Sentenza 29 novembre 2006
Massime • 1
In tema di immigrazione di cittadini extracomunitari, integra il reato previsto dall'art. 14, comma quinto ter, D.Lgs. n. 286 del 1998, così come modificato da ultimo dalla L. n. 271 del 2004, l'inosservanza dell'ordine di allontanamento del Questore che trovi il suo presupposto nel respingimento ex art. 10 del citato D.Lgs..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 29/11/2006, n. 41564 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41564 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SANTACROCE Giorgio - Presidente - del 29/11/2006
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - SENTENZA
Dott. URBAN Giancarlo - Consigliere - N. 1391
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 026735/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE di APPELLO di BRESCIA;
nei confronti di:
UR DE IA N. IL 01/01/l988;
avverso SENTENZA del 24/02/2006 TRIBUNALE di BRESCIA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. SIOTTO MARIA CRISTINA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. VITALIANO Esposito, che ha concluso per l'annullamento c.r. della sentenza impugnata.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 24/02/2006 il Tribunale di Brescia, in composizione monocratica, ha assolto ME IM dal reato di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5 ter ascritto allo straniero per non avere ottemperato all'ordine di allontanamento emesso nei suoi confronti (in correlazione con un decreto di respingimento) dal Questore di Agrigento con provvedimento del 25/06/2005 notificatogli in pari data.
Il Tribunale, dopo avere ricordato la modifica intervenuta che aveva trasformato la fattispecie incriminatrice da contravvenzione in delitto, ha rilevato che proprio in ragione delle modifiche apportate il delitto era integrato solo in determinati specifici casi, la nuova norma incriminatrice avendo un ambito più ristretto di quella vigente prima della L. n. 271 del 2004, art. 1, comma 5 (di conversione del D.L. n. 241 del 2004) posto che con la nuova previsione, comminante la pena della reclusione o dell'arresto con riguardo alle diverse ragioni della inosservata espulsione, più non si conferiva rilevanza penale all'inosservanza dell'ordine di allontanamento emesso in esecuzione del decreto di respingimento adottabile dal Questore ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 10. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Brescia con atto del 16/03/2006, contestando la correttezza dell'interpretazione data alla norma dal Tribunale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio ritiene fondata la sintetica quanto pertinente censura che il ricorrente P.M. rivolge alla lettura che il Tribunale di Brescia ha inteso dare della norma di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5 ter all'indomani della sua riscrittura ad opera della L. n. 271 del 2004 di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 241 del 2004. Il T.U. del 1998, (D.Lgs. n. 286 del 1998) art. 10 prevedeva e tuttora prevede il respingimento alla frontiera dello straniero privo dei requisiti di ingresso, respingimento adottabile sia dalla Polizia di frontiera con esecuzione immediata sia dal Questore con proprio provvedimento a carico di chi sia fermato subito dopo l'ingresso clandestino o di chi, fermato, sia sottoposto al temporaneo trattenimento per esigenze di soccorso, di identificazione o di reperimento di vettore (art. 14, comma 1).
Il predetto T.U. del 1998, (D.Lgs. n. 286 del 1998) art. 14 per effetto della riscrittura operata ad opera della L. n. 189 del 2002, art. 13 ebbe a prevedere quindi:
al comma 5 bis, il potere del Questore di adottare ordine di allontanamento a carico degli stranieri che, espulsi o respinti, non fossero (o non fossero più) trattenibili presso un CPTA;
al comma 5 ter, il reato (contravvenzionale) a carico di chi, espulso o respinto, si fosse reso indebitamente inosservante all'ordine del Questore di cui al comma 5 bis, nonché la nuova espulsione attuativa;
al comma 5 quater, il delitto di indebito rientro nello Stato dello straniero espulso ai sensi del comma 5 ter ed al comma 5 quinquies la misura dell'arresto obbligatorio degli autori dei predetti reati. Dopo la pronunzia n. 223/04 della Corte Costituzionale - che ha dichiarato illegittima la previsione dell'arresto obbligatorio - il legislatore del 2004, in sede di conversione del D.L. n. 241 del 2004, ha con la L. n. 271:
lasciato immutata la previsione (art. 14, comma 5 bis) dell'ordine di allontanamento adottando dal Questore a carico dei soggetti espulsi o respinti;
diversificato quoad poenam, innovando rispetto alla pregressa unica previsione sanzionatoria a carico degli inottemperanti all'ordine di allontanamento, la situazione di chi fosse stato intimato a seguito di una espulsione per le ipotesi di cui all'art. 13, comma 2, lett. a, c, b (per l'assenza originaria o sopravvenuta di titolo di soggiorno) da quella di chi fosse incorso nella meno grave situazione espulsiva di cui all'art. 13, comma 2, lett. b riguardante la assenza di istanza di rinnovo del permesso di soggiorno scaduto. non menzionato espressamente, nelle disposizioni afferenti il predetto trattamento sanzionatorio, la situazione del soggetto inosservante alla intimazione di allontanamento adottata a seguito del respingimento.
