Sentenza 23 aprile 2003
Massime • 1
Il criterio della non delegabilità delle funzioni di pubblico ministero nei procedimenti per reati diversi da quelli per i quali si procede con citazione diretta, stabilito dall'art. 72 ord. giudiziario, come modificato dall'art. 58 della legge 16 dicembre 1999, n. 479, costituisce una prescrizione per i dirigenti degli uffici requirenti, relativo all'organizzazione del lavoro nelle procure, ma non ha rilievo esterno all'ufficio e non incide sulla validità delle deleghe conferite e degli atti compiuti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 23/04/2003, n. 23229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23229 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. LATTANZI GIORGIO PRESIDENTE
1. Dott. DI POPOLO ANGELO CONSIGLIERE
2. Dott. MARASCA GENNARO "
3. Dott. PANZANI LUCIANO "
4. Dott. BRUNO PAOLO ANTONIO "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) TT NO N. IL 09/09/1971;
avverso SENTENZA del 17/07/2001 CORTE APPELLO di ANCONA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere MARASCA GENNARO;
udito il Pubblico Ministero in persona del dott. Aurelio Galasso, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso;
Udito il difensore dell'imputato avvocato Massimo Pistelli, che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata. La Corte di Cassazione
OSSERVA
ON ZA veniva accusato dei delitti di rapina e lesioni in danno di IN OR nonché della violazione agli obblighi della sorveglianza speciale e condannato dal Tribunale di Macerata, Sezione distaccata di Civitanova Marche, con sentenza emessa in data 6 febbraio 2001, alla pena di anni tre e mesi quattro di reclusione e L.700.000 di multa.
La Corte di Appello di Ancona, con sentenza emessa in data 17 luglio 2001, dopo avere rigettato eccezioni nel rito, ravvisava nei fatti i delitti di violazione di domicilio aggravata, lesioni e violazione agli obblighi della sorveglianza speciale e lo condannava, concesse le attenuanti generiche equivalenti e la diminuente del rito, alla pena di mesi dieci di reclusione, confermando le statuizioni civili. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il ON, che deduceva la violazione di una norma processuale e cioè dell'articolo 72 dell'ordinamento giudiziario, così come modificato dall'articolo 23 D. Lgs 51/98 - rectius dall'articolo 58 della legge 16 dicembre 1999 n. 469 -, perché erroneamente erano state delegate le funzioni di PM ad un vice procuratore onorario, ed il vizio di motivazione sia in ordine a tale problema sia in ordine alla mancata concessione della attenuante comune.
I motivi posti a sostegno del ricorso non sono fondati. Il ricorrente ha ragione quando osserva che la Corte di merito ha valutato essenzialmente i limiti di delegabilità delle funzioni giudiziarie ai giudici onorari piuttosto che la delegabilità delle funzioni di PM.
Tuttavia i termini della questione sono sostanzialmente identici. È vero che l'articolo 58 della legge 16 dicembre 1999 n. 469 nel dettare norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado ha modificato l'articolo 72 dell'ordinamento giudiziario, che all'ultimo comma ora stabilisce che nella materia penale è seguito altresì il criterio di non delegare le funzioni di pubblico ministero in relazione a procedimenti diversi da quelli per i quali si procede con citazione diretta al giudizio secondo quanto disposto dall'articolo 550 c.p.p.. Il legislatore con tale disposizione ha voluto garantire che le funzioni di PM venissero delegate per i processi relativi a reati di maggiore gravità a magistrati di carriera che evidentemente assicurano una maggiore capacità professionale. Nell'organizzare l'ufficio e nel conferire le deleghe ai vice procuratori onorari e, quindi, nel predisporre il documento di organizzazione dell'ufficio di procura, strumento simile a quello tabellare proprio degli uffici giudiziari giudicanti, i Procuratori della Repubblica debbono seguire il criterio indicato prescritto dal legislatore. Si tratta, quindi, di un saggio criterio di massima che deve essere seguito dai dirigenti degli Uffici requirenti, ma la mancata osservanza dello stesso non incide sulla capacità processuale del PM a partecipare all'udienza, perché la valutazione della opportunità o meno di seguire il criterio indicato non ha rilievo esterno all'Ufficio; ne consegue che il mancato rispetto del criterio stesso non comporta la nullità di cui all'articolo 178 c.p.p.. In effetti quelle esercitate nel presente processo non sono funzioni non delegabili in assoluto a vice procuratori onorari, ma si tratta di funzioni che preferibilmente debbono essere svolte da magistrati di carriera.
Il conferimento irrituale della delega, invero, non produce alcuna nullità.
Come si è detto il documento di organizzazione dell'Ufficio di Procura è parificabile a quello tabellare di composizione degli uffici giudicanti;
la mancata osservanza delle norme c.d. tabellari per espressa disposizione del comma II dell'articolo 33 c.p.p. non produce alcuna nullità.
Del resto la giurisprudenza della Suprema Corte ha più volte sottolineato tali concetti precisando che al criterio di massima indicato l'organo delegante si atterrà sempre che contrarie esigenze di servizio non ne impongano il superamento ( vedi Cass. 24 agosto 2000, PM in proc. Antonini, sent. N. 0 386 e Cass. 5 maggio 2000, PM in proc. Del Gallo, sent. N. 02361).
Infondato è anche il secondo motivo di impugnazione. Il ricorrente incomprensibilmente ha dedotto la mancata concessione della attenuante comune, ma non si comprende bene a quale attenuante intendesse riferirsi.
Al ON, peraltro, sono già state concesse le attenuanti generiche, ritenute equivalenti alla contestata aggravante con motivazione non censurabile in sede di legittimità. In modo del tutto generico vengono poi invocati un inesistente stato di necessità di stato di bisogno parla il ricorrente - e l'attenuante di un danno patrimoniale di speciale tenuità, che ovviamente non può essere ritenuto perché il ON è stato condannato per reati che non offendono il patrimonio. Si risolve, infine, in inammissibili censure di merito la denunciata violazione dell'articolo 133 c.p. essendo sul punto la motivazione della Corte di merito congrua e logica.
Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato ed il ricorrente condannato a pagare le spese del procedimento.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare le spese del procedimento.
Così deciso in Roma, in Camera di consiglio, il 23 aprile 2003. DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 27 MAGGIO 2003.