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Sentenza 13 maggio 2026
Sentenza 13 maggio 2026
Commentario • 1
- 1. Rassegna delle massime della Cassazione penaleAccesso limitatohttps://ntplusdiritto.ilsole24ore.com/ · 3 giugno 2026
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 13/05/2026, n. 17258 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17258 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: PO GI nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 20/05/2025 della Corte di appello di Brescia;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere AN VA;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, BI AR, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni della parte civile, Fallimento Brescia Trasformatori s.r.l., rappresentato dall’avv. Lara Picconi, che ha chiesto dichiararsi inammissibili o rigettarsi i motivi di ricorso, confermando la penale responsabilità dell’imputato; lette le conclusioni dell'imputato, di cui alle note con motivo aggiunto inviate il 26/3/2026, a firma dell’avv. Gabriella Pezzotta, che ha chiesto accogliersi il ricorso o comunque disporsi la continuazione tra quanto contestato nel presente giudizio e quanto accertato con sentenza della Corte di appello di Brescia n. 951/2025. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa in data 20 maggio 2025, la Corte di appello di Brescia ha rigettato l’appello proposto da GI PO e, per l’effetto, confermato la pronuncia di primo grado con cui il Tribunale di Brescia, in data 19 maggio 2022, lo aveva condannato alla pena di anni tre e mesi quattro di reclusione, oltre alle pene accessorie e al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile, con provvisionale di euro 50.000,00, in relazione ai reati di Penale Sent. Sez. 5 Num. 17258 Anno 2026 Presidente: PISTORELLI LUCA Relatore: CAVALLONE LUCIANO Data Udienza: 07/04/2026 2 bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, commessi in concorso con NA IN, amministratrice di diritto della società, giudicata separatamente. All’imputato, amministratore di fatto della Brescia Trasformatori s.r.l., fallita il 18 ottobre 2013, è stato contestato di avere sottratto i libri e le scritture contabili obbligatorie dal 2011 fino al fallimento e di avere tenuto la residua contabilità in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari e, infine, di avere omesso di incassare dalla Metal Oil s.r.l. (società riconducibile allo stesso imputato) il prezzo della vendita di attrezzature e beni di magazzino per euro 253.540,40, esponendo passività inesistenti per euro 363.000,00, a favore della Metal Oil s.r.l., per una fornitura di rame da parte di quest’ultima del tutto fittizia, poiché la relativa fattura era stata emessa il giorno precedente al licenziamento dei dipendenti (quando l'attività era ormai cessata) e poiché il curatore non aveva rinvenuto alcun quantitativo di rame in magazzino Le circostanze attenuanti generiche sono state ritenute equivalenti alle aggravanti della pluralità dei fatti di bancarotta e del danno patrimoniale di rilevante gravità, in ragione delle iniziative post factum assunte dall’imputato per ridurre l’esposizione debitoria verso alcuni creditori privilegiati. 2. Ha proposto ricorso per Cassazione l'imputato affidato a tre motivi. 2.1. Con il primo si deduce inosservanza di norme processuali, lamentando una mancata acquisizione documentale e la contraddittorietà della motivazione in ordine alle acquisizioni di documenti nel giudizio, oggetto di diverso metro di valutazione. Il Tribunale avrebbe, anzitutto, illegittimamente acquisito, all’udienza del 19 maggio 2022 e su richiesta della parte civile, alcuni documenti, tra cui il libro giornale e copia di assegni del biennio 2009-2010, ritenuti estranei alla relazione fallimentare, dunque tardivamente, in quanto avrebbero dovuto essere depositati, al più tardi, entro l’udienza del 7 dicembre 2021, nella quale era stato escusso il curatore. Tali documenti, da ritenere inutilizzabili, avrebbero determinato la valutazione del Tribunale in ordine all’inverosimiglianza della ricostruzione difensiva concernente l’occultamento contabile. Si eccepisce, altresì la parzialità della documentazione acquisita, poiché il curatore avrebbe prodotto i libri giornale del 2009 e del 2010, ma non quello del 2011, pur avendo affermato, nella relazione, che il libro giornale risultava aggiornato sino a tale anno. Si assume, inoltre, la contraddittorietà della motivazione, perché, da un lato, aveva reputato acquisibili i detti documenti in quanto rilevanti e, dall’altro, aveva respinto la speculare richiesta difensiva di acquisizione dei registri IVA, così 3 rimettendo, in sostanza, la selezione del materiale reputato decisivo alla sola disponibilità della curatela. Il ricorrente aggiunge che, se i giudici non avessero ritenuto sufficiente il materiale difensivo costituito dai mastrini e dal prospetto denominato “Situazione Clienti”, avrebbero dovuto disporre l’acquisizione del libro giornale 2011 e dei registri IVA 2010-2011, non potendosi valorizzare l’asserita assenza di registrazioni nel 2011 in documenti mai acquisiti. 2.2. Con il secondo motivo si deducono vizi motivazionali e violazione dell’art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., in relazione all’art. 603, comma 1, cod. proc. pen., circa la denegata richiesta di acquisire i registri IVA vendita e acquisti, nonché il libro giornale 2011, nella esclusiva disponibilità del curatore. Si sostiene che la difesa, non disponendo della documentazione societaria, aveva potuto ricostruire i rapporti commerciali soltanto attraverso i mastrini di conto e le prove testimoniali, sicché aveva ritualmente chiesto, già con i motivi aggiunti in appello e poi nelle conclusioni, l’acquisizione della detta documentazione contabile reputata decisiva per verificare l’effettività delle operazioni commerciali e delle vendite dei prodotti lavorati. Il rigetto di tale istanza viene censurato come apodittico, in quanto basato sull’inattendibilità della contabilità, in generale, e dei mastrini prodotti dalla difesa, in particolare. Si assume, inoltre, che la sentenza di appello abbia tratto argomenti decisivi dall’assenza di registrazioni di vendita nel libro giornale e nel registro IVA del 2011, dichiarata dal curatore, senza, però, acquisire ed esaminare tali documenti, mai entrati nel processo. 2.3. Con il terzo motivo si deducono vizi motivazionali in ordine sia al presunto occultamento delle scritture contabili, sia alla ritenuta bancarotta fraudolenta patrimoniale. Quanto al primo profilo, si ribadisce che la società aveva di fatto cessato la propria attività alla fine del 2011 e che le scritture sarebbero state corrette sino a tale data. La mancata successiva registrazione sarebbe, dunque, non dolosa, dovuta, peraltro, anche all’impossibilità dell’imputato di accedere ai locali aziendali, a causa dello sfratto subito e per il loro affidamento, dal gennaio 2012, all’esclusiva disponibilità di un custode giudiziario estraneo alla società. La difesa lamenta inoltre che la Corte territoriale abbia recepito in modo generico i rilievi del curatore circa la duplicazione di fatture e altre irregolarità contabili, senza alcun esame della documentazione che la difesa aveva chiesto di acquisire e senza confrontarsi, in modo puntuale, con le dichiarazioni rese dal teste LU PO. Con riguardo alla bancarotta patrimoniale, il ricorrente deduce che i giudici di merito avrebbero illogicamente ritenuto inesistente la fornitura di rame da parte della Metal Oil s.r.l. e fittizia la relativa fattura emessa il 30 dicembre 2011 a definizione dei rapporti commerciali intercorsi tra le due società. Secondo la 4 prospettazione difensiva, la Metal Oil s.r.l. era stata costituita non già in funzione distrattiva, ma per consentire alla società poi fallita, divenuta inaffidabile, di continuare a reperire la materia prima necessaria alle lavorazioni tramite un soggetto più affidabile. Le forniture di rame, eseguite costantemente a credito (a causa della carenza di liquidità della Brescia Trasformatori s.r.l.) sarebbero poi state regolate con l’emissione di un'unica fattura alla chiusura dei rapporti e parzialmente soddisfatte mediante la cessione dei beni strumentali residui. La mancanza di giacenze di rame al momento del fallimento sarebbe perfettamente compatibile con l’avvenuta trasformazione del materiale in prodotto finito e con la successiva consegna ai clienti. Il ricorrente richiama, a sostegno di tale ricostruzione, sia le dichiarazioni del teste LU PO (secondo cui la Metal Oil s.r.l. rappresentava un “ponte” verso i fornitori e la maxi-fattura di 363.000,00 euro emessa il 30 dicembre 2011, emessa alla fine dell'attività, incorporava tutto il rame consegnato nel biennio 2010-2011 non ancora pagato), sia il documento difensivo “Situazione Clienti 2010-2011”, dal quale desumeva che, a fronte di vendite per complessivi euro 521.540,49 nel biennio 2010-2011, il costo della materia prima, calcolato nella misura fisiologica del settanta per cento del prodotto finito, ammonterebbe a euro 365.078,34, importo sostanzialmente coincidente con i 363.000,00 euro fatturati da Metal Oil s.r.l. Viene altresì censurata l’affermazione secondo cui la fallita non avrebbe registrato vendite nel 2011 (rendendo inverosimile l’acquisto di rame di cui alla detta fattura), poiché il relativo registro IVA non era stato acquisito. Infine, si contesta l’ulteriore elemento a carico – aver mantenuto a bilancio crediti inesigibili (ossia impossibili da incassare, ad esempio perché relativi a società già cessate da oltre un anno) – assumendosi che la loro cancellazione avrebbe richiesto, ai sensi dell’art. 101, comma 5, d.P.R. n. 917 del 1986, iniziative giudiziarie economicamente insostenibili per una società in grave crisi finanziaria. 