CASS
Sentenza 17 gennaio 2023
Sentenza 17 gennaio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 17/01/2023, n. 1205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1205 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 25047/2016 proposto da: COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. RG HI ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Scafati, Via Martiri d'Ungheria traversa D. Cannavacciuolo n. 12;
- ricorrente -
Contro CALIPSA S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Walter Mauriello ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Avellino, via F. Iannaccone n. 7; - con troricorrente - avverso la sentenza n. 2743/9/16 della Commissione Tributaria Regionale della Campania, sezione distaccata di Salerno, depositata il 22/3/2016; Civile Sent. Sez. 5 Num. 1205 Anno 2023 Presidente: CHINDEMI DOMENICO Relatore: PEPE STEFANO Data pubblicazione: 17/01/2023 udita la relazione della causa svolta nella adunanza pubblica del 15/12/2022 dal Consigliere Dott. Stefano Pepe;
lette le conclusioni scritte rassegnate dal Sostituto Procuratore Generale della Repubblica Dott. Stanislao De Matteis, che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo di ricorso;
Ritenuto in fatto 1. Con la sentenza n. 2743/9/16 la Commissione Tributaria Regionale della Campania, Sezione distaccata di Salerno (CTR), depositata il 22/3/2016, rigettava l'appello proposto dal Comune di Caste! San RG e, per l'effetto, confermava la pronuncia di primo grado che aveva accolto il ricorso della Calipsa s.p.a. avverso la cartella di pagamento TARSU per l'anno 2009, per maggiori aree non dichiarate dalla contribuente. In particolare, la CTR rilevava il carattere di pertinenzialità delle suddette aree (adibite a manovra di automezzi) rispetto agli uffici e depositi della contribuente. 2. Avverso tale sentenza il Comune di Castel San RG propone ricorso per cassazione affidato a due motivi. 3. La CALIPSA S.p.a., ha depositato controricorso. Considerato in diritto 1. Con il primo motivo il Comune di Castel San RG deduce, ex art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2909 c.c. in relazione agli artt. 62, 66, 70 e 71 del d.lgs. n. 570 del 1993, nonché agli artt. 112, 113, 132, 156, 161, 329 e 346 c.p.c. e agli artt. 19, 23, 36, 52, 53, 54, 56 e 57 del d.lgs. n. 546 del 1992. Il ricorrente lamenta, altresì l'omessa, contraddittoria ed apparente motivazione, nonché l'omesso esame di fatto decisivo ex art. 360, primo comma n. 4 e 5, c.p.c. Con tale articolato motivo di ricorso l'ente territoriale rileva che la CTR, pur a fronte di specifica eccezione relativa al giudicato esterno intervenuto tra le stesse parti e relativo al medesimo tributo per 2 annualità diversa (CTR Napoli n. 91/28/02), ha omesso ogni motivazione, incorrendo nell'ulteriore vizio di difetto di pronuncia su fatto decisivo, nonché in quello di violazione di legge, costituendo tale giudicato la regola del caso concreto. 2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta, ex art. 360, primo comma, n.3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c., nonché l'omesso esame di fatto decisivo ex art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c. Il Comune di Castel San RG rileva che in tema di esenzioni, anche parziali, come quella eccepita dalla contribuente in ragione della natura pertinenziale delle aree, incombe su quest'ultima l'onere della prova circa la sussistenza delle condizioni che giustificano tali esenzioni;
prova che, al contrario, la CTR non ha richiesto. 3. Preliminarmente, deve rilevarsi che è stato depositato presso la cancelleria l'originale atto di rinunzia al ricorso da parte del Comune di Castel San RG, ritualmente notificato alla controricorrente, che lo ha accettato, nel quale si dà atto che «nelle more del giudizio, mediante D.G.C. n. 49/2018, il Comune di Caste! San RG ha proceduto a definire in via transattiva, unitamente ad altri diversi giudizi e procedimenti amministrativi, la vertenza di che trattasi» e pertanto, è «venuta meno la materia del contendere (...)». La rinunzia ritualmente notificata, come nella fattispecie, ai sensi dell'art. 390 c.p.c. produce l'estinzione del procedimento, poiché, non avendo la stessa carattere accettizio, non richiede l'accettazione della controparte per produrre effetti processuali (cfr., ex plurimis, Cass. ord. n. 7535/2019; Cass. nn. 3971/2015; 9857/2011; 21894/2009); che «l'accettazione della controparte rileva unicamente quanto alla regolamentazione delle spese, stabilendo il secondo comma dell'art. 391 c.p.c. che, in assenza di accettazione, la sentenza che dichiara 3 l'estinzione può condannare la parte che vi ha dato causa alle spese» (cfr. Cass. ord. n. 7535, cit.). Sussistono, pertanto, i presupposti di cui agli artt. 390 e 391 c.p.c. per dichiarare l'estinzione del giudizio e, ai sensi dell'art. 391, ultimo comma, c.p.c., per affermare che nulla va disposto in ordine alle spese tra le parti stante l'avvenuta accettazione della rinunzia al ricorso.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio Così deciso in Roma il 15 dicembre 2022.
