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Sentenza 21 ottobre 2024
Sentenza 21 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 21/10/2024, n. 3850 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3850 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2024 |
Testo completo
n. 8510/2018 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZ. III CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice unico, dott.ssa Arlen Picano ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8510/2018 promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv. Raffaele Anastasio, presso il cui studio Parte_1
elettivamente domicilia in S. Maria Capua Vetere (CE), alla via Melorio n. 47;
-Attore- nei confronti di
in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa Controparte_1 dall'avv. Daniela Puoti, preso il cui studio elettivamente domicilia in Caserta alla Via Patturelli n. 89;
-Convenuta-
e di
Controparte_2
-Convenuto contumace-
OGGETTO: risarcimento sinistro
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta udienza cartolare del 28.05.2024.
IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, regolarmente notificato, il sig. conveniva in giudizio la Parte_1
quale proprietaria dell'autofurgone Iveco tg. DC651HV, nonché la Controparte_3 [...]
, quale compagnia di assicurazione del predetto veicolo, al fine di sentir accogliere le Controparte_1
pagina 1 di 4 seguenti conclusioni: “1) dichiararsi la esclusiva responsabilità del sig. nel sinistro Controparte_4 di cui al presente giudizio;
2) condannarsi, per l'effetto la e la società Controparte_1
quale responsabile civile, in solido, al pagamento in favore del sig. Controparte_2 Parte_1
a titolo di risarcimento danni, della somma di € 71.661,30 come precisata in premessa, o di
[...] quell'altra che risulterà in corso di causa, previa CTU medico-legale che si richiede sin d'ora, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del fatto al saldo effettivo;
3) condannarsi la
[...]
al pagamento delle spese e compensi professionali del presente giudizio con attribuzione al CP_5 sottoscritto procuratore anticipatario”.
Nonostante la regolare notifica, la società convenuta restava contumace. Controparte_2
Si costituiva in giudizio la chiedendo il rigetto della domanda attorea Controparte_1
ritenendola infondata in fatto e in diritto;
in via subordinata, chiedeva dichiararsi la responsabilità concorrente dell'istante nella produzione delle lamentate lesioni.
Nel corso dell'istruttoria venivano escussi due testi di parte attrice, inoltre veniva disposta CTU medico-legale sulla persona dell'attore.
All'udienza del 28/05/2024, celebrata in modalità cartolare, la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
****
Così compendiato l'iter processuale, si osserva quanto segue.
Preliminarmente, la domanda va dichiarata procedibile, in quanto parte attrice ha dimostrato di aver inoltrato la richiesta di risarcimento alla compagnia assicurativa convenuta, fornendo prova documentale dell'assolvimento di tale onere, nonché allegando anche la richiesta di negoziazione assistita alla (Cfr. copie allegate al fascicolo cartaceo di parte attrice). CP_5
Nel merito, la domanda non merita accoglimento per le seguenti motivazioni.
In primo luogo, si ritiene utile riassumere i termini della vicenda: parte attrice conveniva in giudizio la quale proprietaria dell'autofurgone Iveco tg. DC651HV, nonché la Controparte_3 [...]
, quale impresa di assicurazioni che garantiva il suddetto veicolo per la RCA, al fine Controparte_1
di ottenere il risarcimento delle lesioni personali subite in occasione del sinistro verificatosi in S. Maria
Capua Vetere (CE), in data 04/05/2016, in via G. Saraceni.
Deduceva l'attore che nelle riferite circostanze si trovava alla guida del motociclo Vespa Piaggio tg.