3. Il ricorrente ha concluso, in via principale, per l’annullamento della sentenza impugnata e l’assoluzione; in via subordinata, per l’annullamento con riqualificazione dei fatti nella più lieve fattispecie di bancarotta semplice, in ragione dell’asserita insussistenza del dolo specifico, con riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche e contenimento della pena nei minimi edittali;
chiede, in ogni caso, disporsi la conversione della pena nella sanzione sostitutiva della detenzione domiciliare introdotta dalla riforma Cartabia. 4. Con memoria depositata in data 26/3/2026, la difesa ha dedotto un ulteriore motivo di ricorso, chiedendo l’applicazione del regime della 5 continuazione, ai sensi dell’art. 81, comma 2, cod. pen., tra i reati oggetto del presente procedimento e quelli accertati con sentenza n. 951/2025 della Corte di appello di Brescia riferita alla Metal Oil s.r.l., emessa il 18 giugno 2025 e depositata il 4 settembre 2025, ovvero prima del ricorso in esame CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso e il motivo nuovo introdotto con le note difensive sono infondati e, per taluni profili, inammissibili. 2. I primi due motivi, strettamente connessi, possono essere esaminati congiuntamente e vanno rigettati. 2.1. La Corte territoriale ha correttamente escluso l’inutilizzabilità delle produzioni documentali effettuate dalla parte civile all’udienza del 19 maggio 2022, rilevando che si trattava di documenti acquisibili ai sensi dell’art. 234 cod. proc. pen. e che la preclusione di cui all’art. 468 cod. proc. pen. non si estende alla prova documentale. Secondo la giurisprudenza di legittimità, infatti, la preclusione derivante dal mancato rispetto del termine indicato dall’art. 468, comma 1, cod. proc. pen. non riguarda le richieste di acquisizione di prove documentali, che possono essere formulate anche successivamente, purché sia assicurato il contraddittorio sul loro contenuto (in tal senso si sono espresse Sez. 5, n. 23004 del 09/03/2017, dep. 11/05/2017, Russo, Rv. 270218-01 e Sez. 2, n. 48861 del 18/11/2009, Della Cella, Rv. 246472-01). Nel caso in esame, il ricorrente non allega una concreta lesione del diritto di difesa diversa dalla mera – da lui assunta – tardività della produzione, né dimostra che la decisione di merito sia stata fondata esclusivamente sui documenti così acquisiti e, dunque, la loro decisività. Al contrario, la sentenza impugnata li inserisce in un più ampio percorso argomentativo che valorizza la complessiva incompletezza e inattendibilità della contabilità sociale, la mancata consegna di libri obbligatori, la presenza di anomalie nei registri disponibili e l’impossibilità, per il curatore, di ricostruire patrimonio, affari e cause del dissesto. La doglianza, pertanto, non coglie la reale ratio decidendi della sentenza impugnata. 2.2. Quanto all’omessa acquisizione probatoria ex art. 603, comma 1, cod. proc. pen., che parte ricorrente prospetta come “mancata assunzione di prova decisiva”, secondo principio ripetutamente affermato da questa Corte, la mancata assunzione di una prova decisiva, quale motivo d'impugnazione ex art. 606, comma 1, lett. d) cod. proc. pen., può essere dedotta solo in relazione ai mezzi di prova di cui sia stata chiesta l'ammissione ai sensi dell'art. 495, comma 2, cod. 6 proc. pen., sicché il motivo non potrà essere validamente articolato nel caso si solleciti dalla parte attraverso l'invito al giudice di merito ad avvalersi dei poteri discrezionali di integrazione probatoria di cui all'art. 507 cod. proc. pen. e da questi sia stato ritenuto non necessario ai fini della decisione (Sez. 2, n. 884 del 22/11/2023, dep. 2024, Pasimeni, Rv. 285722-01). Invero, l’ipotesi di rinnovazione del dibattimento di cui all’art. 603, comma 1, cod. proc. pen., che riguarda prove preesistenti già note alla parte, è subordinata alla condizione che il giudice d'appello ritenga, secondo la sua valutazione discrezionale, di non essere in grado di decidere allo stato degli atti (Sez. 6, n. 7809 del 26/05/1998, Renzi, Rv. 211262-01; Sez. 6, n. 20095 del 26/02/2013, Ferrara, Rv. 256228-01). Tanto che, ai fini del rigetto dell’istanza priva di tale presupposto, non sarebbe necessaria neppure una motivazione espressa, bastando evidenziare la sussistenza di elementi sufficienti ad affermare o negare la responsabilità del reo (Sez. 3, n. 24294 del 07/04/2010, Rv. 247872- 01; confronta, negli stessi termini, Sez. 6, n. 11907 del 13/12/2013, dep. 2014, Rv. 259893-01, e, in termini analoghi, Sez. 6, n. 2972 del 04/12/2020, dep. 2021, Rv. 280589-01). Corollario di quanto precede è che ogni doglianza sollevata, al riguardo, in sede di legittimità presuppone che chi la prospetti lumeggi – come richiede chiaramente l’art. 603, commi 1 e 3, cod. proc. pen. – la indispensabilità della prova richiesta ai fini della decisione: nel senso che dovrebbe dimostrarsi che il giudice d’appello non fosse «in grado di decidere allo stato degli atti» o avrebbe dovuto reputare la stessa «assolutamente necessaria». Tanto richiede l’onere, in capo a parte ricorrente, di specificare e documentare le ragioni per le quali il mezzo di prova richiesto sia indispensabile e, dunque, potenzialmente decisivo al fine di sovvertire il compendio istruttorio già formatosi (così, in generale, in tema di sollecito all'esercizio dei poteri istruttori d'ufficio ex art. 603, comma 3, cod. proc. pen., si veda Sez. 3, n. 5441 del 19/09/2017, dep. 2018, Rv. 272573-01; in materia di esame dell'imputato, si vedano: Sez. 3, n. 34626 del 15/07/2022, Rv. 283522-02, Sez. 2, n. 37883 del 20/07/2017, Rv. 271141-01 e Sez. 2, n. 36365 del 07/05/2013, Rv. 256875-01). Nella specie, la difesa non indica quale specifica registrazione, se acquisita, avrebbe avuto forza realmente decisiva e incompatibile con il costrutto accusatorio e per quale ragione. In ogni caso, la Corte di appello ha fornito una motivazione non manifestamente illogica nel ritenere non decisiva l’acquisizione dei registri IVA e del libro giornale 2011. Secondo i giudici di merito, la richiesta difensiva non era diretta a introdurre un dato univoco incompatibile con il costrutto accusatorio, ma 7 a ricercare, all’interno di una contabilità già reputata lacunosa e inattendibile, possibili elementi di conferma della diversa ricostruzione prospettata dalla difesa: ovvero una finalità meramente esplorativa sulla base di documentazione ritenuta – in base all’istruttoria espletata – inattendibile. Trattasi di valutazione riservata al giudice del merito e non censurabile se, come nella specie è, congruamente motivata. Infatti, la Corte territoriale ha ritenuto inattendibile la contabilità della società sul rilievo che essa si presentasse incompleta, irregolare e solo parzialmente disponibile, con libri obbligatori non consegnati o non aggiornati, sicché non risultava possibile ricostruire in modo attendibile il patrimonio e il movimento degli affari. A ciò ha aggiunto che la prospettazione difensiva del furto di parte della documentazione non fosse idonea a giustificare tali lacune, poiché la relativa denuncia conteneva riferimenti generici e non specificamente riferibili ai libri sociali e contabili mancanti. La Corte ha poi valorizzato la presenza di concrete anomalie interne alle scritture, quali fatture con medesima numerazione ma indirizzate a soggetti