formulata dal fallimento ex art. 67, comma 2, l ., fall. deve essere accolta e va dichiarata, con effetto costitutivo,
l'inefficacia dei cinque pagamenti:
€ 4.335,40 in data 10.2.2022,
€ 4.335,40 in data 10.03.2022,
€ 4.335,40 in data 11.04.2022;
€ 4.335,40 in data 10.05.2022,
€ 4.335,40 in data 10.6.2022
La Banca convenuta deve essere conseguentemente condannata a restituire alla curatela del fallimento la complessiva somma di euro21.677,00, maggiorata degli interessi al tasso legale (ex art. 1284 comma 1 c.c.), da calcolarsi dalla data della domanda (quindi dalla data della notifica dell'atto di citazione del 7.2.2024 che contiene la domanda degli interessi) sino al saldo.
E' noto, infatti, che l'azione ex art. 67 l.fall. ha natura costitutiva e non dichiarativa.
Ne discende che il debito restitutorio conseguente all'accoglimento
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dell'azione revocatoria ex art. 67 c.2 l.fall ha natura di debito di valuta e che gli interessi di mora ex art. 1224 cc da riconoscersi (nella misura legale ex art. 1284 comma 1 codice civile) debbano decorrere dalla data della domanda giudiziale (vedi Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 09/12/2024, n.
31652 “L'azione revocatoria fallimentare, exart. 67, commi 1 e 2, l.fall., ha natura costitutiva e l'obbligazione restitutoria cui sia condannato l'accipiens integra un debito di valuta e non di valore, con la conseguenza che colui che agisce ha un autonomo diritto di ottenere, in relazione alla somma da restituirsi, anche la corresponsione degli interessi, che retroagiscono alla data della relativa domanda giudiziale, se proposta, ovvero, in caso contrario, decorrono dalla data della sentenza di accoglimento”; vedi anche Cass.
2001 n. 11594) .
Quanto alle spese processuali, esse vanno regolate ex art. 91 c.p.c e vanno poste a carico della convenuta risultata soccombente e liquidate a favore del fallimento attore per compenso in euro 5.077,00 (applicato il DM
147/2022 – cause di valore da euro 5.201,00 ad euro 26.000,00 - valore medio - fase studio euro 919,00, fase introduttiva euro 777,00, fase trattazione euro 1.680,00, fase decisionale euro 1.701,00) oltre anticipazioni euro 237,00 + euro 27,00 0 = 264,00, oltre spese generali (15 % del compenso), cpa e iva di legge .
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunciando, rigettata e/o disattesa o dichiarata assorbita, ogni diversa domanda o eccezione, così provvede sulla causa iscritta al n. 546/2025 RG promossa dal Curatore del fallimento nei confronti di Parte_1
Controparte_3 ora
[...] Controparte_2
;
[...]
1) dichiara l'inefficacia ex art. 67 c.2 dei seguenti pagamenti: CP_6
di € 4.335,40 in data 10.2.2022, di € 4.335,40 in data 10.03.2022, di € 4.335,40 in data 11.04.2022; di € 4.335,40 in data 10.05.2022,
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di € 4.335,40 in data 10.6.2022 eseguiti da in favore della banca convenuta Parte_1 [...] ora Controparte_3
Controparte_2
;
[...]
2) conseguentemente condanna la convenuta
[...] ora Controparte_3 [...]
Controparte_2
[...
a restituire alla curatela del fallimento la complessiva Parte_1 somma di euro 21.677,00, maggiorata degli interessi di mora al tasso legale
(art.1284 comma 1 c.c.), da calcolarsi dalla data della domanda (quindi dalla data della notifica dell'atto di citazione del 7.2.2024) sino al saldo;
3) condanna la convenuta Controparte_3 ora
[...] [...]
al pagamento in Controparte_2 favore del in persona del curatore delle spese di Parte_1 giudizio che liquidata in complessive euro 5.077,00 per compenso, oltre anticipazioni per euro 264,00, oltre a spese generali (15% del compenso),
c.p.a. e VA come per legge.
Vicenza, 27.12.2025.
IL GIUDICE
Dott.ssa Paola Cazzola
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