- ricorrente -
Contro CALIPSA S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Walter Mauriello ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Avellino, via F. Iannaccone n. 7; - con troricorrente - avverso la sentenza n. 2743/9/16 della Commissione Tributaria Regionale della Campania, sezione distaccata di Salerno, depositata il 22/3/2016; Civile Sent. Sez. 5 Num. 1205 Anno 2023 Presidente: CHINDEMI DOMENICO Relatore: PEPE STEFANO Data pubblicazione: 17/01/2023 udita la relazione della causa svolta nella adunanza pubblica del 15/12/2022 dal Consigliere Dott. Stefano Pepe;
lette le conclusioni scritte rassegnate dal Sostituto Procuratore Generale della Repubblica Dott. Stanislao De Matteis, che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo di ricorso;
Ritenuto in fatto 1. Con la sentenza n. 2743/9/16 la Commissione Tributaria Regionale della Campania, Sezione distaccata di Salerno (CTR), depositata il 22/3/2016, rigettava l'appello proposto dal Comune di Caste! San RG e, per l'effetto, confermava la pronuncia di primo grado che aveva accolto il ricorso della Calipsa s.p.a. avverso la cartella di pagamento TARSU per l'anno 2009, per maggiori aree non dichiarate dalla contribuente. In particolare, la CTR rilevava il carattere di pertinenzialità delle suddette aree (adibite a manovra di automezzi) rispetto agli uffici e depositi della contribuente. 2. Avverso tale sentenza il Comune di Castel San RG propone ricorso per cassazione affidato a due motivi. 3. La CALIPSA S.p.a., ha depositato controricorso. Considerato in diritto 1. Con il primo motivo il Comune di Castel San RG deduce, ex art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2909 c.c. in relazione agli artt. 62, 66, 70 e 71 del d.lgs. n. 570 del 1993, nonché agli artt. 112, 113, 132, 156, 161, 329 e 346 c.p.c. e agli artt. 19, 23, 36, 52, 53, 54, 56 e 57 del d.lgs. n. 546 del 1992. Il ricorrente lamenta, altresì l'omessa, contraddittoria ed apparente motivazione, nonché l'omesso esame di fatto decisivo ex art. 360, primo comma n. 4 e 5, c.p.c. Con tale articolato motivo di ricorso l'ente territoriale rileva che la CTR, pur a fronte di specifica eccezione relativa al giudicato esterno intervenuto tra le stesse parti e relativo al medesimo tributo per 2 annualità diversa (CTR Napoli n. 91/28/02), ha omesso ogni motivazione, incorrendo nell'ulteriore vizio di difetto di pronuncia su fatto decisivo, nonché in quello di violazione di legge, costituendo tale giudicato la regola del caso concreto. 2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta, ex art. 360, primo comma, n.3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c., nonché l'omesso esame di fatto decisivo ex art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c. Il Comune di Castel San RG rileva che in tema di esenzioni, anche parziali, come quella eccepita dalla contribuente in ragione della natura pertinenziale delle aree, incombe su quest'ultima l'onere della prova circa la sussistenza delle condizioni che giustificano tali esenzioni;
prova che, al contrario, la CTR non ha richiesto. 3. Preliminarmente, deve rilevarsi che è stato depositato presso la cancelleria l'originale atto di rinunzia al ricorso da parte del Comune di Castel San RG, ritualmente notificato alla controricorrente, che lo ha accettato, nel quale si dà atto che «nelle more del giudizio, mediante D.G.C. n. 49/2018, il Comune di Caste! San RG ha proceduto a definire in via transattiva, unitamente ad altri diversi giudizi e procedimenti amministrativi, la vertenza di che trattasi» e pertanto, è «venuta meno la materia del contendere (...)». La rinunzia ritualmente notificata, come nella fattispecie, ai sensi dell'art. 390 c.p.c. produce l'estinzione del procedimento, poiché, non avendo la stessa carattere accettizio, non richiede l'accettazione della controparte per produrre effetti processuali (cfr., ex plurimis, Cass. ord. n. 7535/2019; Cass. nn. 3971/2015; 9857/2011; 21894/2009); che «l'accettazione della controparte rileva unicamente quanto alla regolamentazione delle spese, stabilendo il secondo comma dell'art. 391 c.p.c. che, in assenza di accettazione, la sentenza che dichiara 3 l'estinzione può condannare la parte che vi ha dato causa alle spese» (cfr. Cass. ord. n. 7535, cit.). Sussistono, pertanto, i presupposti di cui agli artt. 390 e 391 c.p.c. per dichiarare l'estinzione del giudizio e, ai sensi dell'art. 391, ultimo comma, c.p.c., per affermare che nulla va disposto in ordine alle spese tra le parti stante l'avvenuta accettazione della rinunzia al ricorso.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio Così deciso in Roma il 15 dicembre 2022.