diversi, documentazione non accompagnata dai prescritti documenti di trasporto, nonché discrasie tra dati contabili e movimenti reali, essendo emersi pagamenti non registrati come incassi, ma appostati come versamenti soci. Ulteriore indice di inattendibilità è stato individuato nell’iscrizione di ingenti crediti risultati, secondo quanto riferito dallo stesso imputato, inesistenti o comunque irrealizzabili, nonché nella registrazione di una fattura per fornitura di rame reputata fittizia. Su tali basi, la Corte ha concluso che le scritture contabili non rappresentassero fedelmente la reale situazione economico-patrimoniale della società e non consentissero al curatore di ricostruire né le vicende gestorie né le cause del dissesto. La circostanza, poi, che tali dati siano stati desunti, da parte dei giudici di merito, dalla relazione del curatore e relativi allegati e da quanto da costui chiarito nel giudizio, anziché esaminando direttamente la contabilità, non si vede in quale modo inficerebbe l’acquisizione probatoria, non essendo, peraltro, prevista una gerarchia nelle fonti di prova che definisca come meno “probanti” quelle utilizzate nel caso di specie. Né, ad ogni modo, il ricorrente indica quale specifica registrazione, ove acquisita, sarebbe stata idonea a sovvertire il giudizio di merito;
esso si limita, piuttosto, a postulare un’utilità soltanto eventuale della documentazione richiesta, prospettando – si ripete – un’integrazione istruttoria meramente esplorativa, peraltro sulla base di una documentazione contabile che, per le dette ragioni, in modo del tutto logico, è stata ritenuta comunque del tutto inattendibile (come, per giunta, conferma il non meglio spiegato possesso dei mastrini da parte 8 dell'imputato, nonostante gli stessi – facenti parte della contabilità – avrebbero dovuto essere consegnati alla curatela). Anche sotto questo profilo, pertanto, la censura si rivela del tutto infondata. 3. Neppure il terzo motivo merita accoglimento. 3.1. Quanto alla bancarotta fraudolenta documentale, la censura – con cui si mira ad evidenziare l’assenza di dolo nell’omessa tenuta della contabilità nella parte finale della vita dell’impresa, per l’impossibilità dell’imputato di accedere ai locali aziendali, a causa dello sfratto subito, e per il loro affidamento, dal gennaio 2012, all’esclusiva disponibilità di un custode giudiziario – è infondata nella parte in cui denuncia violazione di legge ed è inammissibile nella parte in cui pretende una diversa lettura del materiale probatorio. 3.1.1. È noto che l’art. 216, comma 1, n. 2, r.d. 267/1942, punisce due ipotesi alternative, denominate di bancarotta fraudolenta documentale “generale” e “specifica”. La prima consiste nella fraudolenta tenuta delle scritture contabili (in ragione di annotazioni false o parzialmente omesse: Sez. 5, n. 5081 del 13/01/2020, Montanari, Rv. 278321-01), con modalità tali da impedire la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari dell’impresa: presuppone, dunque, un accertamento sulle scritture contabili effettivamente rinvenute e richiede il dolo generico (tra le tante, Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838- 01; Sez. 5, n. 26379 del 05/03/2019, Inverardi, Rv. 276650-01; Sez. 5, n. 18634 del 1/2/2017, Autunno, Rv. 269904-01). La seconda è insita nell'occultamento, omessa tenuta o distruzione delle scritture contabili, presuppone la loro fisica inesistenza, «in tutto o in parte» (come prevede la norma in esame: così Sez. 5, n. 15743 del 18/01/2023, Rv. 284677- 02, in motivazione), ed è assistita da dolo specifico di recare danno ai creditori o procurare, a sé o altri, un ingiusto profitto (Sez. 5, n. 2228 del 04/11/2022, dep. 2023, Occhiuzzi, Rv. 283983-01; Sez. 5, n. 18320 del 07/11/2019, dep. 2020, Morace, Rv. 279179-01; Sez. 5, n. 2900 del 02/10/2018, dep. 2019, Rv. 274630- 01; Sez. 5, n. 25432 del 11/04/2012, De Mitri, Rv. 252992-01). In breve, solo la materiale tenuta delle scritture con modalità “ingannatorie” (mediante l’annotazione di dati falsi o l’omessa annotazione di singoli dati veri, artatamente compiuta al fine di rendere impossibile la ricostruzione degli affari e del patrimonio della fallita) integra la bancarotta fraudolenta documentale “generale” e, sotto il profilo soggettivo, implica il dolo generico: laddove la carenza, anche parziale, delle scritture o la loro formale esistenza con totale assenza di annotazioni configurano – in assenza del detto connotato decettivo – 9 bancarotta fraudolenta documentale “specifica”, richiedendo il fine di recare pregiudizio ai creditori o di procurare a sé o altri un ingiusto profitto (si vedano, oltre le già citate, Sez. 5, n. 10968 del 31/01/2023, Rv. 284304-01, in motivazione;
Sez. 5, n. 2900 del 02/10/2018, dep. 2019, Rv. 274630-01). Il dolo della bancarotta fraudolenta documentale “specifica” non può che «trarsi da circostanze ed elementi esteriori, anche facendo ricorso a massime di esperienza». Ad esempio, il mero «sottrarsi ad ogni contatto con il curatore, per evitare la consegna delle scritture contabili o ammetterne la mancata istituzione, e la condotta di occultamento, sottrazione e distruzione delle scritture, a fronte di passività elevate, […] integrano la prova del dolo specifico richiesto dalla norma incriminatrice» (Sez. 5, n. 47762 del 16/12/2022, non massimata;
così pure, analogamente, Sez. 5, n. 10968 del 31/01/2023, Rv. 284304-01, che, in motivazione, ha valorizzato all’uopo il «consapevole protrarsi del comportamento omissivo per numerosi anni» e «la non veritiera giustificazione della mancanza delle scritture». Come detto, l’omessa tenuta delle scritture contabili può essere parziale e può essere integrata anche da libri "lasciati in bianco": fatto che si differenzia da quello, caratterizzato invece da dolo generico, dell'omessa annotazione di dati veri allorché l'omissione consista non nella totale mancanza di annotazioni, ma nell'omessa indicazione di specifiche operazioni (Sez. 5, n. 42546 del 07/11/2024, Cocozza, Rv. 287175-01). La qualificazione nell’una o l’altra ipotesi è, evidentemente, frutto di una valutazione fattuale di cui, tuttavia, deve essere dato chiaro conto nella motivazione. 3.1.2. Nel caso di specie, la sentenza impugnata non si è basata, dunque, sulla mera cessazione dell’attività nel 2011 o sulla mancata prosecuzione delle annotazioni contabili dopo tale data. Essa ha invece valorizzato – come già in parte evidenziato – una pluralità di elementi oggettivi convergenti (oltre alla totale assenza di documenti contabili, sociali e fiscali dal gennaio 2012 sino al fallimento), che hanno fatto concludere per ritenere che le scritture fossero state tenute con modalità “ingannatorie” (mediante l’annotazione di dati falsi o l’omessa annotazione di singoli dati veri, artatamente compiuta al fine di rendere impossibile la ricostruzione degli affari e del patrimonio della fallita). Tra tali elementi vi sono, in dettaglio: la mancata consegna del libro inventari e del libro dei verbali del consiglio di amministrazione;
il mancato aggiornamento del libro soci e del libro verbali assembleari;
le lacune del libro giornale;
le irregolarità dei registri IVA, nei quali risultavano fatture con identica numerazione indirizzate a soggetti diversi e, in taluni casi, prive dei relativi documenti di 10 trasporto a riprova dell'effettiva movimentazione delle merci;
