Cass. pen., sez. V, sentenza 02/10/2018, n. 2900
CASS
Sentenza 2 ottobre 2018

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La bancarotta semplice e quella fraudolenta documentale si distinguono in relazione al diverso atteggiarsi dell'elemento soggettivo, che, ai fini dell'integrazione della bancarotta semplice ex art. 217, comma secondo, legge fall., può essere indifferentemente costituito dal dolo o dalla colpa, ravvisabili quando l'agente ometta, con coscienza e volontà o per semplice negligenza, di tenere le scritture contabili, mentre per la bancarotta fraudolenta documentale, ex art. 216, comma primo, n. 2), legge fall., l'elemento psicologico deve essere individuato esclusivamente nel dolo generico, costituito dalla coscienza e volontà dell'irregolare tenuta delle scritture, con la consapevolezza che ciò renda impossibile la ricostruzione delle vicende del patrimonio dell'imprenditore.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 02/10/2018, n. 2900
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 2900
Data del deposito : 2 ottobre 2018

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