Sentenza 5 dicembre 2013
Massime • 1
Ai fini della validità della querela, la manifestazione della volontà di punizione è univocamente desumibile dall'espressa qualificazione dell'atto depositato dalla persona offesa come denuncia-querela, in quanto assume rilievo decisivo il significato tecnico dell'espressione adoperata.
Commentari • 3
- 1. Sostanzialismi intorno all’istituto della querela: la persistenza della parte civile nel caso di mutamento del regime di procedibilità.Redazione Gbsapri · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 12 luglio 2023
- 2. Reato divenuto procedibile a querela con la riforma “Cartabia” e persistenza della costituzione di parte civileRedazione Gbsapri · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 27 aprile 2023
Con la sentenza n. 16570 depositata il 19 aprile 2023, la Corte di cassazione ritorna sul tema del mutamento del regime di procedibilità previsto per alcune ipotesi criminose dal decreto legislativo n. 150/2022 (c.d. riforma “Cartabia”); è ormai noto che, ove per i reati dapprima procedibili d'ufficio e poi divenuti procedibili a querela in base alla novella legislativa non sussistesse sin dal principio una manifestazione di volontà di punizione del colpevole proveniente dalla vittima, quest'ultima avrebbe potuto sporgere querela nel termine di tre mesi dall'entrata in vigore della nuova normativa (e cioè fino all'ormai spirato termine del 30 marzo 2023). La Corte di legittimità si è …
Leggi di più… - 3. Querela, basta la parola (Cass. 42994/16)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 30 aprile 2020
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 05/12/2013, n. 1710 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1710 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FERRUA Giuliana - Presidente - del 05/12/2013
Dott. OLDI Paolo - Consigliere - SENTENZA
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - N. 3156
Dott. SETTEMBRE Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE MARZO Giuseppe - rel. Consigliere - N. 11128/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze;
Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Firenze;
OR RI, nato a [...] il [...];
RI AO, nata a [...] il [...];
avverso la sentenza del 02/03/2011 del Giudice di Pace di Firenze R.G. n. 122/2011;
nei confronti di:
LD MA, nato a Lastra a [...] il [...];
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione svolta dal Consigliere Dott. DE MARZO Giuseppe;
udito il Procuratore Generale, in persona del Dott. CEDRANGOLO Oscar, che ha concluso per l'annullamento con rinvio.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 02/03/2011 il Giudice di Pace di Firenze ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di OT MA, imputato in relazione al delitto di diffamazione in danno di MO RI e TA AO, per difetto di querela, ritenendo di non ravvisare la manifestazione della volontà punitiva nella denuncia - querela presentata da questi ultimi.
2. Avverso tale decisione è stato proposto ricorso per cassazione da parte del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze, del Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Firenze e del difensore e procuratore speciale del MO e della TA.
I ricorsi lamentano inosservanza ed erronea applicazione dell'art.120 c.p., artt. 129 e 336 c.p.p..
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso del Procuratore della Repubblica e del Procuratore generale presso la Corte d'appello di Firenze sono fondati. La manifestazione della volontà di punizione è infatti univocamente desumibile dall'espressa qualificazione dell'atto depositato dalle parti in data 11/10/2009 come denuncia - querela. Esclusa, infatti, la necessità di formule sacramentali (Sez. 2^, n. 30700 del 12/04/2013, De Meo, Rv. 255885), assume rilievo decisivo il significato tecnico dell'espressione querela adoperata dalle persone offese (negli stessi termini, a riprova del carattere risalente dell'orientamento, si veda Sez. 3^, n. 397 del 26/06/1979 - dep. 10/01/1980, Titone, Rv. 143876, a proposito di un'ipotesi nella quale l'atto era appunto qualificato "denunzia-querela" e conteneva l'esposizione dei fatti attribuiti all'imputato). Restano assorbiti i motivi di doglianza espressi dalle parti civili.
2. La sentenza impugnata va, in conclusione, annullata con rinvio al Giudice di Pace di Firenze per nuovo esame.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame al Giudice di pace di Firenze.
Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 16 gennaio 2014