l’annotazione di alcuni pagamenti con assegni emessi da un cliente quali fittizio "versamento soci"; la pacifica registrazione in contabilità di crediti inesigibili. Da tanto, la sentenza d’appello ha confermato la valutazione (che il curatore aveva per primo evidenziato) di impossibilità di ricostruire il movimento degli affari della fallita. A ciò si aggiungono, sul piano soggettivo, il ruolo di gestore di fatto dell’imputato, le sue stesse ammissioni dinanzi al curatore (ad esempio, circa l’esistenza di registrazioni contabili per crediti certamente inesigibili) e la manifesta inverosimiglianza della tesi difensiva del furto dell’intera documentazione, a fronte di una denuncia generica e della circostanza che le scritture avrebbero dovuto trovarsi presso lo studio incaricato della loro tenuta e non presso la fallita. Trattasi di elementi da cui i giudici di merito hanno correttamente tratto esservi, nella specie, il dolo circa l’irregolare tenuta delle scritture. Per giunta, come già evidenziato, l'imputato non spiega per quale ragione abbia trattenuto, e poi prodotto solo in questa sede processuale, parte della contabilità (i detti mastrini), che avrebbe dovuto consegnare al curatore. La decisione impugnata si colloca pienamente, dunque, entro i detti principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità e risulta esente da vizi motivazionali censurabili in questa sede. 3.2. Quanto alla bancarotta fraudolenta patrimoniale, la censura (con cui il ricorrente contesta la ritenuta fittizietà della fornitura di rame e della fattura Metal Oil s.r.l. del 30 dicembre 2011, sostenendo che tale società fosse servita a garantire alla fallita l’approvvigionamento di materia prima, poi regolato a consuntivo e in parte compensato con la cessione dei macchinari, come dichiarato da LU PO e desumibile dal documento “Situazione Clienti 2010-2011”, ritenuto compatibile con l’importo fatturato) è inammissibile perché volta a contrapporre una diversa ricostruzione del fatto a quella congruamente recepita dai giudici di merito. 3.2.1. La giurisprudenza di questa Corte è pacifica nel qualificare il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale prefallimentare come reato di pericolo concreto. Ciò significa che, ai fini della sua integrazione, non è sufficiente la mera constatazione di un atto di depauperamento (la distrazione sine titulo), ma è necessario che il giudice accerti specificamente che tale atto, incidendo negativamente sulla consistenza del patrimonio sociale, sia idoneo a creare, con valutazione ex ante, un pericolo reale per il soddisfacimento delle ragioni creditorie. Insomma, l'atto di depauperamento, incidendo negativamente sulla 11 consistenza del patrimonio sociale, deve essere idoneo a creare un pericolo reale per il soddisfacimento delle ragioni creditorie, che deve permanere fino al tempo che precede l'apertura della procedura fallimentare, sicché, ai fini della prova del reato, il giudice, oltre alla constatazione dell'esistenza dell'atto distrattivo, deve valutare la qualità del distacco patrimoniale che ad esso consegue, ossia il suo reale valore economico concretamente idoneo a recare danno ai creditori (Sez. 5, n. 28941 del 14/02/2024, Messina, Rv. 287059-01). L'elemento soggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione è costituito dal dolo generico, per la cui sussistenza non è necessaria la consapevolezza dello stato di insolvenza dell'impresa, né lo scopo di recare pregiudizio ai creditori, essendo sufficiente la consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella di garanzia delle obbligazioni contratte (Sez. U, n. 22474 del 31/03/2016, Passarelli, Rv. 266805-01). 3.2.2. Nel caso in esame, i giudici di merito hanno accertato, con motivazione lineare e non manifestamente illogica, che, a fronte del pacifico credito della fallita verso Metal Oil s.r.l. per euro 253.540,40 (per la cessione di attrezzature e beni di magazzino) del tutto fittizia era la speculare posta debitoria di euro 363.000,00 per fornitura di rame. Al riguardo, hanno valorizzato le seguenti circostanze: la relativa fattura era stata emessa il 30 dicembre 2011, quando l’attività d’impresa era ormai cessata;
il rame non era stato inventariato né rinvenuto in sede fallimentare;
di esso non vi era menzione nella denuncia di furto del 2012; la fattura non conteneva alcun riferimento a una compensazione con il credito della fallita;
la tesi della successiva trasformazione del rame in prodotto finito e della sua rivendita ai clienti era priva di qualsiasi riscontro, documentale o d’altro tipo. A fronte di tale motivazione, il ricorso si limita a riproporre la versione difensiva già disattesa in appello, affidata essenzialmente alle dichiarazioni del teste LU PO e al prospetto “Situazione Clienti 2010-2011”, chiedendo in sostanza una rivalutazione delle risultanze istruttorie – sulla base di una mera contrapposizione di alcune di esse a quelle ritenute, come detto, con motivazione congrua, decisive dai giudici di merito – non consentita in questa sede. Né giova al ricorrente il richiamo finale all’art. 101, comma 5, d.P.R. n. 917 del 1986 e alla pretesa inesigibilità di altri crediti iscritti in bilancio. La sentenza impugnata non ha fondato l’affermazione di responsabilità per bancarotta fraudolenta patrimoniale sulla base della mancata cancellazione di poste creditorie divenute inesigibili, ma sull’omesso incasso del credito verso “Metal Oil s.r.l.” e sulla fittizia appostazione della corrispondente passività di euro 363.000,00. Il rilievo difensivo è dunque inconferente rispetto alla ratio decidendi. Né può esservi dubbio che tanto integri, comunque, il profilo patrimoniale 12 contestato, in ragione del principio consolidato secondo cui l'alienazione di cespiti (beni o quote societarie che siano) della fallita integra la fattispecie di bancarotta per distrazione qualora ad essa non sia seguito il pagamento del prezzo pattuito (Sez. 5, n. 33306 del 23/05/2016, Cosci, Rv. 268022-01; così pure Sez. 5, n. 32938 del 12/7/2021, non massimata), a maggior ragione laddove nulla di credibile e razionale si spieghi al riguardo. 4. Da quanto esposto discende anche l’infondatezza delle richieste subordinate, a partire da quella di riqualificazione dei fatti nella più lieve ipotesi di bancarotta semplice. La sentenza impugnata ha infatti ravvisato, con motivazione immune da vizi rilevabili in questa sede, non già una gestione disordinata o soltanto imprudente, ma, oltre al detto doloso omesso incasso del credito verso Metal Oil s.r.l. e alla fittizia appostazione della passività di euro 363.000,00 verso la stessa società, una consapevole alterazione del quadro contabile e patrimoniale della società, realizzata attraverso la sottrazione o mancata consegna di libri obbligatori, la tenuta di una contabilità inattendibile e la creazione di una posta debitoria fittizia funzionale a neutralizzare il reale credito vantato dalla fallita verso una società riferibile allo stesso ricorrente e volta a giustificare il trasferimento di beni senza effettivo corrispettivo. In assenza di specifiche censure autonome sul trattamento sanzionatorio - diverse da quelle dipendenti dalla richiesta di riqualificazione, restano assorbite le ulteriori istanze relative al giudizio di comparazione tra circostanze e alla misura della pena. Non è, infine, scrutinabile in questa sede la richiesta di conversione della pena nella detenzione domiciliare sostitutiva, trattandosi di domanda che postula valutazioni di merito e prognostiche circa l’idoneità della pena sostitutiva nel caso concreto, estranee al sindacato di legittimità, oltre a non essere sorretta, nel ricorso, da specifiche allegazioni sui presupposti applicativi. 5. Analogamente dovrebbe dirsi per la richiesta di applicazione della continuazione, la cui decisione implica valutazioni di fatto non consentita in sede di legittimità (Sez. 1, n. 51 del 09/01/1985, Rv. 168180-01; Sez. 3, n. 4217 del 23/02/1983, Coscia, Rv. 158900-01), se non fosse preliminare rilevare l’inammissibilità della stessa, proposta con motivi aggiunti tardivamente depositati, ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen., solo il 26 marzo 2026 (per l’udienza fissata per il 7 aprile 2026). Al riguardo, seppure in relazione al giudizio di appello, questa Corte ha già 13 chiarito che la richiesta di applicazione della continuazione in relazione a reato giudicato con sentenza di condanna divenuta irrevocabile dopo la scadenza del termine per impugnare è ammissibile solo se avanzata con i motivi nuovi ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 7132 del 11/01/2024, D'Antoni, Rv. 285991-01, la quale rimarca l'assenza di qualsiasi pregiudizio per l'imputato, che può sempre vedersi riconoscere la continuazione in sede esecutiva, ex art. 671 cod. proc. pen.; così pure Sez. 7, Ordinanza n. 44469 del 2024). Nella specie, tuttavia, tanto non è accaduto, con conseguente inammissibilità della domanda. 6. Al rigetto del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile e, per essa, in favore dello Stato, essendo la stessa ammessa al patrocinio a sue spese. In tema di liquidazione, nel giudizio di legittimità, delle spese sostenute dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, compete alla Corte di cassazione, ai sensi degli artt. 541 cod. proc. pen. e 110 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, pronunciare condanna generica dell'imputato al pagamento di tali spese in favore dello Stato, mentre è rimessa al giudice del rinvio, o a quello che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, la liquidazione delle stesse mediante l'emissione del decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 del citato d.P.R. (Sez. U, n. 5464 del 26/09/2019, dep. 2020, De, Rv. 277760-01).