Ad avviso del Collegio la corretta lettura della disposizione in disamina, condotta con la necessaria attenzione alla testè sintetizzata evoluzione legislativa e nel rispetto del contesto normativo significativamente conservato con la novella del 12/11/2004 inducono a ritenere che la situazione dello straniero respinto sia stata indiscutibilmente compresa nell'ambito della espressa previsione della sanzione a carico del soggetto inosservante all'ordine di allontanamento, espulso per entrata clandestina (T.U., D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 2, lett. a). E ciò perché il destinatario della sanzione è espressamente individuato nello straniero inottemperante all'ordine di allontanamento conseguente alla espulsione ed al respingimento e perché le specificazioni che seguono alla generale previsione incriminatrice rispondono all'esigenza (non sussistente per i casi di respingimento) di diversamente disciplinare le ipotesi - assai diverse tra loro in termini di gravità di condotta - di espulsione amministrativa D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 13.
Una diversa lettura della norma conduce a conseguenze inaccettabili sul piano della coerenza interpretativa e del rispetto dei valori costituzionali.
Da un canto, la tesi della omessa previsione sanzionatoria (fatta propria dal Giudice del merito) postula un errore omissivo del legislatore che ha lasciato intatto il precetto, indiscutibilmente diretto anche al soggetto respinto (lo straniero che senza giustificato motivo si trattiene nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine impartito dal questore ai sensi del comma 5 bis...), ed ha poi riservato le sanzioni solo ad una quota degli inosservanti. E l'adozione di una lettura normativa che porti a siffatta conseguenza può essere seguita soltanto ove lettera e ratio impongano di procedere in tal senso (il che nella specie non è). Dall'altro canto, la stessa tesi finisce per escludere dalla sanzione non già i soggetti intimati di allontanamento per ragioni ancor più lievi di quelle che meritano la sola pena dell'arresto - e si pensi al caso della tardiva presentazione della istanza di rinnovo del permesso di soggiorno al cui ricorrere è anche inibito il potere espulsivo ex art. 13, comma 2, lett. b (cfr. S.U. civ. sent. n. 7892/03)- ma addirittura i soggetti entrati clandestinamente e la cui situazione differisce da quella degli espulsi ai sensi dell'art. 13, comma 2, lett. a) solo perché i primi non riuscirono a sottrarsi per pari congruo tempo ai controlli di polizia.
Ma poiché l'interpretazione della legge, le volte in cui può essere attinto un risultato rispettoso della lettera e del sistema normativo e può essere fugata la evenienza di postulare un vuoto di previsione, deve essere condotta avendo di mira il rispetto di fondamentali parametri costituzionali (l'art. 3 Cost. in primo luogo, postulante che a situazioni assolutamente identiche venga riservata la stessa risposta sanzionatoria), e poiché nulla impedisce - alla luce della evoluzione normativa, della lettera e della ratio legis - di pervenire ad una interpretazione secundum constitutionem, deve conclusivamente accogliersi il ricorso e disporsi rinvio allo stesso Ufficio perché, facendo applicazione dell'indicato principio, proceda a nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Brescia.
Così deciso in Roma, il 29 novembre 2006.
Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2006