Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 16/06/2025, n. 2368 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2368 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2. dr.ssa Maristella Agostinacchio Consigliere rel.
3. dr.ssa Francesca Romana Amarelli Consigliere riunita in camera di consiglio, all'esito della trattazione scritta e della successiva riserva, ha pronunciato in grado di appello il giorno 10 febbraio 2025 la seguente
SENTENZA nella cause civili riunite iscritte ai numeri 1948/2021 e 3025/2021 r. g. sez. lav., vertenti tra
, (codice fiscale Parte_1
) in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e P.IVA_1
difeso dall'avv. Marina Savastano in virtù di procura generale alle liti per Notaio di Roma del 21.07.2015 n. rep. 80974, elettivamente domiciliato in Napoli, Persona_1
alla via A.De Gasperi n. 55, presso l' di Controparte_1
Napoli
Appellante nel giudizio n. 1948/2021
Appellato nel giudizio n. 3025/2021- non costituito e
[P.IVA.: , con sede legale Controparte_2 P.IVA_2
in Roma Via G. Grezar n. 14, c.f. , in persona del dott. in P.IVA_2 CP_3
forza di procura speciale del 22.07.2021 (autenticata per Notaio di Roma, Per_2
rep. 175418), elettivamente domiciliata in Napoli alla via del Parco Margherita n. 18 presso lo studio dell'avv. Annamaria Raimondi, dalla quale è rappresentata e difesa in forza di procura in atti (fax 081/2512789; mail: Email_1
Appellante nel giudizio n. 3025/2021
1
NONCHE'
(C.F. ), rappresentato e Controparte_4 C.F._1
difeso, giusta procura alle liti, dall'Avv. Maurizio Naseddu (C.F. ) C.F._2
e dall'Avv. Federico Marrucci (C.F. ),entrambi del Foro di Lucca, C.F._3
con facoltà tra loro anche disgiunte, elettivamente domiciliato presso il loro studio, sito in Lucca (LU), Viale Carlo del Prete, 719, 55100, nonché presso entrambi gli indirizzi
PEC dei richiamati difensori: Avv. Maurizio Naseddu PEC: vvocatilucca.itappellata Email_2 Email_3
Appellato (non costituito nel giudizio n. 3025/2021)
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli sez. Lavoro n. 2508/2021
pubblicata il 25.03.2021.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il giorno 1.07.2021 l' ha impugnato la sentenza indicata in CP_1
epigrafe con la quale il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, nel decidere il ricorso proposto dall'odierno appellato all'estratto di ruolo spontaneamente richiesto all' e dalla stessa rilasciato il 13.09.2018 Controparte_2
(riferiti alle cartelle esattoriali ed agli avvisi di addebito indicati in ricorso), rilevava la parziale cessazione della materia del contendere in riferimento alle cartelle di pagamento annullate dall' come da estratto di ruolo allegato dall' al CP_5 CP_2
momento della costituzione in giudizio, mentre accoglieva l'eccezione di prescrizione sollevata relativamente alle restanti cartelle ed avvisi di addebito (menzionati alle pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata). L' , nel reiterare le eccezioni sollevate in CP_1
prime cure anche riguardo all'ammissibilità dell'opposizione ad estratto di ruolo, contestava la legittimità del decisum lamentando come il primo giudice avesse omesso di valutare gli atti interruttivi della prescrizione tempestivamente allegati. Chiedeva, quindi, riformarsi la sentenza con conseguente rigetto dell'eccezione di prescrizione.
All'esito della corretta instaurazione del contraddittorio si costituivano in giudizio sia l' (che nel frattempo aveva proposto un separato appello iscritto a Controparte_2
2 ruolo in data 24.10.2021 al fine di contestare la legittimità della medesima pronuncia in ragione della sussistenza di numerosi atti interruttivi della prescrizione) sia il contribuente , il quale evidenziava di aver proposto l'opposizione Controparte_4
ad estratto di ruolo prima dell'intervento normativo ed invocava la compensazione delle spese.
Nelle more del giudizio, il procedimento, originariamente assegnato al Parte_2
era scardinato a riassegnato al cui veniva anche assegnato il Parte_3
procedimento n. 3025/2021 RGAC, scardinato dapprima dal ruolo e poi Parte_2
dal ruolo avendo ad oggetto l'appello avverso la medesima sentenza. CP_6
Disposta la trattazione cartolare del procedimento con sostituzione, da ultimo, dell'udienza del giorno 10.02.2025, la causa è stata riservata in decisione e all'esito della camera di consiglio decisa come segue.
La Corte osserva che, in via preliminare ed assorbente, deve essere esaminata la questione relativa alla possibilità per il contribuente, che assuma di non aver ricevuto rituale notificazione di atti di riscossione, e che ne scopra l'esistenza, di impugnarli immediatamente, anche insieme col ruolo costituisce la questione dirimente. Nello specifico si evidenzia che la carenza di interesse ad agire in capo all'odierna parte appellata è un vizio rilevabile "in ogni stato e grado del procedimento, anche in mancanza di contrasto tra le parti sul punto, poiché costituisce un requisito per la trattazione nel merito della domanda" (cfr. Cass. 19268/2016).