DK74982, di proprietà del sig. ed uscendo dal capannone, dove svolgeva attività Controparte_6
commerciale (alla destra della corsia), si fermava al centro della carreggiata, in procinto di svoltare a sinistra ed in tale frangente sarebbe stato attinto dall'autofurgone Iveco tg. DC651HV, di proprietà della condotto dal sig. , che percorreva la via Saraceni, con Controparte_2 Controparte_4
pagina 2 di 4 direzione Aversa, il quale avrebbe improvvisamente aumentato la velocità (poiché stava per chiudere il passaggio a livello) investendo in pieno il sig. . Parte_1
A causa del violento impatto e della conseguente caduta, il sig. veniva trasportato Parte_1 dall'ambulanza del 118 presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Caserta, ove i sanitari di turno gli diagnosticavano “frattura scomposta di radio dx con flc regione frontale” e ne disponevano il ricovero presso l' per l'intervento chirurgico (cfr. referto di P.S. n. Controparte_7
2016026887 dell' e cartella clinica n. 2016008794). Controparte_8
Tanto premesso, si osserva che dalla documentazione in atti ed in particolare dall' istruttoria svolta, può ritenersi provato il sinistro in sé e seppur non sia ben chiaro il punto di impatto, tenuto conto che il prime teste nulla ricordava al riguardo, mentre il secondo teste, figlio dell'attore, riferiva in maniera dubbia (“mi pare”) che il motociclo era stato attinto alla ruota posteriore con la parte centrale sinistra del furgone e dal cid risulterebbe attinto, invece, nella parte anteriore, tuttavia è indiscusso che il motociclo si fosse immesso sulla strada principale uscendo dall'azienda posta sulla destra della carreggiata.
Ciò precisato, secondo il principio di diritto stabilito dalla Suprema Corte <Il conducente che si immette su strada con diritto di precedenza è tenuto a rispettare gli obblighi di cui all'articolo 145, comma 6 (precedenza) e all'articolo 154, comma 1 (obblighi per chi si immette nel flusso della circolazione), codice della strada , per tutto il corso della manovra e non solo al momento iniziale.
Tale obbligo sussiste anche se un altro veicolo sta percorrendo quella strada in eccesso di velocità>>
(Cass sent. n. 4561/2014). A tale principio risulta conforme anche una recente pronuncia della Suprema
Corte, che ben si adatta al caso in esame, in cui gli hanno statuito che <In tema di Parte_2
circolazione stradale, l'obbligo dell'utente della strada di tenere in debita considerazione l'eventuale imprudenza altrui e, quindi, di prefigurarsi anche l'eccessiva velocità da parte di altri veicoli che possono sopraggiungere, assume maggiore intensità allorché il conducente, provenendo da strada secondaria gravata da precedenza, compia una manovra di svolta per immettersi nella strada principale, perché l'esistenza di una precedenza cronologica o di fatto può rilevare, ai fini di escludere la sua responsabilità, solo se l'introduzione nell'area di incrocio è avvenuta con tale anticipo da consentire il compimento dell'attraversamento senza porre in pericolo il conducente favorito (il quale non deve essere costretto a ricorrere a manovre di emergenza) e non in caso di avvenuta collisione, costituendo quest'ultima la prova dell'errore di valutazione delle circostanze di tempo e di luogo per
l'immissione>> (Cass. Sez. 3, Ord. n. 1992 del 18/01/2024).
In pratica, non è sufficiente che il conducente del veicolo che si immette su strada dotata di diritto di precedenza completi la manovra di mero posizionamento del veicolo e magari inizi la marcia nella pagina 3 di 4 nuova direzione, prima del sopraggiungere del veicolo favorito, ma occorre anche che egli abbia il tempo di riprendere posizione e velocità “di crociera” sulla corsia stradale, sì da evitare che i conducenti dei veicoli provenienti da tergo vengano a trovarsi inaspettatamente di fronte ad un ostacolo quasi fermo, o eccessivamente lento, che oggettivamente può porli in situazione di difficoltà (Cass. n.
12976/2012).
In conclusione, dalla stessa ricostruzione operata da parte attrice non si evince alcuna responsabilità in capo al conducente del furgone Iveco, per cui la domanda andrà rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in applicazione delle tariffe minime (data la semplicità delle questioni trattate) del D.M. 55/2014, tenendo conto del valore della causa (indeterminato scaglione fino ad € 52.000,00) e dell'attività espletata.
Le spese di ctu sono poste definitivamente a carico di parte soccombente, con eventuali oneri restitutori.
PQM
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sezione Terza Civile, nella persona del giudice unico dott.ssa Arlen Picano, ogni eccezione disattesa, così definitivamente provvede:
• Rigetta la domanda;
• condanna al pagamento delle spese di lite in favore dell'attore, che liquida Parte_1 in € 3808,00 per compensi, oltre al 15% di rimborso forfettario, iva e c.p.a.;
• Le spese di ctu sono poste definitivamente a carico di parte soccombente, con eventuali oneri restitutori.