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di Appello di Brescia con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.p.r. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato. Così è deciso, 07/04/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente AN VA LU LI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere AN VA;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, BI AR, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni della parte civile, Fallimento Brescia Trasformatori s.r.l., rappresentato dall’avv. Lara Picconi, che ha chiesto dichiararsi inammissibili o rigettarsi i motivi di ricorso, confermando la penale responsabilità dell’imputato; lette le conclusioni dell'imputato, di cui alle note con motivo aggiunto inviate il 26/3/2026, a firma dell’avv. Gabriella Pezzotta, che ha chiesto accogliersi il ricorso o comunque disporsi la continuazione tra quanto contestato nel presente giudizio e quanto accertato con sentenza della Corte di appello di Brescia n. 951/2025. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa in data 20 maggio 2025, la Corte di appello di Brescia ha rigettato l’appello proposto da GI PO e, per l’effetto, confermato la pronuncia di primo grado con cui il Tribunale di Brescia, in data 19 maggio 2022, lo aveva condannato alla pena di anni tre e mesi quattro di reclusione, oltre alle pene accessorie e al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile, con provvisionale di euro 50.000,00, in relazione ai reati di Penale Sent. Sez. 5 Num. 17258 Anno 2026 Presidente: PISTORELLI LUCA Relatore: CAVALLONE LUCIANO Data Udienza: 07/04/2026 2 bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, commessi in concorso con NA IN, amministratrice di diritto della società, giudicata separatamente. All’imputato, amministratore di fatto della Brescia Trasformatori s.r.l., fallita il 18 ottobre 2013, è stato contestato di avere sottratto i libri e le scritture contabili obbligatorie dal 2011 fino al fallimento e di avere tenuto la residua contabilità in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari e, infine, di avere omesso di incassare dalla Metal Oil s.r.l. (società riconducibile allo stesso imputato) il prezzo della vendita di attrezzature e beni di magazzino per euro 253.540,40, esponendo passività inesistenti per euro 363.000,00, a favore della Metal Oil s.r.l., per una fornitura di rame da parte di quest’ultima del tutto fittizia, poiché la relativa fattura era stata emessa il giorno precedente al licenziamento dei dipendenti (quando l'attività era ormai cessata) e poiché il curatore non aveva rinvenuto alcun quantitativo di rame in magazzino Le circostanze attenuanti generiche sono state ritenute equivalenti alle aggravanti della pluralità dei fatti di bancarotta e del danno patrimoniale di rilevante gravità, in ragione delle iniziative post factum assunte dall’imputato per ridurre l’esposizione debitoria verso alcuni creditori privilegiati. 2. Ha proposto ricorso per Cassazione l'imputato affidato a tre motivi. 2.1. Con il primo si deduce inosservanza di norme processuali, lamentando una mancata acquisizione documentale e la contraddittorietà della motivazione in ordine alle acquisizioni di documenti nel giudizio, oggetto di diverso metro di valutazione. Il Tribunale avrebbe, anzitutto, illegittimamente acquisito, all’udienza del 19 maggio 2022 e su richiesta della parte civile, alcuni documenti, tra cui il libro giornale e copia di assegni del biennio 2009-2010, ritenuti estranei alla relazione fallimentare, dunque tardivamente, in quanto avrebbero dovuto essere depositati, al più tardi, entro l’udienza del 7 dicembre 2021, nella quale era stato escusso il curatore. Tali documenti, da ritenere inutilizzabili, avrebbero determinato la valutazione del Tribunale in ordine all’inverosimiglianza della ricostruzione difensiva concernente l’occultamento contabile. Si eccepisce, altresì la parzialità della documentazione acquisita, poiché il curatore avrebbe prodotto i libri giornale del 2009 e del 2010, ma non quello del 2011, pur avendo affermato, nella relazione, che il libro giornale risultava aggiornato sino a tale anno. Si assume, inoltre, la contraddittorietà della motivazione, perché, da un lato, aveva reputato acquisibili i detti documenti in quanto rilevanti e, dall’altro, aveva respinto la speculare richiesta difensiva di acquisizione dei registri IVA, così 3 rimettendo, in sostanza, la selezione del materiale reputato decisivo alla sola disponibilità della curatela. Il ricorrente aggiunge che, se i giudici non avessero ritenuto sufficiente il materiale difensivo costituito dai mastrini e dal prospetto denominato “Situazione Clienti”, avrebbero dovuto disporre l’acquisizione del libro giornale 2011 e dei registri IVA 2010-2011, non potendosi valorizzare l’asserita assenza di registrazioni nel 2011 in documenti mai acquisiti. 2.2. Con il secondo motivo si deducono vizi motivazionali e violazione dell’art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., in relazione all’art. 603, comma 1, cod. proc. pen., circa la denegata richiesta di acquisire i registri IVA vendita e acquisti, nonché il libro giornale 2011, nella esclusiva disponibilità del curatore. Si sostiene che la difesa, non disponendo della documentazione societaria, aveva potuto ricostruire i rapporti commerciali soltanto attraverso i mastrini di conto e le prove testimoniali, sicché aveva ritualmente chiesto, già con i motivi aggiunti in appello e poi nelle conclusioni, l’acquisizione della detta documentazione contabile reputata decisiva per verificare l’effettività delle operazioni commerciali e delle vendite dei prodotti lavorati. Il rigetto di tale istanza viene censurato come apodittico, in quanto basato sull’inattendibilità della contabilità, in generale, e dei mastrini prodotti dalla difesa, in particolare. Si assume, inoltre, che la sentenza di appello abbia tratto argomenti decisivi dall’assenza di registrazioni di vendita nel libro giornale e nel registro IVA del 2011, dichiarata dal curatore, senza, però, acquisire ed esaminare tali documenti, mai entrati nel processo. 2.3. Con il terzo motivo si deducono vizi motivazionali in ordine sia al presunto occultamento delle scritture contabili, sia alla ritenuta bancarotta fraudolenta patrimoniale. Quanto al primo profilo, si ribadisce che la società aveva di fatto cessato la propria attività alla fine del 2011 e che le scritture sarebbero state corrette sino a tale data. La mancata successiva registrazione sarebbe, dunque, non dolosa, dovuta, peraltro, anche all’impossibilità dell’imputato di accedere ai locali aziendali, a causa dello sfratto subito e per il loro affidamento, dal gennaio 2012, all’esclusiva disponibilità di un custode giudiziario estraneo alla società. La difesa lamenta inoltre che la Corte territoriale abbia recepito in modo generico i rilievi del curatore circa la duplicazione di fatture e altre irregolarità contabili, senza alcun esame della documentazione che la difesa aveva chiesto di acquisire e senza confrontarsi, in modo puntuale, con le dichiarazioni rese dal teste LU PO. Con riguardo alla bancarotta patrimoniale, il ricorrente deduce che i giudici di merito avrebbero illogicamente ritenuto inesistente la fornitura di rame da parte della Metal Oil s.r.l. e fittizia la relativa fattura emessa il 30 dicembre 2011 a definizione dei rapporti commerciali intercorsi tra le due società. Secondo la 4 prospettazione difensiva, la Metal Oil s.r.l. era stata costituita non già in funzione distrattiva, ma per consentire alla società poi fallita, divenuta inaffidabile, di continuare a reperire la materia prima necessaria alle lavorazioni tramite un soggetto più affidabile. Le forniture di rame, eseguite costantemente a credito (a causa della carenza di liquidità della Brescia Trasformatori s.r.l.) sarebbero poi state regolate con l’emissione di un'unica fattura alla chiusura dei rapporti e parzialmente soddisfatte mediante la cessione dei beni strumentali residui. La mancanza di giacenze di rame al momento del fallimento sarebbe perfettamente compatibile con l’avvenuta trasformazione del materiale in prodotto finito e con la successiva consegna ai clienti. Il ricorrente richiama, a sostegno di tale ricostruzione, sia le dichiarazioni del teste LU PO (secondo cui la Metal Oil s.r.l. rappresentava un “ponte” verso i fornitori e la maxi-fattura di 363.000,00 euro emessa il 30 dicembre 2011, emessa alla fine dell'attività, incorporava tutto il rame consegnato nel biennio 2010-2011 non ancora pagato), sia il documento difensivo “Situazione Clienti 2010-2011”, dal quale desumeva che, a fronte di vendite per complessivi euro 521.540,49 nel biennio 2010-2011, il costo della materia prima, calcolato nella misura fisiologica del settanta per cento del prodotto finito, ammonterebbe a euro 365.078,34, importo sostanzialmente coincidente con i 363.000,00 euro fatturati da Metal Oil s.r.l. Viene altresì censurata l’affermazione secondo cui la fallita non avrebbe registrato vendite nel 2011 (rendendo inverosimile l’acquisto di rame di cui alla detta fattura), poiché il relativo registro IVA non era stato acquisito. Infine, si contesta l’ulteriore elemento a carico – aver mantenuto a bilancio crediti inesigibili (ossia impossibili da incassare, ad esempio perché relativi a società già cessate da oltre un anno) – assumendosi che la loro cancellazione avrebbe richiesto, ai sensi dell’art. 101, comma 5, d.P.R. n. 917 del 1986, iniziative giudiziarie economicamente insostenibili per una società in grave crisi finanziaria. 