Sentenza 20 luglio 2017
Massime • 1
In tema di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in appello, l'esame dell'imputato non assunto in primo grado può essere ammesso soltanto ove ritenuto necessario sulla base di specifiche esigenze, che è onere della parte instante indicare e documentare.
Commentari • 3
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La massima In tema di omesso versamento delle ritenute certificate ex art. 10-bis d.lg. 10 marzo 2000, n. 74, è legittima la confisca, anche per equivalente, dell'importo corrispondente all'imposta evasa nella sua totalità e non nella sola parte eccedente la soglia di punibilità prevista ex lege, identificandosi il profitto del reato nell'intero ammontare del tributo non versato (Cassazione penale , sez. III , 30/11/2022 , n. 2858). Fonte: Ced Cassazione Penale Vuoi saperne di più sul reato di omesso versamento di ritenute? Vuoi consultare altre sentenze in tema di omesso versamento di ritenute? La sentenza integrale Cassazione penale , sez. III , 30/11/2022 , n. 2858 RITENUTO IN FATTO …
Leggi di più… - 3. Omesso versamento di ritenute: non si applica la circostanza attenuante dell'attivo ravvedimento (Cass. Pen. n. 2858/2022)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 22 settembre 2023
La massima La circostanza attenuante dell'attivo ravvedimento di cui all' art. 62, comma 1, n. 6, seconda parte, c.p., in quanto riferita alla sola elisione o attenuazione delle conseguenze che non si identificano in un danno patrimoniale o non patrimoniale economicamente risarcibile, non è applicabile al delitto di omesso versamento delle ritenute certificate, previsto dall' art. 10-bis d.lg. 10 marzo 2000, n. 74 , che, pur non avendo natura di reato contro il patrimonio, offende comunque il patrimonio della persona offesa, ossia dell'Amministrazione finanziaria (Cassazione penale , sez. III , 30/11/2022 , n. 2858). Fonte: Ced Cassazione Penale Vuoi saperne di più sul reato di omesso …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 20/07/2017, n. 37883 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37883 |
| Data del deposito : | 20 luglio 2017 |
Testo completo
37 883-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta da: PUBBLICA UDIENZA DEL 20/07/2017 -Presidente - GIOVANNI DIOTALLEVI Sent. n. sez. 1880/2017 ADRIANO IASILLO REGISTRO GENERALE GEPPINO RAGO N.42938/2016 VINCENZO TUTINELLI GIOVANNI ARIOLLI - Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ZI TO nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 21/04/2016 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore DELIA CARDIA che ha concluso per l'inammissibilita' del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 21/4/2016 la Corte di Appello di Lecce Sezione distaccata di Taranto in parziale riforma della sentenza emessa in data 26/3/2014 dal Tribunale di Taranto, escludeva la continuazione ex art. 81 cpv. cod. pen. e riconosceva all'imputato le circostanze attenuanti generiche, procedendo per l'effetto alla riduzione del trattamento sanzionatorio allo stesso irrogato, mentre confermava nel resto l'affermazione di penale responsabilità di AN UZ in relazione al reato di ricettazione di due assegni di provenienza furtiva accertato in Taranto il 15/1/2009. 2. Ricorre per cassazione avverso la predetta sentenza il difensore dell'imputato, deducendo con un unico motivo violazioni di legge ex art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen. Lamenta la difesa del ricorrente il fatto che Corte di appello ha ritenuto non meritevole di accoglimento il motivo di gravame con il quale si era evidenziata la violazione del diritto di difesa per avere il tribunale di Taranto, all'udienza dibattimentale del 17/4/2013, nella quale dovevano essere effettuate le richieste istruttorie, nella momentanea assenza del difensore di fiducia, nominato un sostituto ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen. che acconsentiva all'acquisizione dell'intero fascicolo processuale del pubblico ministero. La Corte di appello, oltre a ritenere erroneamente "inesistenti" le s.i.t. rilasciate a AN UZ, ha ritenuto non necessario procedere all'esame dell'imputato ex art. 603 cod. proc. pen. sollecitato dalla difesa nell'atto di appello, anche in questo caso operando una violazione del diritto di difesa. In via subordinata chiede il difensore del ricorrente la declaratoria di estinzione per prescrizione del reato in contestazione all'imputato. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso è inammissibile per essere le doglianze manifestamente infondate. Va subito osservato che, all'udienza del 17/4/2013, stante l'assenza del difensore di fiducia dell'imputato, venne correttamente nominato un difensore di ufficio ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen. che partecipò all'udienza nella quale fu compiuta l'attività istruttoria mediante l'acquisizione del fascicolo processuale del pubblico ministero, salve le s.i. rese dall'imputato nel corso delle indagini. Peraltro, come risulta dalla sentenza del Tribunale, un delegato del difensore dell'imputato (avv. Viviana Lacarbonara) intervenne alla successiva udienza del 26/3/2014. Il difensore dell'imputato non risulta avere giustificato (neppure in questa sede) un suo legittimo impedimento a comparire all'udienza del 17/4/2013, con la conseguenza che non può in questa sede dolersi di una situazione alla quale ha dato causa e che, come detto, il Tribunale ha correttamente regolarizzato nominando un difensore di ufficio. Quanto, poi, al verbale di s.i.t. (allegato al ricorso) rilasciate dal UZ ai Carabinieri di Martina Franca in data 24/8/2009, la Corte di appello ha dato atto della non presenza dello stesso nel fascicolo processuale e del fatto che la difesa non si era procurata di produrlo neppure nel corso del giudizio di primo grado. Di conseguenza la produzione in questa sede anche se ai fini della rilevanza del motivo spiegato risulta inammissibile in quanto si fonda su un atto che non è stato formalmente sottoposto alla preventiva valutazione dei giudici di merito. Del resto, sulle circostanze oggetto delle sommarie informazioni rese nel corso delle indagini, l'imputato era legittimato al giudizio a rendere dichiarazioni anche spontanee, di conseguenza insussistente è la paventata lesione del diritto di difesa. Quanto al rigetto della richiesta di riapertura dell'istruttoria dibattimentale per procedere all'esame dell'imputato - peraltro rimasto sempre contumace nelle fasi dei giudizi di merito la Corte di appello, con motivazione congrua, ha - illustrato le ragioni della non necessità di procedere a tale attività alla luce della chiarezza del quadro probatorio già formatosi e tale decisione non è sindacabile in sede di legittimità. A ciò questa Corte ritiene di aggiungere l'osservazione che la richiesta di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale formulata dalla difesa dell'imputato avrebbe addirittura dovuto essere dichiarata dalla Corte di appello inammissibile per assoluta genericità atteso che nella giurisprudenza della Suprema Corte si è già avuto modo di chiarire che «In tema di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in appello, l'esame dell'imputato non assunto in primo grado può essere ammesso soltanto ove ritenuto necessario sulla base di specifiche esigenze, che è onere della parte instante indicare e documentare» (Sez. 2, n. 36365 del 07/05/2013, Braccini, Rv. 256875).
4. Parimenti manifestamente infondata è, infine, la richiesta di declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione. Il reato risulta contestato come accertato in data 15/1/2009. Come è noto, per effetto del combinato disposto degli artt. 157, comma 1, 160 e 161, comma 2, cod. pen. il termine di prescrizione del reato di cui all'art. 648 cod. pen. è di 10 anni, con la conseguenza che detto reato non solo non era prescritto alla data della pronuncia della sentenza della Corte di appello ma non è neppure prescritto alla data odierna.
5. Per le considerazioni or ora esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di € 1.500,00 (millecinquecento) a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro millecinquecento a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20/07/2017. Il Consigliere estensore I Presidente Giovanni Ariolli Giovanni Diotallevi stellow DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 28 LUG. 2017 IL DICAS CANCELLERE NI Colapio O N S P I tev Z A 3