S.M.C.V., 18/10/2024
Il Giudice
dott.ssa Arlen Picano
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZ. III CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice unico, dott.ssa Arlen Picano ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8510/2018 promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv. Raffaele Anastasio, presso il cui studio Parte_1
elettivamente domicilia in S. Maria Capua Vetere (CE), alla via Melorio n. 47;
-Attore- nei confronti di
in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa Controparte_1 dall'avv. Daniela Puoti, preso il cui studio elettivamente domicilia in Caserta alla Via Patturelli n. 89;
-Convenuta-
e di
Controparte_2
-Convenuto contumace-
OGGETTO: risarcimento sinistro
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta udienza cartolare del 28.05.2024.
IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, regolarmente notificato, il sig. conveniva in giudizio la Parte_1
quale proprietaria dell'autofurgone Iveco tg. DC651HV, nonché la Controparte_3 [...]
, quale compagnia di assicurazione del predetto veicolo, al fine di sentir accogliere le Controparte_1
pagina 1 di 4 seguenti conclusioni: “1) dichiararsi la esclusiva responsabilità del sig. nel sinistro Controparte_4 di cui al presente giudizio;
2) condannarsi, per l'effetto la e la società Controparte_1
quale responsabile civile, in solido, al pagamento in favore del sig. Controparte_2 Parte_1
a titolo di risarcimento danni, della somma di € 71.661,30 come precisata in premessa, o di
[...] quell'altra che risulterà in corso di causa, previa CTU medico-legale che si richiede sin d'ora, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del fatto al saldo effettivo;
3) condannarsi la
[...]
al pagamento delle spese e compensi professionali del presente giudizio con attribuzione al CP_5 sottoscritto procuratore anticipatario”.
Nonostante la regolare notifica, la società convenuta restava contumace. Controparte_2
Si costituiva in giudizio la chiedendo il rigetto della domanda attorea Controparte_1
ritenendola infondata in fatto e in diritto;
in via subordinata, chiedeva dichiararsi la responsabilità concorrente dell'istante nella produzione delle lamentate lesioni.
Nel corso dell'istruttoria venivano escussi due testi di parte attrice, inoltre veniva disposta CTU medico-legale sulla persona dell'attore.
All'udienza del 28/05/2024, celebrata in modalità cartolare, la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
****
Così compendiato l'iter processuale, si osserva quanto segue.
Preliminarmente, la domanda va dichiarata procedibile, in quanto parte attrice ha dimostrato di aver inoltrato la richiesta di risarcimento alla compagnia assicurativa convenuta, fornendo prova documentale dell'assolvimento di tale onere, nonché allegando anche la richiesta di negoziazione assistita alla (Cfr. copie allegate al fascicolo cartaceo di parte attrice). CP_5
Nel merito, la domanda non merita accoglimento per le seguenti motivazioni.
In primo luogo, si ritiene utile riassumere i termini della vicenda: parte attrice conveniva in giudizio la quale proprietaria dell'autofurgone Iveco tg. DC651HV, nonché la Controparte_3 [...]
, quale impresa di assicurazioni che garantiva il suddetto veicolo per la RCA, al fine Controparte_1
di ottenere il risarcimento delle lesioni personali subite in occasione del sinistro verificatosi in S. Maria
Capua Vetere (CE), in data 04/05/2016, in via G. Saraceni.
Deduceva l'attore che nelle riferite circostanze si trovava alla guida del motociclo Vespa Piaggio tg.