3. Il ricorrente ha concluso, in via principale, per l’annullamento della sentenza impugnata e l’assoluzione; in via subordinata, per l’annullamento con riqualificazione dei fatti nella più lieve fattispecie di bancarotta semplice, in ragione dell’asserita insussistenza del dolo specifico, con riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche e contenimento della pena nei minimi edittali;
chiede, in ogni caso, disporsi la conversione della pena nella sanzione sostitutiva della detenzione domiciliare introdotta dalla riforma Cartabia. 4. Con memoria depositata in data 26/3/2026, la difesa ha dedotto un ulteriore motivo di ricorso, chiedendo l’applicazione del regime della 5 continuazione, ai sensi dell’art. 81, comma 2, cod. pen., tra i reati oggetto del presente procedimento e quelli accertati con sentenza n. 951/2025 della Corte di appello di Brescia riferita alla Metal Oil s.r.l., emessa il 18 giugno 2025 e depositata il 4 settembre 2025, ovvero prima del ricorso in esame CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso e il motivo nuovo introdotto con le note difensive sono infondati e, per taluni profili, inammissibili. 2. I primi due motivi, strettamente connessi, possono essere esaminati congiuntamente e vanno rigettati. 2.1. La Corte territoriale ha correttamente escluso l’inutilizzabilità delle produzioni documentali effettuate dalla parte civile all’udienza del 19 maggio 2022, rilevando che si trattava di documenti acquisibili ai sensi dell’art. 234 cod. proc. pen. e che la preclusione di cui all’art. 468 cod. proc. pen. non si estende alla prova documentale. Secondo la giurisprudenza di legittimità, infatti, la preclusione derivante dal mancato rispetto del termine indicato dall’art. 468, comma 1, cod. proc. pen. non riguarda le richieste di acquisizione di prove documentali, che possono essere formulate anche successivamente, purché sia assicurato il contraddittorio sul loro contenuto (in tal senso si sono espresse Sez. 5, n. 23004 del 09/03/2017, dep. 11/05/2017, Russo, Rv. 270218-01 e Sez. 2, n. 48861 del 18/11/2009, Della Cella, Rv. 246472-01). Nel caso in esame, il ricorrente non allega una concreta lesione del diritto di difesa diversa dalla mera – da lui assunta – tardività della produzione, né dimostra che la decisione di merito sia stata fondata esclusivamente sui documenti così acquisiti e, dunque, la loro decisività. Al contrario, la sentenza impugnata li inserisce in un più ampio percorso argomentativo che valorizza la complessiva incompletezza e inattendibilità della contabilità sociale, la mancata consegna di libri obbligatori, la presenza di anomalie nei registri disponibili e l’impossibilità, per il curatore, di ricostruire patrimonio, affari e cause del dissesto. La doglianza, pertanto, non coglie la reale ratio decidendi della sentenza impugnata. 2.2. Quanto all’omessa acquisizione probatoria ex art. 603, comma 1, cod. proc. pen., che parte ricorrente prospetta come “mancata assunzione di prova decisiva”, secondo principio ripetutamente affermato da questa Corte, la mancata assunzione di una prova decisiva, quale motivo d'impugnazione ex art. 606, comma 1, lett. d) cod. proc. pen., può essere dedotta solo in relazione ai mezzi di prova di cui sia stata chiesta l'ammissione ai sensi dell'art. 495, comma 2, cod. 6 proc. pen., sicché il motivo non potrà essere validamente articolato nel caso si solleciti dalla parte attraverso l'invito al giudice di merito ad avvalersi dei poteri discrezionali di integrazione probatoria di cui all'art. 507 cod. proc. pen. e da questi sia stato ritenuto non necessario ai fini della decisione (Sez. 2, n. 884 del 22/11/2023, dep. 2024, Pasimeni, Rv. 285722-01). Invero, l’ipotesi di rinnovazione del dibattimento di cui all’art. 603, comma 1, cod. proc. pen., che riguarda prove preesistenti già note alla parte, è subordinata alla condizione che il giudice d'appello ritenga, secondo la sua valutazione discrezionale, di non essere in grado di decidere allo stato degli atti (Sez. 6, n. 7809 del 26/05/1998, Renzi, Rv. 211262-01; Sez. 6, n. 20095 del 26/02/2013, Ferrara, Rv. 256228-01). Tanto che, ai fini del rigetto dell’istanza priva di tale presupposto, non sarebbe necessaria neppure una motivazione espressa, bastando evidenziare la sussistenza di elementi sufficienti ad affermare o negare la responsabilità del reo (Sez. 3, n. 24294 del 07/04/2010, Rv. 247872- 01; confronta, negli stessi termini, Sez. 6, n. 11907 del 13/12/2013, dep. 2014, Rv. 259893-01, e, in termini analoghi, Sez. 6, n. 2972 del 04/12/2020, dep. 2021, Rv. 280589-01). Corollario di quanto precede è che ogni doglianza sollevata, al riguardo, in sede di legittimità presuppone che chi la prospetti lumeggi – come richiede chiaramente l’art. 603, commi 1 e 3, cod. proc. pen. – la indispensabilità della prova richiesta ai fini della decisione: nel senso che dovrebbe dimostrarsi che il giudice d’appello non fosse «in grado di decidere allo stato degli atti» o avrebbe dovuto reputare la stessa «assolutamente necessaria». Tanto richiede l’onere, in capo a parte ricorrente, di specificare e documentare le ragioni per le quali il mezzo di prova richiesto sia indispensabile e, dunque, potenzialmente decisivo al fine di sovvertire il compendio istruttorio già formatosi (così, in generale, in tema di sollecito all'esercizio dei poteri istruttori d'ufficio ex art. 603, comma 3, cod. proc. pen., si veda Sez. 3, n. 5441 del 19/09/2017, dep. 2018, Rv. 272573-01; in materia di esame dell'imputato, si vedano: Sez. 3, n. 34626 del 15/07/2022, Rv. 283522-02, Sez. 2, n. 37883 del 20/07/2017, Rv. 271141-01 e Sez. 2, n. 36365 del 07/05/2013, Rv. 256875-01). Nella specie, la difesa non indica quale specifica registrazione, se acquisita, avrebbe avuto forza realmente decisiva e incompatibile con il costrutto accusatorio e per quale ragione. In ogni caso, la Corte di appello ha fornito una motivazione non manifestamente illogica nel ritenere non decisiva l’acquisizione dei registri IVA e del libro giornale 2011. Secondo i giudici di merito, la richiesta difensiva non era diretta a introdurre un dato univoco incompatibile con il costrutto accusatorio, ma 7 a ricercare, all’interno di una contabilità già reputata lacunosa e inattendibile, possibili elementi di conferma della diversa ricostruzione prospettata dalla difesa: ovvero una finalità meramente esplorativa sulla base di documentazione ritenuta – in base all’istruttoria espletata – inattendibile. Trattasi di valutazione riservata al giudice del merito e non censurabile se, come nella specie è, congruamente motivata. Infatti, la Corte territoriale ha ritenuto inattendibile la contabilità della società sul rilievo che essa si presentasse incompleta, irregolare e solo parzialmente disponibile, con libri obbligatori non consegnati o non aggiornati, sicché non risultava possibile ricostruire in modo attendibile il patrimonio e il movimento degli affari. A ciò ha aggiunto che la prospettazione difensiva del furto di parte della documentazione non fosse idonea a giustificare tali lacune, poiché la relativa denuncia conteneva riferimenti generici e non specificamente riferibili ai libri sociali e contabili mancanti. La Corte ha poi valorizzato la presenza di concrete anomalie interne alle scritture, quali fatture con medesima numerazione ma indirizzate a soggetti diversi, documentazione non accompagnata dai prescritti documenti di trasporto, nonché discrasie tra dati contabili e movimenti reali, essendo emersi pagamenti non registrati come incassi, ma appostati come versamenti soci. Ulteriore indice di inattendibilità è stato individuato nell’iscrizione di ingenti crediti risultati, secondo quanto riferito dallo stesso imputato, inesistenti o comunque irrealizzabili, nonché nella registrazione di una fattura per fornitura di rame reputata fittizia. Su tali basi, la Corte ha concluso che le scritture contabili non rappresentassero fedelmente la reale situazione economico-patrimoniale della società e non consentissero al curatore di ricostruire né le vicende gestorie né le cause del dissesto. La circostanza, poi, che tali dati siano stati desunti, da parte dei giudici di merito, dalla relazione del curatore e relativi allegati e da quanto da costui chiarito nel giudizio, anziché esaminando direttamente la contabilità, non si vede in quale modo inficerebbe l’acquisizione probatoria, non essendo, peraltro, prevista una gerarchia nelle fonti di prova che definisca come meno “probanti” quelle utilizzate nel caso di specie. Né, ad ogni modo, il ricorrente indica quale specifica registrazione, ove acquisita, sarebbe stata idonea a sovvertire il giudizio di merito;
