Sentenza 26 maggio 1998
Massime • 1
L'ipotesi di rinnovazione del dibattimento di cui all'art. 603, comma primo, cod. proc. pen., che riguarda prove preesistenti o prove già note alla parte, è subordinata alla condizione che il giudice d'appello ritenga, secondo la sua valutazione discrezionale, di non essere in grado di decidere allo stato degli atti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/05/1998, n. 7809 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7809 |
| Data del deposito : | 26 maggio 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sig.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Fortunato Pisanti Presidente del 26.05.1998
Dott. Luigi Sansone Consigliere SENTENZA
Dott. Francesco Romano Consigliere N. 808
Dott. Giovanni Caso Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. Tito Garribba Consigliere N. 9643/98
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da: NZ FA
AVVERSO
la sentenza del 3 dicembre 1997 della Corte d'appello di Napoli;
Udita la relazione svolta dal cons. Tito Garribba;
Udito il P.M., in persona del Sost. Procuratore Generale Vincenzo Verderosa, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
MOTIVI DELLA DECISIONE
p.
1. Premesso che l'Azienda Tranvie Autofilovie di Napoli (ATAN) aveva stipulato con la srl Incotur una convenzione per la vendita dei biglietti al pubblico, stabilendo tra l'altro che la nominata società doveva anticipare il pagamento del prezzo dei biglietti versandolo sul conto corrente che l'ATAN aveva aperto presso la Banca Nazionale dell'Agricoltura, agenzia 5, il cui sportello era ubicato nella sede stessa dell'ATAN, accadeva che LI NC, addetto all'ufficio ragioneria dell'ATAN, e ZI FA, dipendente dell'Incotur, erano rinviati a giudizio per rispondere di concorso nei reati continuati di peculato e falsità materiale in autorizzazioni amministrative, per essersi appropriati, tra l'ottobre e il dicembre 1990, di otto assegni, dell'importo complessivo di lire 733 milioni, emessi dall'Incotur a favore dell'ATAN, e per avere compilato, al fine di occultare l'appropriazione, false scritture contabili. Secondo l'accusa, in base ad un accordo illecito, ZI, invece di versare sul c/c bancario intestato all'ATAN gli assegni emessi dall'Incotur, li consegnava a LI, il quale se li appropriava, girandoli poi ad una terza persona che li poneva all'incasso. Uno degli otto assegni era stato versato sul c/c personale di ZI.
ZI FA, giudicato separatamente da LI (che aveva optato per il rito abbreviato), con sentenza del Tribunale di Napoli emessa il 6 maggio 1996 era ritenuto colpevole di entrambi i reati ascrittigli.
La Corte d'appello, con sentenza del 3 dicembre 1997, sull'impugnazione dell'imputato, concesse le attenuanti generiche, riduceva la pena inflitta ad anni quattro e mesi sei di reclusione. Avverso questa sentenza l'imputato ricorre per cassazione e denuncia:
1. omessa motivazione in ordine alla richiesta di parziale rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, diretta a ottenere un nuovo esame del teste IS GI e l'acquisizione della matrice di un assegno bancario tratto dall'imputato sul proprio c/c;
2. manifesta illogicità della motivazione e violazione dell'art. 526 cod.proc.pen., per essere stata la prova della responsabilità
desunta dal fatto che l'imputato aveva violato lo specifico incarico che gli imponeva di versare i noti assegni sul c/c intestato all'ATAN e che aveva finto di non accorgersi che le ricevute rilasciategli dal complice LI erano false, fatti che - sostiene la difesa - sarebbero entrambi smentiti dalle risultanze processuali. p.
2. Cominciando dall'esame del primo motivo, si rammenta che l'accoglimento della richiesta di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, nell'ipotesi contemplata dal primo comma dell'art.603 cod.proc.pen. che riguarda le prove preesistenti o già note alla parte prima del giudizio di primo grado, è subordinato alla condizione che il giudice d'appello ritenga, secondo la sua valutazione discrezionale, "di non essere in grado di decidere allo stato degli atti".
Nel caso concreto, la corte territoriale non si è espressamente pronunciata sulla richiesta di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale e tuttavia la decisione di rigetto e la relativa motivazione emergono implicitamente, ma in modo non equivoco, dal testo dell'impugnata sentenza, che, nell'esaminare il quadro probatorio, non ha ravvisato lacune che rendessero necessaria, ai fini del decidere, l'assunzione di nuove prove. Il motivo è pertanto infondato.
Inammissibile è, invece, il secondo motivo, il quale, sotto l'etichetta della manifesta illogicità della motivazione, in realtà censura l'interpretazione della prova, accusando il giudice di merito di essere incorso in un travisamento del fatto.
Premesso che il rappresentante legale dell'Incotur ha deposto che all'imputato era stato conferito l'incarico di versare gli assegni emessi per l'acquisto dei biglietti "alle casse dell'ATAN", la difesa sostiene che, da questa testimonianza, non si ricava - come ritenuto dai giudici di merito - che l'imputato dovesse versare i cennati assegni sul c/c aperto dall'ATAN presso la B.N.A. e perciò consegnarli al cassiere del predetto istituto, ma si dedurrebbe, invece, che l'imputato dovesse consegnarli "al cassiere dell'ATAN, cioè al LI", con la conseguenza che avrebbe agito in piena conformità alle istruzioni ricevute.
Ora, considerato, da un lato, che l'ATAN non aveva una propria "cassa", avendo essa affidato il servizio di tesoreria alla B.N.A. che lo espletava tramite lo sportello appositamente aperto presso la sede della stessa ATAN e, dall'altro, che LI non era "il cassiere dell'ATAN", ma un impiegato addetto all'ufficio contabilità, l'interpretazione logicamente corretta della su citata testimonianza non può essere che quella esposta dall'impugnata sentenza.
Parimenti inaccettabile è anche l'altro assunto della difesa, che, facendo leva sulla circostanza che LI trasmetteva le false ricevute di versamento, relative agli assegni sottratti, all'Incotur e all'ATAN, esclude che l'imputato avesse potuto vederle e, quindi, riscontrare che non recavano la firma del cassiere dell'agenzia bancaria e che non avevano il timbro "pagato" della cassa. In verità, volendo simulare il regolare versamento degli assegni sottratti, LI si atteneva alla prassi bancaria che prevedeva la formazione della ricevuta in tre esemplari: uno all'autore materiale del versamento, il secondo alla società versante (l'Incotur) ed il terzo al beneficiario (l'Atan). Ed è pacifico che LI rilasciava all'imputato la ricevuta di versamento, perché questi, appena effettuato il versamento, si recava al deposito dell'ATAN e, proprio esibendo la ricevuta di pagamento, poteva ritirare i biglietti. Pertanto le censure relative al preteso stravolgimento dei fatti sono prive di fondamento. Per completezza va detto che i giudici di merito hanno ricavato la prova del consapevole concorso dell'imputato nei delitti realizzati da LI non solo dai fatti sopra esaminati (cioè la trasgressione dell'ordine di versare gli assegni allo sportello bancario e la possibilità di rilevare la falsità delle ricevute rilasciategli), ma anche dalla circostanza che uno degli assegni sottratti - per il quale LI apprestò la solita documentazione fittizia - fu accreditato sul c/c personale dello stesso imputato, circostanza che, per la sua indubbia gravità, concorre efficacemente con gli altri elementi a formare un quadro indiziario logicamente idoneo a fondare il convincimento di colpevolezza espresso in sentenza.
Il ricorso deve dunque essere rigettato con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte di cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 26 maggio 1998.
Depositato in Cancelleria il 2 luglio 1998