La giurisprudenza di legittimità, originariamente, reiteratamente affermava che, in assenza di atti esecutivi o di altre precise iniziative o limitazioni (quale per esempio il rifiuto di concessione del DURC), non sussistesse un interesse concreto ed attuale ad agire per l'accertamento negativo di un credito mai azionato e di cui la parte fosse venuta a conoscenza attraverso l'estratto di ruolo.
La Corte di Cassazione (Cass. 22946/16) chiariva che «l'impugnazione diretta del ruolo esattoriale, da parte del debitore che chieda procedersi ad un accertamento negativo del credito dell'Amministrazione in esso risultante, è inammissibile per difetto di interesse, sempre che le cartelle esattoriali siano state regolarmente notificate, non prospettandosi tale accertamento come unico strumento volto ad eliminare la pretesa
3 impositiva della Amministrazione, alla quale, invece, il debitore può rivolgersi in via amministrativa, domandando l'eliminazione del credito in autotutela mediante il cd. sgravio» (nello stesso senso, Cass. 20618/16).
La S.C. sottolineava che opinare diversamente, ossia ammettere l'azione di mero accertamento negativo del credito risultante dalla cartella o dal ruolo tutte le volte in cui il contribuente si procuri un estratto di ruolo in cui essa sia riportata, avrebbe prodotto l'effetto distorto di rimettere in termini il debitore rispetto alla possibilità di impugnare la cartella anche in tutti i casi in cui, come il presente, egli, in precedenza, fosse già stato a conoscenza (o avrebbe potuto essere a conoscenza) della sua esistenza e ciononostante avesse scelto di non proporre opposizione.
Si tratta di un orientamento che, a ben vedere, risultava applicativo del principio stabilito da Cass., Sez. Un, n. 19704/15, che affermava l'autonoma impugnabilità
dell'estratto di ruolo (quale atto amministrativo pretensivo riferito ad una specifica posizione soggettiva), ma sempre in assenza della notificazione della cartella di pagamento sulla quale l'estratto di ruolo si fonda. In questo senso deve infatti intendersi l'invalidità della notifica della cartella esattoriale menzionata dalle Sezioni
Unite come ipotesi legittimante l'autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo: deve cioè trattarsi di un'invalidità della notifica tale da comportare che il debitore abbia conosciuto l'esistenza della cartella solo attraverso l'estratto di ruolo. Non è quindi sufficiente allegare un qualsiasi vizio del processo notificatorio, ma solo quel vizio che si traduca in un'invalidità che abbia causato la non conoscenza della cartella, fatto che, anche da un punto di vista logico, legittima l'autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo. Ne consegue che il presupposto per l'autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo non è la sussistenza di un qualsiasi vizio della notifica, bensì che il debitore non sia venuto a conoscenza della cartella esattoriale a causa dell'invalidità della notifica
(ed invero, nel caso preso in esame da Cass. 19704/15, le Sez. Un. riconoscevano la possibilità per il privato-contribuente di far valere immediatamente le sue ragioni avverso la cartella esattoriale non notificata o invalidamente notificata e della cui esistenza sia venuto a conoscenza solo attraverso l'estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta).
4 Nello stesso senso, successivamente, Cass., Sez. VI – L, n. 5443/19 ha stabilito che:
«L'estratto di ruolo non è autonomamente impugnabile, in quanto atto interno all'amministrazione ed improduttivo di effetti nella sfera del destinatario, il quale ha l'onere di impugnare la cartella cui esso di riferisce, con le forme e nei termini di legge.
Tale principio non si pone in contrasto con quello secondo cui il contribuente può far valere immediatamente le sue ragioni avverso la cartella esattoriale non notificata o invalidamente notificata, della cui esistenza sia venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta, trattandosi - in quest'ultimo caso - di tutela anticipatoria giustificata dall'esigenza di recuperare gli strumenti di impugnazione avverso la cartella esattoriale non utilmente attivabili in precedenza a causa della assenza o invalidità della notifica». Secondo Cass.n.6723/2019, poi, qualora la cartella sia stata regolarmente notificata,”è inammissibile per carenza di interesse ad agire l'opposizione alla esecuzione ex art.615 c.p.c.,proposta avverso l'estratto di ruolo contributivo e diretta a far valere fatti estintivi sopravvenuti (nella specie,la prescrizione del credito),difettando una minaccia attuale di atti esecutivi ed essendo ben possibile che intervenga l'eliminazione del credito in via di autotutela mediante sgravio della pretesa contributiva”.