esso si limita, piuttosto, a postulare un’utilità soltanto eventuale della documentazione richiesta, prospettando – si ripete – un’integrazione istruttoria meramente esplorativa, peraltro sulla base di una documentazione contabile che, per le dette ragioni, in modo del tutto logico, è stata ritenuta comunque del tutto inattendibile (come, per giunta, conferma il non meglio spiegato possesso dei mastrini da parte 8 dell'imputato, nonostante gli stessi – facenti parte della contabilità – avrebbero dovuto essere consegnati alla curatela). Anche sotto questo profilo, pertanto, la censura si rivela del tutto infondata. 3. Neppure il terzo motivo merita accoglimento. 3.1. Quanto alla bancarotta fraudolenta documentale, la censura – con cui si mira ad evidenziare l’assenza di dolo nell’omessa tenuta della contabilità nella parte finale della vita dell’impresa, per l’impossibilità dell’imputato di accedere ai locali aziendali, a causa dello sfratto subito, e per il loro affidamento, dal gennaio 2012, all’esclusiva disponibilità di un custode giudiziario – è infondata nella parte in cui denuncia violazione di legge ed è inammissibile nella parte in cui pretende una diversa lettura del materiale probatorio. 3.1.1. È noto che l’art. 216, comma 1, n. 2, r.d. 267/1942, punisce due ipotesi alternative, denominate di bancarotta fraudolenta documentale “generale” e “specifica”. La prima consiste nella fraudolenta tenuta delle scritture contabili (in ragione di annotazioni false o parzialmente omesse: Sez. 5, n. 5081 del 13/01/2020, Montanari, Rv. 278321-01), con modalità tali da impedire la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari dell’impresa: presuppone, dunque, un accertamento sulle scritture contabili effettivamente rinvenute e richiede il dolo generico (tra le tante, Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838- 01; Sez. 5, n. 26379 del 05/03/2019, Inverardi, Rv. 276650-01; Sez. 5, n. 18634 del 1/2/2017, Autunno, Rv. 269904-01). La seconda è insita nell'occultamento, omessa tenuta o distruzione delle scritture contabili, presuppone la loro fisica inesistenza, «in tutto o in parte» (come prevede la norma in esame: così Sez. 5, n. 15743 del 18/01/2023, Rv. 284677- 02, in motivazione), ed è assistita da dolo specifico di recare danno ai creditori o procurare, a sé o altri, un ingiusto profitto (Sez. 5, n. 2228 del 04/11/2022, dep. 2023, Occhiuzzi, Rv. 283983-01; Sez. 5, n. 18320 del 07/11/2019, dep. 2020, Morace, Rv. 279179-01; Sez. 5, n. 2900 del 02/10/2018, dep. 2019, Rv. 274630- 01; Sez. 5, n. 25432 del 11/04/2012, De Mitri, Rv. 252992-01). In breve, solo la materiale tenuta delle scritture con modalità “ingannatorie” (mediante l’annotazione di dati falsi o l’omessa annotazione di singoli dati veri, artatamente compiuta al fine di rendere impossibile la ricostruzione degli affari e del patrimonio della fallita) integra la bancarotta fraudolenta documentale “generale” e, sotto il profilo soggettivo, implica il dolo generico: laddove la carenza, anche parziale, delle scritture o la loro formale esistenza con totale assenza di annotazioni configurano – in assenza del detto connotato decettivo – 9 bancarotta fraudolenta documentale “specifica”, richiedendo il fine di recare pregiudizio ai creditori o di procurare a sé o altri un ingiusto profitto (si vedano, oltre le già citate, Sez. 5, n. 10968 del 31/01/2023, Rv. 284304-01, in motivazione;
Sez. 5, n. 2900 del 02/10/2018, dep. 2019, Rv. 274630-01). Il dolo della bancarotta fraudolenta documentale “specifica” non può che «trarsi da circostanze ed elementi esteriori, anche facendo ricorso a massime di esperienza». Ad esempio, il mero «sottrarsi ad ogni contatto con il curatore, per evitare la consegna delle scritture contabili o ammetterne la mancata istituzione, e la condotta di occultamento, sottrazione e distruzione delle scritture, a fronte di passività elevate, […] integrano la prova del dolo specifico richiesto dalla norma incriminatrice» (Sez. 5, n. 47762 del 16/12/2022, non massimata;
così pure, analogamente, Sez. 5, n. 10968 del 31/01/2023, Rv. 284304-01, che, in motivazione, ha valorizzato all’uopo il «consapevole protrarsi del comportamento omissivo per numerosi anni» e «la non veritiera giustificazione della mancanza delle scritture». Come detto, l’omessa tenuta delle scritture contabili può essere parziale e può essere integrata anche da libri "lasciati in bianco": fatto che si differenzia da quello, caratterizzato invece da dolo generico, dell'omessa annotazione di dati veri allorché l'omissione consista non nella totale mancanza di annotazioni, ma nell'omessa indicazione di specifiche operazioni (Sez. 5, n. 42546 del 07/11/2024, Cocozza, Rv. 287175-01). La qualificazione nell’una o l’altra ipotesi è, evidentemente, frutto di una valutazione fattuale di cui, tuttavia, deve essere dato chiaro conto nella motivazione. 3.1.2. Nel caso di specie, la sentenza impugnata non si è basata, dunque, sulla mera cessazione dell’attività nel 2011 o sulla mancata prosecuzione delle annotazioni contabili dopo tale data. Essa ha invece valorizzato – come già in parte evidenziato – una pluralità di elementi oggettivi convergenti (oltre alla totale assenza di documenti contabili, sociali e fiscali dal gennaio 2012 sino al fallimento), che hanno fatto concludere per ritenere che le scritture fossero state tenute con modalità “ingannatorie” (mediante l’annotazione di dati falsi o l’omessa annotazione di singoli dati veri, artatamente compiuta al fine di rendere impossibile la ricostruzione degli affari e del patrimonio della fallita). Tra tali elementi vi sono, in dettaglio: la mancata consegna del libro inventari e del libro dei verbali del consiglio di amministrazione;
il mancato aggiornamento del libro soci e del libro verbali assembleari;
le lacune del libro giornale;
le irregolarità dei registri IVA, nei quali risultavano fatture con identica numerazione indirizzate a soggetti diversi e, in taluni casi, prive dei relativi documenti di 10 trasporto a riprova dell'effettiva movimentazione delle merci;
l’annotazione di alcuni pagamenti con assegni emessi da un cliente quali fittizio "versamento soci"; la pacifica registrazione in contabilità di crediti inesigibili. Da tanto, la sentenza d’appello ha confermato la valutazione (che il curatore aveva per primo evidenziato) di impossibilità di ricostruire il movimento degli affari della fallita. A ciò si aggiungono, sul piano soggettivo, il ruolo di gestore di fatto dell’imputato, le sue stesse ammissioni dinanzi al curatore (ad esempio, circa l’esistenza di registrazioni contabili per crediti certamente inesigibili) e la manifesta inverosimiglianza della tesi difensiva del furto dell’intera documentazione, a fronte di una denuncia generica e della circostanza che le scritture avrebbero dovuto trovarsi presso lo studio incaricato della loro tenuta e non presso la fallita. Trattasi di elementi da cui i giudici di merito hanno correttamente tratto esservi, nella specie, il dolo circa l’irregolare tenuta delle scritture. Per giunta, come già evidenziato, l'imputato non spiega per quale ragione abbia trattenuto, e poi prodotto solo in questa sede processuale, parte della contabilità (i detti mastrini), che avrebbe dovuto consegnare al curatore. La decisione impugnata si colloca pienamente, dunque, entro i detti principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità e risulta esente da vizi motivazionali censurabili in questa sede. 3.2. Quanto alla bancarotta fraudolenta patrimoniale, la censura (con cui il ricorrente contesta la ritenuta fittizietà della fornitura di rame e della fattura Metal Oil s.r.l. del 30 dicembre 2011, sostenendo che tale società fosse servita a garantire alla fallita l’approvvigionamento di materia prima, poi regolato a consuntivo e in parte compensato con la cessione dei macchinari, come dichiarato da LU PO e desumibile dal documento “Situazione Clienti 2010-2011”, ritenuto compatibile con l’importo fatturato) è inammissibile perché volta a contrapporre una diversa ricostruzione del fatto a quella congruamente recepita dai giudici di merito. 