DK74982, di proprietà del sig. ed uscendo dal capannone, dove svolgeva attività Controparte_6
commerciale (alla destra della corsia), si fermava al centro della carreggiata, in procinto di svoltare a sinistra ed in tale frangente sarebbe stato attinto dall'autofurgone Iveco tg. DC651HV, di proprietà della condotto dal sig. , che percorreva la via Saraceni, con Controparte_2 Controparte_4
pagina 2 di 4 direzione Aversa, il quale avrebbe improvvisamente aumentato la velocità (poiché stava per chiudere il passaggio a livello) investendo in pieno il sig. . Parte_1
A causa del violento impatto e della conseguente caduta, il sig. veniva trasportato Parte_1 dall'ambulanza del 118 presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Caserta, ove i sanitari di turno gli diagnosticavano “frattura scomposta di radio dx con flc regione frontale” e ne disponevano il ricovero presso l' per l'intervento chirurgico (cfr. referto di P.S. n. Controparte_7
2016026887 dell' e cartella clinica n. 2016008794). Controparte_8
Tanto premesso, si osserva che dalla documentazione in atti ed in particolare dall' istruttoria svolta, può ritenersi provato il sinistro in sé e seppur non sia ben chiaro il punto di impatto, tenuto conto che il prime teste nulla ricordava al riguardo, mentre il secondo teste, figlio dell'attore, riferiva in maniera dubbia (“mi pare”) che il motociclo era stato attinto alla ruota posteriore con la parte centrale sinistra del furgone e dal cid risulterebbe attinto, invece, nella parte anteriore, tuttavia è indiscusso che il motociclo si fosse immesso sulla strada principale uscendo dall'azienda posta sulla destra della carreggiata.
Ciò precisato, secondo il principio di diritto stabilito dalla Suprema Corte <Il conducente che si immette su strada con diritto di precedenza è tenuto a rispettare gli obblighi di cui all'articolo 145, comma 6 (precedenza) e all'articolo 154, comma 1 (obblighi per chi si immette nel flusso della circolazione), codice della strada , per tutto il corso della manovra e non solo al momento iniziale.
Tale obbligo sussiste anche se un altro veicolo sta percorrendo quella strada in eccesso di velocità>>
(Cass sent. n. 4561/2014). A tale principio risulta conforme anche una recente pronuncia della Suprema
Corte, che ben si adatta al caso in esame, in cui gli hanno statuito che <In tema di Parte_2
circolazione stradale, l'obbligo dell'utente della strada di tenere in debita considerazione l'eventuale imprudenza altrui e, quindi, di prefigurarsi anche l'eccessiva velocità da parte di altri veicoli che possono sopraggiungere, assume maggiore intensità allorché il conducente, provenendo da strada secondaria gravata da precedenza, compia una manovra di svolta per immettersi nella strada principale, perché l'esistenza di una precedenza cronologica o di fatto può rilevare, ai fini di escludere la sua responsabilità, solo se l'introduzione nell'area di incrocio è avvenuta con tale anticipo da consentire il compimento dell'attraversamento senza porre in pericolo il conducente favorito (il quale non deve essere costretto a ricorrere a manovre di emergenza) e non in caso di avvenuta collisione, costituendo quest'ultima la prova dell'errore di valutazione delle circostanze di tempo e di luogo per
l'immissione>> (Cass. Sez. 3, Ord. n. 1992 del 18/01/2024).
In pratica, non è sufficiente che il conducente del veicolo che si immette su strada dotata di diritto di precedenza completi la manovra di mero posizionamento del veicolo e magari inizi la marcia nella pagina 3 di 4 nuova direzione, prima del sopraggiungere del veicolo favorito, ma occorre anche che egli abbia il tempo di riprendere posizione e velocità “di crociera” sulla corsia stradale, sì da evitare che i conducenti dei veicoli provenienti da tergo vengano a trovarsi inaspettatamente di fronte ad un ostacolo quasi fermo, o eccessivamente lento, che oggettivamente può porli in situazione di difficoltà (Cass. n.
12976/2012).
In conclusione, dalla stessa ricostruzione operata da parte attrice non si evince alcuna responsabilità in capo al conducente del furgone Iveco, per cui la domanda andrà rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in applicazione delle tariffe minime (data la semplicità delle questioni trattate) del D.M. 55/2014, tenendo conto del valore della causa (indeterminato scaglione fino ad € 52.000,00) e dell'attività espletata.
Le spese di ctu sono poste definitivamente a carico di parte soccombente, con eventuali oneri restitutori.
PQM
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sezione Terza Civile, nella persona del giudice unico dott.ssa Arlen Picano, ogni eccezione disattesa, così definitivamente provvede:
• Rigetta la domanda;
• condanna al pagamento delle spese di lite in favore dell'attore, che liquida Parte_1 in € 3808,00 per compensi, oltre al 15% di rimborso forfettario, iva e c.p.a.;
• Le spese di ctu sono poste definitivamente a carico di parte soccombente, con eventuali oneri restitutori.
S.M.C.V., 18/10/2024
Il Giudice
dott.ssa Arlen Picano
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