Ed ancora, la Suprema Corte con la sentenza n. 29294/19 ha infatti affermato che: …” la definitività dell'accertamento relativo alla sussistenza dei crediti contributivi portati dalla cartella, per effetto della mancata opposizione alle medesime, non è preclusiva dell'accertamento della prescrizione o di altri fatti comunque estintivi del credito maturati successivamente alla notifica delle cartelle in oggetto, laddove venga contestata l'effettiva prescrizione o estinzione dell'obbligo contributivo da parte dell'ente creditore.
25. In tali ipotesi è necessario verificare in concreto, nella singola vicenda processuale, la sussistenza dell'interesse ad agire. In linea generale, infatti, questa Corte di cassazione (vd. ades. Cass. n. 16262 del 2015) ha avuto modo di affermare che l'interesse ad agire in un'azione di mero accertamento non implica necessariamente l'attualità della lesione di un diritto, essendo sufficiente uno stato di incertezza oggettiva, anche non preesistente al processo, in quanto sorto nel corso di giudizio a
5 seguito della contestazione sull'esistenza di un rapporto giuridico o sull'esatta portata dei diritti e degli obblighi da esso scaturenti, che non sia superabile se non con l'intervento del giudice.
26. In tal senso, proprio affermando che si verifichi in concreto la necessità dell'intervento giudiziale, si è peraltro pronunciata anche di recente la Sesta sezione di questa Corte con l'ordinanza n. 22295 del 2019. E' stato affermato, in particolare, che qualora la cartella di pagamento sia stata regolarmente notificata, ai fini della valutazione dell'interesse ad agre mediante l'opposizione all'esecuzione ex art. 615
c.p.c. proposta avverso l'estratto di ruolo contributivo ed avente ad oggetto l'accertamento negativo del credito, assume rilevanza l'eventuale iscrizione ipotecaria intervenuta nelle more del giudizio”.
A fronte del mancato avvio da parte del concessionario di azioni esecutive, il debitore non è pertanto abilitato a invocare la prescrizione la quale viene a configurarsi non come eccezione (quale deve essere), ma come azione di accertamento negativo.
Il creditore, consapevole dell'intervenuta prescrizione del suo credito, ha il diritto di scegliere di non agire più per il recupero di un credito ormai estinto.
Ne consegue che non può essere riconosciuto al debitore di diritto di agire per far valere la prescrizione in quanto ciò costringerebbe il creditore ad un giudizio defatigante del cui esito egli sia già a conoscenza.
Nella fattispecie in esame il Collegio osserva che non esiste alcuna precisa allegazione da cui sia possibile trarre l'esistenza in concreto dell'interesse ad agire dell'appellato in via di accertamento negativo per la dichiarazione di avvenuta estinzione del credito per prescrizione, stante l'assenza di atti esecutivi, di atti prodromici a una preannunciata esecuzione, di atti di natura meramente cautelativa del credito (quali ad esempio, l'iscrizione ipotecaria e/o i fermi amministrativi).
In assenza di una qualsiasi intimazione ad adempiere e in assenza di atti esecutivi, era chiaro il difetto della condizione dell'azione in esame correttamente dichiarato dal primo giudice.
Comunque, trova applicazione nel caso in esame l'art. 3 bis del D.L. n. 146/21, inserito in sede di conversione dalla l. n. 215/21 che ha novellato l'art. 12 d.P.R. n. 602/73 con
6 l'inserimento del comma 4 bis che recita: “L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il
ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione ad una procedura di appalto … oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici…”
La norma dunque afferma perentoriamente la non impugnabilità dell'estratto di ruolo,
e consente l'impugnazione diretta del ruolo e della cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione ad una procedura di appalto oppure per la riscossione di somme da soggetti pubblici o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con la pubblica amministrazione.
L'immediata applicabilità della disposizione anche ai processi pendenti è stata affermata dalla Suprema Corte con la sentenza 6 settembre 2022 n. 26283 la quale ha affermato: “In tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3-bis. del D.L. 21 ottobre 2021
n. 146, inserito in sede di conversione dalla L. 17 dicembre 2021 n. 2015 con il quale, novellando l'art. 12 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4- bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata;
sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113, 117 Cost. quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della C.E.D.U. e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della
Convenzione”
Pe tali motivi, la sentenza in esame deve essere modificata in quanto deve essere dichiarata l'inammissibilità dell'opposizione per difetto di interesse ad agire.
Le spese del doppio grado sono compensate in considerazione del recente intervento normativo che ha risolto definitivamente ogni contrasto insorto in sede giurisprudenziale.
P.Q.M.
7 La Corte, definitivamente pronunciando nei giudizi n. 1948/2021 e 3025/2021 RG,
separatamente proposti e successivamente riuniti, così provvede:
1) In riforma della sentenza impugnata dall' e dall' dichiara CP_1 CP_5
inammissibile l'opposizione agli estratti di ruolo acquisiti dal CP_4
ed indicati in ricorso;
[...]
2) compensa interamente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Così deciso in Napoli il giorno 10 febbraio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dr.ssa Maristella Agostinacchio dr.ssa Anna Carla Catalano
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