3.2.1. La giurisprudenza di questa Corte è pacifica nel qualificare il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale prefallimentare come reato di pericolo concreto. Ciò significa che, ai fini della sua integrazione, non è sufficiente la mera constatazione di un atto di depauperamento (la distrazione sine titulo), ma è necessario che il giudice accerti specificamente che tale atto, incidendo negativamente sulla consistenza del patrimonio sociale, sia idoneo a creare, con valutazione ex ante, un pericolo reale per il soddisfacimento delle ragioni creditorie. Insomma, l'atto di depauperamento, incidendo negativamente sulla 11 consistenza del patrimonio sociale, deve essere idoneo a creare un pericolo reale per il soddisfacimento delle ragioni creditorie, che deve permanere fino al tempo che precede l'apertura della procedura fallimentare, sicché, ai fini della prova del reato, il giudice, oltre alla constatazione dell'esistenza dell'atto distrattivo, deve valutare la qualità del distacco patrimoniale che ad esso consegue, ossia il suo reale valore economico concretamente idoneo a recare danno ai creditori (Sez. 5, n. 28941 del 14/02/2024, Messina, Rv. 287059-01). L'elemento soggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione è costituito dal dolo generico, per la cui sussistenza non è necessaria la consapevolezza dello stato di insolvenza dell'impresa, né lo scopo di recare pregiudizio ai creditori, essendo sufficiente la consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella di garanzia delle obbligazioni contratte (Sez. U, n. 22474 del 31/03/2016, Passarelli, Rv. 266805-01). 3.2.2. Nel caso in esame, i giudici di merito hanno accertato, con motivazione lineare e non manifestamente illogica, che, a fronte del pacifico credito della fallita verso Metal Oil s.r.l. per euro 253.540,40 (per la cessione di attrezzature e beni di magazzino) del tutto fittizia era la speculare posta debitoria di euro 363.000,00 per fornitura di rame. Al riguardo, hanno valorizzato le seguenti circostanze: la relativa fattura era stata emessa il 30 dicembre 2011, quando l’attività d’impresa era ormai cessata;
il rame non era stato inventariato né rinvenuto in sede fallimentare;
di esso non vi era menzione nella denuncia di furto del 2012; la fattura non conteneva alcun riferimento a una compensazione con il credito della fallita;
la tesi della successiva trasformazione del rame in prodotto finito e della sua rivendita ai clienti era priva di qualsiasi riscontro, documentale o d’altro tipo. A fronte di tale motivazione, il ricorso si limita a riproporre la versione difensiva già disattesa in appello, affidata essenzialmente alle dichiarazioni del teste LU PO e al prospetto “Situazione Clienti 2010-2011”, chiedendo in sostanza una rivalutazione delle risultanze istruttorie – sulla base di una mera contrapposizione di alcune di esse a quelle ritenute, come detto, con motivazione congrua, decisive dai giudici di merito – non consentita in questa sede. Né giova al ricorrente il richiamo finale all’art. 101, comma 5, d.P.R. n. 917 del 1986 e alla pretesa inesigibilità di altri crediti iscritti in bilancio. La sentenza impugnata non ha fondato l’affermazione di responsabilità per bancarotta fraudolenta patrimoniale sulla base della mancata cancellazione di poste creditorie divenute inesigibili, ma sull’omesso incasso del credito verso “Metal Oil s.r.l.” e sulla fittizia appostazione della corrispondente passività di euro 363.000,00. Il rilievo difensivo è dunque inconferente rispetto alla ratio decidendi. Né può esservi dubbio che tanto integri, comunque, il profilo patrimoniale 12 contestato, in ragione del principio consolidato secondo cui l'alienazione di cespiti (beni o quote societarie che siano) della fallita integra la fattispecie di bancarotta per distrazione qualora ad essa non sia seguito il pagamento del prezzo pattuito (Sez. 5, n. 33306 del 23/05/2016, Cosci, Rv. 268022-01; così pure Sez. 5, n. 32938 del 12/7/2021, non massimata), a maggior ragione laddove nulla di credibile e razionale si spieghi al riguardo. 4. Da quanto esposto discende anche l’infondatezza delle richieste subordinate, a partire da quella di riqualificazione dei fatti nella più lieve ipotesi di bancarotta semplice. La sentenza impugnata ha infatti ravvisato, con motivazione immune da vizi rilevabili in questa sede, non già una gestione disordinata o soltanto imprudente, ma, oltre al detto doloso omesso incasso del credito verso Metal Oil s.r.l. e alla fittizia appostazione della passività di euro 363.000,00 verso la stessa società, una consapevole alterazione del quadro contabile e patrimoniale della società, realizzata attraverso la sottrazione o mancata consegna di libri obbligatori, la tenuta di una contabilità inattendibile e la creazione di una posta debitoria fittizia funzionale a neutralizzare il reale credito vantato dalla fallita verso una società riferibile allo stesso ricorrente e volta a giustificare il trasferimento di beni senza effettivo corrispettivo. In assenza di specifiche censure autonome sul trattamento sanzionatorio - diverse da quelle dipendenti dalla richiesta di riqualificazione, restano assorbite le ulteriori istanze relative al giudizio di comparazione tra circostanze e alla misura della pena. Non è, infine, scrutinabile in questa sede la richiesta di conversione della pena nella detenzione domiciliare sostitutiva, trattandosi di domanda che postula valutazioni di merito e prognostiche circa l’idoneità della pena sostitutiva nel caso concreto, estranee al sindacato di legittimità, oltre a non essere sorretta, nel ricorso, da specifiche allegazioni sui presupposti applicativi. 5. Analogamente dovrebbe dirsi per la richiesta di applicazione della continuazione, la cui decisione implica valutazioni di fatto non consentita in sede di legittimità (Sez. 1, n. 51 del 09/01/1985, Rv. 168180-01; Sez. 3, n. 4217 del 23/02/1983, Coscia, Rv. 158900-01), se non fosse preliminare rilevare l’inammissibilità della stessa, proposta con motivi aggiunti tardivamente depositati, ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen., solo il 26 marzo 2026 (per l’udienza fissata per il 7 aprile 2026). Al riguardo, seppure in relazione al giudizio di appello, questa Corte ha già 13 chiarito che la richiesta di applicazione della continuazione in relazione a reato giudicato con sentenza di condanna divenuta irrevocabile dopo la scadenza del termine per impugnare è ammissibile solo se avanzata con i motivi nuovi ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 7132 del 11/01/2024, D'Antoni, Rv. 285991-01, la quale rimarca l'assenza di qualsiasi pregiudizio per l'imputato, che può sempre vedersi riconoscere la continuazione in sede esecutiva, ex art. 671 cod. proc. pen.; così pure Sez. 7, Ordinanza n. 44469 del 2024). Nella specie, tuttavia, tanto non è accaduto, con conseguente inammissibilità della domanda. 6. Al rigetto del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile e, per essa, in favore dello Stato, essendo la stessa ammessa al patrocinio a sue spese. In tema di liquidazione, nel giudizio di legittimità, delle spese sostenute dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, compete alla Corte di cassazione, ai sensi degli artt. 541 cod. proc. pen. e 110 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, pronunciare condanna generica dell'imputato al pagamento di tali spese in favore dello Stato, mentre è rimessa al giudice del rinvio, o a quello che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, la liquidazione delle stesse mediante l'emissione del decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 del citato d.P.R. (Sez. U, n. 5464 del 26/09/2019, dep. 2020, De, Rv. 277760-01).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di Appello di Brescia con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.p.r. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato. Così è deciso, 07/04/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente AN VA LU LI